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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 393/2020 R.G. tra
), Parte_1 P.IVA_1
), Parte_2 C.F._1 [...]
( , Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giacomo
De Cesaris ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Trento n. 86, Grosseto
PARTI ATTRICI OPPONENTI
nei confronti di
, IN NOME E Controparte_1
PER CONTO DI Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Filippo Gioffrè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Termini n.
6, CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1 con l'intervento di
), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Filippo Gioffrè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Termini n. 6,
CP_1
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
““Voglia il Tribunale, Parte_1 contrariis reiectis,
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque
l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di
2 detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto
e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale proseguio dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c.;
- condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, si collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda subordinata di pagamento somma, perché prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda subordinata riconvenzionale ex adverso proposta, di conversione del contratto ex art. 1424 c.c., perché inammissibile, prescritta ed infondata, per i motivi tutti dedotti con il presente atto.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”;
: “Voglia il Tribunale di Controparte_1
Siena, contrariis reiectis, rigettare le domande restitutorie e risarcitorie, così come riportate nella prima memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., anche in via riconvenzionale, poiché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CPA ed IVA per Legge”;
3 “insiste nelle Parte_5 conclusioni già rassegnate, anche in via istruttoria, con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., a fronte della modifica delle conclusioni operata dalla controparte con la propria prima memoria istruttoria, già fatta propria da con la costituzione ex art. Parte_5
111 c.p.c., eccependo e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie, per le quali
è legittimata passiva la precedente titolare del credito, rimasta a tal fine costituita nel presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2
quali soci e fideiussore unitamente Parte_3 Parte_2
a , hanno proposto opposizione a precetto con il quale Parte_4
non in proprio ma in nome e Controparte_1 per conto di ha intimato loro il Controparte_2 pagamento di € 643.800,12, oltre accessori stante il mancato pagamento di alcune rate di mutuo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 e segg. D.Lgs. 385/1993 in data 11.11.2004.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: - il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio di parte istante e il difetto di rappresentanza in capo alla convenuta, stante l'indeterminatezza della procura rilasciata da
[...]
- l'inidoneità del mutuo condizionato privo Controparte_4 dell'atto di erogazione e quietanza a valere come titolo esecutivo con conseguente carenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- la nullità del contratti ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 38 TUB con conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria e delle fideiussioni prestate;
- la violazione della normativa sulla trasparenza, segnatamente mancata e/o errata indicazione e, in ogni Pt_6
4 caso, la differenza fra quello pubblicizzato, dichiarato e quello pattuito con conseguente applicabilità degli artt. 117 commi 4 e 7TUB.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse eccezioni domandandone il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. gli attori hanno chiesto altresì rigettarsi la domanda subordinata formulata dalla convenuta di pagamento perché prescritta ed infondata e di rigettare la domanda subordinata riconvenzionale ex adverso proposta, di conversione del contratto ex art. 1424 c.c., perché inammissibile, prescritta ed infondata.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di dette domande perché non formulate entro la prima udienza.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. è intervenuta
[...] quale cessionaria del credito aderendo Controparte_3 alle deduzioni svolte dalla convenuta e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Istruita mediante CTU contabile in ordine all'accertamento del valore del bene mutuato, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del procuratore degli attori e riassunto il giudizio, dopo plurimi rinvii per trattative non andate a buon fine, le parti hanno da ultimo precisato le conclusioni come in epigrafe all'udienza del
26.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'eccepito difetto di rappresentanza per indeterminatezza della procura rilasciata da Controparte_4
a merita essere
[...] Controparte_1 richiamata detta procura (all. A fasc. convenuta), ove si legge che la mandante conferisce alla mandataria i poteri “affinchè la stessa a mezzo dei propri organi o dipendenti centrali e periferici, statutariamente e/o negozialmente abilitati a rappresentarla, rappresenti essa in tutti gli atti Controparte_4 sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, inclusi quelli di straordinaria
5 amministrazione, aventi ad oggetto le posizioni "operative" amministrate da che risultano, alla Controparte_4 data del 12 maggio 2013, costituite: … - dalla totalità dei crediti che, con decorrenza 13 maggio 2013 siano stati e che, eventualmente previa comunicazione anche informatica alla "
[...]
", verranno in futuro segnalati dalla corrente Controparte_1
dei quali la stessa sia titolare, così Controparte_4 come ogni altro rapporto giuridico, attivo e passivo, a tali crediti inerente o conseguente”.
Il tenore letterale della procura e dell'indicazione ivi contenuta delle posizioni per le quali la stessa viene conferita appare, quindi, sufficientemente determinato.
2. In via generale, si rammenta che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il mutuo è un contratto reale, per cui esso, secondo
i principi generali dell'ordinamento giuridico, si perfeziona con la consegna della res, tuttavia, la consegna non va intesa solo in senso materiale e fisico, rivelandosi al contrario sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario” (cfr. Cass. Civ. 2015 n. 17194; Cass. Civ. 2001 n.
2483); infatti, “il mutuo si perfeziona con il conseguimento da parte del mutuatario, come equipollente della consegna, della "giuridica disponibilità" della somma mutuata, la quale può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo ed esclusivo titolo di disponibilità in favore del mutuatario” (Cass. Civ.
12/10/1992 n. 11116; conf. Cass. Civ. 15/07/1994 n. 6686; Cass.
Civ. 2011 n. 14270).
La Suprema Corte afferma ancora che “il contratto reale di mutuo si perfeziona nel momento in cui il mutuante ha la disponibilità giuridica del denaro, infatti, nel rapporto di conto corrente, la mera annotazione contabile comporta la messa a disposizione dell'importo mutuato al mutuatario che equivale al trasferimento della somma di denaro, determinando, quindi, il
6 perfezionamento del contratto di mutuo” (conf. Cass. Civ.
18.01.2021 n. 724).
Circa, poi, la prova dell'avvenuta erogazione del credito tramite atto di quietanza di pagamento, la Cassazione ha affermato che quest'ultima “costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale che fa piena prova, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cc., della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, come tale revocabile solo per errore o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.” (Cfr. Cass. Civ 2023 n. 544; Cass. Civ.
2018 n. 32458; Cass. Civ. 2018 n. 4063; Cass. Civ. 2014 n. 4196).
Ancora più chiaramente, dunque, deve dirsi che l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme è versata dalla banca su conto corrente – come nel caso in esame – destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, avendo in tal modo il mutuante creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr.
Cass. Civ. n. 25632/2017).
Pertanto, atteso che nella specie l'erogazione delle somme è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo ed ha la forma di atto pubblico, può pervenirsi ad una declaratoria di idoneità del titolo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale.
La Giudicante, pur consapevole della recente pronuncia della
Suprema Corte 12007/2024 – unica allo stato – che sembra di segno contrario, ritiene di non poterla condividere nella parte in cui ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, “di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.)”, ritenendo invece che la fattispecie integri un'ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando
7 solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto.
Nella presente fattispecie all'art. 1 del contratto di mutuo è espressamente indicato:
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'avvenuta consegna della somma rilasciandone quietanza, essendo irrilevante il temporaneo deposito della stessa in attesa degli adempimenti.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata oggetto di deposito irregolare in favore della mutuante, oltre a rappresentare un posterius logico-giuridico rispetto all'erogazione, implicando la fuoriuscita della somma dalla sfera della banca, è un dato confermativo del perfezionamento del contratto e della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario. La previsione del deposito, contestualmente all'erogazione e quietanza della somma, conferma che il mutuatario ne ha comunque ricevuto la giuridica disponibilità, atteso che la costituzione in deposito costituisce un passaggio diverso ed ulteriore che presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto.
3. In ordine all'eccepito superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 co. 2 TUB, secondo cui l'ammontare massimo dei crediti fondiari è pari al massimo all'80% del valore dei beni ipotecati o dei lavori da eseguire, si rileva che le recenti Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto insorto tra le sezioni semplici della stessa Corte circa le sorti del contratto di mutuo fondiario nel caso di superamento del predetto limite.
In particolare, è stato stabilito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
8 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719,
Cass. 20.3.2023 n. 7949) e conseguentemente che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. SU
16.11.2022 n. 33719).
Alla luce di tali principi nessuna invalidità può, pertanto, riscontrarsi nel caso di specie anche qualora si ritenesse superato il predetto limite di finanziabilità, circostanza peraltro esclusa anche dalla CTU svolta.
4. In ordine all'erronea indicazione dell'ISC/TAEG e alla conseguente invocata nullità del contratto di mutuo ex art. 117 TUB,
9 la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597/2023).
Come spiegato in motivazione, “l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Part trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il Pt_6
10 caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel
2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che, … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Part Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi
S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”. Part Ne consegue che l'errata indicazione dell' , anche ove accertata, sarebbe motivo idoneo per fondare esclusivamente una domanda risarcitoria della mutuataria, derivante da responsabilità contrattuale dell'istituto di credito che, a causa dell'errata Part informazione sull' , abbia indotto la controparte a stipulare un mutuo che, diversamente, non avrebbe stipulato. Circostanza nemmeno dedotta nella presente fattispecie.
Da tutto quanto detto consegue il rigetto delle ulteriori domande delle parti attrici, fondate sull'assunto della nullità del
11 mutuo azionato nonché il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse formulate dagli attori.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici opponenti.
5.1. Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico solidale degli attori opponenti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto avanzata da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Pt_4
- condanna Parte_1 Parte_2
, e alla rifusione in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
in nome e per conto di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € Controparte_2
29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
CAP se per legge;
12 - nei rapporti interni pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di condanna Parte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Così deciso in Siena, il 06/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 393/2020 R.G. tra
), Parte_1 P.IVA_1
), Parte_2 C.F._1 [...]
( , Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giacomo
De Cesaris ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Trento n. 86, Grosseto
PARTI ATTRICI OPPONENTI
nei confronti di
, IN NOME E Controparte_1
PER CONTO DI Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Filippo Gioffrè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Termini n.
6, CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1 con l'intervento di
), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Filippo Gioffrè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Termini n. 6,
CP_1
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
““Voglia il Tribunale, Parte_1 contrariis reiectis,
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque
l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di
2 detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto
e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale proseguio dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c.;
- condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, si collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda subordinata di pagamento somma, perché prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda subordinata riconvenzionale ex adverso proposta, di conversione del contratto ex art. 1424 c.c., perché inammissibile, prescritta ed infondata, per i motivi tutti dedotti con il presente atto.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”;
: “Voglia il Tribunale di Controparte_1
Siena, contrariis reiectis, rigettare le domande restitutorie e risarcitorie, così come riportate nella prima memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., anche in via riconvenzionale, poiché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CPA ed IVA per Legge”;
3 “insiste nelle Parte_5 conclusioni già rassegnate, anche in via istruttoria, con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., a fronte della modifica delle conclusioni operata dalla controparte con la propria prima memoria istruttoria, già fatta propria da con la costituzione ex art. Parte_5
111 c.p.c., eccependo e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie, per le quali
è legittimata passiva la precedente titolare del credito, rimasta a tal fine costituita nel presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2
quali soci e fideiussore unitamente Parte_3 Parte_2
a , hanno proposto opposizione a precetto con il quale Parte_4
non in proprio ma in nome e Controparte_1 per conto di ha intimato loro il Controparte_2 pagamento di € 643.800,12, oltre accessori stante il mancato pagamento di alcune rate di mutuo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 e segg. D.Lgs. 385/1993 in data 11.11.2004.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: - il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio di parte istante e il difetto di rappresentanza in capo alla convenuta, stante l'indeterminatezza della procura rilasciata da
[...]
- l'inidoneità del mutuo condizionato privo Controparte_4 dell'atto di erogazione e quietanza a valere come titolo esecutivo con conseguente carenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- la nullità del contratti ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 38 TUB con conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria e delle fideiussioni prestate;
- la violazione della normativa sulla trasparenza, segnatamente mancata e/o errata indicazione e, in ogni Pt_6
4 caso, la differenza fra quello pubblicizzato, dichiarato e quello pattuito con conseguente applicabilità degli artt. 117 commi 4 e 7TUB.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse eccezioni domandandone il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. gli attori hanno chiesto altresì rigettarsi la domanda subordinata formulata dalla convenuta di pagamento perché prescritta ed infondata e di rigettare la domanda subordinata riconvenzionale ex adverso proposta, di conversione del contratto ex art. 1424 c.c., perché inammissibile, prescritta ed infondata.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di dette domande perché non formulate entro la prima udienza.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. è intervenuta
[...] quale cessionaria del credito aderendo Controparte_3 alle deduzioni svolte dalla convenuta e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Istruita mediante CTU contabile in ordine all'accertamento del valore del bene mutuato, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del procuratore degli attori e riassunto il giudizio, dopo plurimi rinvii per trattative non andate a buon fine, le parti hanno da ultimo precisato le conclusioni come in epigrafe all'udienza del
26.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'eccepito difetto di rappresentanza per indeterminatezza della procura rilasciata da Controparte_4
a merita essere
[...] Controparte_1 richiamata detta procura (all. A fasc. convenuta), ove si legge che la mandante conferisce alla mandataria i poteri “affinchè la stessa a mezzo dei propri organi o dipendenti centrali e periferici, statutariamente e/o negozialmente abilitati a rappresentarla, rappresenti essa in tutti gli atti Controparte_4 sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, inclusi quelli di straordinaria
5 amministrazione, aventi ad oggetto le posizioni "operative" amministrate da che risultano, alla Controparte_4 data del 12 maggio 2013, costituite: … - dalla totalità dei crediti che, con decorrenza 13 maggio 2013 siano stati e che, eventualmente previa comunicazione anche informatica alla "
[...]
", verranno in futuro segnalati dalla corrente Controparte_1
dei quali la stessa sia titolare, così Controparte_4 come ogni altro rapporto giuridico, attivo e passivo, a tali crediti inerente o conseguente”.
Il tenore letterale della procura e dell'indicazione ivi contenuta delle posizioni per le quali la stessa viene conferita appare, quindi, sufficientemente determinato.
2. In via generale, si rammenta che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il mutuo è un contratto reale, per cui esso, secondo
i principi generali dell'ordinamento giuridico, si perfeziona con la consegna della res, tuttavia, la consegna non va intesa solo in senso materiale e fisico, rivelandosi al contrario sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario” (cfr. Cass. Civ. 2015 n. 17194; Cass. Civ. 2001 n.
2483); infatti, “il mutuo si perfeziona con il conseguimento da parte del mutuatario, come equipollente della consegna, della "giuridica disponibilità" della somma mutuata, la quale può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo ed esclusivo titolo di disponibilità in favore del mutuatario” (Cass. Civ.
12/10/1992 n. 11116; conf. Cass. Civ. 15/07/1994 n. 6686; Cass.
Civ. 2011 n. 14270).
La Suprema Corte afferma ancora che “il contratto reale di mutuo si perfeziona nel momento in cui il mutuante ha la disponibilità giuridica del denaro, infatti, nel rapporto di conto corrente, la mera annotazione contabile comporta la messa a disposizione dell'importo mutuato al mutuatario che equivale al trasferimento della somma di denaro, determinando, quindi, il
6 perfezionamento del contratto di mutuo” (conf. Cass. Civ.
18.01.2021 n. 724).
Circa, poi, la prova dell'avvenuta erogazione del credito tramite atto di quietanza di pagamento, la Cassazione ha affermato che quest'ultima “costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale che fa piena prova, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cc., della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, come tale revocabile solo per errore o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.” (Cfr. Cass. Civ 2023 n. 544; Cass. Civ.
2018 n. 32458; Cass. Civ. 2018 n. 4063; Cass. Civ. 2014 n. 4196).
Ancora più chiaramente, dunque, deve dirsi che l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme è versata dalla banca su conto corrente – come nel caso in esame – destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, avendo in tal modo il mutuante creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr.
Cass. Civ. n. 25632/2017).
Pertanto, atteso che nella specie l'erogazione delle somme è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo ed ha la forma di atto pubblico, può pervenirsi ad una declaratoria di idoneità del titolo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale.
La Giudicante, pur consapevole della recente pronuncia della
Suprema Corte 12007/2024 – unica allo stato – che sembra di segno contrario, ritiene di non poterla condividere nella parte in cui ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, “di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.)”, ritenendo invece che la fattispecie integri un'ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando
7 solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto.
Nella presente fattispecie all'art. 1 del contratto di mutuo è espressamente indicato:
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'avvenuta consegna della somma rilasciandone quietanza, essendo irrilevante il temporaneo deposito della stessa in attesa degli adempimenti.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata oggetto di deposito irregolare in favore della mutuante, oltre a rappresentare un posterius logico-giuridico rispetto all'erogazione, implicando la fuoriuscita della somma dalla sfera della banca, è un dato confermativo del perfezionamento del contratto e della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario. La previsione del deposito, contestualmente all'erogazione e quietanza della somma, conferma che il mutuatario ne ha comunque ricevuto la giuridica disponibilità, atteso che la costituzione in deposito costituisce un passaggio diverso ed ulteriore che presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto.
3. In ordine all'eccepito superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 co. 2 TUB, secondo cui l'ammontare massimo dei crediti fondiari è pari al massimo all'80% del valore dei beni ipotecati o dei lavori da eseguire, si rileva che le recenti Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto insorto tra le sezioni semplici della stessa Corte circa le sorti del contratto di mutuo fondiario nel caso di superamento del predetto limite.
In particolare, è stato stabilito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
8 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719,
Cass. 20.3.2023 n. 7949) e conseguentemente che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. SU
16.11.2022 n. 33719).
Alla luce di tali principi nessuna invalidità può, pertanto, riscontrarsi nel caso di specie anche qualora si ritenesse superato il predetto limite di finanziabilità, circostanza peraltro esclusa anche dalla CTU svolta.
4. In ordine all'erronea indicazione dell'ISC/TAEG e alla conseguente invocata nullità del contratto di mutuo ex art. 117 TUB,
9 la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597/2023).
Come spiegato in motivazione, “l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Part trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il Pt_6
10 caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel
2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che, … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Part Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi
S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”. Part Ne consegue che l'errata indicazione dell' , anche ove accertata, sarebbe motivo idoneo per fondare esclusivamente una domanda risarcitoria della mutuataria, derivante da responsabilità contrattuale dell'istituto di credito che, a causa dell'errata Part informazione sull' , abbia indotto la controparte a stipulare un mutuo che, diversamente, non avrebbe stipulato. Circostanza nemmeno dedotta nella presente fattispecie.
Da tutto quanto detto consegue il rigetto delle ulteriori domande delle parti attrici, fondate sull'assunto della nullità del
11 mutuo azionato nonché il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse formulate dagli attori.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici opponenti.
5.1. Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico solidale degli attori opponenti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto avanzata da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Pt_4
- condanna Parte_1 Parte_2
, e alla rifusione in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
in nome e per conto di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € Controparte_2
29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
CAP se per legge;
12 - nei rapporti interni pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di condanna Parte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Così deciso in Siena, il 06/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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