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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa MA AN, nella causa civile iscritta al n° 6358 /2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IC NE AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Principe di Belmonte n. 78.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con gli Avv. ti CP_1
ET AS e SA OA
- convenuto -
All'udienza del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210002157013000, con il quale l' ha chiesto in pagamento la somma di € 3.309,36 per contributi IVS CP_1 fissi dovuti a titolo di Gestione Commercianti dal 10/20119 al 12/2019 e lamentando
l'inesistenza del presupposto soggettivo e la prescrizione del credito, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - CP_1
dichiari la provvisoria sospensione dell'avviso di addebito n.
59620210002157013000, ricorrendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora;
nel merito: -ritenga e dichiari nullità, inesistenza ed inefficacia dell'avviso di addebito n. 59620210002157013000 opposti per i motivi su esposti ricorrendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora;
-ritenga e dichiari, che parte ricorrente non deve nulla a parte resistente;
-ritenga e dichiari la illegittimità della azione esecutiva opposta;
-condanni, conseguentemente controparte al rimborso delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio e la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014.”.
Costituitosi in giudizio, l' rilevò che “il competente Ufficio ha riesaminato CP_1 la posizione contributiva della Ricorrente;
all'esito, preso atto che la posizione in gestione commercianti è cessata al 06/02/2018, l'ava in questione è stato annullato per cessazione della posizione. Alla luce di tali considerazioni, si chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia.” (cfr. produzione convenuto).
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha preso atto della chiesta cessata materia del contendere formulata dal convenuto e la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto annullamento dell'atto opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, essendo l'annullamento successivo alla data di proposizione del ricorso giudiziario, e vanno liquidate tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025 IL GIUDICE O.
MA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa MA AN, nella causa civile iscritta al n° 6358 /2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IC NE AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Principe di Belmonte n. 78.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con gli Avv. ti CP_1
ET AS e SA OA
- convenuto -
All'udienza del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210002157013000, con il quale l' ha chiesto in pagamento la somma di € 3.309,36 per contributi IVS CP_1 fissi dovuti a titolo di Gestione Commercianti dal 10/20119 al 12/2019 e lamentando
l'inesistenza del presupposto soggettivo e la prescrizione del credito, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - CP_1
dichiari la provvisoria sospensione dell'avviso di addebito n.
59620210002157013000, ricorrendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora;
nel merito: -ritenga e dichiari nullità, inesistenza ed inefficacia dell'avviso di addebito n. 59620210002157013000 opposti per i motivi su esposti ricorrendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora;
-ritenga e dichiari, che parte ricorrente non deve nulla a parte resistente;
-ritenga e dichiari la illegittimità della azione esecutiva opposta;
-condanni, conseguentemente controparte al rimborso delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio e la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014.”.
Costituitosi in giudizio, l' rilevò che “il competente Ufficio ha riesaminato CP_1 la posizione contributiva della Ricorrente;
all'esito, preso atto che la posizione in gestione commercianti è cessata al 06/02/2018, l'ava in questione è stato annullato per cessazione della posizione. Alla luce di tali considerazioni, si chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia.” (cfr. produzione convenuto).
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha preso atto della chiesta cessata materia del contendere formulata dal convenuto e la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto annullamento dell'atto opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, essendo l'annullamento successivo alla data di proposizione del ricorso giudiziario, e vanno liquidate tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025 IL GIUDICE O.
MA AN