Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026REG.PROV.COLL.
N. 01180/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Olla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
dell'ordinanza n. 21 del 5 Aprile 2016, con la quale il Responsabile del V Settore “Polizia Locale” del Comune di Misterbianco aveva ingiunto la demolizione delle opere che si assumono abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Misterbianco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. SE Di BE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 2016, adottata dal Comune di Misterbianco, l’Amministrazione - all’esito di sopralluoghi e accertamenti tecnici - ha contestato agli appellanti la realizzazione di un organismo edilizio significativamente diverso da quello assentito sotto il profilo dimensionale e tipologico. In particolare, rispetto a un intervento assentito per una superficie di circa mq 41, con sottostante locale cantinato di pari estensione, sarebbe stato realizzato un fabbricato con superficie al piano terra di circa mq 115/116, un cantinato di circa mq 100, nonché ulteriori opere accessorie, tra cui una tettoia di circa mq 25, ritenute prive di titolo.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi al TAR Sicilia, nel quale gli interessati hanno dedotto plurimi profili di illegittimità, tra i quali: l’erronea individuazione dei destinatari dell’ordine, con specifico riferimento alla posizione del sig. -OMISSIS-; l’asserita natura pertinenziale o precaria della tettoia; il difetto di motivazione dell’ordinanza; la mancata distinzione tra parti legittime e parti abusive dell’immobile nonché ulteriori questioni connesse alla possibilità di sanatoria e agli sviluppi procedimentali successivi.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 2023 il Tribunale Amministrativo di Catania (Sezione seconda) ha respinto il ricorso, ritenendo, in sintesi, che le opere contestate integrassero una difformità rilevante rispetto al titolo edilizio, tale da giustificare l’adozione dell’ordine ripristinatorio, qualificato come atto vincolato.
4. Avverso tale decisione i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto appello insistendo, in particolare, sulla non corretta estensione soggettiva dell’ordine demolitorio nei confronti del sig. -OMISSIS-. Gli appellanti hanno, difatti, dedotto che le opere abusive contestate insisterebbero esclusivamente su particelle catastali di proprietà o disponibilità della sola sig.ra -OMISSIS-, mentre il sig. -OMISSIS- sarebbe titolare di diritti su una diversa particella.
Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Misterbianco, chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado. L’Amministrazione ha sostenuto la riconducibilità unitaria dell’intervento edilizio al compendio immobiliare oggetto degli accertamenti e ha affermato la legittimità dell’individuazione di entrambi gli appellanti quali destinatari dell’ingiunzione, in ragione del titolo edilizio richiamato e del rapporto complessivo con il bene. Il Comune ha inoltre contestato la rilevanza, in questa sede, delle questioni relative a procedimenti successivi, quali l’acquisizione e le istanze di sanatoria, ritenute estranee all’oggetto del presente giudizio.
All’udienza del giorno 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il Collegio, nell’ordine logico delle questioni, reputa di dover scrutinare con priorità la censura concernente la corretta individuazione dei destinatari dell’ingiunzione ripristinatoria, poiché essa è idonea a definire, nei termini che seguono, la posizione dell’appellante Sig. -OMISSIS-, senza che ciò implichi alcuna riduzione del thema decidendum né alcuna pretermissione delle ulteriori doglianze articolate con l’atto di gravame, che saranno esaminate nei limiti dell’interesse residuo.
La questione, per quanto qui immediatamente rileva, non impone di riesaminare l’accertamento oggettivo dell’abusività dell’intervento, né di ridisegnare la portata del ripristino in quanto tale, né, soprattutto, di incidere sull’efficacia dell’ingiunzione nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, che resta destinataria dell’ordine e rispetto alla quale l’azione pubblicistica di ripristino conserva la propria pienezza e attualità. L’oggetto del presente scrutinio si concentra, invece, sul solo profilo soggettivo: se sia, o meno, correttamente configurabile, in capo al Sig. -OMISSIS-, un obbligo demolitorio che, per la sua stessa natura, postula un comando amministrativo concretamente eseguibile.
In punto di fatto, la documentazione catastale prodotta in atti indica la particella n. -OMISSIS- quale intestata alla sola Sig.ra -OMISSIS-, con riscontro nel titolo di provenienza versato, mentre la particella n. -OMISSIS- risulta in comproprietà tra i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Tali risultanze, pur nei noti limiti del catasto quanto alla prova piena della proprietà, assumono rilievo, in questa sede, non già per riscrivere l’inquadramento urbanistico delle opere, bensì per apprezzare la correttezza dell’individuazione del destinatario dell’ordine ripristinatorio, dovendosi evitare che l’ingiunzione si traduca, nei confronti di un soggetto, in un comando privo del requisito dell’esigibilità.
Il provvedimento demolitorio, infatti, pur essendo espressione di un potere vincolato, non può prescindere da una corretta imputazione soggettiva dell’obbligo, poiché l’adempimento richiesto implica atti materiali e giuridici che presuppongono un rapporto qualificato con il bene inciso. In altri termini, l’effettività dell’azione ripristinatoria non si misura soltanto sulla correttezza dell’accertamento dell’illecito edilizio, ma anche sulla congruità dell’individuazione del soggetto cui si impone di conformare lo stato dei luoghi, dovendo l’Amministrazione indirizzare il comando verso chi sia, in concreto e in diritto, nella condizione di ottemperarvi.
Il Collegio è ben consapevole che la sentenza di primo grado valorizza l’unitarietà del compendio e l’iter del titolo edilizio, riferendo che la concessione edilizia n. 4547/2007 sarebbe stata rilasciata ad entrambi; nondimeno, una decisione improntata alla massima prudenza impone di distinguere il piano dell’assetto assentivo dal piano, diverso e più incisivo, del comando ripristinatorio. Il primo descrive l’ambito in cui l’intervento avrebbe dovuto collocarsi in termini di legittimità; il secondo concerne l’eliminazione di una realtà materiale ritenuta difforme o abusiva, e richiede, per la sua imputazione personale, un nesso di immediata riferibilità tra destinatario e bene inciso che renda l’adempimento giuridicamente esigibile.
Di qui l’esigenza, nel caso concreto, di evitare automatismi argomentativi. La mera circostanza che un titolo risulti rilasciato anche a un determinato soggetto, ovvero che un’area in comproprietà sia stata evocata quale parte del contesto funzionale dell’intervento, non è di per sé sufficiente a radicare, senza ulteriori elementi univoci, l’obbligo demolitorio in capo a quel soggetto, ove l’ordine venga, in concreto, a incidere su opere insistenti su area che la documentazione in atti indica come riconducibile esclusivamente ad altri.
Il dato dominante, ai fini del segmento soggettivo dell’ingiunzione, è che la particella n. -OMISSIS- risulta riferibile alla sola Sig.ra -OMISSIS- e, dunque, l’obbligo di demolire risulta, in via primaria, esigibile nei confronti della destinataria. Ed è proprio per non dilatare impropriamente il thema decidendum sul piano oggettivo dell’abuso che la soluzione più coerente con il perimetro dell’impugnazione è quella di accogliere l’appello in forma rigorosamente soggettiva, espungendo il -OMISSIS- dal novero dei destinatari dell’ingiunzione relativamente agli abusi che insistono nella particella n. -OMISSIS- restando integralmente ferma l’efficacia del provvedimento nei confronti della -OMISSIS-.
II. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la doglianza, già proposta in primo grado, relativa alla “tettoia in legnamato e tegole” della superficie di circa mq 25, realizzata in aderenza al fabbricato, sostenendo che l’opera avrebbe carattere precario e, comunque, natura pertinenziale, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto intimarne la demolizione, dovendo piuttosto applicare la sola sanzione pecuniaria invocata dalla difesa appellante.
La censura non merita accoglimento.
Occorre muovere – con la necessaria chiarezza – dalla ricostruzione fattuale che emerge dagli atti del procedimento repressivo e che trova puntuale riepilogo negli scritti difensivi dell’Amministrazione. La tettoia, infatti, non è evocata come mero elemento di arredo leggero o di protezione occasionale, ma viene descritta come opera stabilmente realizzata nella parete sud e in parte nella parete ovest del fabbricato, con copertura in tegole e superficie di circa 25 mq, inserita in un contesto in cui l’abitazione si presenta “completa e rifinita”, e dunque quale componente effettiva dell’assetto edilizio e non già quale manufatto meramente temporaneo o facilmente amovibile. Già sotto tale profilo, e cioè con riferimento alla pretesa “precarietà”, il motivo si scontra con un dato che la decisione appellata ha valorizzato in modo lineare: la precarietà, quale categoria idonea a incidere sul regime del titolo, non può essere desunta in via meramente assertiva dalla destinazione soggettivamente allegata, né dalla qualificazione difensiva del manufatto, ma richiede che l’opera sia, per struttura e modalità di ancoraggio, effettivamente rimuovibile e non stabilmente infissa al suolo o all’organismo edilizio.
Ma vi è di più, anche ove si volesse, per mera ipotesi dialettica, concentrare l’attenzione non sul carattere precario, bensì sulla natura pertinenziale, il motivo resta privo di forza demolitoria, perché non coglie il nucleo argomentativo sul quale il Tribunale Amministrativo ha ancorato la propria conclusione. Il primo Giudice, infatti, ha esplicitato che la tettoia richiede il permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell’immobile, mentre ne resta sottratta soltanto quando la conformazione e le ridotte dimensioni rendano evidente la finalità di mero arredo e riparo; e, con apprezzamento riferito al caso concreto, ha rilevato che quand’anche si volesse qualificare come pertinenziale, non potrebbe trovare applicazione la disciplina speciale invocata, poiché essa presuppone un rapporto di servizio rispetto a un preesistente edificio legittimamente realizzato, presupposto che, nel caso di specie, non trova alcun fondamento in quanto “… non emerge alcuna porzione di costruzione preesistente; l’unico fabbricato di cui si discute è quello realizzato in totale difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata, la quale, così come può facilmente evincersi dalla lettura degli allegati, veniva richiesta ed ottenuta per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un immobile per civile abitazione nel lotto di terreno sito in -OMISSIS- ”.
È proprio qui che la doglianza degli appellanti si rivela strutturalmente inidonea a scalfire la decisione impugnata. La pertinenza edilizia, infatti, non è una formula semantica mediante la quale si declassa, per via argomentativa, qualunque opera accessoria; essa postula, già sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, un bene principale che sia “giuridicamente spendibile” come riferimento.
In tale cornice, la censura finisce per proporsi come una diversa qualificazione dell’opera, isolata dal contesto complessivo dell’illecito edilizio, che il primo Giudice ha ricostruito come realizzazione in totale difformità dal titolo, con significativa alterazione di superficie e volume e con un organismo edilizio di fatto diverso da quello assentito; ed è evidente che, ove l’intervento sia inquadrato in termini di difformità complessiva e sostanziale rispetto al titolo, non risulta coerente pretendere una scomposizione atomistica della reazione ripristinatoria, espungendo singole componenti dell’assetto edilizio sotto l’etichetta, meramente assertiva, della pertinenza.
In definitiva, l’argomentazione del primo Giudice resiste alle critiche perché si sviluppa lungo un tracciato duplice e convergente: da un lato, l’esclusione della precarietà in ragione della stabile infissione e della consistenza del manufatto; dall’altro, e soprattutto, la negazione della pertinenzialità giuridicamente rilevante, in quanto mancante del presupposto indefettibile del rapporto di servizio rispetto a un edificio legittimamente preesistente, non rinvenibile nel caso concreto.
III. Con il terzo motivo gli appellanti insistono nel dedurre l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso la censura – già articolata come quinto motivo del ricorso introduttivo – relativa alla denunciata carenza di motivazione dell’ordinanza n. 21 del 5 aprile 2016, sul presupposto che, pur trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, esso non potrebbe, per ciò solo, sottrarsi ad ogni onere motivazionale; e che, nel caso concreto, l’atto non consentirebbe di comprendere quali porzioni dell’organismo edilizio dovrebbero essere demolite o modificate, perché non distinguerebbe le opere abusivamente realizzate da quelle che sarebbero invece regolari, con un aggravio, a dire degli appellanti, ulteriormente accentuato dalla prospettiva (poi verificatasi) dell’acquisizione gratuita del compendio al patrimonio comunale.
La doglianza non può essere condivisa.
Va preliminarmente ricostruito il perimetro effettivo della contestazione e, correlativamente, la ragione per la quale il primo Giudice l’ha ritenuta infondata. La sentenza impugnata muove dall’assunto – ricavato dalla documentazione di causa – che l’ordinanza repressiva intervenga in presenza di opere “ ictu oculi ” realizzate in totale difformità rispetto al titolo rilasciato, sicché l’ingiunzione demolitoria si atteggia quale conseguenza dovuta dell’accertata violazione, senza che possa pretendersi un apparato motivazionale sovrabbondante, estraneo alla struttura del potere esercitato.
In tale prospettiva, il primo Giudice non ha affermato – e non potrebbe affermare – che l’ordine di demolizione sia, in astratto, “immune” da qualunque esigenza di intelligibilità; ha piuttosto rilevato che, quando l’abuso risulti puntualmente identificato e ricondotto a un titolo specifico rispetto al quale esso si ponga in totale difformità, l’onere motivazionale si esaurisce, in sostanza, nella chiara indicazione dell’accertamento tecnico e del parametro violato, non potendosi convertire la motivazione in una sorta di rinnovata istruttoria “giustificativa” volta a spiegare, ogni volta, perché la legalità urbanistico-edilizia debba essere ripristinata. In altri termini, l’atto non deve dimostrare l’utilità pubblica del ripristino: esso la presuppone, perché la tutela dell’assetto del territorio e il ripristino dell’ordine giuridico violato costituiscono il nucleo stesso della competenza esercitata.
Tale chiarimento, che costituisce l’asse portante della motivazione del Giudice di prime cure , è poi decisivo anche rispetto alla specifica critica degli appellanti circa la mancata distinzione tra opere abusive e opere regolari. La doglianza, infatti, presuppone – ancora una volta – che nel compendio edilizio vi siano porzioni legittimamente realizzate, separabili e individuabili come “non oggetto” dell’ordine ripristinatorio; ma la ricostruzione accolta dal primo Giudice (e ribadita dalla difesa comunale) è di segno opposto, poiché descrive un organismo edilizio complessivamente diverso da quello assentito, realizzato in totale difformità, con aumento di superficie e consistenza, sicché la pretesa di imporre all’Amministrazione una minuta scomposizione interna dell’intervento si risolve in una richiesta non coerente con l’oggetto stesso dell’accertamento.
Sotto questo profilo, torna utile rammentare – perché costituisce un dato istruttorio significativo – che la ricostruzione dell’illecito non nasce da una mera affermazione apodittica, ma è ancorata agli esiti del sopralluogo della Polizia Municipale del 25 agosto 2011, richiamati dalla difesa comunale nella ricostruzione dei fatti, e confluiti nell’ordinanza demolitoria del 2016, la quale, secondo quanto evidenziato anche nella relazione tecnica di parte, riprende le risultanze del verbale del 2011 e qualifica le opere come eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 4547/2007, descrivendo differenze dimensionali e tipologiche tali da alterare in modo radicale l’intervento assentito.
In questa cornice, la lamentata “indeterminatezza” dell’ingiunzione non appare convincente, perché il contenuto sostanziale dell’ordine ripristinatorio è coerente con il presupposto che viene posto a base dell’azione amministrativa: non un’irregolarità puntiforme da correggere, ma la realizzazione di un manufatto complessivamente eccedente e difforme rispetto a quello assentito. Proprio per tale ragione, la pretesa di una distinzione tra parti “regolari” e parti “irregolari”, oltre a non trovare un solido ancoraggio nella ricostruzione fattuale accolta in sentenza, finirebbe per postulare una separabilità dell’abuso che non è stata dimostrata e che, per come la vicenda è descritta negli atti, non emerge come dato certo.
Quanto, poi, alla ulteriore deduzione secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare anche in ordine a uno specifico interesse pubblico “aggiuntivo” rispetto alla repressione dell’abuso, la censura si pone in diretto attrito con l’impostazione seguita dalla sentenza impugnata, che qualifica l’ordine di demolizione come atto sanzionatorio doveroso una volta accertata la totale difformità dal titolo, senza che sia richiesto un ulteriore bilanciamento motivazionale, estraneo alla struttura del potere esercitato. In tale prospettiva, l’interesse pubblico non è un elemento esterno da “aggiungere” caso per caso, ma coincide con la funzione stessa del provvedimento ripristinatorio, che mira a ricondurre il territorio alla conformità degli strumenti e dei titoli edilizi.
Non è, infine, decisiva – ai fini che qui rilevano – la sottolineatura degli appellanti circa la gravità delle conseguenze dell’inottemperanza (acquisizione gratuita), poiché tale evenienza, per come delineata dalla normativa evocata dagli stessi appellanti, si colloca su un piano consequenziale rispetto al mancato adeguamento all’ordine ripristinatorio, e non trasforma l’atto presupposto in un provvedimento discrezionale che debba essere sorretto da una motivazione “rafforzata” in termini di opportunità o di comparazione tra interessi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1180 del 2023, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie l’appello nei soli limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata esclusivamente nella parte in cui individua il -OMISSIS- quale destinatario dell’ingiunzione ripristinatoria limitatamente alle opere che insistono nella particella n. -OMISSIS-;
- conferma la sentenza impugnata e la legittimità dell’ordinanza nei confronti della sig.ra -OMISSIS-;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della natura parziale dell’accoglimento e della peculiarità della vicenda.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
SE Di BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE Di BE | OB GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.