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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2023
All'udienza del giorno 29 ottobre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_1
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_2
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_3
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza l'avv. Parte_4
DILITZ ER JOSEF;
per la parte convenuta : l'avv. MAIRHOFER Controparte_1
MARTIN;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate in data 20/10/2025
(per le parti attrici) e in data 17/10/2025 (per la parte convenuta), nel termine assegnato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 10 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivan Rauzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. R.G. 943/2023 e al n. R.G. 944/2023 promosse da:
, in proprio e quale padre esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2 minore , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
, in proprio e quale padre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, elettivamente Parte_4 domiciliato presso il suo studio;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, elettivamente Parte_4 domiciliata presso il suo studio;
attori; contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Mairhofer Martin, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuta;
Oggetto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore degli attori , , Parte_2 Parte_1 Pt_3
e :
[...] Parte_4
“I. In via preliminare:
− dichiarare l'ammissibilità degli interventi spiegati nel presente giudizio da e Parte_1
, con conseguente prosecuzione del giudizio in proprio nome e qualità per le domande Parte_4 risarcitorie dei danni di cui le stesse sono titolari;
II. In via principale:
pagina 2 di 10 − accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo la Sig.ra ha subito danni Parte_1 non patrimoniali a titolo di danno biologico permanente, inabilità temporanea parziale e sofferenza soggettiva pari ad Euro 15.967,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo il Sig. ha subito danni Parte_2 patrimoniali a titolo di spese di soccorso e trasporto e di costi per la redazione della perizia medico legale del Dott. pari ad Euro 3.485,98, o quella somma maggiore o minore che verrà Persona_1 accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo la Sig.ra ha subito danni non Parte_4 patrimoniali a titolo di danno biologico permanente, inabilità temporanea parziale e sofferenza soggettiva pari ad Euro 5.196,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo il Sig. ha subito danni Parte_3 patrimoniali a titolo di spese mediche, di soccorso e trasporto, e di costi per la redazione della perizia medico legale del Dott. pari ad Euro 3.652,11, o quella somma maggiore o minore che Persona_1 verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, contrattuale ovvero extracontrattuale, dell'Istituto di di MA (BZ) e del suo personale docente Controparte_2 per tutti i danni subiti dalla Sig.ra , dal Sig. , dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
e dal Sig. in conseguenza dell'infortunio de quo;
Parte_4 Parte_3
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di Parte_1
Euro 15.967,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Parte_2
3.485,98, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di Euro Parte_4
5.196,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
pagina 3 di 10 − conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Parte_3
3.652,11, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− rigettare tutte le domande proposte dalla con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 17.05.2023;
III. In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IV. In via istruttoria: (v. memoria depositata in data 20/10/2025)”; del procuratore della convenuta:
“Nel procedimento RG. 943/2023, instaurata da la precisa Parte_1 Controparte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
2) in subordine,
- per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e Controparte_1
l'entità dei danni che ne sono derivati;
- conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
- detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;
4) in via istruttoria: ammettere le proprie istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c. dd.22.09.2023.
***
Nel procedimento RG. 944/2023, instaurato da la precisa le Pt_4 Controparte_1 seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
pagina 4 di 10 2) in subordine,
- per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e Controparte_1
l'entità dei danni che ne sono derivati;
- conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
- detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;
4) in via istruttoria: ammettere le proprie istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art.
183, comma 6 n.2 c.p.c. dd.22.09.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati atti di citazione di data 24/02/2023 l'attore (nella causa iscritta sub Parte_3
R.G. N. 944/2023) e l'attore (nella causa iscritta sub R.G. N. 943/2023) citavano in Parte_2 giudizio la convenuta, avanti all'intestato Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia in proprio sia, rispettivamente, dalla minore e dalla minore in Parte_4 Parte_1 conseguenza del sinistro avvenuto in data 10/03/2022 su una pista di slittino nel comprensorio sciistico di UD (A), durante una giornata sulla neve organizzata dall'istituto scolastico Scuola Superiore
Claudia de'Medici (Oberschulzentrum Mals).
Con separate comparse di risposta di data 17/05/2023 si costituiva in entrambi i giudizi la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza pronunciata all'udienza di data 22/06/2023 il giudice istruttore disponeva la riunione del procedimento RG N. 944/2023 al procedimento RG N. 943/2023, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza di data 06/06/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza di data 30/09/2025 il nuovo Giudice fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia della sentenza al termine della discussione.
Con comparsa di costituzione e intervento volontario, di data 09/10/2025, si costituiva nel presente giudizio la signora , divenuta medio tempore maggiorenne, chiedendo la condanna Parte_1 della convenuta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa.
pagina 5 di 10 Con comparsa di costituzione e intervento volontario, di data 09/10/2025, si costituiva nel presente giudizio la signora , divenuta medio tempore maggiorenne, chiedendo la condanna della Parte_4 convenuta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2. In via preliminare questo giudice dichiara l'ammissibilità dell'intervento volontario delle signore e , minori al momento del sinistro e dell'instaurazione del presente Parte_1 Parte_4 giudizio, divenute medio tempore maggiorenni.
3. Le domande attoree sono infondate e vengono rigettate.
Le domande delle parti attrici si fondano sugli stessi fatti costitutivi e sulle stesse argomentazioni (gli atti di citazione presentano in buona parte lo stesso contenuto, ad eccezione delle circostanze attinenti al quantum delle pretese risarcitorie) e, pertanto, verranno trattate congiuntamente.
Le parti attrici hanno esercitato azione risarcitoria, ai sensi degli articoli 2043 e 1218 c.c., facendo valere la responsabilità contrattuale della convenuta (ovvero dell'istituto scolastico e del personale docente e, quindi, in virtù della delega di funzioni da parte del ex Controparte_3
D.Lgs. n. 434/1996, della di ) e allegando la colpa grave del personale Controparte_1 CP_1 docente e dell'istituto scolastico, il quale non avrebbe adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare delle prevedibili situazioni di pericolo.
Dai documenti prodotti (doc. 2 delle parti attrici) è emerso che in data 10/03/2022 si è svolta una giornata sulla neve, organizzata dall'Istituto scolastico Scuola Superiore Claudia de'Medici di MA
(BZ), presso il comprensorio sciistico di UD (A). Alla giornata sulla neve hanno partecipato trentasei alunni, appartenenti alle classi 2A SOGYM e 3A FO (doc. 4 di parte convenuta), accompagnati da tre insegnanti di nome , e (doc. 2 Persona_2 Persona_3 Persona_4 delle parti attrici e doc. 6 di parte convenuta).
Le minori e partecipavano alla giornata sulla neve, scegliendo entrambe Parte_1 Parte_4 di svolgere l'attività dello slittino e noleggiando a tal fine una slitta (doc. 2 delle parti attrici).
Nel corso del giudizio è emerso che, verso le ore 10.50, le due minori stavano scendendo la pista
“Bergkastel” (cfr. doc. 10 di parte convenuta e doc. 2 delle parti attrici), entrambe a bordo della stessa slitta: la minore sedeva sulla parte anteriore, mentre la minore sulla Parte_4 Parte_1 parte posteriore. Durante la discesa le minori, all'altezza del settore “Hofratseck”, perdevano il controllo dello slittino e, immediatamente dopo aver percorso una curva a sinistra protetta da una barriera di legno, fuoriuscivano dal tracciato della pista e scivolavano nel pendio sottostante, cadendo a terra (doc. 2 delle parti attrici). Le minori, poco prima del sinistro, tentavano di frenare e di curvare a sinistra, per rimanere in pista, ma non sono riuscite nell'intento.
pagina 6 di 10 Nell'immediatezza del fatto interveniva uno sciatore che raggiungeva le due minori per assisterle e contattava il servizio di soccorso su pista;
inoltre, la minore , presente sulla pista al Persona_5 momento del fatto, avvertiva immediatamente il corpo insegnanti dell'accaduto (doc. 2 delle parti attrici).
A causa della caduta le minori riportavano lesioni e venivano trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale St. Vinzenz di Zeams (A). La minore riportava lesioni al ginocchio sinistro, Parte_4 mentre la minore un trauma al rachide dorsale con frattura da compressione. Parte_1
Al momento dell'incidente nessun insegnante era presente sulla pista da slittino, in quanto tutto il personale docente stava svolgendo l'attività di sci su un'altra pista (circostanza non contestata dalla parte convenuta).
Successivamente le minori venivano sentite dalla Polizia di UD (A) e i verbali delle loro dichiarazioni sono inserite nel rapporto redatto (doc. 2 delle parti attrici).
4. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, per le lesioni e i danni subiti dagli alunni
(anche e in particolare per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso), ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., sia in quanto l'accettazione dell'iscrizione a scuola è di per sé perfezionamento di un contratto (ex multis Cass.n. 8811/2020, Cass.n. 2114/2024), sia in quanto,
a prescindere da tale accettazione formale, si istituisce tra alunno e scuola un contratto sociale qualificato che tiene gli effetti del contratto (Cass.n. 5067/2010).
Sulla base di tale rapporto contrattuale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari (cfr. Cass.n. 22752/2013), anche al fine di evitare che l'allievo produca danno a sé stesso. Tali accorgimenti devono essere adeguati alle circostanze del caso concreto, sia a quelle ordinarie, come l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica, sia a quelle eccezionali (cfr. Cass.n. 8811/2020).
Tali obbligazioni, nel caso di una gita scolastica, si declinano nella scelta delle strutture da frequentare, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (cfr. Cass.n. 1769/2012).
Quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico: tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass.n. 5067/2010).
Tanto premesso si espone quanto segue in relazione all'onere probatorio.
pagina 7 di 10 La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, in materia di responsabilità contrattuale del medico, che è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (ex multis Cass.n.
28991/2019).
Tali principi, enunciati in presenza di una precisa prestazione di facere, sono stati applicati anche in relazione ad obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, ovvero in particolare alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure. In particolare la S.C. ha statuito che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)” (Cass.n. 5118/2023; cfr. anche
Cass.n. 8849/2021).
Dalla documentazione prodotta si desume che il comprensorio sciistico, scelto dall'istituto scolastico per la gita sulla neve, è adatto e consigliato anche per famiglie con bambini, offrendo un'ampia scelta di piste sia per lo sci che per la slitta (cfr. doc. 9, 10 e 11 di parte convenuta). Inoltre, la pista da slitta individuata per la giornata sulla neve, denominata “Bergkastel”, risulta qualificata come facile (doc. 10 di parte convenuta). Ciò è confermato anche dalla documentazione fotografica dimessa (doc. 5 di parte convenuta), in cui si evince, tra l'altro, la presenza di una barriera di legno a protezione della curva.
Pertanto, sia il comprensorio sciistico scelto, sia la pista individuata per la discesa con le slitte, appaiono del tutto adeguati allo svolgimento di una giornata sulla neve, organizzata per gli alunni di una scuola superiore.
L'istituto ha inoltre predisposto apposito modulo informativo per la giornata sulla neve, con indicazione di tutte le regole di comportamento da seguire, rivolto agli studenti e ai genitori (doc. 2 di parte convenuta). Con un ulteriore modulo prescriveva ai partecipanti l'uso del casco, la scelta di piste adeguate alle proprie capacità e imponeva altresì agli allievi di non sciare o slittare mai da soli, ma sempre almeno in due (doc. 7 di parte convenuta). Inoltre, nel modulo, venivano fornite informazioni pagina 8 di 10 sulle procedure da seguire in caso di incidenti, con indicazione dei numeri di emergenza da comporre e del numero di cellulare del personale docente da contattare.
Il giorno del sinistro erano presenti, alla gita scolastica, ben tre insegnanti accompagnatori (doc. 6 di parte convenuta), i quali hanno raccolto le firme di adesione di tutti gli alunni partecipanti (doc. 4 di parte convenuta), prima di iniziare le attività sportive. Gli insegnanti erano presenti nel comprensorio sciistico per tutta la durata della giornata sulla neve.
Risulta incontestato che, al momento del sinistro, nessun insegnante era presente sulla pista da slitta, in quanto gli stessi praticavano l'attività dello sci su altra apposita pista. Tale circostanza è l'unica condotta che, almeno sul piano astratto, potrebbe integrare una violazione dei doveri di sorveglianza e protezione da parte del personale docente.
Tuttavia, le parti attrici non hanno dedotto nulla in relazione al nesso causale tra l'allegata violazione dei doveri di vigilanza e il sinistro, né hanno dimostrato la sussistenza del nesso, nonostante l'onere della prova sia a loro carico in base ai principi giurisprudenziali esposti.
Nel corso del giudizio è invece emerso che il sinistro si è verificato perché le minori hanno perso il controllo dello slittino e, nonostante il loro tentativo di frenare il mezzo, non sono riuscite a rimanere in pista o a fermarsi.
La ricostruzione della dinamica ha permesso di rilevare che il sinistro configura un normale episodio di caduta con lo slittino, con fuoriuscita dalla pista, dovuto alla perdita di controllo del mezzo.
Pertanto, nel corso del giudizio e vista la dinamica del fatto, appare del tutto verosimile che il sinistro si sarebbe verificato anche se, in quel momento, fosse stato presente almeno un insegnante sulla pista da slitta.
I doveri di sorveglianza e di vigilanza, in una gita scolastica ovvero in una giornata sulla neve, non possono spingersi fino a ricomprendere una presenza e un controllo continui su ogni singolo alunno che pratichi l'attività sportiva.
L'insussistenza del nesso causale tra l'allegata violazione dei doveri di vigilanza e il sinistro è ulteriormente confermata anche dal fatto che le minori, prima del sinistro, avevano già percorso la pista di slittino altre volte, come da loro stesse dichiarato alla Polizia (doc. 2 delle parti attrici). Le alunne, in piena autonomia e senza la presenza di insegnanti sulla pista, hanno potuto slittare in tutta sicurezza per ben due volte, prima che si verificasse l'incidente. Si aggiunge che le stesse, all'epoca del sinistro, avevano già un'età (quindici anni) in cui deve ritenersi sussistente una piena capacità di svolgere tali attività sportive in piena autonomia. L'età delle minori e la loro autonomia comportano necessariamente un aumento della capacità di badare a sé stesse che, in virtù del principio di pagina 9 di 10 autoresponsabilità, determina una conseguente riduzione della portata dei doveri di vigilanza degli insegnanti.
Per le ragioni esposte le domande attoree vanno respinte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché le parti attrici soccombenti devono essere condannate a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 (nulla è riconosciuto per la fase istruttoria non svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, nella persona del giudice unico dott. Ivan Rauzi, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
1) dichiara ammissibili gli interventi nel presente giudizio, spiegati dalla signora Parte_1
e dalla signora;
[...] Parte_4
2) rigetta le domande attoree;
3) condanna gli attori e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rifondere alla convenuta le spese del presente Controparte_1 giudizio, che vengono liquidate in € 3.397,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4) condanna gli attori e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_4
le spese del presente giudizio, che vengono Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 29/10/2025 CP_1
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2023
All'udienza del giorno 29 ottobre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_1
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_2
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza Parte_3
l'avv. DILITZ ER JOSEF;
per parte attrice : avv. Fiorentini Giulia, che sostituisce oggi in udienza l'avv. Parte_4
DILITZ ER JOSEF;
per la parte convenuta : l'avv. MAIRHOFER Controparte_1
MARTIN;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate in data 20/10/2025
(per le parti attrici) e in data 17/10/2025 (per la parte convenuta), nel termine assegnato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 10 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivan Rauzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. R.G. 943/2023 e al n. R.G. 944/2023 promosse da:
, in proprio e quale padre esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2 minore , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
, in proprio e quale padre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, elettivamente Parte_4 domiciliato presso il suo studio;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dilitz Erwin, elettivamente Parte_4 domiciliata presso il suo studio;
attori; contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Mairhofer Martin, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuta;
Oggetto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore degli attori , , Parte_2 Parte_1 Pt_3
e :
[...] Parte_4
“I. In via preliminare:
− dichiarare l'ammissibilità degli interventi spiegati nel presente giudizio da e Parte_1
, con conseguente prosecuzione del giudizio in proprio nome e qualità per le domande Parte_4 risarcitorie dei danni di cui le stesse sono titolari;
II. In via principale:
pagina 2 di 10 − accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo la Sig.ra ha subito danni Parte_1 non patrimoniali a titolo di danno biologico permanente, inabilità temporanea parziale e sofferenza soggettiva pari ad Euro 15.967,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo il Sig. ha subito danni Parte_2 patrimoniali a titolo di spese di soccorso e trasporto e di costi per la redazione della perizia medico legale del Dott. pari ad Euro 3.485,98, o quella somma maggiore o minore che verrà Persona_1 accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo la Sig.ra ha subito danni non Parte_4 patrimoniali a titolo di danno biologico permanente, inabilità temporanea parziale e sofferenza soggettiva pari ad Euro 5.196,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo il Sig. ha subito danni Parte_3 patrimoniali a titolo di spese mediche, di soccorso e trasporto, e di costi per la redazione della perizia medico legale del Dott. pari ad Euro 3.652,11, o quella somma maggiore o minore che Persona_1 verrà accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, contrattuale ovvero extracontrattuale, dell'Istituto di di MA (BZ) e del suo personale docente Controparte_2 per tutti i danni subiti dalla Sig.ra , dal Sig. , dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2
e dal Sig. in conseguenza dell'infortunio de quo;
Parte_4 Parte_3
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di Parte_1
Euro 15.967,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Parte_2
3.485,98, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di Euro Parte_4
5.196,00, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
pagina 3 di 10 − conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro Parte_3
3.652,11, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
− rigettare tutte le domande proposte dalla con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 17.05.2023;
III. In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IV. In via istruttoria: (v. memoria depositata in data 20/10/2025)”; del procuratore della convenuta:
“Nel procedimento RG. 943/2023, instaurata da la precisa Parte_1 Controparte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
2) in subordine,
- per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e Controparte_1
l'entità dei danni che ne sono derivati;
- conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
- detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;
4) in via istruttoria: ammettere le proprie istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c. dd.22.09.2023.
***
Nel procedimento RG. 944/2023, instaurato da la precisa le Pt_4 Controparte_1 seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
pagina 4 di 10 2) in subordine,
- per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e Controparte_1
l'entità dei danni che ne sono derivati;
- conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
- detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;
4) in via istruttoria: ammettere le proprie istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art.
183, comma 6 n.2 c.p.c. dd.22.09.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati atti di citazione di data 24/02/2023 l'attore (nella causa iscritta sub Parte_3
R.G. N. 944/2023) e l'attore (nella causa iscritta sub R.G. N. 943/2023) citavano in Parte_2 giudizio la convenuta, avanti all'intestato Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia in proprio sia, rispettivamente, dalla minore e dalla minore in Parte_4 Parte_1 conseguenza del sinistro avvenuto in data 10/03/2022 su una pista di slittino nel comprensorio sciistico di UD (A), durante una giornata sulla neve organizzata dall'istituto scolastico Scuola Superiore
Claudia de'Medici (Oberschulzentrum Mals).
Con separate comparse di risposta di data 17/05/2023 si costituiva in entrambi i giudizi la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza pronunciata all'udienza di data 22/06/2023 il giudice istruttore disponeva la riunione del procedimento RG N. 944/2023 al procedimento RG N. 943/2023, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza di data 06/06/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza di data 30/09/2025 il nuovo Giudice fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia della sentenza al termine della discussione.
Con comparsa di costituzione e intervento volontario, di data 09/10/2025, si costituiva nel presente giudizio la signora , divenuta medio tempore maggiorenne, chiedendo la condanna Parte_1 della convenuta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa.
pagina 5 di 10 Con comparsa di costituzione e intervento volontario, di data 09/10/2025, si costituiva nel presente giudizio la signora , divenuta medio tempore maggiorenne, chiedendo la condanna della Parte_4 convenuta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2. In via preliminare questo giudice dichiara l'ammissibilità dell'intervento volontario delle signore e , minori al momento del sinistro e dell'instaurazione del presente Parte_1 Parte_4 giudizio, divenute medio tempore maggiorenni.
3. Le domande attoree sono infondate e vengono rigettate.
Le domande delle parti attrici si fondano sugli stessi fatti costitutivi e sulle stesse argomentazioni (gli atti di citazione presentano in buona parte lo stesso contenuto, ad eccezione delle circostanze attinenti al quantum delle pretese risarcitorie) e, pertanto, verranno trattate congiuntamente.
Le parti attrici hanno esercitato azione risarcitoria, ai sensi degli articoli 2043 e 1218 c.c., facendo valere la responsabilità contrattuale della convenuta (ovvero dell'istituto scolastico e del personale docente e, quindi, in virtù della delega di funzioni da parte del ex Controparte_3
D.Lgs. n. 434/1996, della di ) e allegando la colpa grave del personale Controparte_1 CP_1 docente e dell'istituto scolastico, il quale non avrebbe adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare delle prevedibili situazioni di pericolo.
Dai documenti prodotti (doc. 2 delle parti attrici) è emerso che in data 10/03/2022 si è svolta una giornata sulla neve, organizzata dall'Istituto scolastico Scuola Superiore Claudia de'Medici di MA
(BZ), presso il comprensorio sciistico di UD (A). Alla giornata sulla neve hanno partecipato trentasei alunni, appartenenti alle classi 2A SOGYM e 3A FO (doc. 4 di parte convenuta), accompagnati da tre insegnanti di nome , e (doc. 2 Persona_2 Persona_3 Persona_4 delle parti attrici e doc. 6 di parte convenuta).
Le minori e partecipavano alla giornata sulla neve, scegliendo entrambe Parte_1 Parte_4 di svolgere l'attività dello slittino e noleggiando a tal fine una slitta (doc. 2 delle parti attrici).
Nel corso del giudizio è emerso che, verso le ore 10.50, le due minori stavano scendendo la pista
“Bergkastel” (cfr. doc. 10 di parte convenuta e doc. 2 delle parti attrici), entrambe a bordo della stessa slitta: la minore sedeva sulla parte anteriore, mentre la minore sulla Parte_4 Parte_1 parte posteriore. Durante la discesa le minori, all'altezza del settore “Hofratseck”, perdevano il controllo dello slittino e, immediatamente dopo aver percorso una curva a sinistra protetta da una barriera di legno, fuoriuscivano dal tracciato della pista e scivolavano nel pendio sottostante, cadendo a terra (doc. 2 delle parti attrici). Le minori, poco prima del sinistro, tentavano di frenare e di curvare a sinistra, per rimanere in pista, ma non sono riuscite nell'intento.
pagina 6 di 10 Nell'immediatezza del fatto interveniva uno sciatore che raggiungeva le due minori per assisterle e contattava il servizio di soccorso su pista;
inoltre, la minore , presente sulla pista al Persona_5 momento del fatto, avvertiva immediatamente il corpo insegnanti dell'accaduto (doc. 2 delle parti attrici).
A causa della caduta le minori riportavano lesioni e venivano trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale St. Vinzenz di Zeams (A). La minore riportava lesioni al ginocchio sinistro, Parte_4 mentre la minore un trauma al rachide dorsale con frattura da compressione. Parte_1
Al momento dell'incidente nessun insegnante era presente sulla pista da slittino, in quanto tutto il personale docente stava svolgendo l'attività di sci su un'altra pista (circostanza non contestata dalla parte convenuta).
Successivamente le minori venivano sentite dalla Polizia di UD (A) e i verbali delle loro dichiarazioni sono inserite nel rapporto redatto (doc. 2 delle parti attrici).
4. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, per le lesioni e i danni subiti dagli alunni
(anche e in particolare per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso), ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., sia in quanto l'accettazione dell'iscrizione a scuola è di per sé perfezionamento di un contratto (ex multis Cass.n. 8811/2020, Cass.n. 2114/2024), sia in quanto,
a prescindere da tale accettazione formale, si istituisce tra alunno e scuola un contratto sociale qualificato che tiene gli effetti del contratto (Cass.n. 5067/2010).
Sulla base di tale rapporto contrattuale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari (cfr. Cass.n. 22752/2013), anche al fine di evitare che l'allievo produca danno a sé stesso. Tali accorgimenti devono essere adeguati alle circostanze del caso concreto, sia a quelle ordinarie, come l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica, sia a quelle eccezionali (cfr. Cass.n. 8811/2020).
Tali obbligazioni, nel caso di una gita scolastica, si declinano nella scelta delle strutture da frequentare, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (cfr. Cass.n. 1769/2012).
Quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico: tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass.n. 5067/2010).
Tanto premesso si espone quanto segue in relazione all'onere probatorio.
pagina 7 di 10 La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, in materia di responsabilità contrattuale del medico, che è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (ex multis Cass.n.
28991/2019).
Tali principi, enunciati in presenza di una precisa prestazione di facere, sono stati applicati anche in relazione ad obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, ovvero in particolare alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure. In particolare la S.C. ha statuito che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)” (Cass.n. 5118/2023; cfr. anche
Cass.n. 8849/2021).
Dalla documentazione prodotta si desume che il comprensorio sciistico, scelto dall'istituto scolastico per la gita sulla neve, è adatto e consigliato anche per famiglie con bambini, offrendo un'ampia scelta di piste sia per lo sci che per la slitta (cfr. doc. 9, 10 e 11 di parte convenuta). Inoltre, la pista da slitta individuata per la giornata sulla neve, denominata “Bergkastel”, risulta qualificata come facile (doc. 10 di parte convenuta). Ciò è confermato anche dalla documentazione fotografica dimessa (doc. 5 di parte convenuta), in cui si evince, tra l'altro, la presenza di una barriera di legno a protezione della curva.
Pertanto, sia il comprensorio sciistico scelto, sia la pista individuata per la discesa con le slitte, appaiono del tutto adeguati allo svolgimento di una giornata sulla neve, organizzata per gli alunni di una scuola superiore.
L'istituto ha inoltre predisposto apposito modulo informativo per la giornata sulla neve, con indicazione di tutte le regole di comportamento da seguire, rivolto agli studenti e ai genitori (doc. 2 di parte convenuta). Con un ulteriore modulo prescriveva ai partecipanti l'uso del casco, la scelta di piste adeguate alle proprie capacità e imponeva altresì agli allievi di non sciare o slittare mai da soli, ma sempre almeno in due (doc. 7 di parte convenuta). Inoltre, nel modulo, venivano fornite informazioni pagina 8 di 10 sulle procedure da seguire in caso di incidenti, con indicazione dei numeri di emergenza da comporre e del numero di cellulare del personale docente da contattare.
Il giorno del sinistro erano presenti, alla gita scolastica, ben tre insegnanti accompagnatori (doc. 6 di parte convenuta), i quali hanno raccolto le firme di adesione di tutti gli alunni partecipanti (doc. 4 di parte convenuta), prima di iniziare le attività sportive. Gli insegnanti erano presenti nel comprensorio sciistico per tutta la durata della giornata sulla neve.
Risulta incontestato che, al momento del sinistro, nessun insegnante era presente sulla pista da slitta, in quanto gli stessi praticavano l'attività dello sci su altra apposita pista. Tale circostanza è l'unica condotta che, almeno sul piano astratto, potrebbe integrare una violazione dei doveri di sorveglianza e protezione da parte del personale docente.
Tuttavia, le parti attrici non hanno dedotto nulla in relazione al nesso causale tra l'allegata violazione dei doveri di vigilanza e il sinistro, né hanno dimostrato la sussistenza del nesso, nonostante l'onere della prova sia a loro carico in base ai principi giurisprudenziali esposti.
Nel corso del giudizio è invece emerso che il sinistro si è verificato perché le minori hanno perso il controllo dello slittino e, nonostante il loro tentativo di frenare il mezzo, non sono riuscite a rimanere in pista o a fermarsi.
La ricostruzione della dinamica ha permesso di rilevare che il sinistro configura un normale episodio di caduta con lo slittino, con fuoriuscita dalla pista, dovuto alla perdita di controllo del mezzo.
Pertanto, nel corso del giudizio e vista la dinamica del fatto, appare del tutto verosimile che il sinistro si sarebbe verificato anche se, in quel momento, fosse stato presente almeno un insegnante sulla pista da slitta.
I doveri di sorveglianza e di vigilanza, in una gita scolastica ovvero in una giornata sulla neve, non possono spingersi fino a ricomprendere una presenza e un controllo continui su ogni singolo alunno che pratichi l'attività sportiva.
L'insussistenza del nesso causale tra l'allegata violazione dei doveri di vigilanza e il sinistro è ulteriormente confermata anche dal fatto che le minori, prima del sinistro, avevano già percorso la pista di slittino altre volte, come da loro stesse dichiarato alla Polizia (doc. 2 delle parti attrici). Le alunne, in piena autonomia e senza la presenza di insegnanti sulla pista, hanno potuto slittare in tutta sicurezza per ben due volte, prima che si verificasse l'incidente. Si aggiunge che le stesse, all'epoca del sinistro, avevano già un'età (quindici anni) in cui deve ritenersi sussistente una piena capacità di svolgere tali attività sportive in piena autonomia. L'età delle minori e la loro autonomia comportano necessariamente un aumento della capacità di badare a sé stesse che, in virtù del principio di pagina 9 di 10 autoresponsabilità, determina una conseguente riduzione della portata dei doveri di vigilanza degli insegnanti.
Per le ragioni esposte le domande attoree vanno respinte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché le parti attrici soccombenti devono essere condannate a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 (nulla è riconosciuto per la fase istruttoria non svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, nella persona del giudice unico dott. Ivan Rauzi, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
1) dichiara ammissibili gli interventi nel presente giudizio, spiegati dalla signora Parte_1
e dalla signora;
[...] Parte_4
2) rigetta le domande attoree;
3) condanna gli attori e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rifondere alla convenuta le spese del presente Controparte_1 giudizio, che vengono liquidate in € 3.397,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4) condanna gli attori e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_4
le spese del presente giudizio, che vengono Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compenso di avvocato, nonché il 15% sul compenso per spese generali, oltre a oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 29/10/2025 CP_1
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
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