CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Massime • 1
La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che è preclusa la riproposizione della domanda di usucapione, già dichiarata inammissibile - in quanto tardivamente avanzata - in un altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto la pretesa attorea di restituzione di fondi, alla quale era stata contrapposta l'intervenuta usucapione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 18439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18439 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 25002/2018 R.G. proposto da: UPFIN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO BERTACCHI e STEFANO BONALUMI giusta procura in atti;
– ricorrente – contro MASSERINI GIUSEPPE;
– intimato – avverso la sentenza n. 928/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
Fatti di causa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18439 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 28/06/2023 2 di 5 1. Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione alla declaratoria d’usucapione speciale ex art. 1159bis cod. civ. in favore di GI NI, proposta dalla s.r.l. PF. L’opponente insoddisfatta propose impugnazione e la Corte d’appello di Brescia la rigettò. In sintesi, la sentenza di secondo grado negò che la domanda d’usucapione fosse rimasta preclusa dalla precedente sentenza della medesima Corte n. 981/2009, emessa in una causa agraria intercorsa tra le medesime parti, nella quale il NI era stato condannato al rilascio dei fondi oggetto del successivo giudizio. Esclusione fondata sul presupposto che quella decisione si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda perché sollevata per la prima volta in appello e, quindi, aveva deciso in rito, senza procurare preclusione sostanziale. Di poi disattese i successivi tre motivi, con i quali l’appellante aveva lamentato l’erroneo apprezzamento da parte del Giudice dei documenti e prove testimoniali. La s.r.l. PF proponeva ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte rimaneva intimata. Venuto il processo alla trattazione nell’adunanza camerale del 13/10/2022, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 36608/2022, depositata il 14/12/2022. Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e la ricorrente, memoria illustrativa, al quale si è riportato. Uditi i difensori della ricorrente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Assume la ricorrente: - già con l’atto di opposizione all’avversa domanda di usucapione speciale aveva dedotto che la medesima domanda era già stata 3 di 5 oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 981/2009 della Corte d’appello di Brescia-Sezione Agraria, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19785/2013; domanda che la Corte bresciana aveva giudicato inammissibile per tardività; - poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile la riproposizione della domanda era da reputarsi preclusa;
né mette in non cale il principio la circostanza che la domanda era stata disattesa in rito, infatti, proprio in quel giudizio, nel quale la PF aveva chiesto la restituzione dei fondi, che assumeva detenuti senza titolo (si veda Cass. 19785/2013 che definì la vertenza), la controparte avrebbe dovuto eccepire l’usucapione; - che si trattasse di azione di rivendica risultava evidente dal dispositivo della sentenza con la quale la controparte era stata condannata a rilasciare tutti i fondi detenuti dal NI senza titolo alcuno. 1.1. Il motivo è fondato. In primo luogo deve riaffermarsi il principio secondo il quale <<in forza dell’art. 2909 c.c. – in base al quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa l’efficacia del si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. esplicito), anche alle ragioni di fatto diritto che presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia implicito) e tali non possono essere fatte valere successivo giudizio per contrastare il definitivamente accertato (ex multis, cass. 7774 2012, 3434 2011, 8650 010, 18791 09, 15343 09). altri termini, cd. implicazione discendente, ipostatizzato nell’affermazione cui “il copre deducibile”, estende solo giuridiche esercitate giudizio, ma tutte possibili questioni, proponibili via azione eccezione, che, 4 5 sebbene dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali necessari,>> (Cass., n. 13218/2021). Nello stesso senso può leggersi Cass. n. 31797/2022, in seno alla quale vengono citati numerosi conformi precedenti di legittimità. La circostanza che la domanda d’usucapione, afferente all’occupazione senza titolo di una parte dei fondi (che alla base della domanda di restituzione vi fosse la prospettazione della detenzione senza titolo risulta dalla sentenza n. 19785/2013 di questa Corte che definì il giudizio) venne giudicata inammissibile per tardività perciò solo non rimette in gioco la parte che ha malamente consumato il suo diritto di far valere in quella sede, e non in altra e successiva, un proprio diritto contrastante con l’avversa pretesa. In altri termini, la pronuncia, in rito, d’inammissibilità val quanto dire che in quella sede (l’unica nella quale far valere il deducibile) la parte non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo. Va poi soggiunto, come visto, che davanti alla Sezione agraria la PF avanzò la pretesa di restituzione dei fondi goduti dalla controparte, anche in assenza di titolo;
proprio in quella sede, il convenuto avrebbe dovuto tempestivamente controdedurre il proprio titolo (nella specie l’usucapione, in via d’azione o d’eccezione). In definitiva, il giudicato copre per intero la detenzione del fondo da parte del NI, che oggi rivendica come posseduto, né la riserva di costui di agire in separata sede può contrastare la formazione del giudicato. Appare utile evidenziare, sotto convergente profilo, che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che <> (sentenza n. 7305/2014). Proprio una tale riconvenzionale propose, ma tardivamente, il convenuto NI nel giudizio agrario. Accolto il primo motivo gli altri restano assorbiti. Invero, trattasi di doglianze subordinate, nella sostanza, al rigetto della prima. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1159bis cod. civ., per carenza dei presupposti. Con il terzo e il quarto censura il vaglio probatorio. Accolto il primo motivo, sussistono le condizioni per decidere nel merito la causa, con rigetto della domanda d’usucapione proposta dal NI con la domanda monitoria. Le spese, siccome liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, debbono porsi a carico di GI NI.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda d’usucapione avanzata da GI NI, che condanna, in favore della controparte, alla spese di merito - €. 5.000,00, oltre accessori per il primo grado;
€ 4.000,00, oltre accessori per il secondo grado – e del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori ed € 200,00 per esborsi. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2023
– ricorrente – contro MASSERINI GIUSEPPE;
– intimato – avverso la sentenza n. 928/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
Fatti di causa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18439 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 28/06/2023 2 di 5 1. Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione alla declaratoria d’usucapione speciale ex art. 1159bis cod. civ. in favore di GI NI, proposta dalla s.r.l. PF. L’opponente insoddisfatta propose impugnazione e la Corte d’appello di Brescia la rigettò. In sintesi, la sentenza di secondo grado negò che la domanda d’usucapione fosse rimasta preclusa dalla precedente sentenza della medesima Corte n. 981/2009, emessa in una causa agraria intercorsa tra le medesime parti, nella quale il NI era stato condannato al rilascio dei fondi oggetto del successivo giudizio. Esclusione fondata sul presupposto che quella decisione si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda perché sollevata per la prima volta in appello e, quindi, aveva deciso in rito, senza procurare preclusione sostanziale. Di poi disattese i successivi tre motivi, con i quali l’appellante aveva lamentato l’erroneo apprezzamento da parte del Giudice dei documenti e prove testimoniali. La s.r.l. PF proponeva ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte rimaneva intimata. Venuto il processo alla trattazione nell’adunanza camerale del 13/10/2022, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 36608/2022, depositata il 14/12/2022. Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e la ricorrente, memoria illustrativa, al quale si è riportato. Uditi i difensori della ricorrente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Assume la ricorrente: - già con l’atto di opposizione all’avversa domanda di usucapione speciale aveva dedotto che la medesima domanda era già stata 3 di 5 oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 981/2009 della Corte d’appello di Brescia-Sezione Agraria, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19785/2013; domanda che la Corte bresciana aveva giudicato inammissibile per tardività; - poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile la riproposizione della domanda era da reputarsi preclusa;
né mette in non cale il principio la circostanza che la domanda era stata disattesa in rito, infatti, proprio in quel giudizio, nel quale la PF aveva chiesto la restituzione dei fondi, che assumeva detenuti senza titolo (si veda Cass. 19785/2013 che definì la vertenza), la controparte avrebbe dovuto eccepire l’usucapione; - che si trattasse di azione di rivendica risultava evidente dal dispositivo della sentenza con la quale la controparte era stata condannata a rilasciare tutti i fondi detenuti dal NI senza titolo alcuno. 1.1. Il motivo è fondato. In primo luogo deve riaffermarsi il principio secondo il quale <<in forza dell’art. 2909 c.c. – in base al quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa l’efficacia del si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. esplicito), anche alle ragioni di fatto diritto che presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia implicito) e tali non possono essere fatte valere successivo giudizio per contrastare il definitivamente accertato (ex multis, cass. 7774 2012, 3434 2011, 8650 010, 18791 09, 15343 09). altri termini, cd. implicazione discendente, ipostatizzato nell’affermazione cui “il copre deducibile”, estende solo giuridiche esercitate giudizio, ma tutte possibili questioni, proponibili via azione eccezione, che, 4 5 sebbene dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali necessari,>> (Cass., n. 13218/2021). Nello stesso senso può leggersi Cass. n. 31797/2022, in seno alla quale vengono citati numerosi conformi precedenti di legittimità. La circostanza che la domanda d’usucapione, afferente all’occupazione senza titolo di una parte dei fondi (che alla base della domanda di restituzione vi fosse la prospettazione della detenzione senza titolo risulta dalla sentenza n. 19785/2013 di questa Corte che definì il giudizio) venne giudicata inammissibile per tardività perciò solo non rimette in gioco la parte che ha malamente consumato il suo diritto di far valere in quella sede, e non in altra e successiva, un proprio diritto contrastante con l’avversa pretesa. In altri termini, la pronuncia, in rito, d’inammissibilità val quanto dire che in quella sede (l’unica nella quale far valere il deducibile) la parte non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo. Va poi soggiunto, come visto, che davanti alla Sezione agraria la PF avanzò la pretesa di restituzione dei fondi goduti dalla controparte, anche in assenza di titolo;
proprio in quella sede, il convenuto avrebbe dovuto tempestivamente controdedurre il proprio titolo (nella specie l’usucapione, in via d’azione o d’eccezione). In definitiva, il giudicato copre per intero la detenzione del fondo da parte del NI, che oggi rivendica come posseduto, né la riserva di costui di agire in separata sede può contrastare la formazione del giudicato. Appare utile evidenziare, sotto convergente profilo, che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che <
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda d’usucapione avanzata da GI NI, che condanna, in favore della controparte, alla spese di merito - €. 5.000,00, oltre accessori per il primo grado;
€ 4.000,00, oltre accessori per il secondo grado – e del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori ed € 200,00 per esborsi. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2023