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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6339 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ) con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'Avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e l'Avv.
FRANCESCHINIS RE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. MORPURGO CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
l'avv. DANIELE MOSE' e l'Avv. MENICATTI ANNA ( C.F._4 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
DURINI 20 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive retribuzione feriale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 21/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a CP_1 corrispondere le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023: Parte_1
EURO 3.528,75 EURO 3.440,74 Parte_2 Parte_3
EURO 5.145,77 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro
118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, gli odierni ricorrenti, con precedente ricorso (r.g. n. 8282/2020 doc.01), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano affinché, nel calcolo della CP_1 retribuzione feriale, fosse inclusa anche la media dei compensi variabili legati alle mansioni svolte;
detto giudizio si concludeva favorevolmente con la sentenza n. 2906/2021 (doc.02), così statuendo: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. e attività ferroviarie del CP_2
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale del CP_1
22.6.2012, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché
2 dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna a corrispondere ai ricorrenti le CP_1 seguenti somme lorde oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
HE RE: € 8.162,98
: € 9.844,00 Parte_2
: € 5.672,47 CP_3
: € 6.383,78 CP_4
: € 9.774,04 CP_5
: € 6.634,73 Parte_3
4) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_1 spese di lite, liquidate in euro 4.500 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni”
3. La sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 954/2022) e, infine, dalla Corte di Cassazione (nn. 3695/2024 del 9.2.2024), con conseguente passaggio in giudicato.
4. Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano che la convenuta, disattendendo la pronuncia del tribunale, avrebbe persistito, nel periodo successivo a quello oggetto di tale giudizio, nel riconoscere una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, applicando un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò sebbene a tale accordo i ricorrenti non avessero mai dato adesione.
5. Ebbene, nel presente giudizio, pare dirimente la portata del giudicato intervenuto tra le parti. Difatti, nel ricorso originario, i ricorrenti avevano domandato, tra l'altro, di “accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del
3 Contratto Aziendale OR 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per
i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015”. Su tale specifica domanda, il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, ha così statuito: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale OR del
22.6.2012, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie”.
6. Al riguardo, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano
4 il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., ordinanza n. 37269 del 29/11/2021)”.
7. Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, che il diritto dei ricorrenti al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato non possa più essere, in questa sede, oggetto di esame, atteso che l'accertamento svolto nel precedente giudizio non possa ritenersi limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
8. Né assume rilievo, a tal fine, la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le , , CP_1 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, e (non sottoscritto da CP_9 Controparte_10 CP_11
in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente CP_12 dedotto dai ricorrenti, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
9. Con riferimento al quantum della pretesa, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato, e pertanto: “indennità di condotta” e
“indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del Contratto aziendale , CP_1 come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL, il tutto sulla base dei dati risultanti nelle busta paga allegate di ciascun ricorrente e per ciascun anno interessato (così in ricorso, pagg. 6 e 7) così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo da gennaio 2019 al 31 dicembre 2023; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi
5 pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019. La difesa della società, all'odierna udienza di discussione, ha specificato di non voler sollevare alcuna obiezione in merito a tali conteggi.
Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
10. Ciò premesso, la società va, pertanto, condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
€3.528,75 Parte_1
€3.440,74 Parte_2
€5.145,77 Parte_3
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere ai ricorrenti a titolo di differenze CP_1 retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo 1/01/2019 – 31/12/2023
i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
(come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
€3.528,75 Parte_1
€3.440,74 Parte_2
€5.145,77 Parte_3
2. condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 3.294,00 oltre spese generali e accessori di legge, ivi incluso il contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva
Milano, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ) con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'Avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e l'Avv.
FRANCESCHINIS RE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. MORPURGO CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
l'avv. DANIELE MOSE' e l'Avv. MENICATTI ANNA ( C.F._4 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
DURINI 20 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive retribuzione feriale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 21/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a CP_1 corrispondere le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023: Parte_1
EURO 3.528,75 EURO 3.440,74 Parte_2 Parte_3
EURO 5.145,77 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro
118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, gli odierni ricorrenti, con precedente ricorso (r.g. n. 8282/2020 doc.01), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano affinché, nel calcolo della CP_1 retribuzione feriale, fosse inclusa anche la media dei compensi variabili legati alle mansioni svolte;
detto giudizio si concludeva favorevolmente con la sentenza n. 2906/2021 (doc.02), così statuendo: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. e attività ferroviarie del CP_2
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale del CP_1
22.6.2012, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché
2 dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna a corrispondere ai ricorrenti le CP_1 seguenti somme lorde oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
HE RE: € 8.162,98
: € 9.844,00 Parte_2
: € 5.672,47 CP_3
: € 6.383,78 CP_4
: € 9.774,04 CP_5
: € 6.634,73 Parte_3
4) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_1 spese di lite, liquidate in euro 4.500 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni”
3. La sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 954/2022) e, infine, dalla Corte di Cassazione (nn. 3695/2024 del 9.2.2024), con conseguente passaggio in giudicato.
4. Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano che la convenuta, disattendendo la pronuncia del tribunale, avrebbe persistito, nel periodo successivo a quello oggetto di tale giudizio, nel riconoscere una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, applicando un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò sebbene a tale accordo i ricorrenti non avessero mai dato adesione.
5. Ebbene, nel presente giudizio, pare dirimente la portata del giudicato intervenuto tra le parti. Difatti, nel ricorso originario, i ricorrenti avevano domandato, tra l'altro, di “accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del
3 Contratto Aziendale OR 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per
i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015”. Su tale specifica domanda, il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, ha così statuito: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale OR del
22.6.2012, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CA OR (“incentivo per attività specifiche”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie”.
6. Al riguardo, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano
4 il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., ordinanza n. 37269 del 29/11/2021)”.
7. Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, che il diritto dei ricorrenti al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato non possa più essere, in questa sede, oggetto di esame, atteso che l'accertamento svolto nel precedente giudizio non possa ritenersi limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
8. Né assume rilievo, a tal fine, la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le , , CP_1 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, e (non sottoscritto da CP_9 Controparte_10 CP_11
in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente CP_12 dedotto dai ricorrenti, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
9. Con riferimento al quantum della pretesa, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato, e pertanto: “indennità di condotta” e
“indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del Contratto aziendale , CP_1 come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL, il tutto sulla base dei dati risultanti nelle busta paga allegate di ciascun ricorrente e per ciascun anno interessato (così in ricorso, pagg. 6 e 7) così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo da gennaio 2019 al 31 dicembre 2023; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi
5 pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019. La difesa della società, all'odierna udienza di discussione, ha specificato di non voler sollevare alcuna obiezione in merito a tali conteggi.
Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
10. Ciò premesso, la società va, pertanto, condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
€3.528,75 Parte_1
€3.440,74 Parte_2
€5.145,77 Parte_3
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere ai ricorrenti a titolo di differenze CP_1 retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo 1/01/2019 – 31/12/2023
i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
(come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
€3.528,75 Parte_1
€3.440,74 Parte_2
€5.145,77 Parte_3
2. condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 3.294,00 oltre spese generali e accessori di legge, ivi incluso il contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva
Milano, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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