Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03619/2025REG.PROV.COLL.
N. 04762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4762 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di PA (sezione prima) del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Angelo Fiore Tartaglia e l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di PA, il sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Esercito italiano, agiva in giudizio nei confronti del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze per ottenerne l’ottemperanza alle sentenze n. -OMISSIS- dello stesso T.a.r., recanti l’annullamento di precedenti provvedimenti del 2016 e del 2018 che non avevano riconosciuto dipendente da fatti di servizio l’infermità “ -OMISSIS- ” da cui era affetto e, di conseguenza, negato la concessione dell’equo indennizzo.
In via subordinata chiedeva, previa conversione del rito, l’annullamento del decreto del 13 ottobre 2021 e del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che nuovamente aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità predetta e il riconoscimento dell’equo indennizzo.
2. – Con sentenza del -OMISSIS-, il T.a.r. dichiarava inammissibile la domanda di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, respingeva la domanda di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- e disponeva la conversione del rito per l’esame in sede di legittimità delle censure svolte con il secondo motivo di ricorso, rimettendo la causa sul ruolo.
3. – Successivamente, con ordinanza n. 114 del 29 marzo 2023, demandava all’Istituto Superiore di Sanità lo svolgimento di una verificazione sul quesito « se allo stato delle conoscenze scientifiche esiste una correlazione fra l’esposizione all’uranio impoverito, le vaccinazioni subite dai militari inviati in missioni internazionali (in particolare quella per l’epatite B) e la sclerosi multipla, nel senso di una correlazione fra tali condizioni e l’insorgere della malattia come acclarato a livello di studi medici ».
4. – All’esito, definendo il giudizio con sentenza del -OMISSIS-, respingeva il ricorso nella parte residua.
5. – Avverso quest’ultima sentenza ha proposto appello il sig. Tesio, con il ricorso in epigrafe.
6. – Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio con atto di forma per chiedere la reiezione del gravame.
7. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – Nel giudizio promosso innanzi al T.a.r. l’appellante aveva chiesto, del caso previa conversione dell’azione e mutamento del rito, la caducazione del decreto ministeriale che, da ultimo, aveva nuovamente negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia dalla quale era affetto (“-OMISSIS-”) e che sosteneva riconducibile al servizio prestato in -OMISSIS-, dal 22 novembre 2005 al 30 maggio 2006 e ancora dal 13 febbraio 2009 al 14 aprile 2009, in qualità di “operatore di mezzi stradali del genio” e alle somministrazioni vaccinali all’uopo ricevute, ovvero alle esercitazioni presso il poligono di tiro di Capo Teulada e Perdasdefogu, dove si utilizzava munizionamento pesante anche all’uranio impoverito.
9. – Come si è già detto, il T.a.r., disattese le domande di ottemperanza e convertito il rito, ha disposto una verificazione sull’esistenza, allo stato delle conoscenze scientifiche, di una correlazione tra la sclerosi multipla e l’esposizione all’uranio impoverito o le vaccinazioni, in particolare quella per l’epatite B, somministrate ai militari inviati in missioni internazionali.
10. – Il collegio peritale dell’Istituto Superiore di Sanità, investito dell’incombente, ha risposto negativamente al quesito con argomenti ampiamente ripresi nella sentenza appellata, nella quale il T.a.r., richiamati i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha concluso che gli esiti della verificazione deponevano per l’infondatezza del residuo motivo di ricorso, offrendo la seguente motivazione:
« gli esiti della verificazione disposta in questo giudizio hanno concluso in senso conforme al parere del Comitato di Verifica escludendo, quindi, che esso sia inficiato da vizi di eccesso di potere, sotto il profilo della palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, i quali segnano, al contempo, l’ambito di operatività e il confine del sindacato del giudice amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Infatti, le osservazioni dei Verificatori depongono per affermare che l’eventuale esposizione a uranio impoverito non può essere individuata quale causa o concausa della malattia sofferta nemmeno in senso probabilistico rispetto alle altre circostanze, e che anche le vaccinazioni cui sono stati sottoposti i militari inviati in missioni internazionali non si presentano quali rilevanti fattori di insorgenza della patologia, tenuto conto del fatto che nella verificazione si conclude che: “Nel complesso i dati disponibili non sono sufficienti per esprimere un giudizio conclusivo sull’associazione tra l’esposizione all’uranio impoverito e il rischio di sviluppare la sclerosi multipla”, “I risultati degli studi epidemiologici su larga scala condotti nel ventennio 2000-2020 in diverse parti del mondo non evidenziano una associazione significativa tra vaccinazioni, compreso la vaccinazione per l’epatite B, e il rischio di sviluppare la sclerosi multipla”, “Infine, è importante ricordare l’origine multifattoriale della sclerosi multipla e prendere atto che, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile valutare il contributo relativo di diversi fattori ereditabili e ambientali alla suscettibilità individuale alla malattia”.
I soli fattori, non contestati dalla resistente, relativi all’esposizione ad ambienti contaminati da uranio impoverito ed alla mancata dotazione di misure di protezione atte a limitare i contatti possibili fonti di inquinamento, alla luce della verificata mancanza di evidenze scientifiche relative al nesso causale tra servizio svolto, inteso sia come attività che come trattamento vaccinale, ed insorgenza della patologia sofferta dal ricorrente non possono, quindi, deporre per l’accoglimento dell’istanza attorea.
Inoltre, le conclusioni a cui son giunti i Verificatori non sono smentite dalle considerazioni del perito di parte ricorrente né dalle osservazioni difensive che insistono sulla rilevanza quanto meno concausale del fattore ambientale costituito dall’esposizione all’uranio impoverito, senza, tuttavia, fornire alcuna prova o studio scientifico e limitandosi a contrapporre al giudizio tecnico dei Verificatori il parere del proprio consulente. Quest’ultimo, infatti, non riporta alcuna evidenza scientifica delle proprie affermazioni osservando genericamente che le estreme condizioni di servizio, unitamente alle vaccinazioni effettuate ed all’assenza di protezioni, siano state la causa e/o la concausa preponderante nello sviluppo della suddetta patologia, tra l’altro aggiungendo che “la cui evidente predisposizione non ne annulla l’efficienza”.
Infine, la difesa attorea non ha contestato gli esiti della Verificazione con alcun atto controdeduttivo e, in riferimento alla copiosa giurisprudenza depositata, si riportano casi di patologie tumorali estranee al caso di specie ».
11. – Con un unico motivo d’impugnazione, l’appellante contesta la concludenza dello studio SCHER richiamato nell’elaborato del collegio verificatore, delle cui conclusioni offre una diversa lettura (pagg. 17-20), evidenzia la presenza di metalli pesanti rilevata nel suo organismo da un’indagine di laboratorio condotta presso il Dipartimento di chimica dell’Università di Torino (pagg. 20-22) e, sull’effetto teratogeno delle vaccinazioni, indica due studi su riviste internazionali, nel 2004 e 2009, sul rischio di demielinizzazione infiammatoria del sistema nervoso centrale associata al vaccino dell’epatite B (pag. 29), sostenendo che tutti i fattori di rischio evidenziati erano già compendiati nella relazione medico legale del 9 dicembre 2014 che, versata agli atti del giudizio di primo grado, sarebbe stata, tuttavia, ignorata sia dall’organismo verificatore che dal T.a.r.
12. – L’appello è infondato.
13. – A seguito dell’ordinanza istruttoria del T.a.r., con atto depositato in giudizio il 4 maggio 2023 il ricorrente aveva nominato un proprio consulente tecnico di parte, il quale aveva provveduto a stendere una relazione medico-legale sulla persona del ricorrente, datata 15 maggio 2023 e prodotta in giudizio il 29 maggio 2023.
14. – Dall’esame di tale relazione risulta confermato quanto osservato dal T.a.r. sul fatto che le considerazioni del perito di parte ricorrente non risultavano supportate dall’indicazione di alcuna prova, evidenza o studio scientifico (a differenza della relazione di verificazione), risolvendosi in affermazioni generiche sull’efficienza causale delle condizioni estreme di servizio, delle vaccinazioni e dell’assenza di protezioni individuali rispetto all’insorgenza della patologia “-OMISSIS-”.
15. – Corretto risulta anche il rilievo del T.a.r. che, una volta depositata la relazione di verificazione, il 12 luglio 2023, il ricorrente non ne aveva contestato gli esiti.
Infatti, dal fascicolo di causa di primo grado risulta che dopo quella data non era stata depositata memoria alcuna, ma solo la mera analisi di laboratorio degli elementi metallici rinvenuti nei campioni ematici del ricorrente.
16. – Accurata è anche l’osservazione del primo giudice che la copiosa giurisprudenza prodotta in giudizio dal ricorrente, e alla quale fa ora ampio richiamo l’unico motivo di appello, attiene a malattie tumorali, estranee al caso di specie.
Quest’ultimo riguarda, infatti, una patologia non oncologica, ma autoimmune.
17. – La relazione di verificazione, infine, fa richiamo a diversi studi scientifici ed epidemiologici, talché la sua attendibilità non può essere ora confutata o revocata in dubbio, tanto meno per la prima volta in questa sede, semplicemente sollecitando il Collegio a una diversa interpretazione degli esiti dello studio SCHER o invocando quella che, rispetto al rischio vaccinale, sarebbero le conclusioni di due studi pubblicati nel 2004 e nel 2009, il primo dei quali, peraltro, figura nella stessa letteratura scientifica riportata dal collegio peritale.
18. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
19. – Le spese del presente grado d giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.