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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4861/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Lucia Angela Gina Parte_1 C.F._1
MARZOLLO,
e
(C.F. ), con l'avv. Lucia Angela Gina Parte_2 C.F._2
MARZOLLO,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO confermando le
CONDIZIONI
A- Dichiarare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra il signor Pt_2
e la signora , che hanno contratto matrimonio in Menzel
[...] Parte_1
ET (Tunisia), in regime di comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n. pag. 1 di 8 001442 – Anno 2016 – Atto n.
1 - rilasciato dalla Repubblica Tunisina – traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi – cancelleria Consolare in data 26/04/2016 n. reg. 10829, (v. DOC.
N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli.
C- La CASA CONIUGALE di Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D, presso la quale vivono in forza di contratto di locazione, resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla signora Parte_1
Per_ affinché vi abiti con i figli e
[...] Persona_1
Il signor , a far data dalla dichiarazione di scioglimento di matrimonio, dovrà Parte_2 necessariamente essersi trasferito presso altra abitazione, da individuarsi entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitore – figli.
Il signor continuerà a sostenere i costi del contratto di locazione dell'attuale casa coniugale Parte_2 anche nel caso in cui trovasse altra collocazione abitativa.
La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la signora sarà tenuta a darne notizia al signor con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. Perso D- I ME resteranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D.
E) I genitori concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del signor Parte_2 con i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
In ogni caso, il signor , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 dei figli, dovrà tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
pag. 2 di 8 - due giorni alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà i figli a scuola). Per_ F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Persona_1
Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola;
- relativamente alle per il 2026 i minori trascorreranno con la mamma il Parte_3 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) Il signor verserà alla signora - sul conto corrente che gli verrà Parte_2 Parte_1 comunicato - la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio) per il MANTENIMENTO
ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dovesse reperire una nuova abitazione da destinarsi ad abitazione familiare, il cui canone di locazione sia inferiore a quello attuale, la differenza fra i due canoni di locazione verrà aggiunta dal signor all'importo attualmente stabilito per il mantenimento dei figli. Parte_2
Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche.
Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle pag. 3 di 8 relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno integralmente a carico del signor . Parte_2
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA
DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 15).
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei due figli pari a circa
Euro 400,00 spetterà nella misura del 100% alla signora Le parti si impegnano a Parte_1 sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) L'AUTOVETTURA di cui sopra verrà gestita liberamente dalle parti, in base alle rispettive necessità
e previo accordo fra le stesse;
i relativi costi continueranno a essere a carico del signor . Parte_2
L) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti Per_ e per il rilascio o rinnovo del passaporto dei figli e consentendo altresì che ciascuno possa Persona_1 inserire i figli nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
O) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/1/2016 in Menzel ET (Tunisia), avevano congiuntamente chiesto
- sulla base dei presupposti di legge - che venisse tra loro dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti sono state quindi autorizzate a vivere separate innanzi al Giudice relatore all'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed in data 6/2/2025 questo Tribunale
pag. 4 di 8 ha pronunziato sentenza n. 187/2025 pubbl. il 11/2/2025 di omologa di separazione consensuale, oggi passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 16/10/2025 fissata innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c., i ricorrenti hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi ed hanno concordemente chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, confermando le conclusioni indicate nelle note scritte da ultimo depositate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza il Giudice relatore delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda appare conforme alla legge, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, essa va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Si osserva infatti che, nel complesso, le pattuizioni individuate dalle parti risultano idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
10/1/2016, in Menzel ET (Tunisia), come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n.
001442 – Anno 2016 – Atto n. 1, rilasciato dalla Repubblica Tunisina, con traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi, Cancelleria Consolare, di data 26.04.2016 n. reg. 10829;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte: pag. 5 di 8 “A- Dichiarare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra il signor Pt_2
e la signora , che hanno contratto matrimonio in Menzel
[...] Parte_1
ET (Tunisia), in regime di comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n.
001442 – Anno 2016 – Atto n.
1 - rilasciato dalla Repubblica Tunisina – traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi – cancelleria Consolare in data 26/04/2016 n. reg. 10829, (v. DOC.
N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli.
C- La CASA CONIUGALE di Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D, presso la quale vivono in forza di contratto di locazione, resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla signora Parte_1
Per_ affinché vi abiti con i figli e
[...] Persona_1
Il signor , a far data dalla dichiarazione di scioglimento di matrimonio, dovrà Parte_2 necessariamente essersi trasferito presso altra abitazione, da individuarsi entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitore – figli.
Il signor continuerà a sostenere i costi del contratto di locazione dell'attuale casa coniugale Parte_2 anche nel caso in cui trovasse altra collocazione abitativa.
La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la signora sarà tenuta a darne notizia al signor con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. Perso D- I ME resteranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D.
E) I genitori concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del signor Parte_2 con i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
pag. 6 di 8 In ogni caso, il signor , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 dei figli, dovrà tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
- due giorni alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà i figli a scuola). Per_ F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Persona_1
Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola;
- relativamente alle per il 2026 i minori trascorreranno con la mamma il Parte_3 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) Il signor verserà alla signora - sul conto corrente che gli verrà Parte_2 Parte_1 comunicato - la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio) per il MANTENIMENTO
ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dovesse reperire una nuova abitazione da destinarsi ad abitazione familiare, il cui canone di locazione sia inferiore a quello attuale, la differenza fra i due canoni di locazione verrà aggiunta dal signor all'importo attualmente stabilito per il mantenimento dei figli. Parte_2
Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche.
pag. 7 di 8 Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno integralmente a carico del signor . Parte_2
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA
DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 15).
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei due figli pari a circa
Euro 400,00 spetterà nella misura del 100% alla signora Le parti si impegnano a Parte_1 sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) L'AUTOVETTURA di cui sopra verrà gestita liberamente dalle parti, in base alle rispettive necessità
e previo accordo fra le stesse;
i relativi costi continueranno a essere a carico del signor . Parte_2
L) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti Per_ e per il rilascio o rinnovo del passaporto dei figli e consentendo altresì che ciascuno possa Persona_1 inserire i figli nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
O) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Lucia Angela Gina Parte_1 C.F._1
MARZOLLO,
e
(C.F. ), con l'avv. Lucia Angela Gina Parte_2 C.F._2
MARZOLLO,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO confermando le
CONDIZIONI
A- Dichiarare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra il signor Pt_2
e la signora , che hanno contratto matrimonio in Menzel
[...] Parte_1
ET (Tunisia), in regime di comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n. pag. 1 di 8 001442 – Anno 2016 – Atto n.
1 - rilasciato dalla Repubblica Tunisina – traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi – cancelleria Consolare in data 26/04/2016 n. reg. 10829, (v. DOC.
N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli.
C- La CASA CONIUGALE di Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D, presso la quale vivono in forza di contratto di locazione, resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla signora Parte_1
Per_ affinché vi abiti con i figli e
[...] Persona_1
Il signor , a far data dalla dichiarazione di scioglimento di matrimonio, dovrà Parte_2 necessariamente essersi trasferito presso altra abitazione, da individuarsi entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitore – figli.
Il signor continuerà a sostenere i costi del contratto di locazione dell'attuale casa coniugale Parte_2 anche nel caso in cui trovasse altra collocazione abitativa.
La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la signora sarà tenuta a darne notizia al signor con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. Perso D- I ME resteranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D.
E) I genitori concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del signor Parte_2 con i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
In ogni caso, il signor , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 dei figli, dovrà tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
pag. 2 di 8 - due giorni alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà i figli a scuola). Per_ F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Persona_1
Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola;
- relativamente alle per il 2026 i minori trascorreranno con la mamma il Parte_3 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) Il signor verserà alla signora - sul conto corrente che gli verrà Parte_2 Parte_1 comunicato - la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio) per il MANTENIMENTO
ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dovesse reperire una nuova abitazione da destinarsi ad abitazione familiare, il cui canone di locazione sia inferiore a quello attuale, la differenza fra i due canoni di locazione verrà aggiunta dal signor all'importo attualmente stabilito per il mantenimento dei figli. Parte_2
Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche.
Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle pag. 3 di 8 relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno integralmente a carico del signor . Parte_2
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA
DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 15).
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei due figli pari a circa
Euro 400,00 spetterà nella misura del 100% alla signora Le parti si impegnano a Parte_1 sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) L'AUTOVETTURA di cui sopra verrà gestita liberamente dalle parti, in base alle rispettive necessità
e previo accordo fra le stesse;
i relativi costi continueranno a essere a carico del signor . Parte_2
L) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti Per_ e per il rilascio o rinnovo del passaporto dei figli e consentendo altresì che ciascuno possa Persona_1 inserire i figli nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
O) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/1/2016 in Menzel ET (Tunisia), avevano congiuntamente chiesto
- sulla base dei presupposti di legge - che venisse tra loro dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti sono state quindi autorizzate a vivere separate innanzi al Giudice relatore all'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed in data 6/2/2025 questo Tribunale
pag. 4 di 8 ha pronunziato sentenza n. 187/2025 pubbl. il 11/2/2025 di omologa di separazione consensuale, oggi passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 16/10/2025 fissata innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c., i ricorrenti hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi ed hanno concordemente chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, confermando le conclusioni indicate nelle note scritte da ultimo depositate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza il Giudice relatore delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda appare conforme alla legge, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, essa va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Si osserva infatti che, nel complesso, le pattuizioni individuate dalle parti risultano idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
10/1/2016, in Menzel ET (Tunisia), come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n.
001442 – Anno 2016 – Atto n. 1, rilasciato dalla Repubblica Tunisina, con traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi, Cancelleria Consolare, di data 26.04.2016 n. reg. 10829;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte: pag. 5 di 8 “A- Dichiarare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra il signor Pt_2
e la signora , che hanno contratto matrimonio in Menzel
[...] Parte_1
ET (Tunisia), in regime di comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n.
001442 – Anno 2016 – Atto n.
1 - rilasciato dalla Repubblica Tunisina – traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi – cancelleria Consolare in data 26/04/2016 n. reg. 10829, (v. DOC.
N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli.
C- La CASA CONIUGALE di Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D, presso la quale vivono in forza di contratto di locazione, resterà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla signora Parte_1
Per_ affinché vi abiti con i figli e
[...] Persona_1
Il signor , a far data dalla dichiarazione di scioglimento di matrimonio, dovrà Parte_2 necessariamente essersi trasferito presso altra abitazione, da individuarsi entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitore – figli.
Il signor continuerà a sostenere i costi del contratto di locazione dell'attuale casa coniugale Parte_2 anche nel caso in cui trovasse altra collocazione abitativa.
La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la signora sarà tenuta a darne notizia al signor con Parte_1 Parte_2 congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione. Perso D- I ME resteranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D.
E) I genitori concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del signor Parte_2 con i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
pag. 6 di 8 In ogni caso, il signor , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli Parte_2 dei figli, dovrà tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
- due giorni alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà i figli a scuola). Per_ F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Persona_1
Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola;
- relativamente alle per il 2026 i minori trascorreranno con la mamma il Parte_3 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con il papà, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) Il signor verserà alla signora - sul conto corrente che gli verrà Parte_2 Parte_1 comunicato - la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio) per il MANTENIMENTO
ORDINARIO DEI FIGLI e ciò fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dovesse reperire una nuova abitazione da destinarsi ad abitazione familiare, il cui canone di locazione sia inferiore a quello attuale, la differenza fra i due canoni di locazione verrà aggiunta dal signor all'importo attualmente stabilito per il mantenimento dei figli. Parte_2
Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche.
pag. 7 di 8 Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno integralmente a carico del signor . Parte_2
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al
“PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA
DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 15).
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei due figli pari a circa
Euro 400,00 spetterà nella misura del 100% alla signora Le parti si impegnano a Parte_1 sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) L'AUTOVETTURA di cui sopra verrà gestita liberamente dalle parti, in base alle rispettive necessità
e previo accordo fra le stesse;
i relativi costi continueranno a essere a carico del signor . Parte_2
L) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti Per_ e per il rilascio o rinnovo del passaporto dei figli e consentendo altresì che ciascuno possa Persona_1 inserire i figli nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
O) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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