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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
ON LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 874/2023 promossa da:
, con sede in Arborea (OR), Via Venezia n. 12 (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_1
Massimo Illotto, in forza di procura speciale in atti, parte ricorrente nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
), C.F. in persona della direttrice, Dott.ssa
[...] P.IVA_2 CP_3
e, per delega della stessa, del Dott.
[...] Controparte_4
parte resistente
e di
c.f. , nata a [...] il [...], CP_5 C.F._1
parte resistente - contumace
Oggetto: azione di accertamento negativo.
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Dichiarare non dovuta dalla Controparte_6 la somma di € 16.609,20= esposta dall' nel Controparte_7
verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n° DA-CAOR/2023/0356 del 28 agosto 2023 relativo alla lavoratrice , notificato a mezzo PEC in data 5 settembre 2023; CP_5
1 2) con vittoria di spese e competenze professionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 ottobre 2023, ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio l' (già Controparte_1 [...]
) e dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo Controparte_2 CP_5
che:
- con verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2023-CAOR-0000136 del 7 giugno 2023, erano state contestate a , nella sua qualità di Amministratore della società Parte_2
ricorrente, le seguenti infrazioni: a) violazione dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per non aver retribuito con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. le ore di straordinario effettuate dai lavoratori nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022; b) violazione dell'art. 10, comma 1, D.
Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, per il fatto che i lavoratori , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e non avevano goduto nell'anno di maturazione di almeno due
[...] Persona_1 CP_8 settimane di ferie;
c) violazione dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il fatto che i lavoratori , e nell'anno 2021 avevano superato Parte_9 Parte_10 Parte_11
il limite massimo di ore di lavoro straordinario;
- nonostante tali violazioni fossero state contestate dal con gli scritti difensivi da lui presentati Pt_2
ex art. 18 l. 689/1981, tra il 5 ed il 7 settembre 2023, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano aveva notificato all'esponente una serie di diffide accertative ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004, per un importo di totali € 117.859,51, nello specifico:
a) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/0356 del 28 agosto
2023, notificato a mezzo PEC in data 5 settembre 2023, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cagliari – Oristano aveva diffidato il datore di lavoro e l'obbligata in solido 3A – Controparte_9
al pagamento in favore della Controparte_10
lavoratrice degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in CP_5 relazione all'inquadramento contrattuale (ausiliaria di vendita livello 5 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi €
16.609,20;
b) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. del 6 settembre Controparte_11
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate nel Parte_4
2 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (addetto al magazzino livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 6.383,85;
c) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/0999 del 6 settembre
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore della lavoratrice della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate Parte_12 nel 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati, dell'indennità di cassa e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (ausiliaria di vendita livello 5 CCNL
Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 6.901,57;
d) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/1037 del 6 settembre
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate Persona_2
nel 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (magazziniere livello 5 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 19.032,82;
e) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/0824 del 6 settembre
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore della lavoratrice degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive Pt_13 maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (ausiliaria di vendita livello 5 CCNL Logistica applicato) oltre alla maggiorazione retributiva relativa 32 ore di lavoro straordinario svolte nel 2020 ed al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi €
15.232,28;
f) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/1073 del 6 settembre
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate nel CP_12
2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (addetto al magazzino livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 8.028,00;
g) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. del 6 settembre Controparte_13
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate nel Persona_3
3 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (addetto al magazzino livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 8.644,39;
h) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. del 6 settembre Controparte_14
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate Controparte_15
nel 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (addetto al magazzino livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 12.576,12;
i) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DACAOR/2023/1119 del 6 settembre
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate nel CP_16
2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (aiuto magazziniere livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 15.677,03;
l) verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. del 6 settembre Controparte_17
2023, notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023, con il quale veniva diffidato il pagamento in favore del lavoratore della maggiorazione relativa alle ore di straordinario effettuate Parte_14
nel 2020 e nel 2021, degli scatti di anzianità maturati e delle differenze retributive maturati in relazione all'inquadramento contrattuale (aiutante magazziniere livello 6 CCNL Logistica applicato) oltre al saldo del trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto già corrisposto, per complessivi € 8.774,75.
Avverso tali diffide l'esponente aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 124 del
2004, ma l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano, con provvedimenti del 4 ottobre
2023, aveva rigettato tutte le opposizioni proposte dalla . Parte_1
La ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'insussistenza delle pretese oggetto delle diffide accertative sopra indicate, in quanto, innanzitutto, i lavoratori in relazione ai quali erano state emanate le diffide accertative non erano soltanto dipendenti, ma altresì soci della cooperativa e, come tali, anche
“imprenditori di se stessi”, per cui essi avevano deciso, in piena autonomia, quando e come fruire delle ferie, se beneficiare o meno degli scatti di anzianità maturati, quante ore di lavoro straordinario farsi accreditare direttamente in busta paga e quante far confluire nel c.d. “monte ore” creato dalla cooperativa ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. Logistica e Trasporti, e via di seguito. Sicché non vi era stata, nella fattispecie in esame, alcuna unilaterale decisione di un datore di lavoro di imporre ai
4 dipendenti condizioni di lavoro deteriori rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di settore, in quanto nella fattispecie in esame erano stati i “lavoratori” a decidere come svolgere la propria prestazione lavorativa e quanto farsi pagare per la medesima.
Difatti, nessuna vertenza, né in ambito sindacale né in ambito giudiziario, era mai stata intrapresa da nessuno dei soci – dipendenti (e neppure dai dipendenti in senso stretto, che avevano pienamente condiviso il meccanismo di operatività aziendale).
La ricorrente ha inoltre negato la sussistenza di alcun debito per maggiorazione retributiva per ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno 2020 e 2021, in quanto tali prestazioni erano confluite nella c.d. “banca ore” prevista dall'art. 13 del C.C.N.L. Logistica e Trasporti e liquidate secondo il meccanismo previsto dalla suddetta norma, di intesa con i propri soci dipendenti (ore regolarmente registrate nella busta paga dei soci dipendenti, esattamente come previsto dalla Dichiarazione a verbale di cui all'art. 13, cit.).
Quanto all'asserito credito, esposto nelle diffide accertative in questione, relativo al “saldo per trattamento di fine rapporto”, l'assemblea dei soci della , con delibera del 30 settembre 2022, Pt_1
non impugnata da alcuno, aveva dichiarato lo stato di crisi della cooperativa ai sensi dell'art. 6, comma
1, lett. d) della l. 3 aprile 2001, n. 142, deliberando che la liquidazione in favore dei soci del trattamento di fine rapporto avvenisse nella misura del 35% di quanto complessivamente dovuto.
Tale era l'entità del trattamento di fine rapporto liquidato ai soci lavoratori di cui alle diffide accertative in contestazione, come risultante dai cedolini del T.F.R. allegati al ricorso, per cui non sussisteva alcun credito patrimoniale degli stessi, non potendosi dubitare della legittimità di tale misura, essendo attribuita all'assemblea la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale fossero salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, con previsione anche della “possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma
2, lettera b), dell' articolo 3” ex art. 6 della legge n. 142/2001.
D'altronde, nessuno dei soci lavoratori aveva impugnato la propria rinuncia a tali asserite voci di credito entro il termine decadenziale di cui all' art. 2113 c.c..
La parte ricorrente aveva quindi concluso domandando nel ricorso che venissero dichiarate come non dovute le somme esposte nelle diffide accertative de quibus.
2. Si è costituito in giudizio l' , eccependo Controparte_1
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando gli avversi assunti e domandando il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 5 luglio 2024 è stata dichiarata la contumacia di , non costituitasi in CP_5
5 giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione udienza e, con successiva ordinanza del 7 dicembre 2024, è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, avendo la parte ricorrente rinunciato agli atti del giudizio nei confronti dell' resistente. CP_1
4. La causa, non ulteriormente istruita, è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5. Preliminarmente deve evidenziarsi che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno dei crediti patrimoniali indicati nella diffida accertativa opposta.
È stato correttamente rilevato in giurisprudenza che ″configurandosi la diffida in termini di strumento conferito alla DTL a favore del lavoratore, ai fini di una rapida soddisfazione del credito di lavoro da quest'ultimo vantato, unico legittimato passivo non può non identificarsi nel lavoratore beneficiario del diritto accertato. In altri termini, la legittimità dell'instaurazione del contraddittorio trova avallo esclusivamente nei confronti della parte a favore della quale quell'atto è stato emesso e che, dunque, vanta la titolarità attiva del rapporto obbligatorio oggetto di tutela. Né potrebbe essere diversamente posto che l'individuazione del legittimato passivo passa attraverso la titolarità della pretesa creditoria per cui è contesa” (Trib. di Castrovillari, sez. lav., sentenza n. 622/2023, rinvenibile in Banca dati di merito).
Nel caso di specie, però, non deve essere dichiarato in sentenza il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto, come si è anticipato, Controparte_18 la parte ricorrente in corso di causa ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti dell' CP_1
resistente, sicché, con ordinanza del 7 dicembre 2024, è stata dichiarata l'estinzione parziale (dal punto di vista soggettivo) del giudizio, nei soli confronti del medesimo , con condanna della CP_1
società rinunciante al rimborso delle spese in favore della controparte.
6. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente proposta con riferimento ai verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali nn. DA-CAOR/2023/0854, DA-CAOR/2023/0999, DA-CAOR/2023/1037, DA-
DA-CAOR/2023/1073, DA-CAOR/2023/1075, DA- Persona_4 Controparte_14
e n. tutti del 6 settembre 2023, in quanto la società Persona_5 Controparte_17
ricorrente, in corso di causa, ha abbandonato la domanda di accertamento negativo inizialmente proposta in relazione ai crediti sottesi a tali diffide, limitando la propria domanda al verbale di diffida
6 accertativa per crediti patrimoniali n. DA-CAOR/2023/0356 del 28 agosto 2023, relativa all'unica lavoratrice convenuta nel presente giudizio, . CP_5
7. Passando a esaminare il merito della vertenza, poiché trattasi di società cooperativa, viene in rilievo la legge 3 aprile 2001, n. 142 (recante la “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), che, all'art. 1, comma 3, come modificato dalla legge n. 30/2003, stabilisce che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi
i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Quindi, anche dopo la novella del 2003, la lettera di tale articolo continua a prevedere, accanto al rapporto associativo, un rapporto di lavoro da instaurare tra cooperativa e socio: rapporto di lavoro che, sebbene non sia più previsto come distinto da quello associativo, rimane pur sempre ulteriore e al medesimo si aggiunge.
Il successivo art. 3 della legge n. 142/2001, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima, che non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo).
Il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone al comma 1 le previsioni essenziali, fra cui, per quanto qui maggiormente interessa:
- alla lett. a) è previsto il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- alla lett. d) è prevista “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di
7 eventuali utili”;
- alla successiva lett. e) è prevista l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla precedente lett. d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie.
Lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3 comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
A sua volta, il regolamento interno della società cooperativa convenuta (doc. 11 all. ricorso) prevede all'art.
1.2 che fra i soci e la cooperativa possano essere instaurate diverse tipologie di rapporto di lavoro: a) subordinato;
b) professionale;
c) autonomo;
d) altre forme previste dalla normativa vigente.
Con la precisazione, contenuta ai successivi artt. 3 e 5, che il trattamento economico applicabile in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra socio e cooperativa sarebbe stato quello previsto dal C.C.N.L. Spedizione e Trasporti, rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/2001.
Con riguardo alla sopra richiamata normativa, si è affermato che essa legittima un'incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal C.C.N.L. di categoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del
2001, a patto però che la deliberazione del “piano di crisi aziendale” contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2018, n. 19096; Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 2013, n. 19832).
Premesso quanto sopra, venendo alla disamina della vertenza concreta qui scrutinata, con il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-CAOR/2023/0356 del 28 agosto 2023 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di (v. doc. 4a all. ricorso), notificato il 7 Controparte_1
settembre 2023, la è stata diffidata a corrispondere alla lavoratrice Parte_1 CP_5
l'importo di euro 5.618,00 lordi a titolo di scatti di anzianità maturati e differenze retributive
[...] dovute in relazione all'inquadramento contrattuale (ausiliaria di vendita livello 5 C.C.N.L. Logistica
8 applicato), oltre al saldo a titolo di T.F.R. ancora dovuto, di euro 10.991,20 lordi, già detratto l'acconto versato dalla società ricorrente di euro 4.142,98.
Avverso tale diffida è stato proposto ricorso pervenuto in data 26 settembre 2023, rigettato dall'Ispettorato del lavoro con provvedimento del 4 ottobre 2023 (docc. 5l e 6f all. ricorso).
Partendo dal credito a titolo di scatti di anzianità maturati e differenze retributive in relazione al periodo dal 1° gennaio 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro il 28 febbraio 2022, secondo quanto emerge dal verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2023-CAOR-0000136 del 7 giugno
2023 (doc. 02 all. ricorso), non vi era stato un corretto inquadramento della lavoratrice ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. Logistica e non erano stati correttamente conteggiati gli scatti di anzianità, ai sensi dell'art. 17 del medesimo C.C.N.L..
La parte ricorrente non ha specificamente contestato il non corretto inquadramento della dipendente né il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L., ma ha invece sostanzialmente negato la debenza degli importi indicati sulla base del fatto che, trattandosi di una società cooperativa di produzione e lavoro, ed essendo i dipendenti della anche soci della Pt_1 medesima, gli stessi non avrebbero potuto “essere considerati come lavoratori subordinati in senso stretto”, ma avrebbero deciso in piena autonomia “come svolgere la propria prestazione lavorativa e quanto farsi pagare per la medesima”.
Sennonché, nel caso concreto qui esaminato, non può seriamente dubitarsi della natura subordinata del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati dall'accertamento svolto dall'Ispettorato del Lavoro, fra cui , ove si consideri che è la stessa società ricorrente ad avere prodotto i cedolini dei CP_5
lavoratori e delle lavoratrici dipendenti della cooperativa (docc. 8a - 8i e 10a - 10l all. ricorso), da cui risulta l'inquadramento nel livello previsto dal C.C.N.L. Logistica e Trasporto che veniva pacificamente applicato ai rapporti di lavoro de quibus, evidentemente perché riconducibili alla fattispecie, di cui all'art. 3 del regolamento interno della cooperativa, del rapporto di lavoro subordinato.
Si è visto, in proposito, che il trattamento retributivo del socio lavoratore dipendente da cooperativa deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva (artt. 3, comma 1 legge n. 142/2001), in ogni caso nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità cui all'art. 36 della Costituzione, dovendosi fare riferimento, nel procedere alla verifica della adeguatezza della retribuzione, anche all'anzianità di servizio del dipendente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19578 e Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2008, n. 18584).
9 Conseguentemente, deve affermarsi la debenza da parte della odierna convenuta delle differenze retributive oggetto della diffida accertativa per cui è causa, scaturenti dal corretto inquadramento contrattuale della lavoratrice e computati gli scatti di anzianità pacificamente maturati nel CP_5
corso del rapporto.
Per quanto riguarda invece l'ulteriore importo dovuto a titolo di T.F.R., di complessivi euro
15.134,18, in relazione all'intero periodo lavorativo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2022, la ricorrente ha sostenuto di non avere alcun residuo debito a tale titolo nei confronti della lavoratrice, in quanto, con verbale dell'assemblea del 30 settembre 2022, era stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ex art. 6, lett. d) della legge n. 142/2001 ed era stata prevista la liquidazione del TFR nella misura del
35% di quanto complessivamente dovuto (v. doc. 09 all. ricorso).
Tuttavia, è pacifico che già in data 28 febbraio 2022 era intervenuta la cessazione di tutti i rapporti di lavoro, sicché tale delibera non è opponibile alla ex lavoratrice, il cui credito per TFR era già divenuto in precedenza liquido ed esigibile, nella misura indicata nel verbale di diffida accertativa in atti, relativamente al periodo dal 1° marzo 2010 al 22 febbraio 2022.
In altri termini, come rilevato dall'Ispettorato del Lavoro nel provvedimento con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla società, lo stato di crisi deliberato dalla cooperativa non ha potuto esplicare i propri effetti nei confronti di creditori che non rivestivano più la qualifica di soci per intervenuta estinzione del rapporto sociale, né ha avuto effetti retroattivi riguardo a crediti maturati, pacificamente, prima della dichiarazione del predetto stato di crisi.
Oltretutto, appare quantomeno dubbio che nel caso in esame sussistessero i presupposti per adottare la delibera ex art. 6, lett. d), cit., in particolare quello della temporaneità dello stato di crisi, ove si consideri che, secondo quanto si legge nello stesso ricorso, fin dall'anno 2020, “con la progressiva cessazione delle commesse di lavoro da parte del committente principale, se non unico, della stessa (la
3 A – , con sede in Arborea), la società andò Controparte_10 incontro ad un inesorabile declino” e, non essendosi più presentate commesse o proposte di appalti, la società versava “ormai da tempo nella più totale inattività”, sfociando nella cessazione di tutti i rapporti di lavoro con i soci e con i dipendenti alla data del 28 febbraio 2022.
Pertanto, la situazione di crisi alla data del 30 settembre 2022 difficilmente avrebbe potuto definirsi
“temporanea”, anche alla luce di quanto si legge nello stesso verbale dell'assemblea, in cui si era dato atto che, a causa della mancanza di commesse e della totale inattività della società, non si intravedevano prospettive di miglioramento della situazione della società.
Infine, deve escludersi che vi sia stata alcuna valida rinuncia da parte della lavoratrice ai propri
10 diritti, avuto riguardo alla rigorosa disciplina di cui all'art. 2113 c.c. e non potendosi ritenere che la mancata richiesta di un credito in costanza di un rapporto di lavoro possa essere intesa quale rinuncia al diritto. Inoltre, la ha notificato alla società un atto di precetto per il recupero di tali CP_5 Pt_1
somme, cui ha fatto seguito l'instaurazione di una procedura di esecuzione presso terzi, per cui tale condotta della convenuta è evidentemente incompatibile con la volontà di abdicare ai propri diritti.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, la domanda di accertamento negativo spiegata in giudizio dalla deve essere rigettata. Controparte_19
8. Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, stante la contumacia della convenuta , CP_5 mentre nei rapporti tra la ricorrente e l' è già stata emessa l'ordinanza del 7 dicembre 2024 CP_1 che ha condannato la a rimborsare le spese in favore dell'amministrazione, stante Controparte_9
l'intervenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente proposta dalla con riferimento ai verbali di diffida accertativa per crediti Controparte_9
patrimoniali nn. DA-CAOR/2023/0854, DA-CAOR/2023/0999, DA- Controparte_14
DA-CAOR/2023/1075, DA-CAOR/2023/1076, DA- Persona_4 Controparte_14
e n. del 6 settembre 2023; Persona_5 Controparte_17
2) rigetta la domanda di accertamento negativo spiegata in giudizio dalla in Controparte_9
relazione ai crediti della lavoratrice di cui al verbale di diffida accertativa per crediti CP_5
patrimoniali n. DA-CAOR/2023/0356 del 28 agosto 2023 emessa dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di , notificata il 7 settembre 2023, di euro 5.618,00 lordi a titolo di scatti di Controparte_1 anzianità maturati e differenze retributive dovute in relazione all'inquadramento contrattuale, oltre al saldo a titolo di T.F.R. ancora dovuto, di euro 10.991,20 lordi;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano, il 21 maggio 2025
La Giudice del lavoro dott.ssa ON LA
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