Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 22/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 10/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione LOMBARDIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere LT BERRUTI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30902 del registro di Segreteria, proposto da M. M., nato in [...] , elettivamente domiciliato in NO, Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo Studio dell’Avv. Giampiero Chiodo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
contro INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell’Ufficio legale dell’Istituto;
e contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
per l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, conferitagli con provvedimento dell’INPS del IS a decorrere dal 1° maggio 2015, mediante riparametrazione di detto trattamento previdenziale alla superiore qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato;
con le conseguenti condanne.
Visto il decreto con il quale è stata fissata l’udienza di discussione.
Udito, nell’udienza del 16 dicembre 2025, l’Avv. Peco per l’INPS, nessuno comparendo per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2025, il ricorrente, collocato in pensione il 1°.5.2015 con la qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato ha chiesto che la pensione venga riliquidata sulla base della superiore qualifica di Sovrintendente Capo, attribuitagli dopo il collocamento in quiescenza con effetto retroattivo dal 1°.1.2015. La riliquidazione, infatti, non veniva disposta in via amministrativa neanche dopo l’atto di diffida notificato in data 24.5.2023, dando causa al ricorso.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 6.10.2025 affermando e documentando di aver provveduto in conformità alle richieste del ricorrente e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto al procedimento, ha evidenziato un errore nell’invio del Mod. PA04 da parte della RA di NO (quello emesso nel 2018 in luogo di quello del 2019). La riliquidazione è stata effettuata un prima volta il 9.6.2023 e ha poi dovuto essere corretta, a causa dell’errato invio del Mod. PA04, il 4.9.2025.
Il pagamento del nuovo importo, unitamente ad arretrati ed accessori, è avvenuto con la rata di novembre 2025.
Con memoria depositata in data 9.10.2025 la difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, confermata dall’INPS, chiedendo però il riconoscimento delle spese.
Nell’udienza del 16.12.2025 il difensore dell’INPS ha depositato la documentazione relativa all’avvenuto pagamento della prestazione e insistito per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese in ragione delle circostanze evidenziate in comparsa di costituzione.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. La cessazione della materia del contendere trova conferma nella documentazione in atti e nella concorde istanza delle parti.
Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto.
2. Le spese possono essere compensate in ragione delle articolazioni procedimentali evidenziate dall’INPS.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in NO, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LT RR
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il Per Il Direttore della Segreteria
LV VE
Irene NÀ Firmato digitalmente
- pag. 2 di 5 -