CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5524/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, emessa ex art. 702 ter il 17/11/2022,
tra
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio De lucia (codice fiscale: ; C.F._2
CP_1
e
(codice fiscale: ), Controparte_2 P.IVA_1 nella sua qualità di società incorporante di - Controparte_3 giusta atto di fusione per incorporazione del 22 luglio 2020 del Notaio
[...] di Milano (rep. 4737-n. 2400 racc.), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Angelo Iannaccone (codice fiscale: ); CodiceFiscale_3
-APPELLATA-
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 13 marzo 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.07.2020, Parte_1 conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...]
nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2 Controparte_4
deducendo a fondamento delle proprie domande:
[...]
- di aver sottoscritto in data 2.2.2010 con la società CP_3 CP_2 la polizza “SalvaRata” n. 10140184, vincolata in favore della
[...]
, successivamente incorporata in Controparte_5 CP_6
in dipendenza del contratto di mutuo n. 335655 del 5 febbraio
[...]
2010, stipulato con quest'ultima in data 5.2.2010;
- che risultava essere un ex dipendente a tempo indeterminato della con qualifica di guardia giurata e che, in costanza di Controparte_7 rapporto di mutuo, in data 18.01.2018, si era visto costretto a rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., in virtù di innumerevoli gravi inadempimenti perpetrati dalla stessa a suo danno;
- che, nel dettaglio, le gravi inadempienze si sostanziavano nel mancato rilascio dei cedolini paga relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018, nella mancata corresponsione delle relative maturate retribuzioni, nel mancato versamento degli assegni familiari e delle indennità di congedo straordinario, nel mancato riconoscimento del lavoro straordinario, nel mancato godimento di permessi, ferie e festività, nel mancato versamento delle 13esime e 14esime mensilità e di ulteriori indennità;
- che il contratto assicurativo per cui è causa garantiva dalla “perdita involontaria del posto di lavoro”, prevedendo quale somma assicurata massimale la “rata mensile del finanziamento fino ad un massimo di €
1.000,00”;
- che, pertanto, in data 20.2.2018, stante la perdita involontaria del proprio posto di lavoro, richiedeva l'immediata attivazione della mentovata polizza;
2 - che la società di assicurazione, con missiva di riscontro del 25.6.2018, ovvero dopo oltre quattro mesi, rigettava la formulata istanza;
- che, a causa dell'inadempimento perpetrato da Controparte_4 nonostante la forte carenza di mezzi di sostentamento economico, si era sobbarcato tutte le spese dovute a titolo di rate di mutuo in favore della Contr
, oggi subendo un danno Controparte_5 CP_6 sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice, di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso,
l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente
[...]
Controparte_3
▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte del ricorrente a far data dal 18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza “SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il
Giudice riterrà di giustizia;
▪ accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi in relazione alla vicenda;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al riconoscimento in favore della , oggi Controparte_5 incorporata in in virtù del vincolo contrattuale in essere, Controparte_6 dell'importo di € 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui all'allegato piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore,
3 che l'adito Giudice riterrà equo e/o di giustizia, in ogni caso oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo da parte della nonché la Controparte_8 responsabilità per mala gestio, vuoi propria che impropria, da parte della medesima;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle condotte rappresentate, da quantificarsi nell'importo del mancato indennizzo, ovvero pari alla somma assicurata (oltre interessi e rivalutazione), o nella diversa (anche maggiore) misura che dovesse essere ritenuta congrua, da determinarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre in ogni caso il maggior danno ex articolo
1224 c.civ., comma 2, da calcolarsi ad opera del Giudicante anche in eccedenza rispetto al massimale sempre secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione polizza al soddisfo;
In via meramente subordinata
▪ ove il Giudicante, per qualsivoglia ragione, non dovesse ritenere di poter procedere alla liquidazione del sinistro e/o alla quantificazione dei danni prospettati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza sottoscritta e
l'inadempimento della compagnia assicuratrice (o comunque l'illegittimità della sua condotta) al fine di consentire la determinazione e liquidazione del dovuto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, di mediazione e di giudizio di primo, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 domanda attorea ed eccependo:
- in via preliminare l'inesistenza di una valida procura alla lite e la mancanza di legittimazione del a richiedere l'indennizzo; Pt_1
4 - nel merito, l'inoperatività della polizza invocata per la garanzia
Disoccupazione avendo il volontariamente risolto il rapporto di Pt_1 lavoro.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione.
Con l'ordinanza impugnata, dunque, così provvedeva:
“Dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di legittimazione attiva;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della compagnia assicurativa resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.386,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, ha proposto Parte_1 appello avverso tale ordinanza, chiedendo a questa Corte di:
“In via principale nel merito
▪ riformare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, il capo dell'appellata ordinanza del 17 novembre 2022 (Repert. n. 4579/2022 del
17/11/2022) relativo al difetto di legittimazione attiva e, per l'effetto,
▪ accertare e dichiarare la legittimazione attiva nella fattispecie del sig.
[...] per tutte le motivazioni espresse;
Pt_1
▪ accertare e dichiarare conseguentemente l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente Controparte_3
▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell'appellante a far data dal 18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza
“SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
5 ▪ accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento di tutti dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi in relazione alla vicenda;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al riconoscimento in favore della , oggi Controparte_5 incorporata in in virtù del vincolo contrattuale in essere, Controparte_6 dell'importo di € 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui all'allegato piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che l'adito Giudice riterrà equo e/o di giustizia, in ogni caso oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo da parte della nonché la responsabilità per Controparte_8 mala gestio, vuoi propria che impropria, da parte della medesima;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle condotte rappresentate, da quantificarsi nell'importo del mancato indennizzo, ovvero pari alla somma assicurata (oltre interessi e rivalutazione), o nella diversa (anche maggiore) misura che dovesse essere ritenuta congrua, da determinarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre in ogni caso il maggior danno ex articolo 1224 c.civ., comma 2, da calcolarsi ad opera del Giudicante anche in eccedenza rispetto al massimale sempre secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione polizza al soddisfo;
In via meramente subordinata
▪ ove il Giudicante, per qualsivoglia ragione, non dovesse ritenere di poter procedere alla liquidazione del sinistro e/o alla quantificazione dei danni prospettati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza sottoscritta e
l'inadempimento della compagnia assicuratrice (o comunque l'illegittimità della sua condotta) al fine di consentire la determinazione e liquidazione del dovuto. Il
6 tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, di mediazione e di giudizio di primo e secondo grado, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2023, si è costituita la deducendo l'infondatezza nel Controparte_2 merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con la proposta impugnazione, l'odierno appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di accogliere l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva e, dunque, dichiarato inammissibili le domande da esso proposte.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure, sul presupposto che <l'allegato 1 della Polizza de qua riporta testualmente che la si era obbligata a “… non liquidare alcun indennizzo, se Controparte_3 non nei confronti e con il consenso del vincolatario, che il Contraente Assicurato riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno”>>, avrebbe erroneamente constatato la carenza di detta condizione dell'azione, affermando che “il Signor non avrebbe potuto agire personalmente per la liquidazione Pt_1 dell'indennizzo, salvo il consenso del vincolatario, ossia dell'istituto mutuante, di cui però non vi è menzione nel ricorso”.
Tale motivazione sarebbe incongruente, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il non avrebbe mai avanzato una richiesta di Pt_1 liquidazione di indennizzo in proprio favore, bensì esclusivamente richiesto che la fosse condannata al riconoscimento in favore della Controparte_3
, oggi incorporata in dell'importo Controparte_5 Controparte_6 di euro 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui al piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero quel diverso importo,
7 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo.
Del resto, rigettando nel merito l'originaria richiesta Controparte_3 di apertura del sinistro, avrebbe implicitamente ammesso la legittimazione attiva del ai fini dell'avanzamento della richiesta indennitaria. Pt_1
Tali circostanze avrebbero consentito, dunque, di ritenere sussistente la legittimazione ad agire dell'istante ed imposto, pertanto, l'esame nel merito delle domande dallo stesso avanzate.
III.2. Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla Parte_1 richiesta di condanna della ora Controparte_3 [...]
al pagamento dell'indennizzo in favore della Controparte_2 [...]
, oggi incorporata dalla Controparte_5 Controparte_6
La circostanza che l'odierno appellante abbia fatto richiesta di condanna della resistente al riconoscimento non in proprio favore, bensì a favore della CP_5 dell'importo assicurato appare inconferente. La Polizza Salva rata n. 10140184, invero, espressamente prevede che la si è obbligata Controparte_3
a “non liquidare alcun indennizzo, se non nei confronti e con il consenso del vincolatario, che il Contraente Assicurato riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno”. Da tanto, si evince, dunque, che, in mancanza del consenso del vincolatario, ossia dell'istituto mutuante, il non sia Pt_1 legittimato ad agire personalmente per la liquidazione dell'indennizzo, non solo qualora la richiesta sia volta in proprio favore, ma anche laddove sia posta a favore della Banca stessa.
Tuttavia, dall'esame degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, emerge come il abbia, innanzitutto, inteso chiedere l'accertamento del proprio Pt_1 diritto alla garanzia assicurativa (“▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte del ricorrente a far data dal
18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza “SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del
8 ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita
d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia”) e solo in conseguenza di tale accertamento abbia poi avanzato la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della . Controparte_5
In relazione all'ammissibilità della domanda di accertamento, va osservato che
“l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 12893/2015; Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008; Cass.
S.U. 27187/2006).
Tanto premesso, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussista l'interesse dell'odierno impugnante ad ottenere un'autonoma pronuncia volta ad accertare il diritto dell'odierno appellante di avvalersi della garanzia assicurativa nei confronti della società appellata.
Invero, nel caso di specie vi è una situazione di oggettiva ed attuale incertezza, resa evidente dal tenore delle contestazioni svolte dall'assicuratore ed è solo l'intervento del giudice che può risolvere, con effetti vincolanti nei confronti di tutti i contraenti, tale incertezza giuridica. Deve pertanto escludersi che la domanda sia strumentale solo ad una soluzione accademica della questione in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. n. 16262/2015;
Cass. n. 13556/2008; Cass. n. 4496/2008).
In definitiva, il positivo riscontro di un concreto interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. con riferimento alla proposta domanda di accertamento comporta che essa vada ora esaminata nel merito valutando, in rapporto alla suindicata azione, l'operatività della garanzia assicurativa.
Non può esservi dubbio sull'esistenza del rapporto assicurativo tra le parti in causa, posto che il ha adempiuto al proprio onere probatorio depositando Pt_1
9 ritualmente la polizza n.10140184, vincolata in favore della Controparte_5 in dipendenza del contratto di mutuo n. 335655 ed in virtù della quale
[...] la si è obbligata a garantire lo stesso contro il rischio Controparte_3 derivante “da perdita involontaria del posto di lavoro”.
L'odierno appellante asserisce che il rapporto di lavoro intercorrente tra lui e la sarebbe cessato in data 18.1.2018, in seguito a dimissioni per Controparte_7 giusta causa e che le stesse, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. 369/2002, vadano inquadrate nel novero della perdita involontaria del posto di lavoro, così consentendo l'operatività della polizza de qua.
La ricostruzione dell'impugnante non convince.
Innanzitutto, la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata statuisce la parificazione delle dimissioni per giusta causa alla disoccupazione involontaria ai fini dell'“assistenza sociale”. Il riferimento non è dunque conferente rispetto alla fattispecie, non potendo il detto principio, tout court, trovare applicazione nell'ambito dei rapporti privatistici ed atteso che, ai fini dell'operatività della polizza ex art. 1364 cc, ciò che rileva è solo quanto le parti abbiano convenzionalmente pattuito.
Ciò posto, l'art. 30 delle condizioni generali di assicurazione prevede che “Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se la data di accadimento del Sinistro, intendendosi per tale la data di invio all'Assicurato della lettera di licenziamento o della lettera di messa in Mobilità, sia successiva alle ore 24.00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione e sia trascorso il
Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di Disoccupazione”.
Le dimissioni, sia anche avanzate per giusta causa, costituiscono pur sempre una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia, cui non segue l'invio al lavoratore di una lettera di licenziamento o di messa in mobilità. Dalla formulazione di tale clausola, allora, si desume chiaramente che le parti abbiano inteso convenire quale oggetto di copertura assicurativa la sola perdita involontaria del rapporto lavorativo, senza parificare la stessa alle dimissioni per giusta causa ai fini dell'operatività della polizza.
Del resto, la tesi propugnata da parte appellante sarebbe in ogni caso sfornita di fondamento, non trovando conferma nelle risultanze di causa.
10 Il infatti si è limitato ad allegare le circostanze che lo avrebbero indotto a Pt_1 presentare le proprie dimissioni, senza tuttavia provarne la sussistenza.
Occorre evidenziare, poi, che l'operatività della polizza è altresì esclusa dall'art. 31 lett. a) delle condizioni generali di assicurazione. Tale clausola prevede che
“Nessun Indennizzo verrà corrisposto da per il caso di Disoccupazione CP_3 se (…) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore
Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro”. Ebbene, nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che , a far data dal 1.1.2017, Parte_1 fosse in congedo ininterrotto ai sensi dell'art. 42 della l.151/2001 e, dunque, non abbia prestato in maniera continuativa la propria attività lavorativa nei 12 mesi precedenti il Sinistro, ossia anteriori all'interruzione in data 18.1.2018 del rapporto di lavoro.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ., avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rep. n. 4579/2022, emessa ex art. 702 ter c.p.c. il 17/11/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
11 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5524/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, emessa ex art. 702 ter il 17/11/2022,
tra
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio De lucia (codice fiscale: ; C.F._2
CP_1
e
(codice fiscale: ), Controparte_2 P.IVA_1 nella sua qualità di società incorporante di - Controparte_3 giusta atto di fusione per incorporazione del 22 luglio 2020 del Notaio
[...] di Milano (rep. 4737-n. 2400 racc.), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Angelo Iannaccone (codice fiscale: ); CodiceFiscale_3
-APPELLATA-
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 13 marzo 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.07.2020, Parte_1 conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...]
nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2 Controparte_4
deducendo a fondamento delle proprie domande:
[...]
- di aver sottoscritto in data 2.2.2010 con la società CP_3 CP_2 la polizza “SalvaRata” n. 10140184, vincolata in favore della
[...]
, successivamente incorporata in Controparte_5 CP_6
in dipendenza del contratto di mutuo n. 335655 del 5 febbraio
[...]
2010, stipulato con quest'ultima in data 5.2.2010;
- che risultava essere un ex dipendente a tempo indeterminato della con qualifica di guardia giurata e che, in costanza di Controparte_7 rapporto di mutuo, in data 18.01.2018, si era visto costretto a rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., in virtù di innumerevoli gravi inadempimenti perpetrati dalla stessa a suo danno;
- che, nel dettaglio, le gravi inadempienze si sostanziavano nel mancato rilascio dei cedolini paga relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018, nella mancata corresponsione delle relative maturate retribuzioni, nel mancato versamento degli assegni familiari e delle indennità di congedo straordinario, nel mancato riconoscimento del lavoro straordinario, nel mancato godimento di permessi, ferie e festività, nel mancato versamento delle 13esime e 14esime mensilità e di ulteriori indennità;
- che il contratto assicurativo per cui è causa garantiva dalla “perdita involontaria del posto di lavoro”, prevedendo quale somma assicurata massimale la “rata mensile del finanziamento fino ad un massimo di €
1.000,00”;
- che, pertanto, in data 20.2.2018, stante la perdita involontaria del proprio posto di lavoro, richiedeva l'immediata attivazione della mentovata polizza;
2 - che la società di assicurazione, con missiva di riscontro del 25.6.2018, ovvero dopo oltre quattro mesi, rigettava la formulata istanza;
- che, a causa dell'inadempimento perpetrato da Controparte_4 nonostante la forte carenza di mezzi di sostentamento economico, si era sobbarcato tutte le spese dovute a titolo di rate di mutuo in favore della Contr
, oggi subendo un danno Controparte_5 CP_6 sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice, di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso,
l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente
[...]
Controparte_3
▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte del ricorrente a far data dal 18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza “SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il
Giudice riterrà di giustizia;
▪ accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi in relazione alla vicenda;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al riconoscimento in favore della , oggi Controparte_5 incorporata in in virtù del vincolo contrattuale in essere, Controparte_6 dell'importo di € 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui all'allegato piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore,
3 che l'adito Giudice riterrà equo e/o di giustizia, in ogni caso oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo da parte della nonché la Controparte_8 responsabilità per mala gestio, vuoi propria che impropria, da parte della medesima;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle condotte rappresentate, da quantificarsi nell'importo del mancato indennizzo, ovvero pari alla somma assicurata (oltre interessi e rivalutazione), o nella diversa (anche maggiore) misura che dovesse essere ritenuta congrua, da determinarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre in ogni caso il maggior danno ex articolo
1224 c.civ., comma 2, da calcolarsi ad opera del Giudicante anche in eccedenza rispetto al massimale sempre secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione polizza al soddisfo;
In via meramente subordinata
▪ ove il Giudicante, per qualsivoglia ragione, non dovesse ritenere di poter procedere alla liquidazione del sinistro e/o alla quantificazione dei danni prospettati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza sottoscritta e
l'inadempimento della compagnia assicuratrice (o comunque l'illegittimità della sua condotta) al fine di consentire la determinazione e liquidazione del dovuto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, di mediazione e di giudizio di primo, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 domanda attorea ed eccependo:
- in via preliminare l'inesistenza di una valida procura alla lite e la mancanza di legittimazione del a richiedere l'indennizzo; Pt_1
4 - nel merito, l'inoperatività della polizza invocata per la garanzia
Disoccupazione avendo il volontariamente risolto il rapporto di Pt_1 lavoro.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione.
Con l'ordinanza impugnata, dunque, così provvedeva:
“Dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di legittimazione attiva;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della compagnia assicurativa resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.386,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, ha proposto Parte_1 appello avverso tale ordinanza, chiedendo a questa Corte di:
“In via principale nel merito
▪ riformare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, il capo dell'appellata ordinanza del 17 novembre 2022 (Repert. n. 4579/2022 del
17/11/2022) relativo al difetto di legittimazione attiva e, per l'effetto,
▪ accertare e dichiarare la legittimazione attiva nella fattispecie del sig.
[...] per tutte le motivazioni espresse;
Pt_1
▪ accertare e dichiarare conseguentemente l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente Controparte_3
▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell'appellante a far data dal 18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza
“SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
5 ▪ accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento di tutti dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi in relazione alla vicenda;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al riconoscimento in favore della , oggi Controparte_5 incorporata in in virtù del vincolo contrattuale in essere, Controparte_6 dell'importo di € 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui all'allegato piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che l'adito Giudice riterrà equo e/o di giustizia, in ogni caso oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
▪ accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nel presente ricorso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo da parte della nonché la responsabilità per Controparte_8 mala gestio, vuoi propria che impropria, da parte della medesima;
▪ per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t., al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle condotte rappresentate, da quantificarsi nell'importo del mancato indennizzo, ovvero pari alla somma assicurata (oltre interessi e rivalutazione), o nella diversa (anche maggiore) misura che dovesse essere ritenuta congrua, da determinarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice, oltre in ogni caso il maggior danno ex articolo 1224 c.civ., comma 2, da calcolarsi ad opera del Giudicante anche in eccedenza rispetto al massimale sempre secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione polizza al soddisfo;
In via meramente subordinata
▪ ove il Giudicante, per qualsivoglia ragione, non dovesse ritenere di poter procedere alla liquidazione del sinistro e/o alla quantificazione dei danni prospettati, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza sottoscritta e
l'inadempimento della compagnia assicuratrice (o comunque l'illegittimità della sua condotta) al fine di consentire la determinazione e liquidazione del dovuto. Il
6 tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, di mediazione e di giudizio di primo e secondo grado, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2023, si è costituita la deducendo l'infondatezza nel Controparte_2 merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con la proposta impugnazione, l'odierno appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di accogliere l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva e, dunque, dichiarato inammissibili le domande da esso proposte.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure, sul presupposto che <l'allegato 1 della Polizza de qua riporta testualmente che la si era obbligata a “… non liquidare alcun indennizzo, se Controparte_3 non nei confronti e con il consenso del vincolatario, che il Contraente Assicurato riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno”>>, avrebbe erroneamente constatato la carenza di detta condizione dell'azione, affermando che “il Signor non avrebbe potuto agire personalmente per la liquidazione Pt_1 dell'indennizzo, salvo il consenso del vincolatario, ossia dell'istituto mutuante, di cui però non vi è menzione nel ricorso”.
Tale motivazione sarebbe incongruente, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il non avrebbe mai avanzato una richiesta di Pt_1 liquidazione di indennizzo in proprio favore, bensì esclusivamente richiesto che la fosse condannata al riconoscimento in favore della Controparte_3
, oggi incorporata in dell'importo Controparte_5 Controparte_6 di euro 19.898,50, ovvero la somma necessaria alla copertura delle rate di mutuo dalla n. 96 alla n. 120, di cui al piano di ammortamento, da intendersi quale danno patrimoniale patito dal ricorrente per tutti i motivi espressi nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero quel diverso importo,
7 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi a far data dalla richiesta di attivazione di polizza assicurativa all'effettivo soddisfo.
Del resto, rigettando nel merito l'originaria richiesta Controparte_3 di apertura del sinistro, avrebbe implicitamente ammesso la legittimazione attiva del ai fini dell'avanzamento della richiesta indennitaria. Pt_1
Tali circostanze avrebbero consentito, dunque, di ritenere sussistente la legittimazione ad agire dell'istante ed imposto, pertanto, l'esame nel merito delle domande dallo stesso avanzate.
III.2. Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla Parte_1 richiesta di condanna della ora Controparte_3 [...]
al pagamento dell'indennizzo in favore della Controparte_2 [...]
, oggi incorporata dalla Controparte_5 Controparte_6
La circostanza che l'odierno appellante abbia fatto richiesta di condanna della resistente al riconoscimento non in proprio favore, bensì a favore della CP_5 dell'importo assicurato appare inconferente. La Polizza Salva rata n. 10140184, invero, espressamente prevede che la si è obbligata Controparte_3
a “non liquidare alcun indennizzo, se non nei confronti e con il consenso del vincolatario, che il Contraente Assicurato riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno”. Da tanto, si evince, dunque, che, in mancanza del consenso del vincolatario, ossia dell'istituto mutuante, il non sia Pt_1 legittimato ad agire personalmente per la liquidazione dell'indennizzo, non solo qualora la richiesta sia volta in proprio favore, ma anche laddove sia posta a favore della Banca stessa.
Tuttavia, dall'esame degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, emerge come il abbia, innanzitutto, inteso chiedere l'accertamento del proprio Pt_1 diritto alla garanzia assicurativa (“▪ di conseguenza, previo accertamento della perdita involontaria del posto di lavoro da parte del ricorrente a far data dal
18.01.2018, accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto assicurativo polizza “SalvaRata” n. 10140184, con relative appendici ed allegati, per tutte le motivazioni innanzi espresse;
▪ accertare e dichiarare, pertanto, il diritto dell'appellante all'ottenimento della copertura assicurativa delle rate di mutuo, così come richieste in narrativa, ovvero il conseguente diritto del
8 ricorrente ad ottenere la liquidazione del sinistro collegato all'evento perdita
d'impiego in misura pari alla somma assicurata o nella diversa misura che risulterà dovuta e/o che il Giudice riterrà di giustizia”) e solo in conseguenza di tale accertamento abbia poi avanzato la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della . Controparte_5
In relazione all'ammissibilità della domanda di accertamento, va osservato che
“l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 12893/2015; Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008; Cass.
S.U. 27187/2006).
Tanto premesso, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussista l'interesse dell'odierno impugnante ad ottenere un'autonoma pronuncia volta ad accertare il diritto dell'odierno appellante di avvalersi della garanzia assicurativa nei confronti della società appellata.
Invero, nel caso di specie vi è una situazione di oggettiva ed attuale incertezza, resa evidente dal tenore delle contestazioni svolte dall'assicuratore ed è solo l'intervento del giudice che può risolvere, con effetti vincolanti nei confronti di tutti i contraenti, tale incertezza giuridica. Deve pertanto escludersi che la domanda sia strumentale solo ad una soluzione accademica della questione in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. n. 16262/2015;
Cass. n. 13556/2008; Cass. n. 4496/2008).
In definitiva, il positivo riscontro di un concreto interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. con riferimento alla proposta domanda di accertamento comporta che essa vada ora esaminata nel merito valutando, in rapporto alla suindicata azione, l'operatività della garanzia assicurativa.
Non può esservi dubbio sull'esistenza del rapporto assicurativo tra le parti in causa, posto che il ha adempiuto al proprio onere probatorio depositando Pt_1
9 ritualmente la polizza n.10140184, vincolata in favore della Controparte_5 in dipendenza del contratto di mutuo n. 335655 ed in virtù della quale
[...] la si è obbligata a garantire lo stesso contro il rischio Controparte_3 derivante “da perdita involontaria del posto di lavoro”.
L'odierno appellante asserisce che il rapporto di lavoro intercorrente tra lui e la sarebbe cessato in data 18.1.2018, in seguito a dimissioni per Controparte_7 giusta causa e che le stesse, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. 369/2002, vadano inquadrate nel novero della perdita involontaria del posto di lavoro, così consentendo l'operatività della polizza de qua.
La ricostruzione dell'impugnante non convince.
Innanzitutto, la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata statuisce la parificazione delle dimissioni per giusta causa alla disoccupazione involontaria ai fini dell'“assistenza sociale”. Il riferimento non è dunque conferente rispetto alla fattispecie, non potendo il detto principio, tout court, trovare applicazione nell'ambito dei rapporti privatistici ed atteso che, ai fini dell'operatività della polizza ex art. 1364 cc, ciò che rileva è solo quanto le parti abbiano convenzionalmente pattuito.
Ciò posto, l'art. 30 delle condizioni generali di assicurazione prevede che “Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se la data di accadimento del Sinistro, intendendosi per tale la data di invio all'Assicurato della lettera di licenziamento o della lettera di messa in Mobilità, sia successiva alle ore 24.00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione e sia trascorso il
Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di Disoccupazione”.
Le dimissioni, sia anche avanzate per giusta causa, costituiscono pur sempre una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia, cui non segue l'invio al lavoratore di una lettera di licenziamento o di messa in mobilità. Dalla formulazione di tale clausola, allora, si desume chiaramente che le parti abbiano inteso convenire quale oggetto di copertura assicurativa la sola perdita involontaria del rapporto lavorativo, senza parificare la stessa alle dimissioni per giusta causa ai fini dell'operatività della polizza.
Del resto, la tesi propugnata da parte appellante sarebbe in ogni caso sfornita di fondamento, non trovando conferma nelle risultanze di causa.
10 Il infatti si è limitato ad allegare le circostanze che lo avrebbero indotto a Pt_1 presentare le proprie dimissioni, senza tuttavia provarne la sussistenza.
Occorre evidenziare, poi, che l'operatività della polizza è altresì esclusa dall'art. 31 lett. a) delle condizioni generali di assicurazione. Tale clausola prevede che
“Nessun Indennizzo verrà corrisposto da per il caso di Disoccupazione CP_3 se (…) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore
Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro”. Ebbene, nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che , a far data dal 1.1.2017, Parte_1 fosse in congedo ininterrotto ai sensi dell'art. 42 della l.151/2001 e, dunque, non abbia prestato in maniera continuativa la propria attività lavorativa nei 12 mesi precedenti il Sinistro, ossia anteriori all'interruzione in data 18.1.2018 del rapporto di lavoro.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ., avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rep. n. 4579/2022, emessa ex art. 702 ter c.p.c. il 17/11/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
11 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12