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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6730/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6730/2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU' e dell'avv. Carmela GIACCO
( C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Angelo CHISARI
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Rosanna SICURELLA, C.F._3
CONVENUTO
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_3 C.F._4
patrocinio dell'avv. Gaetana DI MAURO e dell'avv. Francesca Martina MARCHI
( ) C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024, comunicata alle parti il giorno successivo, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4 CP_3
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_5
Vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data
08.02.2014.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 08.02.2014, alle ore 1,00 circa, si trovava, quale Parte_1
passeggero, a bordo - sul sedile posteriore - della autovettura Mitsubishi targata
ZA082YJ di proprietà di e condotta da Controparte_4 CP_3
- il percorrendo il viale Africa di Catania in direzione Sud-Nord, a causa della CP_3
elevata velocità perdeva il controllo del mezzo che urtava un albero, tranciava un pagina 2 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
palo della segnaletica verticale e finiva la sua corsa, dopo un ribaltamento, su un autocarro in sosta all'altezza del civico n.22;
- il personale del Corpo di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi operava gli accertamenti e verificava, fra l'altro, che il veicolo era privo di copertura assicurativa;
- il riportava gravissime lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale Pt_1
Cannizzaro di Catania;
in particolare il come risultava dalla relazione Pt_1 dello stesso Ospedale del 19.03.2014, risultava affetto da 'frattura da scoppio C5
“tetraplegia in in postumi di trauma vertebro-midollare, cervicale da incidente della strada occorso in data 08/02/2014”'.
La difesa di parte attrice rappresentava ancora che le richieste stragiudiziali rivolte al F.G.V.S. non avevano avuto esito positivo in quanto era stata opposta la necessità di attendere l'esito del giudizio penale in corso.
Ciò premesso in fatto, la difesa di parte attrice sosteneva la sussistenza dei presupposti legittimanti l'azione risarcitoria nei confronti di proprietario e conducente del veicolo nonché del F.G.V.S. e la indipendenza della iniziativa in sede civile rispetto al giudizio penale.
Indi rassegnava i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal e concludeva Pt_1
chiedendo il risarcimento per euro 1.500.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e di euro
5.000,00 a titolo di danni patrimoniali (spese mediche).
§§§§§
costituitasi in giudizio quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., in via preliminare rappresentava la pendenza di procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari e sollecitava la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione, oltre che la acquisizione degli atti anche per verificare eventuale costituzione di parte civile del
Pt_1
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Quanto al merito ed alla ricostruzione in fatto, la difesa di Controparte_1
rappresentava che il conducente del veicolo a bordo del quale si trovava il
[...] CP_3
sulla base di informazioni provenienti dal giudizio penale era soggetto privo di Pt_1
patente di guida per non averla mai conseguita e in stato di ebbrezza (in sede penale gli venivano contestati, fra l'altro, i predetti reati), circostanze che escludevano la responsabilità del F.G.V.S..
La difesa della Compagnia sosteneva, ancora, che la consapevolezza del in Pt_1
ordine alla situazione personale del ra idonea ex art.1227 c.c., ad escludere il diritto al CP_3
risarcimento o, comunque a limitarlo in dipendenza del suo concorso di colpa.
Ancora, veniva sostenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del doveva considerarsi ulteriore profilo idoneo ad escludere il diritto al risarcimento Pt_1
del danno.
In via subordinata la difesa di contestava la Controparte_1
quantificazione dei danni così come operata con l'atto di citazione e contestava, comunque, la risarcibilità del danno morale così come il diritto alla cd. personalizzazione.
La Compagnia convenuta contestava altresì la fondatezza delle domande risarcitorie sul versante del danno patrimoniale e degli accessori.
§§§§§
costituitosi in giudizio, non contestava la ricostruzione del fatto Controparte_4
ma sosteneva che il mezzo di sua proprietà era privo di copertura assicurativa in quanto all'epoca non utilizzato;
in particolare, all'epoca dei fatti il si trovava in CP_4
convalescenza a seguito di incidente stradale nel quale aveva riportato gravi lesioni ed il veicolo era stato posto in circolazione dal ll'insaputa del proprietario. CP_3
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Pertanto, il convenuto concludeva sostenendo sussistere responsabilità esclusiva del er i CP_3
danni conseguenti al sinistro.
§§§§§
costituitosi in giudizio, contestava le domande proposte nei suoi confronti CP_3
sostenendo di non essersi trovato alla guida del veicolo in occasione del sinistro.
La difesa del convenuto sosteneva la insussistenza di elementi probatori comprovanti che il fosse stato alla guida del veicolo e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle CP_3
domande.
§§§§§
Con ordinanza del 29.06.2016 veniva rigettata richiesta di provvisionale per carenza dei presupposti (stato di bisogno dell'istante).
§§§§§
In corso di causa le parti (ad eccezione del ) depositavano memorie ex art.183 CP_4
comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni e contestavano gli assunti delle controparti.
Con ordinanza depositata in data 03.04.2017 venivano rigettate le richieste di sospensione del processo e di provvisionale, venivano ammessi gli interrogatori formali di e CP_3
richiesti dalla difesa di veniva Parte_1 Controparte_1
rigettata la richiesta di prova testi articolata dalla difesa del CP_3
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All'udienza del 17.07.2017 si procedeva con la assunzione degli interrogatori formali di CP_3
e Pt_1
Il primo negava di essere stato alla guida del veicolo sostenendo di non sapere chi fosse a condurre e riferendo che a bordo vi erano lui ed il inoltre ha negato di avere Pt_1
assunto in quella circostanza sostanze stupefacenti.
Il ha riferito che con il quella sera erano andati in centro a Catania ed Pt_1 CP_3
avevano bevuto una birra;
ha riferito inoltre di non sapere se il veva assunto quella sera CP_3
sostanze stupefacenti.
Con ordinanza del 29.11.2021 le parti venivano invitate a chiarire in maniera univoca se il si fosse costituito parte civile nel processo penale in corso;
con note del Pt_1
12.01.2022 la difesa del depositava certificazione da cui risultava che il Pt_1
non era costituito parte civile nel giudizi penale n.373/18 RG Trib. Pt_1
Posta una prima volta in decisione (con contestuale rigetto della richiesta di acquisizione dei verbali del processo penale avanza dalla difesa di in quanto tardiva), la causa CP_3
veniva rimessa sul ruolo stante la necessità di procedere con la escussione dei testi indicati dalla difesa del CP_3
All'udienza dell'01.06.2023 si procedeva con la escussione di due testi, entrambi all'epoca dei fatti intervenuti con l'ambulanza del 118 per prestare soccorso;
entrambi i testi, però, non avevano alcun ricordo dei fatti.
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Alla successiva udienza del 15.06.2023 veniva sentita medico in servizio Testimone_1
sull'ambulanza intervenuta sui luoghi;
anch'ella non aveva ricordi sul fatto.
Veniva sentito anche , fratello del convenuto il quale ha riferito di Tes_2 CP_3
non essere stato sui luoghi al momento del sinistro ma di essere intervenuto successivamente;
al suo arrivo i soccorritori stavano estraendo il dal veicolo, in particolare 'dal Pt_1
portellone posteriore del veicolo'.
Alla stessa udienza era stata sentita all'epoca dei fatti amica del Testimone_3 CP_3
e dal 2022 moglie del predetto. La ha riferito che la notte dei fatti si trovava
[...] Tes_3
in viale Africa ma in una zona diversa rispetto a quella del sinistro ed ha rassegnato, pertanto,
di non avere assistito ai fatti;
la stessa ha anche riferito di avere appreso dell'incidente dal olo dopo qualche mese. CP_3
Sempre all'udienza del 15.06.2023 la difesa di rappresentava che il convenuto CP_3
intendeva proporre querela di falso e chiedeva espressa autorizzazione.
Con ordinanza del 19.06.2023 il eniva invitato a specificare quali fossero i profili per i CP_3
quali intendeva proporre querela di falso.
All'udienza del 22.06.2023 da un lato il specificava i profili per i quali intendeva CP_3
proporre querela di falso, dall'altro parte attrice dichiarava di volersi comunque avvalere del documento con esclusione della parte in cui, alla pagina 21, risultava che il avrebbe CP_3
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dichiarato di essere stato alla guida del veicolo, e, così come la difesa di eccepiva CP_1
la inammissibilità ed irrilevanza della querela.
Con ordinanza del 30.05.2024, tenuto conto della posizione assunta dalla difesa di parte attrice,
veniva dichiarata inammissibile la querela di falso vertendo su profili e circostanze che non avevano costituito attestazione dotata di pubblica fede.
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024, comunicata alle parti il giorno successivo, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
§§§§§
Vanno preliminarmente confermate le decisioni sulle reiterate istenze di sospensione del presente giudizio posto che, non risultando il costituito parte civile nel processo Pt_1 penale in corso a carico di non sussistono i presupposti di cui all'art.295 c.p.c.. CP_3
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le allegazioni di parte Parte_1
attrice, dal conducente di veicolo di proprietà di indicato in Controparte_2 CP_3
mezzo in circolazione privo di copertura assicurativa.
[...]
Va premesso che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia, quale pagina 8 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conducente, un soggetto che contesta tale 'qualità', graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato dalla specifica persona indicata in citazione.
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche di recente riaffermato, in tema di azioni in ipotesi di veicolo non identificato contro il F.G.V.S. con principi perfettamente trasponibili nei giudizi in ipotesi di mancanza di copertura assicurativa, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. Civ. sez. 3 n. 10540 del 19.04.2023, Cass. Civ. sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Parte attrice ha affidato la prova del sinistro anche con riguardo ai presupposti legittimanti la domanda nei confronti del F.G.V.S. alle risultanze emergenti dagli atti della Polizia Municipale ed agli atti dei due processi penali a carico del CP_3
§§§§§
Giova in via preliminare affrontare la tematica relativa agli atti utilizzabili.
Va premesso che il giudizio civile, secondo regole processuali del tutto diverse da quelle che governano il processo penale, è fondato e caratterizzato da specifici oneri di allegazione e da altrettanto specifici oneri e, soprattutto, preclusioni in punto di prova, che sono del tutto estranei al processo penale.
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D'altra parte, la autonomia dei due giudizi, quello civile e quello penale, aventi ad oggetto la stessa vicenda nella sua 'storicità', implica la tendenziale autonomia dei due processi l'uno rispetto all'altro.
Si è già detto come per la vicenda portata alla decisione di questo Tribunale in sede civile non sussiste alcun presupposto per sospendere ex art.295 c.p.c. il processo in attesa della definizione del giudizio penale.
Parallelamente, il giudizio penale non subisce alcuna influenza dal presente giudizio né potrebbe averne proprio in dipendenza, fra l'altro, del diverso regime probatorio e del diverso materiale su cui si fonda la decisione.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione del presente giudizio civile è, quindi, costituito da tutti gli elementi ritualmente acquisiti e prodotti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.; a questi possono aggiungersi le circostanze che, oggetto di specifica allegazione, non abbiano costituito oggetto di contestazione dalle controparti (tenendo anche conto, al riguardo, della peculiarità del presente giudizio che vede contrapposte una pluralità di parti, con le evidenti conseguenze in tema di non estensibilità delle 'non contestazioni' a tutte le parti).
Dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c., nel corso del presente giudizio si sono registrate le seguenti produzioni o richieste di produzione:
1) a seguito dell'invito a chiarire la posizione del con riferimento al Pt_1
giudizio penale (ordinanza del 10.03.2017), con note del 28.03.2017 risulta prodotta certificazione ex art.335 c.p.p. da cui risultano i due procedimenti in relazione ai quali il risultava 'persona offesa' nonché decreto penale di condanna Pt_1
n.2698/14 del 22/28.05.2015 del G.I.P. di Catania;
2) con note del 12.01.2022 la difesa di veva chiesto 'l'acquisizione dei verbali CP_3
di causa del fascicolo Penale su indicato ed iscritto, come sopra detto, al n.
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13434/2016 R.G.N.R.'; con ordinanza a verbale del 19.01.2022 la richiesta veniva rigettata dovendo la stessa 'considerarsi, sulla base della stessa prospettazione, tardiva e, quindi, inammissibile non essendo stata neanche allegata la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini';
3) all'udienza dell'01.06.2022 la difesa di argomentava richiamando due Pt_1
verbali di contestazione di violazioni al codice della strada (n.5532413 dell'08.02.2014 e n.5557523 del 27.03.2014) nonché il decreto penale di condanna del 2014, riservando la indicazione degli elementi utili per individuarne la precedente produzione agli atti di questo giudizio;
all'udienza del 15.06.2022 la difesa del CP_3
eccepiva la inammissibilità delle difese fondate sui due verbali in quanto atti mai ritualmente acquisiti in precedenza;
4) con note del 14.06.2022 la difesa di offriva la sentenza del G.I.P. che, a Pt_1
seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art.116 c.d.s., aveva revocato il decreto penale emesso nei confronti del la richiesta di acquisizione veniva CP_3
formalizzata alla successiva udienza del 15.06.2022 che veniva contestata, in quanto tardiva, dalle difese di di Controparte_1 CP_3
5) con note del 20.06.2023 la difesa di indicava specificamente i profili CP_3
sui quali intendeva proporre querela di falso e allegava quali documenti utili per l'eventuale instaurando giudizio la C.N.R. della Polizia Municipale di Catania dell'08.02.2014 ed il verbale del 21.03.2019 del dibattimento del processo a carico del CP_3
Con le difese conclusive le parti (sia la difesa di che di hanno fatto Pt_1 CP_3
riferimento ad uno o più degli atti sopra indicati mentre la difesa di
[...]
ha espressamente chiesto dichiararsi la inutilizzabilità delle Controparte_1
dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale in quanto non ritualmente acquisite agli atti del presente giudizio.
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Procedendo con la analisi dei documenti sopra indicati da 1) a 5), ritiene questo giudice che:
1) i documenti sub 1) possono essere utilizzati ai fini per i quali ne era stata disposta la acquisizione (vale a dire, al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di sospensione del processo);
2) i documenti sub 2) sono stati già dichiarati non acquisibili e non utilizzabili;
sul punto giova richiamare il disposto di cui all'art.153 comma 1 c.p.c., secondo cui i termini perentori (per quel che rileva in questa sede, quelli di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.) non possono essere prorogati nemmeno su accordo delle parti e, ancora, quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo secondo cui la parte può chiedere di essere rimessa in termini in ipotesi di decadenze incolpevoli;
a tale ultimo riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui 'ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa' (Cass. civ., sez. unite, 18 dicembre 2018 n.32725); nel caso specifico la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti una eventuale rimessione in termini non è stata nemmeno allegata;
ai verbali del processo penale ha più volte fatto riferimento anche la difesa del e tuttavia deve evidenziarsi come non risultino mai Pt_1 prodotti né, soprattutto, mai ritualmente acquisiti;
così, i richiami ai verbali del 17.09.2020 e del 21.03.2021 operati a pagina 9 della seconda comparsa conclusionale costituiscono difese inutilizzabili e la affermazione fatta dalla stessa difesa a pagina 10, secondo cui i detti verbali sarebbero stati prodotti per provare la mancata costituzione di parte civile da un lato non trovano riscontro nella concreta produzione operata a tal fine, dall'altro, in ogni caso, anche ove prodotti non avrebbero potuto per tale via eludere le preclusioni istruttorie e sarebbero stati comunque inutilizzabili;
3) i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non risultano materialmente in atti e, a monte, non risultano nemmeno mai ritualmente acquisiti;
la difesa di ne ha fatto riferimento riservando la indicazione degli estremi Pt_1 della produzione (senza dare corso a ciò) (cfr. verbale dell'01.06.2022) o, ancora, ha semplicemente rassegnato, con riferimento al verbale n.5557523, che sarebbe stato 'versato in atti' (cfr. pag.8 della seconda comparsa conclusionale), senza però offrire elementi specifici e concreti;
i verbali, in conclusione, non risultano ritualmente acquisiti e non posso essere utilizzati;
4) per la sentenza del G.I.P. che aveva revocato il decreto penale emesso nei confronti del possono richiamarsi le considerazioni tecniche sopra svolte sub 2; in CP_3
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mancanza di presupposti legittimanti una rimessione in termini, il documento non può considerarsi ritualmente acquisito); 5) i documenti offerti in funzione della querela di falso non sono utilizzabili posto che la attività in questione non è stata autorizzata.
In conclusione, la documentazione sopra indicata non può essere utilizzata ai fini della decisione.
§§§§§
Ancora in via preliminare, quanto al materiale probatorio ritualmente acquisito, va puntualizzato che, come ampiamento noto, il rapporto di intervento della Polizia Municipale costituisce atto dotato di pubblica fede unicamente con riguardo ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o compiuti in sua presenza o alle dichiarazioni ricevute (a prescindere dalla veridicità delle stesse, che costituisce profilo distinto).
Quanto al rapporto di intervento relativo al sinistro oggetto del giudizio e con specifico riferimento alla posizione dei signori e uale 'trasportato' o 'conducente', Pt_1 CP_3
deve affermarsi che, non avendo i pubblici ufficiali assistito al sinistro, trattasi di valutazioni liberamente valutabili ed apprezzabili mentre per l'unica dichiarazione che i pubblici ufficiali attestano di avere ricevuto, quella attribuita a pagina 21 del rapporto, va ricordato come CP_3
parte attrice abbia rinunciato alla sua utilizzabilità.
Pertanto, avuto riguardo ai profili sopra evidenziati, il rapporto non contiene alcuna affermazione fidefacente e, per tale ragione, la reiterata richiesta di autorizzazione a proporre querela di falso (tenuto conto della rinuncia ad utilizzare, come detto, quella 'porzione' di pagina 21) non può essere accolta.
§§§§§
Può, quindi, procedersi con la ricostruzione del fatto.
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Parte attrice ha allegato che in data 08.02.2014, alle ore 1,00 circa della notte, trovandosi lungo viale Africa di Catania a bordo, quale terzo trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura
Mitsubishi di proprietà del , era rimasto coinvolto nel sinistro e, segnatamente, CP_4
rappresentava che il veicolo, a casa della forte velocità, sbandava ed urtava un albero, quindi tranciava un palo della segnaletica stradale finendo la corsa, dopo un ribaltamento, contro un autocarro Fiat Iveco posteggiato sullo stesso viale Africa.
Sul punto va detto che alcuna delle difese delle parti convenute in giudizio ha contestato la dinamica nella evoluzione del sinistro allegata da parte attrice.
Così la difesa di ha testualmente rassegnato di costituirsi in giudizio 'non per CP_4
contestare la dinamica del sinistro, descritta nel verbale di incidente dalle Autorità intervenute, e che comunque dovrà essere provata in corso di causa, ma per evidenziare che il mezzo era privo di copertura assicurativa poiché non utilizzato…'.
A sua volta, costituendosi in giudizio, ha puntualizzato di costituirsi CP_3
'contestando quanto asserito dall'attore con riferimento all'identificazione del conducente del veicolo tg. ZA082YI'.
Indi, anche la difesa di con la propria comparsa di Controparte_1
risposta, non solo non ha contestato la dinamica del sinistro ma ha incentrato le difese proprio sulla posizione e sulla 'qualità' di trasportato del e di 'conducente' del Pt_1 CP_3
Premesso che anche con riguardo alla posizione di la espressione di 'salvezza' CP_4
('…che comunque dovrà essere provata in corso di causa…') è formulata in termini generici e, quindi, inefficaci per integrare una effettiva contestazione e ribadito che la questione relativa alla individuazione del conducente è fuori da questa prima fase di analisi, può senz'altro affermarsi che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta ed allegata in citazione.
Gli elementi rilevati dal personale di Polizia Municipale in occasione del sopralluogo conseguente al sinistro (in particolare, ai fogli 12, 16 e 21) offrono elementi oggettivi di pagina 14 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conferma e le valutazioni operate (specificamente quelle a pagina 21, che si intersecano con la esposizione di elementi rilevati in sede di sopralluogo) risultano pienamente condivisibili
(ovviamente con esclusione della indicazione del COCI quel conducente e della asserita ricezione di dichiarazioni da parte di quest'ultimo.
In particolare, alla pagina 21, è possibile leggere che:
Il conducente del veicolo A percorreva il viale Africa nella carreggiata est con direttrice di marcia S>N.
Giunto di fronte al civico 18/20, dopo avere lasciato una traccia di gommatura curvilinea pari a metri 28, perdeva il controllo del mezzo ed urtava un albero sito sul marciapiedi est, e tranciando di netto un palo della segnaletica indicante le direzioni per l'autostrada.
Successivamente il mezzo si ribaltava sul fianco destro dopo avere lasciato ulteriore traccia di gommatura pari a metri 9 sul marciapiedi ed urtava con la parte posteriore una struttura precaria posta davanti al fianco destro del veicolo B parcato sul marciapiedi ed adibito alla vendita di panini.
L'auto assumeva posizione di quiete finale sul fianco destro e la parte anteriore rivolta ad ovest.
La stessa non veniva planimetrata in quanto al nostro giungere vi erano i vigili del fuoco che stavano provvedendo alla manovra di rotazione del mezzo in quanto all'interno vi era ancora una persona, tale (passeggero), che Persona_1
successivamente veniva trasportato all'ospedale Cannizzaro dove i medici di turno comunicavano alla nostra centrale operativa che lo stesso era stato giudicato in prognosi riservata.
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Sul posto sono stati effettuati rilievi fotografici ed anche alla posizione di quiete finale del mezzo mentre i Vigili del Fuoco provvedevano alla imbracatura.
Al conducente del veicolo A, tale che al nostro giungere era a bordo del CP_3
mezzo 118 e che si dichiarava conducente venivano richiesti accertamenti tossicologici ed alcolemici presso la struttura dove lo stesso è stato condotto e ricoverato e cioè all'ospedale CP_6
In concreto, gli elementi oggettivi rilevati sui luoghi, le tracce e gli effetti dello sbandamento del mezzo, nonché lo stesso ribaltamento, costituiscono elementi che assurgono a circostanze constatate direttamente dai pubblici ufficiali operanti e hanno, per tale parte, fede privilegiata.
In ogni caso, alcuna delle parti ha mosso alcuna contestazione e, anzi, come detto, tali elementi, che confermano in pieno la dinamica allegata in citazione, offrono specifico e definitivo riscontro alla evoluzione della marcia del veicolo così come sostenuto dal Pt_1
Da ciò risulta evidente che il conducente ha perso il controllo del mezzo provocando il sinistro per avere tenuto una condotta di guida e, segnatamente, una velocità non consona.
Da ciò può affermarsi la sicura responsabilità del conducente e, quindi, del proprietario del veicolo.
§§§§§
Va affrontato a questo punto, prima di procedere con la ricostruzione e la individuazione del conducente, ulteriore profilo connesso.
Il veicolo su cui si trovava il era proprio il Mitsubishi targato ZA082YJ e detto Pt_1
veicolo era privo di copertura assicurativa.
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Ciò risulta accertato dal personale di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi e, quindi, definitivamente confermato dallo stesso proprietario con la comparsa di CP_4
costituzione in giudizio.
Sussiste, quindi, responsabilità del F.G.V.S. in relazione a sinistro cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa.
§§§§§
Procedendo con la ricostruzione degli altri profili rilevanti, va affermato che la posizione di quale trasportato a bordo del veicolo Mitsubishi, sul sedile posteriore, Persona_1
deve considerarsi provata e ciò sulla base delle allegazioni operate in citazione, sotto tale profilo in alcun modo contestate da alcuna delle parti convenute, definitivamente comprovate da quanto risulta dal rapporto della Polizia Municipale, da cui risulta che il era Pt_1
collocato in posizione di 'passeggero' (cfr. pag.21 del rapporto) e dalle dichiarazioni rese da secondo cui 'quando sono arrivato sui luoghi, dopo avere appreso da mia Tes_2
madre che c'era stato l'incidente, vi erano i soccorritori che stavano estraendo il signor dall'abitacolo' e che 'in particolare, essi stavano facendo uscire il signor Pt_1
dal portellone posteriore del veicolo'. Pt_1
§§§§§
Quanto alla posizione del deve procedersi con ordine, sulla base di tutta (e solo) la CP_3
documentazione utilizzabile ai fini della decisione.
Parte attrice ha allegato in citazione che era alla guida del veicolo Mitsubishi a CP_3
bordo del quale si trovava, quale passeggero, sul sedile posteriore.
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Il convenuto a contestato di essere stato alla guida del veicolo evidenziando la carenza CP_3
di elementi probatori comprovanti tale specifica circostanza. In particolare, la difesa del convenuto ha sostenuto che la circostanza secondo cui '…alla guida del fuoristrada vi fosse
l'odierno convenuto, sig. è attestato da una deduzione squisitamente personale CP_3
dei verbalizzanti, non suffragata né da elementi oggettivi, come una videoripresa, né da elementi soggettivi, come dichiarazioni delle parti coinvolte e/o dichiarazioni di testimoni presenti al fatto'.
Ancora, la difesa del videnziava che subito dopo il sinistro il …riferiva di non CP_3 CP_3
ricordare nulla “causa lo stato confusionale”'.
La considerazione che non vi siano dichiarazioni di persone coinvolte non appare corretta in quanto, invero, il ha allegato che alla guida del mezzo vi era proprio il Pt_1 CP_3
Tuttavia, ciò è irrilevante ai fini probatori in quanto il è parte del presente Pt_1
giudizio e, evidentemente, le sue affermazioni costituiscono allegazione che, per assurgere a prova, deve essere 'non contestata' o, in presenza di contestazione (come nel caso specifico),
'provata'.
Per il resto, la impostazione difensiva del eve considerarsi corretta. CP_3
Come sopra già anticipato, incombe su parte attrice - che ha svolto domanda di condanna nei confronti del uale conducente - l'onere di provare che il predetto osse alla guida CP_3 CP_3
del veicolo e, in tal modo, possa individuarsi quale soggetto responsabile.
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la circostanza in questione debba ritenersi provata:
a) sulla base di quanto risulta dal rapporto di intervento della Polizia Municipale;
pagina 18 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
b) sulla base di quanto risulta dal decreto penale di condanna n.2698/2014 GIP Trib CT;
c) sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni nel processo penale a carico del
CP_3
Giova procedere con gli elementi sub c) per ribadire che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni del processo penale a carico del verosimilmente quelli del 17.09.2020 e del CP_3
25.03.2021, non risultano agli atti e, comunque, non hanno costituito oggetto di richiesta di acquisizione entro i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. (non poteva esserlo in quanto successivi alla scadenza dei termini in questione) né istanza di formale rimessione in termini ex art.153 c.p.c. ritualmente e tempestivamente formulata sulla base dei principi interpretativi già sopra richiamati.
Le dichiarazioni in questione in questo giudizio civile, quindi, non possono essere utilizzate ai fini della decisione e ogni argomentazione difensiva fondata su tali dichiarazioni non può costituire oggetto di alcuna valutazione.
Procedendo con gli elementi sopra indicati sub a), la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche senza utilizzare la parte del rapporto, alla pagina 21, nella quale i verbalizzanti rappresentavano che il aveva dichiarato di essere conducente, vi erano comunque CP_3
elementi comprovanti tale circostanza;
in particolare, veniva richiamato quanto risultava alle pagine 2, 10 e 18 in ordine al fatto che alla guida del veicolo vi fosse CP_3
Dall'esame del rapporto risulta, effettivamente, che:
- a foglio 2, nella parte dedicata a 'VEICOLI E PERSONE PROTAGONISTE
DELL'INCIDENTE', risultano indicate, con riguardo al 'veicolo A' e nella sezione pagina 19 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardante il 'conducente', le generalità di nato a [...] il CP_3
26.03.1988;
- a foglio 10, nella parte dedicata a 'PERSONE INFORTUNATE', risulta indicato, al n.1, il con la indicazione di 'conducente il veicolo A'; CP_3
- a foglio 18, nella parte dedicata alle 'DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI', risulta riportato, che 'il conducente del veicolo A dichiara: In stato CP_3
confusionale non ricordo nulla. In fede'; segue sottoscrizione a firma apparente
. Persona_2
Ebbene, dall'esame del rapporto e degli altri documenti acquisiti, principalmente la scheda del
118, risulta indiscutibilmente che il personale di Polizia Municipale era intervenuto sui luoghi dopo il sinistro, allorquando all'interno del veicolo vi era solo il (le operazioni di Pt_1
'estrazione da parte dei Vigili del Fuoco erano in corso) ed il ra a bordo dell'ambulanza CP_3
(cfr. specificamente su tale punto foglio 21 del rapporto).
Dalla scheda di intervento del 118 risulta, ancora, che il all'arrivo del personale di CP_3
soccorso, 'era fuori dall'abitacolo dell'auto ribaltata' (cfr. scheda di intervento allegata alla citazione).
Pertanto, posto che ai fogli 2 e 10 la indicazione del uale conducente è, all'evidenza', CP_3
non una constatazione di fatto (il personale non ha visto il ondurre il mezzo) ma una CP_3
deduzione fondata sugli elementi acquisiti, è possibile affermare che tale deduzione sia stata operata, essenzialmente, sulla base delle dichiarazioni che i pubblici ufficiali hanno attribuito al n quella parte di pagina 21 che parte attrice ha dichiarato di non volere utilizzare ai fini CP_3
della decisione.
pagina 20 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
E' chiaro che la non utilizzabilità della dichiarazione attiene possibile valutazione ai fini della ricostruzione dell'evento della specifica circostanza che in un determinato momento il CP_3
abbia riferito al personale intervenuto di essere stato alla guida del veicolo.
E' chiaro, parimenti, che se tale 'porzione' non fosse utilizzabile per comprendere il fondamento delle valutazioni che hanno indotto il personale di Polizia Municipale ad attribuire al a 'qualità di conducente', dovrebbe concludersi che, allo stato delle acquisizioni, la CP_3
deduzione sarebbe del tutto priva di fondamento.
Viceversa, ai limitati fini di comprendere la ragione e la struttura della valutazione, è possibile affermare che la qualità di 'conducente' è stata attribuita al proprio sulla base di tale CP_3
dichiarazione.
Tuttavia, posto che tale dichiarazione è inutilizzabile, la valutazione operata dal personale di
Polizia Municipale rimane 'claudicante' e, pertanto, non può in sé e per sé essere condivisa, con la conseguenza che le indicazioni del uale conducente del veicolo Mitsubishi non CP_3
possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Quanto alla 'dichiarazione' di pagina 18, va evidenziato da un lato che la stessa non contiene alcuna 'informazione' proveniente dal che anche implicitamente abbia ammesso di CP_3
essere stato alla guida del veicolo e ciò in quanto la sottoscrizione non è formalmente riferibile al convenuto ma a (indicato dalla difesa del predetto quale genitore di Persona_2 CP_3 quest'ultimo).
In altri termini, ove la dichiarazione, anche nei termini risultanti da foglio 18 (secondo cui lo stesso non ricordava nulla), fosse stata sottoscritta dal nella parte relativa al CP_3
'conducente', avrebbe potuto, in qualche modo, essere considerata una dichiarazione proveniente dal convenuto che implicitamente riferiva di avere condotto il mezzo (avendo, in ipotesi, sottoscritto il modulo nella parte 'conducente').
pagina 21 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Comunque, va anche evidenziato che dallo stesso rapporto della Polizia Municipale e dalla scheda del 118 risulta univocamente che il ra in stato confusionale. CP_3
In tal senso depone quanto risulta dalla scheda medica di bordo del 118 che, anzi, segnala pure che il on aveva ricordo di quanto accaduto ('paziente cosciente, disorientato, amnesia CP_3
retrograda') e, come già detto, risulta dal rapporto di intervento della Polizia Municipale che ha comunque riportato una dichiarazione sottoscritta da (che non era presente e Persona_2
non poteva affermare per scienza diretta che il era stato alla guida del veicolo) CP_3
secondo cui il predetto non ricordava nulla. CP_3
Per completezza, va solo detto che, ove utilizzabile (cioè ove non vi fosse stata la 'rinuncia' alla utilizzazione), la attestazione di ricezione della dichiarazione del he sarebbe stato CP_3
alla guida del veicolo avrebbe comportato la verifica circa la rispondenza alla reale situazione di fatto della circostanza in questione.
In altri termini, il rapporto avrebbe avuto valore fidefacente in ordine alla ricezione da parte del della dichiarazione secondo cui egli sarebbe stato alla guida del veicolo, ma CP_3
non avrebbe avuto carattere fidefacente circa la veridicità della circostanza, che avrebbe dovuto essere lizzata e verificata alla luce delle condizioni psicofisiche del dichiarante ed alla sua capacità di ricordare in concreto gli accadimenti pregressi.
Tale valutazione, ovviamente, avrebbe potuto condurre ed avere esito positivo;
quel che può affermarsi, è che non avrebbe avuto esito certo.
Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia alla utilizzazione esime da ogni ulteriore approfondimento.
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In conclusione, dagli elementi contenuti nel rapporto di intervento della Polizia Municipale non consentono di ritenere provato che fosse alla guida del veicolo. CP_3
§§§§§
Procedendo con l'esame degli elementi indicati sopra sub b) (decreto penale di condanna), va in primo luogo premesso che il documento era stato acquisito, dopo la scadenza dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., su sollecitazione del Tribunale ai fini delle valutazioni sulla sollecitata sospensione ex art.295 c.p.c..
In ogni caso, la difesa di parte attrice ha sostenuto la rilevanza e la conducenza ai fini della individuazione del uale persona che si era trovata alla guida del veicolo in occasione CP_3
del sinistro sulla base del seguente ragionamento: nei confronti del era stato emesso CP_3
decreto penale di condanna per guida senza patente (art.116 c.d.s.) ed egli non aveva proposto opposizione;
da ciò, la deduzione che il aveva riconosciuto essere stato alla guida del CP_3
veicolo e, comunque, da ciò la prova che il era individuabile quale conducente in CP_3
occasione del sinistro.
Tale argomentazione non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo la difesa del a sostenuto che il convenuto non aveva ricevuto notifica CP_3
del decreto penale e, per tale ragione, non aveva inteso proporre opposizione;
inoltre, non aveva adottato alcuna altra iniziativa al riguardo stante la intervenuta depenalizzazione della fattispecie.
A fronte di tale specifica contestazione, che riguardando una circostanza 'negativa' (non avere ricevuto notifica di un atto) non imponeva oneri probatori a carico della parte convenuta, parte attrice ha richiamato e ritenuto sufficiente che la notifica del decreto penale doveva considerarsi perfezionata sulla base di quanto constatato dal Tribunale in sede penale.
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Tale argomento non appare sufficiente in quanto rinvia ad una valutazione (quella relativa alla ritualità della notifica del decreto penale) che non può essere verificata in mancanza della documentazione comprovante la notifica.
Anche in questo caso incombeva su parte attrice l'onere di acquisire, ex art.116 c.p.p. la documentazione relativa alla notifica del decreto penale e provare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del il decreto penale era stato ritualmente notificato. CP_3
Va detto, per completezza, che ancora una volta, ove provata la notifica del decreto penale, avrebbero dovuto valutarsi le ragioni per le quali il COCI aveva, in ipotesi, deciso di non proporre formale opposizione.
Ancora una volta, la mancanza di prova della ritualità della notifica esime dal procedere oltre sul punto.
Ma l'argomentazione difensiva fondata sul decreto penale non può essere condivisa per un secondo ordine di ragioni;
gli effetti di una condanna penale in giudizio civile sono limitati e specificamente regolati dal codice di procedura penale che, all'art.651 comma 1, prevede la
'efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile' solo in ipotesi di
'sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento' (al comma 2 sono regolati gli effetti in caso di rito abbreviato).
Pertanto, un accertamento fondato su un decreto penale, revocato per successiva depenalizzazione, in relazione al quale è stata contestata anche la rituale notifica, non può essere considerato prova del fatto oggetto di quel giudizio (nel caso specifico, guida senza patente).
§§§§§
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Va evidenziato che in sede di interrogatorio formale il ha negato di essere stato alla CP_3
guida del veicolo e, pertanto, l'effetto volto alla provocazione della confessione non ha avuto esito positivo.
Deve pure dirsi che il a dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che 'nell'auto al CP_3
momento dell'incidente eravamo io e il Parte_1
Da ciò potrebbe argomentarsi che, essendo provato (sulla base di quanto già esposto) che il era passeggero sul sedile posteriore, non rimarrebbe altra possibilità che Pt_1
considerare il onducente del mezzo. CP_3
Tuttavia tale conclusione non è praticabile in quanto, secondo le allegazioni operate da parte attrice, a bordo del veicolo vi erano altre due persone.
Pertanto, neanche sulla base di tale elemento può dirsi che, nella presente sede civile e sulla base delle prove ritualmente acquisite, possa affermarsi che il fosse alla guida del CP_3
veicolo in occasione del sinistro.
§§§§§
Operata la analisi di tutti gli elementi utilizzabili acquisiti agli atti, evidenziato anche che con gli scritti difensivi la difesa del ha finito per ritenere il on più sicuramente CP_4 CP_3
alla guida ma 'presunto conducente' (cfr. pag. 1 della seconda comparsa conclusionale), può in conclusione, affermarsi che non vi è prova che il convenuto fosse alla guida del CP_3
Mitsubishi a bordo del quale vi era, quale passeggero, il Pt_1
Da ciò discende anche il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
§§§§§
La mancanza di prova in ordine al fatto che il persona senza patente e indicata CP_3
quale soggetto in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (circostanza, questa, che non ha, peraltro, trovato riscontro probatorio nel presente giudizio) chiude ogni pagina 25 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
questione sull'eccepito concorso di colpa del che, secondo la difesa di Pt_1
si sarebbe esposto consapevolmente al rischio di Controparte_1
trovarsi quale passeggero a bordo di auto condotta da persona con le 'qualità' attribuite al
CP_3
A prescindere da ogni valutazione circa la consapevolezza del circa la mancanza Pt_1
di patente e la assunzione di stupefacenti da parte del (circostanze negate in sede di CP_3
interrogatorio formale richiesto dalla difesa della Compagnia), la mancanza di prova che il osse alla guida del veicolo chiude ogni discussione anche su tale versante. CP_3
§§§§§
La difesa di a sostenuto, con gli scritti difensivi, che la Controparte_1
mancata prova in ordine alla conduzione del veicolo da parte del avrebbe dovuto CP_3
condurre al rigetto della domanda risarcitoria.
La affermazione non può essere condivisa.
Parte attrice, come detto, ha provato la storicità del fatto e la sua posizione di terzo trasportato.
La mancanza di prova in ordine alla persona del conducente non ha alcuna implicazione negativa sulla prova del fatto che deve ritenersi provato, con responsabilità del conducente, chiunque egli sia stato in quella circostanza posto che è escluso che alla guida vi fosse il
(unica circostanza che avrebbe comportato il rigetto della domanda). Pt_1
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti medico legali per verificare le condizioni del in conseguenza del sinistro. Pt_1
Il C.T.U., con relazione depositata in data 29.05.2018 ha concluso nel senso che:
1) a seguito dell'incidente occorsogli in data 08/02/2014 il Sig. Parte_1 riportava frattura da scoppio di C5 con tetraparesi spastica e vescica
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neurogena e lussazione superiore di radio ed ulna destra. Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico-legale, risulta rispettato il rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e le lesioni diagnosticate. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta con quanto riferito dal periziato. Risultano rispettati anche i criteri cronologico e di continuità fenomenologica, poiché il veniva Pt_1 subito soccorso e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e subito ricoverato, in prognosi riservata, presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dove veniva sottoposto a tracheotomia. Dimesso in data 21/02/2014 veniva trasferito presso l CP_7 dell'Unità Spinale dello stesso nosocomio dove rimaneva fino al 10/11/2014 per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico di decompressione cervicale ed a terapia riabilitativa vista la tetraparesi spastica residuata. Anamnesticamente viene riferita, dalla dimissione e fino al luglio del 2016 trattamento riabilitativo domiciliare. Nuovo ricovero dal 19/08/2016 al 20/02/2017 presso il Centro Neurolesi di Messina. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico-legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause
2) Dall'analisi clinico-obiettiva del periziato si può affermare che le lesioni riportate hanno dato luogo ad esiti ormai stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi
3) Le predette lesioni per la loro guarigione abbisognarono di un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 460 (quattrocentosessanta). 4) In atto, in esito alle lesioni primitive, sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente consistenti in esiti di tetraparesi spastica conseguente a trauma vertebro midollare da frattura somatica mielica di C5 con residuata incontinenza sfinteriale e lussazione al gomito destro con anchilosi in flessione. Tali postumi, dato il tempo ormai trascorso e la loro natura intrinseca, possono essere considerati irreversibili e determinano un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura dell'90% (novanta per cento) rispetto alla totale.
Le conclusioni del C.T.U., che hanno dato atto della importanza delle lesioni riportate, specificamente quantificata, della compatibilità con il sinistro e della insussistenza di altre possibili cause concorrenti, vanno pienamente condivise in quanto puntuali e specifiche, fondate su esame della persona del e sulla analisi di tutta la Parte_1
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documentazione medica in atti, con applicazione dei principi scientifici medico-legali esplicitamente indicati.
Peraltro, alcuna delle parti ha inteso svolgere osservazioni.
Il C.T.U. ha anche escluso che l'eventuale mancato utilizzo delle cinture di sicurezza abbiano potuto incidere sugli esiti invalidanti ('Per quanto riguarda l'uso della cintura di sicurezza si ritiene che il suo eventuale mancato uso risulti ininfluente sulle lesioni riportate attesa la dinamica del sinistro) e, quanto alle spese, che 'le spese sanitarie allegate agli atti risultano pertinenti e congrue. Non sono previste spese sanitarie future'.
Anche su tali profili non sono state svolte osservazioni e le stesse possono essere poste a fondamento della decisione.
§§§§§
Richiamato quanto sopra esposto con riguardo all'uso delle cinture di sicurezza, la questione circa il loro utilizzo risulta irrilevante.
Pertanto, la eccezione di concorso di colpa del danneggiato svolta dalla difesa di
[...]
on riguardo a tale profilo deve ritenersi infondata. Controparte_1
§§§§§
Sulla base dei risultati offerti dal C.T.U., il danno non patrimoniale, applicando le Tabelle del
Tribunale di Milano 2024, può in conclusione quantificarsi nei seguenti termini:
- danno biologico nella misura del 90% euro 763.426,00
- 460 giorni di invalidità assoluta euro 52.900,00
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Parte attrice ha chiesto la personalizzazione del danno che, avuto riguardo all'età del all'epoca del fatto, alla irreversibile incidenza sulla vita del predetto con Pt_1
inaspettata e precoce forzata rinuncia a gran parte delle attività e delle esperienze fisiche, può senz'altro essere riconosciuta nella misura del 20%.
Il risarcimento per danno non patrimoniale può, dunque, attestarsi in euro 979.080,00.
La somma di euro 979.080,00 va devalutata fino alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutata fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
§§§§§
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dedotto che il risarcimento di tutti i danni patiti quantificati sulla base delle risultanze della CTU copriva ogni ambito e, in concreto, non ha formulato alcuna delle altre domande risarcitorie se non quella per spese mediche.
A tale ultimo riguardo, sulla base delle valutazioni, condivisibili anche sotto tale profilo, del
C.T.U., le spese mediche possono riconoscersi nella misura di euro 5.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (aprile 2016) al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività in concreto prestata, secondo valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in concreto, e Controparte_2 Controparte_1
vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1
e quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] CP_3
Il pagamento in favore di parte attrice sarà operato nei confronti dei difensori antistatari che ne hanno fatto rituale richiesta.
Le spese di C.T.U, liquidate in corso di causa, vanno poste, in solido, definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1
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§§§§§
aveva anche chiesto dichiararsi tenuto alla rivalsa da parte di Controparte_4
nicamente Controparte_1 CP_3
La richiesta non può trovare accoglimento in primo luogo in quanto non risulta provato (si ribadisce, sulla base delle acquisizioni ritualmente operate nel corso del presente giudizio) che il fosse alla guida del veicolo e, quindi, perché comunque non risulta integrato il CP_3
presupposto per la esclusione di responsabilità del proprietario del veicolo in caso di sinistro cagionato da conducente diverso da esso proprietario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.6730/2016 R.G., condanna Controparte_1
quale impresa designata per il F.G.V.S. e in solido, al
[...] Controparte_4
pagamento in favore di Parte_2
o della somma di euro 979.080,00 a titolo di danno non patrimoniale da devalutarsi fino alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutarsi fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;
o della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
condanna quale impresa designata per il F.G.V.S. e Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in Controparte_4
favore di parte attrice, in euro 39.664,00 (di cui euro 1.713,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali, con pagamento da eseguirsi, in solido, in favore dell'avv.
Carmela GIACCO e dell'avv. Giovanni FERRAU', difensori antistatari di Pt_1
;
[...]
pagina 30 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_3
che liquida in euro 37.951,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
[...]
pone le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di di Controparte_1 Controparte_8
ogni altra domanda.
[...]
Catania, 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6730/2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU' e dell'avv. Carmela GIACCO
( C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Angelo CHISARI
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Rosanna SICURELLA, C.F._3
CONVENUTO
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_3 C.F._4
patrocinio dell'avv. Gaetana DI MAURO e dell'avv. Francesca Martina MARCHI
( ) C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024, comunicata alle parti il giorno successivo, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4 CP_3
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_5
Vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data
08.02.2014.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 08.02.2014, alle ore 1,00 circa, si trovava, quale Parte_1
passeggero, a bordo - sul sedile posteriore - della autovettura Mitsubishi targata
ZA082YJ di proprietà di e condotta da Controparte_4 CP_3
- il percorrendo il viale Africa di Catania in direzione Sud-Nord, a causa della CP_3
elevata velocità perdeva il controllo del mezzo che urtava un albero, tranciava un pagina 2 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
palo della segnaletica verticale e finiva la sua corsa, dopo un ribaltamento, su un autocarro in sosta all'altezza del civico n.22;
- il personale del Corpo di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi operava gli accertamenti e verificava, fra l'altro, che il veicolo era privo di copertura assicurativa;
- il riportava gravissime lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale Pt_1
Cannizzaro di Catania;
in particolare il come risultava dalla relazione Pt_1 dello stesso Ospedale del 19.03.2014, risultava affetto da 'frattura da scoppio C5
“tetraplegia in in postumi di trauma vertebro-midollare, cervicale da incidente della strada occorso in data 08/02/2014”'.
La difesa di parte attrice rappresentava ancora che le richieste stragiudiziali rivolte al F.G.V.S. non avevano avuto esito positivo in quanto era stata opposta la necessità di attendere l'esito del giudizio penale in corso.
Ciò premesso in fatto, la difesa di parte attrice sosteneva la sussistenza dei presupposti legittimanti l'azione risarcitoria nei confronti di proprietario e conducente del veicolo nonché del F.G.V.S. e la indipendenza della iniziativa in sede civile rispetto al giudizio penale.
Indi rassegnava i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal e concludeva Pt_1
chiedendo il risarcimento per euro 1.500.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e di euro
5.000,00 a titolo di danni patrimoniali (spese mediche).
§§§§§
costituitasi in giudizio quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., in via preliminare rappresentava la pendenza di procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari e sollecitava la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione, oltre che la acquisizione degli atti anche per verificare eventuale costituzione di parte civile del
Pt_1
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Quanto al merito ed alla ricostruzione in fatto, la difesa di Controparte_1
rappresentava che il conducente del veicolo a bordo del quale si trovava il
[...] CP_3
sulla base di informazioni provenienti dal giudizio penale era soggetto privo di Pt_1
patente di guida per non averla mai conseguita e in stato di ebbrezza (in sede penale gli venivano contestati, fra l'altro, i predetti reati), circostanze che escludevano la responsabilità del F.G.V.S..
La difesa della Compagnia sosteneva, ancora, che la consapevolezza del in Pt_1
ordine alla situazione personale del ra idonea ex art.1227 c.c., ad escludere il diritto al CP_3
risarcimento o, comunque a limitarlo in dipendenza del suo concorso di colpa.
Ancora, veniva sostenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del doveva considerarsi ulteriore profilo idoneo ad escludere il diritto al risarcimento Pt_1
del danno.
In via subordinata la difesa di contestava la Controparte_1
quantificazione dei danni così come operata con l'atto di citazione e contestava, comunque, la risarcibilità del danno morale così come il diritto alla cd. personalizzazione.
La Compagnia convenuta contestava altresì la fondatezza delle domande risarcitorie sul versante del danno patrimoniale e degli accessori.
§§§§§
costituitosi in giudizio, non contestava la ricostruzione del fatto Controparte_4
ma sosteneva che il mezzo di sua proprietà era privo di copertura assicurativa in quanto all'epoca non utilizzato;
in particolare, all'epoca dei fatti il si trovava in CP_4
convalescenza a seguito di incidente stradale nel quale aveva riportato gravi lesioni ed il veicolo era stato posto in circolazione dal ll'insaputa del proprietario. CP_3
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Pertanto, il convenuto concludeva sostenendo sussistere responsabilità esclusiva del er i CP_3
danni conseguenti al sinistro.
§§§§§
costituitosi in giudizio, contestava le domande proposte nei suoi confronti CP_3
sostenendo di non essersi trovato alla guida del veicolo in occasione del sinistro.
La difesa del convenuto sosteneva la insussistenza di elementi probatori comprovanti che il fosse stato alla guida del veicolo e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle CP_3
domande.
§§§§§
Con ordinanza del 29.06.2016 veniva rigettata richiesta di provvisionale per carenza dei presupposti (stato di bisogno dell'istante).
§§§§§
In corso di causa le parti (ad eccezione del ) depositavano memorie ex art.183 CP_4
comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni e contestavano gli assunti delle controparti.
Con ordinanza depositata in data 03.04.2017 venivano rigettate le richieste di sospensione del processo e di provvisionale, venivano ammessi gli interrogatori formali di e CP_3
richiesti dalla difesa di veniva Parte_1 Controparte_1
rigettata la richiesta di prova testi articolata dalla difesa del CP_3
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All'udienza del 17.07.2017 si procedeva con la assunzione degli interrogatori formali di CP_3
e Pt_1
Il primo negava di essere stato alla guida del veicolo sostenendo di non sapere chi fosse a condurre e riferendo che a bordo vi erano lui ed il inoltre ha negato di avere Pt_1
assunto in quella circostanza sostanze stupefacenti.
Il ha riferito che con il quella sera erano andati in centro a Catania ed Pt_1 CP_3
avevano bevuto una birra;
ha riferito inoltre di non sapere se il veva assunto quella sera CP_3
sostanze stupefacenti.
Con ordinanza del 29.11.2021 le parti venivano invitate a chiarire in maniera univoca se il si fosse costituito parte civile nel processo penale in corso;
con note del Pt_1
12.01.2022 la difesa del depositava certificazione da cui risultava che il Pt_1
non era costituito parte civile nel giudizi penale n.373/18 RG Trib. Pt_1
Posta una prima volta in decisione (con contestuale rigetto della richiesta di acquisizione dei verbali del processo penale avanza dalla difesa di in quanto tardiva), la causa CP_3
veniva rimessa sul ruolo stante la necessità di procedere con la escussione dei testi indicati dalla difesa del CP_3
All'udienza dell'01.06.2023 si procedeva con la escussione di due testi, entrambi all'epoca dei fatti intervenuti con l'ambulanza del 118 per prestare soccorso;
entrambi i testi, però, non avevano alcun ricordo dei fatti.
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Alla successiva udienza del 15.06.2023 veniva sentita medico in servizio Testimone_1
sull'ambulanza intervenuta sui luoghi;
anch'ella non aveva ricordi sul fatto.
Veniva sentito anche , fratello del convenuto il quale ha riferito di Tes_2 CP_3
non essere stato sui luoghi al momento del sinistro ma di essere intervenuto successivamente;
al suo arrivo i soccorritori stavano estraendo il dal veicolo, in particolare 'dal Pt_1
portellone posteriore del veicolo'.
Alla stessa udienza era stata sentita all'epoca dei fatti amica del Testimone_3 CP_3
e dal 2022 moglie del predetto. La ha riferito che la notte dei fatti si trovava
[...] Tes_3
in viale Africa ma in una zona diversa rispetto a quella del sinistro ed ha rassegnato, pertanto,
di non avere assistito ai fatti;
la stessa ha anche riferito di avere appreso dell'incidente dal olo dopo qualche mese. CP_3
Sempre all'udienza del 15.06.2023 la difesa di rappresentava che il convenuto CP_3
intendeva proporre querela di falso e chiedeva espressa autorizzazione.
Con ordinanza del 19.06.2023 il eniva invitato a specificare quali fossero i profili per i CP_3
quali intendeva proporre querela di falso.
All'udienza del 22.06.2023 da un lato il specificava i profili per i quali intendeva CP_3
proporre querela di falso, dall'altro parte attrice dichiarava di volersi comunque avvalere del documento con esclusione della parte in cui, alla pagina 21, risultava che il avrebbe CP_3
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dichiarato di essere stato alla guida del veicolo, e, così come la difesa di eccepiva CP_1
la inammissibilità ed irrilevanza della querela.
Con ordinanza del 30.05.2024, tenuto conto della posizione assunta dalla difesa di parte attrice,
veniva dichiarata inammissibile la querela di falso vertendo su profili e circostanze che non avevano costituito attestazione dotata di pubblica fede.
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024, comunicata alle parti il giorno successivo, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
§§§§§
Vanno preliminarmente confermate le decisioni sulle reiterate istenze di sospensione del presente giudizio posto che, non risultando il costituito parte civile nel processo Pt_1 penale in corso a carico di non sussistono i presupposti di cui all'art.295 c.p.c.. CP_3
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le allegazioni di parte Parte_1
attrice, dal conducente di veicolo di proprietà di indicato in Controparte_2 CP_3
mezzo in circolazione privo di copertura assicurativa.
[...]
Va premesso che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia, quale pagina 8 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conducente, un soggetto che contesta tale 'qualità', graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato dalla specifica persona indicata in citazione.
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche di recente riaffermato, in tema di azioni in ipotesi di veicolo non identificato contro il F.G.V.S. con principi perfettamente trasponibili nei giudizi in ipotesi di mancanza di copertura assicurativa, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. Civ. sez. 3 n. 10540 del 19.04.2023, Cass. Civ. sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Parte attrice ha affidato la prova del sinistro anche con riguardo ai presupposti legittimanti la domanda nei confronti del F.G.V.S. alle risultanze emergenti dagli atti della Polizia Municipale ed agli atti dei due processi penali a carico del CP_3
§§§§§
Giova in via preliminare affrontare la tematica relativa agli atti utilizzabili.
Va premesso che il giudizio civile, secondo regole processuali del tutto diverse da quelle che governano il processo penale, è fondato e caratterizzato da specifici oneri di allegazione e da altrettanto specifici oneri e, soprattutto, preclusioni in punto di prova, che sono del tutto estranei al processo penale.
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D'altra parte, la autonomia dei due giudizi, quello civile e quello penale, aventi ad oggetto la stessa vicenda nella sua 'storicità', implica la tendenziale autonomia dei due processi l'uno rispetto all'altro.
Si è già detto come per la vicenda portata alla decisione di questo Tribunale in sede civile non sussiste alcun presupposto per sospendere ex art.295 c.p.c. il processo in attesa della definizione del giudizio penale.
Parallelamente, il giudizio penale non subisce alcuna influenza dal presente giudizio né potrebbe averne proprio in dipendenza, fra l'altro, del diverso regime probatorio e del diverso materiale su cui si fonda la decisione.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione del presente giudizio civile è, quindi, costituito da tutti gli elementi ritualmente acquisiti e prodotti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.; a questi possono aggiungersi le circostanze che, oggetto di specifica allegazione, non abbiano costituito oggetto di contestazione dalle controparti (tenendo anche conto, al riguardo, della peculiarità del presente giudizio che vede contrapposte una pluralità di parti, con le evidenti conseguenze in tema di non estensibilità delle 'non contestazioni' a tutte le parti).
Dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c., nel corso del presente giudizio si sono registrate le seguenti produzioni o richieste di produzione:
1) a seguito dell'invito a chiarire la posizione del con riferimento al Pt_1
giudizio penale (ordinanza del 10.03.2017), con note del 28.03.2017 risulta prodotta certificazione ex art.335 c.p.p. da cui risultano i due procedimenti in relazione ai quali il risultava 'persona offesa' nonché decreto penale di condanna Pt_1
n.2698/14 del 22/28.05.2015 del G.I.P. di Catania;
2) con note del 12.01.2022 la difesa di veva chiesto 'l'acquisizione dei verbali CP_3
di causa del fascicolo Penale su indicato ed iscritto, come sopra detto, al n.
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13434/2016 R.G.N.R.'; con ordinanza a verbale del 19.01.2022 la richiesta veniva rigettata dovendo la stessa 'considerarsi, sulla base della stessa prospettazione, tardiva e, quindi, inammissibile non essendo stata neanche allegata la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini';
3) all'udienza dell'01.06.2022 la difesa di argomentava richiamando due Pt_1
verbali di contestazione di violazioni al codice della strada (n.5532413 dell'08.02.2014 e n.5557523 del 27.03.2014) nonché il decreto penale di condanna del 2014, riservando la indicazione degli elementi utili per individuarne la precedente produzione agli atti di questo giudizio;
all'udienza del 15.06.2022 la difesa del CP_3
eccepiva la inammissibilità delle difese fondate sui due verbali in quanto atti mai ritualmente acquisiti in precedenza;
4) con note del 14.06.2022 la difesa di offriva la sentenza del G.I.P. che, a Pt_1
seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art.116 c.d.s., aveva revocato il decreto penale emesso nei confronti del la richiesta di acquisizione veniva CP_3
formalizzata alla successiva udienza del 15.06.2022 che veniva contestata, in quanto tardiva, dalle difese di di Controparte_1 CP_3
5) con note del 20.06.2023 la difesa di indicava specificamente i profili CP_3
sui quali intendeva proporre querela di falso e allegava quali documenti utili per l'eventuale instaurando giudizio la C.N.R. della Polizia Municipale di Catania dell'08.02.2014 ed il verbale del 21.03.2019 del dibattimento del processo a carico del CP_3
Con le difese conclusive le parti (sia la difesa di che di hanno fatto Pt_1 CP_3
riferimento ad uno o più degli atti sopra indicati mentre la difesa di
[...]
ha espressamente chiesto dichiararsi la inutilizzabilità delle Controparte_1
dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale in quanto non ritualmente acquisite agli atti del presente giudizio.
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Procedendo con la analisi dei documenti sopra indicati da 1) a 5), ritiene questo giudice che:
1) i documenti sub 1) possono essere utilizzati ai fini per i quali ne era stata disposta la acquisizione (vale a dire, al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di sospensione del processo);
2) i documenti sub 2) sono stati già dichiarati non acquisibili e non utilizzabili;
sul punto giova richiamare il disposto di cui all'art.153 comma 1 c.p.c., secondo cui i termini perentori (per quel che rileva in questa sede, quelli di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.) non possono essere prorogati nemmeno su accordo delle parti e, ancora, quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo secondo cui la parte può chiedere di essere rimessa in termini in ipotesi di decadenze incolpevoli;
a tale ultimo riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui 'ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa' (Cass. civ., sez. unite, 18 dicembre 2018 n.32725); nel caso specifico la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti una eventuale rimessione in termini non è stata nemmeno allegata;
ai verbali del processo penale ha più volte fatto riferimento anche la difesa del e tuttavia deve evidenziarsi come non risultino mai Pt_1 prodotti né, soprattutto, mai ritualmente acquisiti;
così, i richiami ai verbali del 17.09.2020 e del 21.03.2021 operati a pagina 9 della seconda comparsa conclusionale costituiscono difese inutilizzabili e la affermazione fatta dalla stessa difesa a pagina 10, secondo cui i detti verbali sarebbero stati prodotti per provare la mancata costituzione di parte civile da un lato non trovano riscontro nella concreta produzione operata a tal fine, dall'altro, in ogni caso, anche ove prodotti non avrebbero potuto per tale via eludere le preclusioni istruttorie e sarebbero stati comunque inutilizzabili;
3) i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non risultano materialmente in atti e, a monte, non risultano nemmeno mai ritualmente acquisiti;
la difesa di ne ha fatto riferimento riservando la indicazione degli estremi Pt_1 della produzione (senza dare corso a ciò) (cfr. verbale dell'01.06.2022) o, ancora, ha semplicemente rassegnato, con riferimento al verbale n.5557523, che sarebbe stato 'versato in atti' (cfr. pag.8 della seconda comparsa conclusionale), senza però offrire elementi specifici e concreti;
i verbali, in conclusione, non risultano ritualmente acquisiti e non posso essere utilizzati;
4) per la sentenza del G.I.P. che aveva revocato il decreto penale emesso nei confronti del possono richiamarsi le considerazioni tecniche sopra svolte sub 2; in CP_3
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mancanza di presupposti legittimanti una rimessione in termini, il documento non può considerarsi ritualmente acquisito); 5) i documenti offerti in funzione della querela di falso non sono utilizzabili posto che la attività in questione non è stata autorizzata.
In conclusione, la documentazione sopra indicata non può essere utilizzata ai fini della decisione.
§§§§§
Ancora in via preliminare, quanto al materiale probatorio ritualmente acquisito, va puntualizzato che, come ampiamento noto, il rapporto di intervento della Polizia Municipale costituisce atto dotato di pubblica fede unicamente con riguardo ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o compiuti in sua presenza o alle dichiarazioni ricevute (a prescindere dalla veridicità delle stesse, che costituisce profilo distinto).
Quanto al rapporto di intervento relativo al sinistro oggetto del giudizio e con specifico riferimento alla posizione dei signori e uale 'trasportato' o 'conducente', Pt_1 CP_3
deve affermarsi che, non avendo i pubblici ufficiali assistito al sinistro, trattasi di valutazioni liberamente valutabili ed apprezzabili mentre per l'unica dichiarazione che i pubblici ufficiali attestano di avere ricevuto, quella attribuita a pagina 21 del rapporto, va ricordato come CP_3
parte attrice abbia rinunciato alla sua utilizzabilità.
Pertanto, avuto riguardo ai profili sopra evidenziati, il rapporto non contiene alcuna affermazione fidefacente e, per tale ragione, la reiterata richiesta di autorizzazione a proporre querela di falso (tenuto conto della rinuncia ad utilizzare, come detto, quella 'porzione' di pagina 21) non può essere accolta.
§§§§§
Può, quindi, procedersi con la ricostruzione del fatto.
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Parte attrice ha allegato che in data 08.02.2014, alle ore 1,00 circa della notte, trovandosi lungo viale Africa di Catania a bordo, quale terzo trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura
Mitsubishi di proprietà del , era rimasto coinvolto nel sinistro e, segnatamente, CP_4
rappresentava che il veicolo, a casa della forte velocità, sbandava ed urtava un albero, quindi tranciava un palo della segnaletica stradale finendo la corsa, dopo un ribaltamento, contro un autocarro Fiat Iveco posteggiato sullo stesso viale Africa.
Sul punto va detto che alcuna delle difese delle parti convenute in giudizio ha contestato la dinamica nella evoluzione del sinistro allegata da parte attrice.
Così la difesa di ha testualmente rassegnato di costituirsi in giudizio 'non per CP_4
contestare la dinamica del sinistro, descritta nel verbale di incidente dalle Autorità intervenute, e che comunque dovrà essere provata in corso di causa, ma per evidenziare che il mezzo era privo di copertura assicurativa poiché non utilizzato…'.
A sua volta, costituendosi in giudizio, ha puntualizzato di costituirsi CP_3
'contestando quanto asserito dall'attore con riferimento all'identificazione del conducente del veicolo tg. ZA082YI'.
Indi, anche la difesa di con la propria comparsa di Controparte_1
risposta, non solo non ha contestato la dinamica del sinistro ma ha incentrato le difese proprio sulla posizione e sulla 'qualità' di trasportato del e di 'conducente' del Pt_1 CP_3
Premesso che anche con riguardo alla posizione di la espressione di 'salvezza' CP_4
('…che comunque dovrà essere provata in corso di causa…') è formulata in termini generici e, quindi, inefficaci per integrare una effettiva contestazione e ribadito che la questione relativa alla individuazione del conducente è fuori da questa prima fase di analisi, può senz'altro affermarsi che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta ed allegata in citazione.
Gli elementi rilevati dal personale di Polizia Municipale in occasione del sopralluogo conseguente al sinistro (in particolare, ai fogli 12, 16 e 21) offrono elementi oggettivi di pagina 14 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conferma e le valutazioni operate (specificamente quelle a pagina 21, che si intersecano con la esposizione di elementi rilevati in sede di sopralluogo) risultano pienamente condivisibili
(ovviamente con esclusione della indicazione del COCI quel conducente e della asserita ricezione di dichiarazioni da parte di quest'ultimo.
In particolare, alla pagina 21, è possibile leggere che:
Il conducente del veicolo A percorreva il viale Africa nella carreggiata est con direttrice di marcia S>N.
Giunto di fronte al civico 18/20, dopo avere lasciato una traccia di gommatura curvilinea pari a metri 28, perdeva il controllo del mezzo ed urtava un albero sito sul marciapiedi est, e tranciando di netto un palo della segnaletica indicante le direzioni per l'autostrada.
Successivamente il mezzo si ribaltava sul fianco destro dopo avere lasciato ulteriore traccia di gommatura pari a metri 9 sul marciapiedi ed urtava con la parte posteriore una struttura precaria posta davanti al fianco destro del veicolo B parcato sul marciapiedi ed adibito alla vendita di panini.
L'auto assumeva posizione di quiete finale sul fianco destro e la parte anteriore rivolta ad ovest.
La stessa non veniva planimetrata in quanto al nostro giungere vi erano i vigili del fuoco che stavano provvedendo alla manovra di rotazione del mezzo in quanto all'interno vi era ancora una persona, tale (passeggero), che Persona_1
successivamente veniva trasportato all'ospedale Cannizzaro dove i medici di turno comunicavano alla nostra centrale operativa che lo stesso era stato giudicato in prognosi riservata.
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Sul posto sono stati effettuati rilievi fotografici ed anche alla posizione di quiete finale del mezzo mentre i Vigili del Fuoco provvedevano alla imbracatura.
Al conducente del veicolo A, tale che al nostro giungere era a bordo del CP_3
mezzo 118 e che si dichiarava conducente venivano richiesti accertamenti tossicologici ed alcolemici presso la struttura dove lo stesso è stato condotto e ricoverato e cioè all'ospedale CP_6
In concreto, gli elementi oggettivi rilevati sui luoghi, le tracce e gli effetti dello sbandamento del mezzo, nonché lo stesso ribaltamento, costituiscono elementi che assurgono a circostanze constatate direttamente dai pubblici ufficiali operanti e hanno, per tale parte, fede privilegiata.
In ogni caso, alcuna delle parti ha mosso alcuna contestazione e, anzi, come detto, tali elementi, che confermano in pieno la dinamica allegata in citazione, offrono specifico e definitivo riscontro alla evoluzione della marcia del veicolo così come sostenuto dal Pt_1
Da ciò risulta evidente che il conducente ha perso il controllo del mezzo provocando il sinistro per avere tenuto una condotta di guida e, segnatamente, una velocità non consona.
Da ciò può affermarsi la sicura responsabilità del conducente e, quindi, del proprietario del veicolo.
§§§§§
Va affrontato a questo punto, prima di procedere con la ricostruzione e la individuazione del conducente, ulteriore profilo connesso.
Il veicolo su cui si trovava il era proprio il Mitsubishi targato ZA082YJ e detto Pt_1
veicolo era privo di copertura assicurativa.
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Ciò risulta accertato dal personale di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi e, quindi, definitivamente confermato dallo stesso proprietario con la comparsa di CP_4
costituzione in giudizio.
Sussiste, quindi, responsabilità del F.G.V.S. in relazione a sinistro cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa.
§§§§§
Procedendo con la ricostruzione degli altri profili rilevanti, va affermato che la posizione di quale trasportato a bordo del veicolo Mitsubishi, sul sedile posteriore, Persona_1
deve considerarsi provata e ciò sulla base delle allegazioni operate in citazione, sotto tale profilo in alcun modo contestate da alcuna delle parti convenute, definitivamente comprovate da quanto risulta dal rapporto della Polizia Municipale, da cui risulta che il era Pt_1
collocato in posizione di 'passeggero' (cfr. pag.21 del rapporto) e dalle dichiarazioni rese da secondo cui 'quando sono arrivato sui luoghi, dopo avere appreso da mia Tes_2
madre che c'era stato l'incidente, vi erano i soccorritori che stavano estraendo il signor dall'abitacolo' e che 'in particolare, essi stavano facendo uscire il signor Pt_1
dal portellone posteriore del veicolo'. Pt_1
§§§§§
Quanto alla posizione del deve procedersi con ordine, sulla base di tutta (e solo) la CP_3
documentazione utilizzabile ai fini della decisione.
Parte attrice ha allegato in citazione che era alla guida del veicolo Mitsubishi a CP_3
bordo del quale si trovava, quale passeggero, sul sedile posteriore.
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Il convenuto a contestato di essere stato alla guida del veicolo evidenziando la carenza CP_3
di elementi probatori comprovanti tale specifica circostanza. In particolare, la difesa del convenuto ha sostenuto che la circostanza secondo cui '…alla guida del fuoristrada vi fosse
l'odierno convenuto, sig. è attestato da una deduzione squisitamente personale CP_3
dei verbalizzanti, non suffragata né da elementi oggettivi, come una videoripresa, né da elementi soggettivi, come dichiarazioni delle parti coinvolte e/o dichiarazioni di testimoni presenti al fatto'.
Ancora, la difesa del videnziava che subito dopo il sinistro il …riferiva di non CP_3 CP_3
ricordare nulla “causa lo stato confusionale”'.
La considerazione che non vi siano dichiarazioni di persone coinvolte non appare corretta in quanto, invero, il ha allegato che alla guida del mezzo vi era proprio il Pt_1 CP_3
Tuttavia, ciò è irrilevante ai fini probatori in quanto il è parte del presente Pt_1
giudizio e, evidentemente, le sue affermazioni costituiscono allegazione che, per assurgere a prova, deve essere 'non contestata' o, in presenza di contestazione (come nel caso specifico),
'provata'.
Per il resto, la impostazione difensiva del eve considerarsi corretta. CP_3
Come sopra già anticipato, incombe su parte attrice - che ha svolto domanda di condanna nei confronti del uale conducente - l'onere di provare che il predetto osse alla guida CP_3 CP_3
del veicolo e, in tal modo, possa individuarsi quale soggetto responsabile.
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la circostanza in questione debba ritenersi provata:
a) sulla base di quanto risulta dal rapporto di intervento della Polizia Municipale;
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b) sulla base di quanto risulta dal decreto penale di condanna n.2698/2014 GIP Trib CT;
c) sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni nel processo penale a carico del
CP_3
Giova procedere con gli elementi sub c) per ribadire che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni del processo penale a carico del verosimilmente quelli del 17.09.2020 e del CP_3
25.03.2021, non risultano agli atti e, comunque, non hanno costituito oggetto di richiesta di acquisizione entro i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. (non poteva esserlo in quanto successivi alla scadenza dei termini in questione) né istanza di formale rimessione in termini ex art.153 c.p.c. ritualmente e tempestivamente formulata sulla base dei principi interpretativi già sopra richiamati.
Le dichiarazioni in questione in questo giudizio civile, quindi, non possono essere utilizzate ai fini della decisione e ogni argomentazione difensiva fondata su tali dichiarazioni non può costituire oggetto di alcuna valutazione.
Procedendo con gli elementi sopra indicati sub a), la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche senza utilizzare la parte del rapporto, alla pagina 21, nella quale i verbalizzanti rappresentavano che il aveva dichiarato di essere conducente, vi erano comunque CP_3
elementi comprovanti tale circostanza;
in particolare, veniva richiamato quanto risultava alle pagine 2, 10 e 18 in ordine al fatto che alla guida del veicolo vi fosse CP_3
Dall'esame del rapporto risulta, effettivamente, che:
- a foglio 2, nella parte dedicata a 'VEICOLI E PERSONE PROTAGONISTE
DELL'INCIDENTE', risultano indicate, con riguardo al 'veicolo A' e nella sezione pagina 19 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardante il 'conducente', le generalità di nato a [...] il CP_3
26.03.1988;
- a foglio 10, nella parte dedicata a 'PERSONE INFORTUNATE', risulta indicato, al n.1, il con la indicazione di 'conducente il veicolo A'; CP_3
- a foglio 18, nella parte dedicata alle 'DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI', risulta riportato, che 'il conducente del veicolo A dichiara: In stato CP_3
confusionale non ricordo nulla. In fede'; segue sottoscrizione a firma apparente
. Persona_2
Ebbene, dall'esame del rapporto e degli altri documenti acquisiti, principalmente la scheda del
118, risulta indiscutibilmente che il personale di Polizia Municipale era intervenuto sui luoghi dopo il sinistro, allorquando all'interno del veicolo vi era solo il (le operazioni di Pt_1
'estrazione da parte dei Vigili del Fuoco erano in corso) ed il ra a bordo dell'ambulanza CP_3
(cfr. specificamente su tale punto foglio 21 del rapporto).
Dalla scheda di intervento del 118 risulta, ancora, che il all'arrivo del personale di CP_3
soccorso, 'era fuori dall'abitacolo dell'auto ribaltata' (cfr. scheda di intervento allegata alla citazione).
Pertanto, posto che ai fogli 2 e 10 la indicazione del uale conducente è, all'evidenza', CP_3
non una constatazione di fatto (il personale non ha visto il ondurre il mezzo) ma una CP_3
deduzione fondata sugli elementi acquisiti, è possibile affermare che tale deduzione sia stata operata, essenzialmente, sulla base delle dichiarazioni che i pubblici ufficiali hanno attribuito al n quella parte di pagina 21 che parte attrice ha dichiarato di non volere utilizzare ai fini CP_3
della decisione.
pagina 20 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
E' chiaro che la non utilizzabilità della dichiarazione attiene possibile valutazione ai fini della ricostruzione dell'evento della specifica circostanza che in un determinato momento il CP_3
abbia riferito al personale intervenuto di essere stato alla guida del veicolo.
E' chiaro, parimenti, che se tale 'porzione' non fosse utilizzabile per comprendere il fondamento delle valutazioni che hanno indotto il personale di Polizia Municipale ad attribuire al a 'qualità di conducente', dovrebbe concludersi che, allo stato delle acquisizioni, la CP_3
deduzione sarebbe del tutto priva di fondamento.
Viceversa, ai limitati fini di comprendere la ragione e la struttura della valutazione, è possibile affermare che la qualità di 'conducente' è stata attribuita al proprio sulla base di tale CP_3
dichiarazione.
Tuttavia, posto che tale dichiarazione è inutilizzabile, la valutazione operata dal personale di
Polizia Municipale rimane 'claudicante' e, pertanto, non può in sé e per sé essere condivisa, con la conseguenza che le indicazioni del uale conducente del veicolo Mitsubishi non CP_3
possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Quanto alla 'dichiarazione' di pagina 18, va evidenziato da un lato che la stessa non contiene alcuna 'informazione' proveniente dal che anche implicitamente abbia ammesso di CP_3
essere stato alla guida del veicolo e ciò in quanto la sottoscrizione non è formalmente riferibile al convenuto ma a (indicato dalla difesa del predetto quale genitore di Persona_2 CP_3 quest'ultimo).
In altri termini, ove la dichiarazione, anche nei termini risultanti da foglio 18 (secondo cui lo stesso non ricordava nulla), fosse stata sottoscritta dal nella parte relativa al CP_3
'conducente', avrebbe potuto, in qualche modo, essere considerata una dichiarazione proveniente dal convenuto che implicitamente riferiva di avere condotto il mezzo (avendo, in ipotesi, sottoscritto il modulo nella parte 'conducente').
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Comunque, va anche evidenziato che dallo stesso rapporto della Polizia Municipale e dalla scheda del 118 risulta univocamente che il ra in stato confusionale. CP_3
In tal senso depone quanto risulta dalla scheda medica di bordo del 118 che, anzi, segnala pure che il on aveva ricordo di quanto accaduto ('paziente cosciente, disorientato, amnesia CP_3
retrograda') e, come già detto, risulta dal rapporto di intervento della Polizia Municipale che ha comunque riportato una dichiarazione sottoscritta da (che non era presente e Persona_2
non poteva affermare per scienza diretta che il era stato alla guida del veicolo) CP_3
secondo cui il predetto non ricordava nulla. CP_3
Per completezza, va solo detto che, ove utilizzabile (cioè ove non vi fosse stata la 'rinuncia' alla utilizzazione), la attestazione di ricezione della dichiarazione del he sarebbe stato CP_3
alla guida del veicolo avrebbe comportato la verifica circa la rispondenza alla reale situazione di fatto della circostanza in questione.
In altri termini, il rapporto avrebbe avuto valore fidefacente in ordine alla ricezione da parte del della dichiarazione secondo cui egli sarebbe stato alla guida del veicolo, ma CP_3
non avrebbe avuto carattere fidefacente circa la veridicità della circostanza, che avrebbe dovuto essere lizzata e verificata alla luce delle condizioni psicofisiche del dichiarante ed alla sua capacità di ricordare in concreto gli accadimenti pregressi.
Tale valutazione, ovviamente, avrebbe potuto condurre ed avere esito positivo;
quel che può affermarsi, è che non avrebbe avuto esito certo.
Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia alla utilizzazione esime da ogni ulteriore approfondimento.
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In conclusione, dagli elementi contenuti nel rapporto di intervento della Polizia Municipale non consentono di ritenere provato che fosse alla guida del veicolo. CP_3
§§§§§
Procedendo con l'esame degli elementi indicati sopra sub b) (decreto penale di condanna), va in primo luogo premesso che il documento era stato acquisito, dopo la scadenza dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., su sollecitazione del Tribunale ai fini delle valutazioni sulla sollecitata sospensione ex art.295 c.p.c..
In ogni caso, la difesa di parte attrice ha sostenuto la rilevanza e la conducenza ai fini della individuazione del uale persona che si era trovata alla guida del veicolo in occasione CP_3
del sinistro sulla base del seguente ragionamento: nei confronti del era stato emesso CP_3
decreto penale di condanna per guida senza patente (art.116 c.d.s.) ed egli non aveva proposto opposizione;
da ciò, la deduzione che il aveva riconosciuto essere stato alla guida del CP_3
veicolo e, comunque, da ciò la prova che il era individuabile quale conducente in CP_3
occasione del sinistro.
Tale argomentazione non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo la difesa del a sostenuto che il convenuto non aveva ricevuto notifica CP_3
del decreto penale e, per tale ragione, non aveva inteso proporre opposizione;
inoltre, non aveva adottato alcuna altra iniziativa al riguardo stante la intervenuta depenalizzazione della fattispecie.
A fronte di tale specifica contestazione, che riguardando una circostanza 'negativa' (non avere ricevuto notifica di un atto) non imponeva oneri probatori a carico della parte convenuta, parte attrice ha richiamato e ritenuto sufficiente che la notifica del decreto penale doveva considerarsi perfezionata sulla base di quanto constatato dal Tribunale in sede penale.
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Tale argomento non appare sufficiente in quanto rinvia ad una valutazione (quella relativa alla ritualità della notifica del decreto penale) che non può essere verificata in mancanza della documentazione comprovante la notifica.
Anche in questo caso incombeva su parte attrice l'onere di acquisire, ex art.116 c.p.p. la documentazione relativa alla notifica del decreto penale e provare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del il decreto penale era stato ritualmente notificato. CP_3
Va detto, per completezza, che ancora una volta, ove provata la notifica del decreto penale, avrebbero dovuto valutarsi le ragioni per le quali il COCI aveva, in ipotesi, deciso di non proporre formale opposizione.
Ancora una volta, la mancanza di prova della ritualità della notifica esime dal procedere oltre sul punto.
Ma l'argomentazione difensiva fondata sul decreto penale non può essere condivisa per un secondo ordine di ragioni;
gli effetti di una condanna penale in giudizio civile sono limitati e specificamente regolati dal codice di procedura penale che, all'art.651 comma 1, prevede la
'efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile' solo in ipotesi di
'sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento' (al comma 2 sono regolati gli effetti in caso di rito abbreviato).
Pertanto, un accertamento fondato su un decreto penale, revocato per successiva depenalizzazione, in relazione al quale è stata contestata anche la rituale notifica, non può essere considerato prova del fatto oggetto di quel giudizio (nel caso specifico, guida senza patente).
§§§§§
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Va evidenziato che in sede di interrogatorio formale il ha negato di essere stato alla CP_3
guida del veicolo e, pertanto, l'effetto volto alla provocazione della confessione non ha avuto esito positivo.
Deve pure dirsi che il a dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che 'nell'auto al CP_3
momento dell'incidente eravamo io e il Parte_1
Da ciò potrebbe argomentarsi che, essendo provato (sulla base di quanto già esposto) che il era passeggero sul sedile posteriore, non rimarrebbe altra possibilità che Pt_1
considerare il onducente del mezzo. CP_3
Tuttavia tale conclusione non è praticabile in quanto, secondo le allegazioni operate da parte attrice, a bordo del veicolo vi erano altre due persone.
Pertanto, neanche sulla base di tale elemento può dirsi che, nella presente sede civile e sulla base delle prove ritualmente acquisite, possa affermarsi che il fosse alla guida del CP_3
veicolo in occasione del sinistro.
§§§§§
Operata la analisi di tutti gli elementi utilizzabili acquisiti agli atti, evidenziato anche che con gli scritti difensivi la difesa del ha finito per ritenere il on più sicuramente CP_4 CP_3
alla guida ma 'presunto conducente' (cfr. pag. 1 della seconda comparsa conclusionale), può in conclusione, affermarsi che non vi è prova che il convenuto fosse alla guida del CP_3
Mitsubishi a bordo del quale vi era, quale passeggero, il Pt_1
Da ciò discende anche il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
§§§§§
La mancanza di prova in ordine al fatto che il persona senza patente e indicata CP_3
quale soggetto in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (circostanza, questa, che non ha, peraltro, trovato riscontro probatorio nel presente giudizio) chiude ogni pagina 25 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
questione sull'eccepito concorso di colpa del che, secondo la difesa di Pt_1
si sarebbe esposto consapevolmente al rischio di Controparte_1
trovarsi quale passeggero a bordo di auto condotta da persona con le 'qualità' attribuite al
CP_3
A prescindere da ogni valutazione circa la consapevolezza del circa la mancanza Pt_1
di patente e la assunzione di stupefacenti da parte del (circostanze negate in sede di CP_3
interrogatorio formale richiesto dalla difesa della Compagnia), la mancanza di prova che il osse alla guida del veicolo chiude ogni discussione anche su tale versante. CP_3
§§§§§
La difesa di a sostenuto, con gli scritti difensivi, che la Controparte_1
mancata prova in ordine alla conduzione del veicolo da parte del avrebbe dovuto CP_3
condurre al rigetto della domanda risarcitoria.
La affermazione non può essere condivisa.
Parte attrice, come detto, ha provato la storicità del fatto e la sua posizione di terzo trasportato.
La mancanza di prova in ordine alla persona del conducente non ha alcuna implicazione negativa sulla prova del fatto che deve ritenersi provato, con responsabilità del conducente, chiunque egli sia stato in quella circostanza posto che è escluso che alla guida vi fosse il
(unica circostanza che avrebbe comportato il rigetto della domanda). Pt_1
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti medico legali per verificare le condizioni del in conseguenza del sinistro. Pt_1
Il C.T.U., con relazione depositata in data 29.05.2018 ha concluso nel senso che:
1) a seguito dell'incidente occorsogli in data 08/02/2014 il Sig. Parte_1 riportava frattura da scoppio di C5 con tetraparesi spastica e vescica
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neurogena e lussazione superiore di radio ed ulna destra. Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico-legale, risulta rispettato il rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e le lesioni diagnosticate. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta con quanto riferito dal periziato. Risultano rispettati anche i criteri cronologico e di continuità fenomenologica, poiché il veniva Pt_1 subito soccorso e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e subito ricoverato, in prognosi riservata, presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dove veniva sottoposto a tracheotomia. Dimesso in data 21/02/2014 veniva trasferito presso l CP_7 dell'Unità Spinale dello stesso nosocomio dove rimaneva fino al 10/11/2014 per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico di decompressione cervicale ed a terapia riabilitativa vista la tetraparesi spastica residuata. Anamnesticamente viene riferita, dalla dimissione e fino al luglio del 2016 trattamento riabilitativo domiciliare. Nuovo ricovero dal 19/08/2016 al 20/02/2017 presso il Centro Neurolesi di Messina. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico-legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause
2) Dall'analisi clinico-obiettiva del periziato si può affermare che le lesioni riportate hanno dato luogo ad esiti ormai stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi
3) Le predette lesioni per la loro guarigione abbisognarono di un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 460 (quattrocentosessanta). 4) In atto, in esito alle lesioni primitive, sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente consistenti in esiti di tetraparesi spastica conseguente a trauma vertebro midollare da frattura somatica mielica di C5 con residuata incontinenza sfinteriale e lussazione al gomito destro con anchilosi in flessione. Tali postumi, dato il tempo ormai trascorso e la loro natura intrinseca, possono essere considerati irreversibili e determinano un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura dell'90% (novanta per cento) rispetto alla totale.
Le conclusioni del C.T.U., che hanno dato atto della importanza delle lesioni riportate, specificamente quantificata, della compatibilità con il sinistro e della insussistenza di altre possibili cause concorrenti, vanno pienamente condivise in quanto puntuali e specifiche, fondate su esame della persona del e sulla analisi di tutta la Parte_1
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documentazione medica in atti, con applicazione dei principi scientifici medico-legali esplicitamente indicati.
Peraltro, alcuna delle parti ha inteso svolgere osservazioni.
Il C.T.U. ha anche escluso che l'eventuale mancato utilizzo delle cinture di sicurezza abbiano potuto incidere sugli esiti invalidanti ('Per quanto riguarda l'uso della cintura di sicurezza si ritiene che il suo eventuale mancato uso risulti ininfluente sulle lesioni riportate attesa la dinamica del sinistro) e, quanto alle spese, che 'le spese sanitarie allegate agli atti risultano pertinenti e congrue. Non sono previste spese sanitarie future'.
Anche su tali profili non sono state svolte osservazioni e le stesse possono essere poste a fondamento della decisione.
§§§§§
Richiamato quanto sopra esposto con riguardo all'uso delle cinture di sicurezza, la questione circa il loro utilizzo risulta irrilevante.
Pertanto, la eccezione di concorso di colpa del danneggiato svolta dalla difesa di
[...]
on riguardo a tale profilo deve ritenersi infondata. Controparte_1
§§§§§
Sulla base dei risultati offerti dal C.T.U., il danno non patrimoniale, applicando le Tabelle del
Tribunale di Milano 2024, può in conclusione quantificarsi nei seguenti termini:
- danno biologico nella misura del 90% euro 763.426,00
- 460 giorni di invalidità assoluta euro 52.900,00
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Parte attrice ha chiesto la personalizzazione del danno che, avuto riguardo all'età del all'epoca del fatto, alla irreversibile incidenza sulla vita del predetto con Pt_1
inaspettata e precoce forzata rinuncia a gran parte delle attività e delle esperienze fisiche, può senz'altro essere riconosciuta nella misura del 20%.
Il risarcimento per danno non patrimoniale può, dunque, attestarsi in euro 979.080,00.
La somma di euro 979.080,00 va devalutata fino alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutata fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
§§§§§
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dedotto che il risarcimento di tutti i danni patiti quantificati sulla base delle risultanze della CTU copriva ogni ambito e, in concreto, non ha formulato alcuna delle altre domande risarcitorie se non quella per spese mediche.
A tale ultimo riguardo, sulla base delle valutazioni, condivisibili anche sotto tale profilo, del
C.T.U., le spese mediche possono riconoscersi nella misura di euro 5.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (aprile 2016) al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività in concreto prestata, secondo valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in concreto, e Controparte_2 Controparte_1
vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1
e quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] CP_3
Il pagamento in favore di parte attrice sarà operato nei confronti dei difensori antistatari che ne hanno fatto rituale richiesta.
Le spese di C.T.U, liquidate in corso di causa, vanno poste, in solido, definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1
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§§§§§
aveva anche chiesto dichiararsi tenuto alla rivalsa da parte di Controparte_4
nicamente Controparte_1 CP_3
La richiesta non può trovare accoglimento in primo luogo in quanto non risulta provato (si ribadisce, sulla base delle acquisizioni ritualmente operate nel corso del presente giudizio) che il fosse alla guida del veicolo e, quindi, perché comunque non risulta integrato il CP_3
presupposto per la esclusione di responsabilità del proprietario del veicolo in caso di sinistro cagionato da conducente diverso da esso proprietario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.6730/2016 R.G., condanna Controparte_1
quale impresa designata per il F.G.V.S. e in solido, al
[...] Controparte_4
pagamento in favore di Parte_2
o della somma di euro 979.080,00 a titolo di danno non patrimoniale da devalutarsi fino alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutarsi fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;
o della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
condanna quale impresa designata per il F.G.V.S. e Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in Controparte_4
favore di parte attrice, in euro 39.664,00 (di cui euro 1.713,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali, con pagamento da eseguirsi, in solido, in favore dell'avv.
Carmela GIACCO e dell'avv. Giovanni FERRAU', difensori antistatari di Pt_1
;
[...]
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condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_3
che liquida in euro 37.951,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
[...]
pone le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di di Controparte_1 Controparte_8
ogni altra domanda.
[...]
Catania, 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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