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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4065/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza dell'1 ottobre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA Parte 1 ( P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. Gigliola TURRINI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
P.IVA 2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano ZARALLI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice depositava note di udienza in data 30 settembre 2024 e parte convenuta in data 1 ottobre 2024 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI RILEVANTI DI CAUSA
quale proprietaria di un immobile Con citazione del 25 luglio 2021 Parte 1 conveniva in giudizio il predetto facente parte del Controparte_1
delibera adottata dall'assembleal'annullamento della Condominio chiedendo straordinaria indetta in prima convocazione in data 14 giugno 2021 e in seconda convocazione in data 19 giugno 2021 poiché l'avviso le era stato notificato in data 15 giugno 2021 ossia in data successiva a quella fissata per la tenuta della prima seduta dell'assemblea.
Si costituiva il CP 1 convenuto in data 22 novembre 2021 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta sostituzione mediante riapprovazione della delibera impugnata poiché in data 6 novembre 2021 in seconda convocazione l'assemblea provvedeva a revocare la delibera impugnata e a riapprovare sia in forma unitaria che in maniera specifica le decisioni assunte in occasione dell'assemblea del 19
giugno 2021.
Con note di trattazione scritta depositate in data 29 novembre 2021 parte attrice concordava sulla cessata materia del contendere ma chiedeva la condanna alle spese di parte convenuta sulla base del principio sulla cd soccombenza virtuale poiché l'avviso di convocazione è stato spedito il 14 giugno 2021 alle ore 17.50 - vale a dire lo stesso giorno stabilito per l'assemblea- e il convenuto non ha mai comunicato il verbale CP 1
dell'assemblea del 19 giugno 2021 ai condomini assenti sicché parte attrice ha partecipato all'assemblea del 6 novembre 2021 non conoscendo il contenuto delle delibere da ratificare. L'attrice, pertanto, si sarebbe trovata nella necessità di promuovere il presente giudizio.
Con le note di trattazione scritta dell'1 dicembre 2021 parte convenuta chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Con note di trattazione scritta del 30 settembre 2024 parte attrice chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed inoltre la "condanna del CP 1 convenuto alla refusione delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale ("in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass.
Sez. 6-2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010,
n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese". (Cassazione Civile sezione 6°
Ordinanza n°18186 del 24 giugno 2021) Invero, nel caso di specie, l'impugnativa della delibera è manifestamente fondata e rilevabile icto oculi in via documentale, in quanto risultano provate le seguenti circostanze: 1) l'avviso di convocazione recante la data del 11.06.2021, è stato spedito il
14.06.2021 alle ore 17.50 ossia nella medesima giornata nella quale era prevista la celebrazione dell'assemblea (14.06.2021). 2) Successivamente alla celebrazione dell'assemblea invalida e in tutto il periodo a seguire l'Amministrazione non ha mai notificato il verbale assembleare oggetto della presente impugnazione all'attrice, la quale, ne ha appreso il contenuto solamente all'atto dell'incardinazione del giudizio E' oltremodo evidente che la successiva assemblea è stata regolarmente convocata e predisposta al fine di sanare i gravi vizi della delibera impugnata. Da ciò deriva che debba essere respinta l'avversa richiesta di compensazione delle spese legali, che sarebbe estremamente pregiudizievole per la Parte 1 la quale è stata “costretta” all'azione giudiziale dalla condotta dell'Amministrazione condominiale. Pertanto, si insiste affinché venga dichiarata la cessazione della materia de contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese legali, da disporre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario". Con note di trattazione scritta dell'1 ottobre 2024 parte convenuta si riportava alle conclusioni già rassegnate chiedendo che la causa fosse assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 2 ottobre 2024 il giudice assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 2 dicembre 2024 concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese legali.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 2 dicembre 2024 concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte convenuta ha adottato una nuova delibera sanando i vizi dei quali era affetta la prima in ordine alla tempestiva notifica della convocazione a parte attrice la quale, tuttavia, non ha esperito la mediazione obbligatoria che avrebbe potuto evitare il giudizio.
Entrambe le parti hanno quindi dato causa al giudizio.
La reciproca virtuale soccombenza impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
4065/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le pese del giudizio.
Lì 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava