Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 346/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 346/2025 R.G. promossa da:
NA (C.F.: ) e (C.F.: Pt_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2 congiunto, dall'Avv. Alessandro Massai, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna
n. 10, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c del 19.03.2025 per e l'Avv. Alessandro Massai ha concluso chiedendo omologare la Parte_3 Parte_2
separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) I coniugi addivengono ad una separazione consensuale;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno.
3) La casa coniugale sita in Montepulciano (SI) in via del Benvenuto n. 8 è in affitto ed è
assegnata alla sig.ra , la quale vi risiederà con FI minore quale Parte_3 Persona_1
conduttore del contratto di locazione immobiliare;
4) La FI minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) La FI resterà collocata prevalentemente presso la di lei madre Persona_1 Pt_3
attualmente presso l'abitazione posta in Montepulciano via del Benvenuto n. 8;
[...]
6) Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, terrà la FI Persona_1
con sé secondo le seguenti modalità: a) La FI starà con il padre a weekend alterni - laddove per weekend deve intendersi i giorni di venerdì e di sabato (due notti) -: lo stesso prenderà quindi la bambina dal venerdì sera alle ore 19,00 e la riporterà alla madre la domenica mattina alle ore 12,00; b) La FI minore salvo diverse modalità concordate di volta in Persona_1
volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della FI, trascorrerà con il padre 3/4 (tre/quattro) giorni settimanali, secondo la gestione dei turni lavorativi dei genitori;
c)
Le vacanze natalizie, così come quelle pasquali, verranno godute, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto del suddetto calendario di visita, seppur con l'osservanza del criterio dell'alternanza annuale relativamente ai cd. giorni rossi (quali Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica,
Ognissanti, Natale, Santo Stefano). d) Nel periodo delle vacanze estive la FI trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. e) Per la Festa del Papà la minore starà con il padre (se infrasettimanale si intende a cena) e per la Festa della Mamma con la madre;
f) Per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza tra pranzo e cena con la possibilità di compresenza in caso di festeggiamenti con gli amici, salvo diverso accordo tra i genitori;
g) Per le altre festività, la FI starà con il genitore presso il quale è collocata il giorno in cui ricorrono, salvo diverso accordo tra i genitori;
h) Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della FI relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività 3 / 5
extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
7) Quanto al contributo per il mantenimento della FI , il padre Per_1 Parte_2
corrisponderà alla SI.ra un contributo per il mantenimento in favore della FI Parte_3 pari ad euro 280,00 mensili, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita relativo all'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, tali intendendosi, le spese elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Siena, con la precisazione che dovranno essere debitamente documentate e il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo, eseguiti i conguagli tra i genitori;
8) Per spese straordinarie nell'interesse della FI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per le quali si intende, secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. - altre spese straordinarie comunque preventivamente autorizzate;
9) Le parti concordemente stabiliscono l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per la FI verrà percepito al 100% dalla madre;
10) I genitori concordano che sarà la madre ad usufruire per il 100% delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali riconosciute dalla normativa vigente in materia di famiglia;
11) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della responsabilità e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI;
12) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la FI nel proprio passaporto;
13) Le parti prestano altresì sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/ o al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto della minore;
Pubblico Ministero: visto in data 21.02.2025 4 / 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.1.2025, dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_3
e sponevano che avevano contratto matrimonio in data 26.4.2017 in Roma, Parte_2
con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, all'anno 2017, parte
1, atto n. 58, e che dalla loro unione era nata in data [...] a [...] la FI;
Per_1
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, nonché, cumulativamente, il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_3 Per_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della FI minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà alla remissione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_3 C.F._1
C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini