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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G. 44/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 44/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 25.03.2025,
promossa con ricorso depositato in data 20.01.2025
OGGETTO d a
Altri istituti del Parte_1 CodiceFiscale_1 (c.f. , rappresentata e difesa in giudizio, come da procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Massimo Zanni, (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Palma il
[...] locazioni
Vecchio n.157, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.
ecavvocati.it APPELLANTE Email_1
c o n t r o
(c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura CP_1 C.F._3
alle liti allegata al fascicolo monitorio, dagli Avv.ti Stefano Cremaschi, C.F.:
e C.F.: , anche in via tra di C.F._4 Persona_1 C.F._5
loro disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a ST CA (BG) via
Carlo Curotti n. 20, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi p.e.c.
e Email_2 Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 7 In punto: appello avverso la sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Bergamo, pubbl. il
11/12/2024, notificata il 20.12.2024, resa nel procedimento RG n. 4543/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n.1607/2024
CONCLUSIONI dell'appellante
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge.
In via principale: riformare la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio R.G. n. 4543/2024, Repert. n.
4260/2024 del 12.12.2024, notificata in data 20.12.2024, in accoglimento dei motivi formulati in premessa, con ogni conseguenza in merito alle domande svolte dall'appellante in primo grado. dell'appellata piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di
Bergamo n. 2263/2024 emessa in data 11.12.2024 e più precisamente: in via preliminare: respingere siccome manifestatamente infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni suesposte, l'istanza di sospensione della sentenza n.2263/2024.
Nel merito In via principale: respingere siccome manifestatamente infondato sia in fatto che in diritto l'appello avverso la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024 e notificata in data 20.12.2024.
Nel merito in via subordinata: respingere siccome manifestatamente infondato sia in fatto che in diritto l'appello avverso la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024 e notificata in data 20.12.2024, e per l'effetto condannarla per le causali di cui in premessa al pagamento della somma di €uro 21.000*, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2263/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione della conduttrice,
, al decreto ingiuntivo n. 1607/2024 per € 21.000, oltre interessi e spese, emesso Parte_1
pagina 2 di 7 dal Tribunale di Bergamo a favore della locatrice, e condannava l'opponente CP_1
alla rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante propone impugnazione per i seguenti motivi:
1) ritiene errata la sentenza di primo grado dove rileva la mancata contestazione della sussistenza e dell'entità della morosità dedotta, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e afferma di avere dapprima evidenziato le problematiche dell'appartamento, che lo rendevano quasi invivibile e poi contestato l'esigibilità delle somme pretese, per intervenute preclusioni e decadenze, come precisato anche nei motivi di appello nel presente giudizio;
2) contesta, altresì, l'errata interpretazione delle norme in tema di risoluzione del contratto.
Ritiene che, con la risoluzione del contratto di locazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 879/2023, passata in giudicato, sono venuti meno gli obblighi scaturenti dal contratto stesso, ex art 1453 c.c., dunque la locatrice non può chiedere il pagamento dei canoni.
Afferma, inoltre, che la domanda di ingiunzione ex artt. 658 e 664 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile con la sentenza suddetta “poiché la stessa poteva essere proposta qualora fosse stata richiesta la convalida dello sfratto, ma ciò non è avvenuto”, essendo stata chiesta e dichiarata la risoluzione.
Sostiene che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio (Cass. civ., sez. II, 28.06.2023, n.
18439).
Infine, precisa che per le mensilità di giugno 2023, quantomeno parzialmente, e luglio 2023, non si può parlare di canone, ma di indennità da indebita occupazione e non condivide il richiamo fatto dal giudice all'art. 1591 c.c., per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo anche riguardo a queste mensilità, perché tale norma presuppone la messa in mora del conduttore, che non c'è stata: l'unica richiesta di pagamento è il prospetto allegato dalla pagina 3 di 7 locatrice sub doc. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo, del quale l'appellante afferma di essere venuta a conoscenza solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Chiede il rigetto delle domande della locatrice e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le cui conclusioni ritiene risultino del tutto destituite di fondamento, alla luce dei motivi di appello.
, quanto al primo motivo di impugnazione, afferma che l'appellante non ha CP_1 contestato né la sussistenza, né l'entità della morosità, essendosi limitata a contestare la qualifica del suo debito per le mensilità di giungo e luglio 2023 come canoni insoluti, piuttosto che come indennità di occupazione, essendo il contratto già risolto.
Afferma che le preclusioni e le decadenze invocate da parte opponente, sono cosa diversa dalla contestazione sull'esistenza e l'ammontare del debito e, comunque, si tratta di eccezioni in diritto infondate
Quanto al secondo motivo di appello, precisa che la sentenza del tribunale di Bergamo n.
879/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato risolto il contratto di locazione tra le parti per grave inadempimento della conduttrice, ha dichiarato inammissibile la sua domanda di emissione di decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 658-664 c.p.c., perché detta richiesta è proponibile solo in sede di convalida di sfratto, mentre, a seguito dell'opposizione e, quindi, del mutamento del rito, come nel caso di specie, può chiedersi la condanna al pagamento dei canoni insoluti, ma ciò non significa che non si possa, invece, proporre un autonomo ricorso per decreto ingiuntivo.
Afferma che, come asserito dal Giudice di primo grado, “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (v. ex multis, Cass. n. 20636/2024).
Sottolinea che la richiesta di ingiunzione unitamente all'intimazione di sfratto è solo una facoltà, come si evince dall'art. 658 c.p.c. e l'art. 669 c.p.c. prevede che “se nel caso previsto nell'art. 658. il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi”, essendo in facoltà del locatore instaurare un separato giudizio per il pagamento dei canoni;
di conseguenza, una volta pagina 4 di 7 mutato il rito, a seguito di opposizione, o si domanda, con la risoluzione, la condanna al pagamento dei canoni insoluti, oppure si instaura un apposito procedimento monitorio, come lei ha fatto.
Afferma di aver ottenuto dal Tribunale di Bergamo il decreto ingiuntivo n. 1607/2024 di €
21.000, oltre interessi e spese, in forza del mancato pagamento dei canoni di locazione dal
01.02.2020 al 31.07.2023 di cui al contratto dichiarato risolto con la citata sentenza n. 879/2023 del 27.04.2023, considerato che, nonostante la notifica dell'atto di precetto per rilascio d'immobile in data 12.05.2023 e l'avviso di rilascio immobile ex art. 608 c.p.c., per il giorno
08.08.2023, notificato in data 26.06 – 06.07 2023, l'immobile non è stato rilasciato sino all'agosto 2023 e, per effetto dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nella restituzione del bene ha l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dunque sono dovute tutte le mensilità, fino a luglio 2023 compreso.
Sottolinea che tale obbligazione ha natura contrattuale e viene fatta coincidere con il pagamento di una somma pari al corrispettivo convenuto, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito, infatti l'art. 1591 cod. civ. introduce una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore, se prova il maggior danno.
Con riguardo alla contestazione avversaria, per cui la risoluzione del contratto renderebbe inesigibile il pagamento dei canoni, afferma, che nel caso concreto, trova applicazione l'art. 1458 cod. civ., per cui: “La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione, considerata l'infondatezza dell'appello e la mancata prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione.
La Corte, non si pronuncia sull'istanza di sospensione, avendo trattenuto la causa in decisione alla prima udienza.
Nel merito, osserva che il mancato pagamento delle mensilità di cui al decreto ingiuntivo opposto non è contestato.
I vizi dell'immobile lamentati dalla conduttrice a giustificazione della sua inadempienza sono stati smentiti dalla CTU nella causa per la risoluzione del contratto di locazione, per morosità
pagina 5 di 7 della conduttrice, definita con sentenza n. 879/2023, passata in giudicato e la questione non è
(né potrebbe essere) oggetto del presente giudizio.
La conduttrice sostiene che i canoni per cui è causa, pur non pagati, non siano esigibili, perché la risoluzione farebbe venir meno l'obbligo di pagamento, ex art. 1453 c.c., ma la sentenza impugnata argomenta in base all'art. 1458 c.c., applicabile al caso di specie, che, con specifico riferimento ai “contratti ad esecuzione continuata o periodica”, come il contratto di locazione, dispone: “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.”.
Dunque, come chiarito dalla Suprema Corte (sentenza n. 26199/2011): “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il creditore che ha già eseguito delle prestazioni conserva il diritto di ricevere la relativa controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale”.
Infondata è anche l'eccezione di decadenza della locatrice dalla possibilità di agire in via monitoria: la sentenza n. 879/2023, che ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, ha dichiarato “inammissibile la domanda di pronuncia di ingiunzione ex artt. 658 e
664 c.p.c.”, dunque la preclusione è riferita alla specifica domanda formulata in base alle citate norme, perché tale domanda poteva essere proposta solo congiuntamente a quella di convalida di sfratto e non nella fase del giudizio successiva al mutamento del rito, a seguito di opposizione allo sfratto, ma ciò non implica che i canoni non siano dovuti, anzi la sentenza di risoluzione per morosità ha come presupposto la debenza dei canoni e la domanda di ingiunzione può essere proposta in separata sede, ex art. 633 ss. c.p.c., come ha fatto la locatrice.
Le mensilità per la locazione sono dovute fino al rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591
c.c., che recita: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.”
L'obbligo della riconsegna, alla risoluzione del contratto, nasce dalla legge, in ogni caso il conduttore era anche stato messo in mora, avendo ricevuto la notifica del precetto per il rilascio dell'immobile in data 12.05.2023 e, avendo tardato nel restituire il bene, deve pagare il corrispettivo pattuito per il prolungato godimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014
P.Q.M.
pagina 6 di 7 la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Parte_1
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G. 44/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 44/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 25.03.2025,
promossa con ricorso depositato in data 20.01.2025
OGGETTO d a
Altri istituti del Parte_1 CodiceFiscale_1 (c.f. , rappresentata e difesa in giudizio, come da procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Massimo Zanni, (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Palma il
[...] locazioni
Vecchio n.157, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.
ecavvocati.it APPELLANTE Email_1
c o n t r o
(c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura CP_1 C.F._3
alle liti allegata al fascicolo monitorio, dagli Avv.ti Stefano Cremaschi, C.F.:
e C.F.: , anche in via tra di C.F._4 Persona_1 C.F._5
loro disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a ST CA (BG) via
Carlo Curotti n. 20, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi p.e.c.
e Email_2 Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 7 In punto: appello avverso la sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Bergamo, pubbl. il
11/12/2024, notificata il 20.12.2024, resa nel procedimento RG n. 4543/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n.1607/2024
CONCLUSIONI dell'appellante
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge.
In via principale: riformare la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio R.G. n. 4543/2024, Repert. n.
4260/2024 del 12.12.2024, notificata in data 20.12.2024, in accoglimento dei motivi formulati in premessa, con ogni conseguenza in merito alle domande svolte dall'appellante in primo grado. dell'appellata piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di
Bergamo n. 2263/2024 emessa in data 11.12.2024 e più precisamente: in via preliminare: respingere siccome manifestatamente infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni suesposte, l'istanza di sospensione della sentenza n.2263/2024.
Nel merito In via principale: respingere siccome manifestatamente infondato sia in fatto che in diritto l'appello avverso la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024 e notificata in data 20.12.2024.
Nel merito in via subordinata: respingere siccome manifestatamente infondato sia in fatto che in diritto l'appello avverso la sentenza n. 2263/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11.12.2024 e notificata in data 20.12.2024, e per l'effetto condannarla per le causali di cui in premessa al pagamento della somma di €uro 21.000*, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2263/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione della conduttrice,
, al decreto ingiuntivo n. 1607/2024 per € 21.000, oltre interessi e spese, emesso Parte_1
pagina 2 di 7 dal Tribunale di Bergamo a favore della locatrice, e condannava l'opponente CP_1
alla rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante propone impugnazione per i seguenti motivi:
1) ritiene errata la sentenza di primo grado dove rileva la mancata contestazione della sussistenza e dell'entità della morosità dedotta, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e afferma di avere dapprima evidenziato le problematiche dell'appartamento, che lo rendevano quasi invivibile e poi contestato l'esigibilità delle somme pretese, per intervenute preclusioni e decadenze, come precisato anche nei motivi di appello nel presente giudizio;
2) contesta, altresì, l'errata interpretazione delle norme in tema di risoluzione del contratto.
Ritiene che, con la risoluzione del contratto di locazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 879/2023, passata in giudicato, sono venuti meno gli obblighi scaturenti dal contratto stesso, ex art 1453 c.c., dunque la locatrice non può chiedere il pagamento dei canoni.
Afferma, inoltre, che la domanda di ingiunzione ex artt. 658 e 664 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile con la sentenza suddetta “poiché la stessa poteva essere proposta qualora fosse stata richiesta la convalida dello sfratto, ma ciò non è avvenuto”, essendo stata chiesta e dichiarata la risoluzione.
Sostiene che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio (Cass. civ., sez. II, 28.06.2023, n.
18439).
Infine, precisa che per le mensilità di giugno 2023, quantomeno parzialmente, e luglio 2023, non si può parlare di canone, ma di indennità da indebita occupazione e non condivide il richiamo fatto dal giudice all'art. 1591 c.c., per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo anche riguardo a queste mensilità, perché tale norma presuppone la messa in mora del conduttore, che non c'è stata: l'unica richiesta di pagamento è il prospetto allegato dalla pagina 3 di 7 locatrice sub doc. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo, del quale l'appellante afferma di essere venuta a conoscenza solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Chiede il rigetto delle domande della locatrice e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le cui conclusioni ritiene risultino del tutto destituite di fondamento, alla luce dei motivi di appello.
, quanto al primo motivo di impugnazione, afferma che l'appellante non ha CP_1 contestato né la sussistenza, né l'entità della morosità, essendosi limitata a contestare la qualifica del suo debito per le mensilità di giungo e luglio 2023 come canoni insoluti, piuttosto che come indennità di occupazione, essendo il contratto già risolto.
Afferma che le preclusioni e le decadenze invocate da parte opponente, sono cosa diversa dalla contestazione sull'esistenza e l'ammontare del debito e, comunque, si tratta di eccezioni in diritto infondate
Quanto al secondo motivo di appello, precisa che la sentenza del tribunale di Bergamo n.
879/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato risolto il contratto di locazione tra le parti per grave inadempimento della conduttrice, ha dichiarato inammissibile la sua domanda di emissione di decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 658-664 c.p.c., perché detta richiesta è proponibile solo in sede di convalida di sfratto, mentre, a seguito dell'opposizione e, quindi, del mutamento del rito, come nel caso di specie, può chiedersi la condanna al pagamento dei canoni insoluti, ma ciò non significa che non si possa, invece, proporre un autonomo ricorso per decreto ingiuntivo.
Afferma che, come asserito dal Giudice di primo grado, “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (v. ex multis, Cass. n. 20636/2024).
Sottolinea che la richiesta di ingiunzione unitamente all'intimazione di sfratto è solo una facoltà, come si evince dall'art. 658 c.p.c. e l'art. 669 c.p.c. prevede che “se nel caso previsto nell'art. 658. il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi”, essendo in facoltà del locatore instaurare un separato giudizio per il pagamento dei canoni;
di conseguenza, una volta pagina 4 di 7 mutato il rito, a seguito di opposizione, o si domanda, con la risoluzione, la condanna al pagamento dei canoni insoluti, oppure si instaura un apposito procedimento monitorio, come lei ha fatto.
Afferma di aver ottenuto dal Tribunale di Bergamo il decreto ingiuntivo n. 1607/2024 di €
21.000, oltre interessi e spese, in forza del mancato pagamento dei canoni di locazione dal
01.02.2020 al 31.07.2023 di cui al contratto dichiarato risolto con la citata sentenza n. 879/2023 del 27.04.2023, considerato che, nonostante la notifica dell'atto di precetto per rilascio d'immobile in data 12.05.2023 e l'avviso di rilascio immobile ex art. 608 c.p.c., per il giorno
08.08.2023, notificato in data 26.06 – 06.07 2023, l'immobile non è stato rilasciato sino all'agosto 2023 e, per effetto dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nella restituzione del bene ha l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dunque sono dovute tutte le mensilità, fino a luglio 2023 compreso.
Sottolinea che tale obbligazione ha natura contrattuale e viene fatta coincidere con il pagamento di una somma pari al corrispettivo convenuto, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito, infatti l'art. 1591 cod. civ. introduce una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore, se prova il maggior danno.
Con riguardo alla contestazione avversaria, per cui la risoluzione del contratto renderebbe inesigibile il pagamento dei canoni, afferma, che nel caso concreto, trova applicazione l'art. 1458 cod. civ., per cui: “La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione, considerata l'infondatezza dell'appello e la mancata prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione.
La Corte, non si pronuncia sull'istanza di sospensione, avendo trattenuto la causa in decisione alla prima udienza.
Nel merito, osserva che il mancato pagamento delle mensilità di cui al decreto ingiuntivo opposto non è contestato.
I vizi dell'immobile lamentati dalla conduttrice a giustificazione della sua inadempienza sono stati smentiti dalla CTU nella causa per la risoluzione del contratto di locazione, per morosità
pagina 5 di 7 della conduttrice, definita con sentenza n. 879/2023, passata in giudicato e la questione non è
(né potrebbe essere) oggetto del presente giudizio.
La conduttrice sostiene che i canoni per cui è causa, pur non pagati, non siano esigibili, perché la risoluzione farebbe venir meno l'obbligo di pagamento, ex art. 1453 c.c., ma la sentenza impugnata argomenta in base all'art. 1458 c.c., applicabile al caso di specie, che, con specifico riferimento ai “contratti ad esecuzione continuata o periodica”, come il contratto di locazione, dispone: “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.”.
Dunque, come chiarito dalla Suprema Corte (sentenza n. 26199/2011): “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il creditore che ha già eseguito delle prestazioni conserva il diritto di ricevere la relativa controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale”.
Infondata è anche l'eccezione di decadenza della locatrice dalla possibilità di agire in via monitoria: la sentenza n. 879/2023, che ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, ha dichiarato “inammissibile la domanda di pronuncia di ingiunzione ex artt. 658 e
664 c.p.c.”, dunque la preclusione è riferita alla specifica domanda formulata in base alle citate norme, perché tale domanda poteva essere proposta solo congiuntamente a quella di convalida di sfratto e non nella fase del giudizio successiva al mutamento del rito, a seguito di opposizione allo sfratto, ma ciò non implica che i canoni non siano dovuti, anzi la sentenza di risoluzione per morosità ha come presupposto la debenza dei canoni e la domanda di ingiunzione può essere proposta in separata sede, ex art. 633 ss. c.p.c., come ha fatto la locatrice.
Le mensilità per la locazione sono dovute fino al rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591
c.c., che recita: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.”
L'obbligo della riconsegna, alla risoluzione del contratto, nasce dalla legge, in ogni caso il conduttore era anche stato messo in mora, avendo ricevuto la notifica del precetto per il rilascio dell'immobile in data 12.05.2023 e, avendo tardato nel restituire il bene, deve pagare il corrispettivo pattuito per il prolungato godimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014
P.Q.M.
pagina 6 di 7 la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2263/2024 del Tribunale di Parte_1
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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