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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ABATE Parte_1 P.IVA_1
GIMMA 147 70100 BARI presso lo studio dell'avv. MAELLARO NICOLO', che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARNEVALE
MICHELE ( ) VIA CALEFATI, 158 70122 BARI;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 2 APPELLATO (n.c.)
avente ad oggetto: Leasing
FATTO E DIRITTO Con
dopo aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3812/24 del Parte_2
Tribunale di Milano, ha depositato in data 9.7.2024 una dichiarazione a firma dei suoi
Difensori (muniti di idonea procura) con la quale ha rinunciato all'impugnazione della suddetta sentenza, chiedendo l'estinzione del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata.
La rinuncia all'impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione non agli atti, ma alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e provoca, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, imponendo la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione di controparte (Cass. n.
8387/1999; Cass. n. 4499/1996; Cass. n. 5556/1995). In difetto di costituzione della parte appellata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuale, che solo in caso di costituzione avrebbero dovuto essere poste a carico del rinunciante (Cass. n.
18255/2004).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 3812/24 emessa dal Tribunale di Milano il 5.4.2024;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 14.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Laura Sara Tragni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ABATE Parte_1 P.IVA_1
GIMMA 147 70100 BARI presso lo studio dell'avv. MAELLARO NICOLO', che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARNEVALE
MICHELE ( ) VIA CALEFATI, 158 70122 BARI;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 2 APPELLATO (n.c.)
avente ad oggetto: Leasing
FATTO E DIRITTO Con
dopo aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3812/24 del Parte_2
Tribunale di Milano, ha depositato in data 9.7.2024 una dichiarazione a firma dei suoi
Difensori (muniti di idonea procura) con la quale ha rinunciato all'impugnazione della suddetta sentenza, chiedendo l'estinzione del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata.
La rinuncia all'impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione non agli atti, ma alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e provoca, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, imponendo la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione di controparte (Cass. n.
8387/1999; Cass. n. 4499/1996; Cass. n. 5556/1995). In difetto di costituzione della parte appellata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuale, che solo in caso di costituzione avrebbero dovuto essere poste a carico del rinunciante (Cass. n.
18255/2004).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 3812/24 emessa dal Tribunale di Milano il 5.4.2024;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 14.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Laura Sara Tragni
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