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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
N. 1145/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 9 aprile 2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. SILVIA BRANDANI) Parte_1
APPELLANTE
e
(Avv. RICCARDO CAPEZZUOLI) CP_1
APPELLATO sono comparsi: per , l'Avv. Marco Del Giovane, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Silvia Brandani;
per l'Avv. Riccardo Capezzuoli, anche in sostituzione dell'Avv. CP_1
Marco Gnalducci;
i procuratori delle parti discutono oralmente la causa;
l'Avv. Del Giovane evidenzia che l'oggetto del presente contendere attiene alla problematica della mancata notifica al e non alle regole Parte_1
per l'accesso al PCT, ribadisce come la notifica doveva e poteva essere effettuata all'indirizzo IPA, come alle argomentazioni dedotte nelle note conclusive, evidenzia che anche il comma 4 dell'art 16 del D.L. 179/2012 richiamato da controparte
1 / 13 prevede che le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuata esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni, che anche prima delle misure introdotte dal D.L. 76/2020 non vi erano dubbi che il registro IPA avesse piena validità per l'esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni a cura della cancelleria del processi civili, che in ogni caso nessuna negligenza può essere imputata al che ha presentato domanda per la Pt_1
registrazione al Reginde in data 31.08.2023 a fronte di una prima udienza dinanzi al
GDP fiSAta per il giorno 21.11.2023: una cosa è certa nessuna notifica è stata effettuata ed il GDP in sede di prima udienza non ha in alcun modo verificato come avrebbe dovuto la regolarità della notifica;
se lo avesse fatto, disponendo la rinnovazione, non vi sarebbe stato alcun problema;
in merito all'impugnazione della sentenza per l'errata applicazione della procedura di cui all'art 7 D.Lgs. 150/11, si riporta a quanto dedotto e articolato nelle note conclusive e ribadisce che, laddove dovesse essere ritenuta la regolarità della notifica, il vizio procedurale è insanabile, come da giurisprudenza costante agli atti: ciò ha certamente dato luogo ad una nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, trattandosi di difetto di giurisdizione assoluta ai sensi dell'art 37 comma 1 primo periodo c.p.c., come del resto rilevato nell'atto di appello come primo motivo;
l'Avv. Capezzuoli, in merito alla citazione dell'art. 16 comma 4 D.L. 179/2012, sostiene che quanto asserito da controparte è pur vero nel senso che la cancelleria poteva farvi riferimento, ma evidenzia che il era l'unico registro che CP_2
presiedeva al funzionamento del PCT, per cui la normativa prevede che si debba applicare l'art 16 comma 6 del D.L. 179/12, con riferimento al difetto di notifica imputabile al notificato, norma che prevede il deposito in cancelleria, che è comunque stato adempiuto, per cui se il non era a conoscenza della notifica Pt_1
è palese la validità della steSA per difetto del notificato;
in contestazione a quanto asserito da controparte, richiamando l'art. 7 del DLgs. 150/2011, si riporta a tutto quanto argomentato negli scritti difensivi, ribadisce che la sentenza citata da
2 / 13 controparte è attinente ad una notifica di una parte privata e non a quella della cancelleria;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 16.28, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice DO. Michele
Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145/2024 R.G. promoSA da
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 per mandato allegato al ricorso in appello, dall'Avv. Silvia Brandani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._1 mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello, dall'Avv.
3 / 13 Riccardo Capezzuoli e dall'Avv. Marco Gnalducci, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Poggibonsi (SI), Via Senese n. 152/B
APPELLATO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Giudice di Pace di Siena, CP_1
proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 45/2023 del 14.7.2023 della Polizia Municipale di contestualmente notificato, per la Parte_1 violazione dell'art. 9 comma 5 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti poiché in data 27.6.2023 alle ore 14.11 abbandonava sacchi di plastica per terra, per come accertato mediante impianto di video sorveglianza;
a fondamento dell'opposizione, lamentava che 1) il non aveva adeguatamente pre- Pt_1
segnalato la presenza di un sistema di videosorveglianza e che la relativa cartellonistica era inidonea per morfologia e collocazione, in violazione della normativa sulla tutela dei dati personali;
2) il aveva custodito i dati video- Pt_1
registrati oltre il tempo limite (c.d. data retention); 3) nel merito, non si poteva pretendere che il cittadino, laddove i cassonetti della spazzatura fossero risultati pieni, andasse a cercare un altro cassonetto per gettare i propri rifiuti;
concludeva per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, previa sospensione, con vittoria di spese.
Il non si costituiva. Parte_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 481/23 del 18.12.2023, ritenuto che, stante la contumacia del ed in presenza del solo fotogramma del veicolo della Pt_1
ricorrente, non vi fosse sufficiente prova della violazione, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento e condannava il al Parte_1
rimborso delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, il proponeva Parte_1
4 / 13 appello con ricorso depositato il 10.6.2024 dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'appello, eccepiva, in via preliminare, 1) la nullità della sentenza per mancata notifica del ricorso e del decreto di fiSAzione di udienza e 2) la nullità della sentenza per errata applicazione della procedura di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011, in quanto la ricorrente aveva proposto opposizione al verbale di accertamento;
3) nel merito, sosteneva che la sentenza era errata laddove era fondata sulla contumacia del tanto più che la ricorrente aveva riconosciuto di essere raffigurata nella Pt_1
fotografia 4) che il verbale era corretto, alla luce della normativa sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni date dal Comune medesimo e 5) che la ricorrente, avendo trovato i cassonetti pieni, avrebbe dovuto cercare un altro cassonetto;
per queste ragioni così concludeva: “Voglia Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e diversa istanza IN VIA PRELIMINARE -accertare e dichiarare la mancata notifica al del ricorso promosso dalla sig.ra e del Parte_1 CP_1
pedissequo decreto di fiSAzione di udienza e, conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre 2023 e non notificata nell'ambito del procedimento R.G. 1969/2023; -sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o
l'improponibilità del ricorso proposto dalla sig.ra e la conseguente nullità CP_1
della sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre
2023 per l'errata attivazione da parte della ricorrente della procedura di cui all'art.
7 d.Lgs. 150/2011 per le ragioni esposte in premeSA. NEL MERITO riformare
l'impugnata sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre 2023 e non notificata nell'ambito del procedimento R.G. 1969/2023 rigettando l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto per le ragioni esposte in premeSA rigettando le domande della sig.ra Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di CP_1 giudizio condannando la sig.ra alla restituzione della somma di € CP_1
159,14 (vedi doc. 6) versata per le spese legali dell'Avv. Capezzuoli in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace”.
5 / 13 Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fiSAzione d'udienza, l'appellata si costituiva in CP_1 giudizio e contestava l'appello avversario;
preliminarmente, evidenziava che il ricorso non era stato comunicato via pec perché il non aveva ottemperato Pt_1 all'obbligo di munirsi di indirizzo pec e che l'opposizione al verbale di accertamento era ammissibile;
nel merito, ribadiva le proprie contestazioni;
così concludeva:
“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Siena in veste di Giudice dell'appello omnibus contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la validità ed efficacia della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fiSAzione di udienza nel procedimento di primo grado rubricato al R.G. n. 1969/2023, in virtù di una circostanza imputabile esclusivamente alla negligenza del Parte_1
(mancata iscrizione del domicilio digitale nel registro ReGIndE), e
[...]
conseguentemente dichiarare inammissibili tutte le prove scritte depositate dal soggetto appellante in quanto decaduto ed assorbiti gli altri motivi di doglianza;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la corretta istaurazione della procedura di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011 e, in caso contrario, accertarne la sanatoria di tale defezione con declaratoria di inammissibilità della relativa eccezione ex adverso per decadenza;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Confermare l'impugnata sentenza n. 481/2023 emeSA dal Giudice di Pace di Siena,
Dr.SA Elena Mereu e depositata il 18.12.2023, nell'ambito del procedimento R.G. n.
1969/2023, rigettando l'appello proposto dal , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e confermando altresì le statuizioni della sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede voler ammettere testimonianza sui seguenti capitoli di prova: - DVC Lei svolge il ruolo di
Funzionario responsabile dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Siena da molti anni;
- DVC prima del 31.07.2023, data di deposito del ricorso oggetto del presente appello, la Cancelleria telematica del Giudice di Pace di Siena aveva provveduto, nelle forme prescritte, a rendere edotto il invitandolo ad Parte_1
6 / 13 assolvere l'onere di iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro ReGIndE;
-
DVC a seguito del deposito del ricorso al Giudice di Pace di Siena della sig.ra CP_1
, il cui procedimento è stato rubricato al R.G. n. 1969/2023, è stata tentata la
[...]
notifica telematica per mezzo del PCT del ricorso e pedissequo decreto di fiSAzione di udienza al;
- DVC tale notifica sortiva effetto negativo Pt_1 Parte_1
per mancata iscrizione del domicilio digitale nel registro ReGIndE da parte del
Comune di;
- DVC l'iscrizione nel ReGIndE è condizione neceSAria Parte_1
per il corretto funzionamento del PCT e delle relative notifiche;
- DVC era assolutamente vietato effettuare la notifica con altra modalità diversa dal PCT Si indica quale teste la DO.SA , in qualità di Funzionario Testimone_1
responsabile della Cancelleria del Giudice di Pace Civile di Siena, domiciliata presso la steSA Cancelleria del Giudice di Pace di Siena SEMPRE IN VIA
ISTRUTTORIA Si richiede a Codesto Illustrissimo Giudice, qualora la questione non fosse stata già decisa sulla scorta delle eccezioni preliminari, di voler ordinare al
l'esibizione del documento attestante la data Parte_1 dell'avvenuta iscrizione del proprio domicilio digitale nel registro “ReGIndE”, oltre alla richiesta e della pedissequa autorizzazione ottenuta dal Garante della Privacy circa la custodia e la ritenzione dei dati oltre 7 giorni neceSAri alla contestazione del verbale.”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 12.11.2024, acquisito il fascicolo di primo grado e la documentazione relativa alla notificazione del ricorso in primo grado e lette le memorie conclusionali delle parti, all'udienza di discussione ex artt.
420 e 437 c.p.c. del 9.4.2025, il Tribunale, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
* * * * * * *
Col primo motivo d'appello, il lamenta la nullità della Parte_1
sentenza per mancata notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione di udienza.
7 / 13 È noto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 8 Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, a seguito del deposito del ricorso, il Giudice, con il decreto di fiSAzione dell'udienza di discussione di cui all'art. 415 comma 2° c.p.c., “ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fiSAta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione” e che
“il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nel caso di specie, a seguito dell'introduzione del processo civile telematico dinanzi al Giudice di pace, a partire dal 30.6.2023, per come previsto dall'art. 35 Decreto
Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - c.d. riforma Cartabia, la notificazione doveva essere effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 16 Decreto-Legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, al comma 4, che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni
a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”.
Ebbene, i pubblici elenchi a cui fa riferimento l'art. 16 D.L. 179/2012 cit. sono quelli indicati all'art. 16-ter D.L. 179/2012, tra i quali - per quel che intereSA in questa sede - il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. ReGIndE), previsto dall'art. 16 comma 12 D.L. 179/2012, richiamato dall'art. 16-ter comma 1 DL
179/2012.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che il , all'epoca della Parte_1
notificazione in questione non aveva alcun indirizzo pec iscritto nel RegIndE.
Per tale ragione, dal momento che il non era censito nel RegIndE, la Pt_1
cancelleria non ha mai effettuato al nessuna notifica tramite pec, nel senso Pt_1
che tale notifica non è mai partita né giunta a destinazione.
8 / 13 Il ha affermato che la mancata iscrizione al RegIndE era dipesa da causa ad Pt_1 esso non imputabile ed ha invocato il disposto dell'art. 16 comma 8 D.L. 179/2012, secondo cui “quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ….”, ovvero si deve procedere nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile e non tramite posta elettronica certificata.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellante, risulta che il ha richiesto l'iscrizione al ReGIndE in data 31.8.2023 Parte_1
(docc. 15 e 16 fasc.appellante) e che il Ministero della Giustizia ha comunicato l'avvenuta iscrizione in data 10.10.2023 (docc. 17 e 18 fasc.appellante); ciò significa che il ha richiesto l'iscrizione dopo l'entrata in vigore della riforma e dopo Pt_1
il deposito del ricorso introduttivo del procedimento oggetto di appello in questa sede, laddove l'obbligo di iscriversi al sussisteva da diversi anni ed era CP_2
noto da oltre un anno che la riforma sarebbe entrata in vigore dopo il 30.6.2023.
Dunque, deve escludersi che la notifica al ReGIndE sia stata impossibile per causa non imputabile all'odierno appellante.
In questa prospettiva, secondo l'appellata, la notificazione sarebbe stata comunque valida, in quanto effettuata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 DL 179/2012, secondo cui “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria…”, disposizione invero richiamata anche nella nota del Presidente del
Tribunale di Siena del 28.9.2023 in risposta alla comunicazione del
[...]
che evidenziava il mancato inserimento nel ReGIndE. Parte_2
Ora, premesso che in realtà non risulta effettuata neanche una notifica in cancelleria e che l'indicazione interpretativa data dal Presidente del Tribunale non può valere a superare il dato normativo, con l'introduzione del comma 1-ter nel citato art. 16-ter
9 / 13 DL 179/2012 da parte dell'art. 28 comma 1 lett. c) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.
76, è stato anche previsto che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 [ovvero nel RegIndE], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile… è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, cioè nell'Indice della Pubblica Amministrazione
(c.d. IPA).
Ed è ancora pacifico che, alla data della notifica oggetto di causa, il Parte_1
aveva un indirizzo pec in tale indice IPA (doc. 14 fasc.appellante).
[...]
Alla luce di quanto precede, fermo restando che la norma in questione si applica alla
“notificazione”, cioè a tutte le notificazioni, dunque non solo alle notificazioni effettuate dagli avvocati ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 ma anche a quelle effettuate dalla cancelleria, si deve quindi ritenere che la cancelleria, non potendo effettuare la notifica all'indirizzo pec del indicato nel ReGIndE, in Pt_1 quanto non presente, avrebbe dovuto effettuare la notificazione all'indirizzo pec del medesimo risultante dall'indice IPA. Pt_1
Poiché, invece, la cancelleria non ha effettuato né la notifica a tale indirizzo né la notifica mediante deposito in cancelleria, la notifica in questione deve essere ritenuta inesistente.
Dunque, il primo motivo di appello del risulta fondato. Parte_1
Per come evidenziato in giurisprudenza, in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi taSAtivamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. I, 28 aprile 2021, n. 11219).
Dunque, anche nel caso di specie, in accoglimento del primo motivo di appello, si deve dichiarare la nullità insanabile di tutti gli atti conseguenti alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione d'udienza, secondo il principio
10 / 13 desumibile dall'art. 159 comma 1° c.c., e della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, una volta dichiarata nulla la sentenza di primo grado, si deve esaminare anche il secondo motivo d'appello, con il quale il Parte_1
lamenta l'errata applicazione della procedura di cui all'art. 7 Decreto
[...]
Legislativo 1° settembre 2011 n. 150.
In questa prospettiva, si deve invero rilevare che l'art. 6 Decreto Legislativo 4 marzo
2011 n. 150 prevede la possibilità di proporre opposizione alle ordinanze ingiunzione che applicano una sanzione amministrativa, mentre l'art. 7 D.Lgs. 150/2011 cit. prevede la possibilità di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Tuttavia, come più volte evidenziato in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche ad altre violazioni amministrative depenalizzate e soggette alla disciplina generale di cui alla legge 689/81; soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada, difatti, il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione e così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale, mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disciplina generale della Legge 689/81 cit., il medesimo verbale di accertamento è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (CaSAzione civile, sez.
III, 5 aprile 2000, n. 4145).
Nel caso di specie, dal momento che la sanzione amministrativa è stata emeSA per la violazione di norme del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale del Comune di , e non in materia di violazione Parte_1 delle norme del Codice della Strada, e l'originaria opposizione non è stata proposta nei confronti di un'ordinanza-ingiunzione ma nei confronti di un verbale di accertamento, l'opposizione steSA deve essere ritenuta inammissibile. Del resto,
11 / 13 anche nel verbale di accertamento, nella seconda pagina, è espreSAmente indicato che, a seguito della notifica del verbale, è possibile presentare scritti difensivi al
Comandante della Polizia Municipale di o chiedere di essere sentiti Parte_1 dalla medesima autorità e che il Comandante, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione commeSA e ne ingiunge il pagamento;
e quindi è ulteriormente specificato che avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è possibile proporre opposizione al Giudice di pace.
Ogni altra questione, attinente al merito della controversia, risulta assorbita.
* * * * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che, per come evidenziato in giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. CaSAzione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n.
9064), ed a maggior ragione, tale principio vale in caso di dichiarazione di nullità della decisione di primo grado (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. II, 19 agosto
2021, n. 23132)
In questa prospettiva, la regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, quanto al procedimento di primo grado dinanzi al Giudice di pace, nel quale l'amministrazione, per le ragioni già viste, non si è costituita, non vi è luogo a provvedere (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. III, 14 maggio 2024, n.
13253) ma si deve solo ordinare alla la restituzione di quanto percepito a titolo CP_1 di spese legali del proprio difensore;
viceversa, l'appellata deve essere CP_1 condannata a rimborsare all'appellante le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in
12 / 13 cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. CaSAzione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione
d'udienza dinanzi al Giudice di pace e la nullità insanabile di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo grado;
dichiara inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna a restituire al l'importo di CP_1 Parte_1
€ 159,14; condanna a rimborsare al le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Siena, 9 aprile 2025
Il giudice
DO. Michele Moggi
13 / 13
Sezione Unica Civile
N. 1145/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 9 aprile 2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. SILVIA BRANDANI) Parte_1
APPELLANTE
e
(Avv. RICCARDO CAPEZZUOLI) CP_1
APPELLATO sono comparsi: per , l'Avv. Marco Del Giovane, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Silvia Brandani;
per l'Avv. Riccardo Capezzuoli, anche in sostituzione dell'Avv. CP_1
Marco Gnalducci;
i procuratori delle parti discutono oralmente la causa;
l'Avv. Del Giovane evidenzia che l'oggetto del presente contendere attiene alla problematica della mancata notifica al e non alle regole Parte_1
per l'accesso al PCT, ribadisce come la notifica doveva e poteva essere effettuata all'indirizzo IPA, come alle argomentazioni dedotte nelle note conclusive, evidenzia che anche il comma 4 dell'art 16 del D.L. 179/2012 richiamato da controparte
1 / 13 prevede che le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuata esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni, che anche prima delle misure introdotte dal D.L. 76/2020 non vi erano dubbi che il registro IPA avesse piena validità per l'esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni a cura della cancelleria del processi civili, che in ogni caso nessuna negligenza può essere imputata al che ha presentato domanda per la Pt_1
registrazione al Reginde in data 31.08.2023 a fronte di una prima udienza dinanzi al
GDP fiSAta per il giorno 21.11.2023: una cosa è certa nessuna notifica è stata effettuata ed il GDP in sede di prima udienza non ha in alcun modo verificato come avrebbe dovuto la regolarità della notifica;
se lo avesse fatto, disponendo la rinnovazione, non vi sarebbe stato alcun problema;
in merito all'impugnazione della sentenza per l'errata applicazione della procedura di cui all'art 7 D.Lgs. 150/11, si riporta a quanto dedotto e articolato nelle note conclusive e ribadisce che, laddove dovesse essere ritenuta la regolarità della notifica, il vizio procedurale è insanabile, come da giurisprudenza costante agli atti: ciò ha certamente dato luogo ad una nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, trattandosi di difetto di giurisdizione assoluta ai sensi dell'art 37 comma 1 primo periodo c.p.c., come del resto rilevato nell'atto di appello come primo motivo;
l'Avv. Capezzuoli, in merito alla citazione dell'art. 16 comma 4 D.L. 179/2012, sostiene che quanto asserito da controparte è pur vero nel senso che la cancelleria poteva farvi riferimento, ma evidenzia che il era l'unico registro che CP_2
presiedeva al funzionamento del PCT, per cui la normativa prevede che si debba applicare l'art 16 comma 6 del D.L. 179/12, con riferimento al difetto di notifica imputabile al notificato, norma che prevede il deposito in cancelleria, che è comunque stato adempiuto, per cui se il non era a conoscenza della notifica Pt_1
è palese la validità della steSA per difetto del notificato;
in contestazione a quanto asserito da controparte, richiamando l'art. 7 del DLgs. 150/2011, si riporta a tutto quanto argomentato negli scritti difensivi, ribadisce che la sentenza citata da
2 / 13 controparte è attinente ad una notifica di una parte privata e non a quella della cancelleria;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 16.28, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice DO. Michele
Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145/2024 R.G. promoSA da
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 per mandato allegato al ricorso in appello, dall'Avv. Silvia Brandani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._1 mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello, dall'Avv.
3 / 13 Riccardo Capezzuoli e dall'Avv. Marco Gnalducci, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Poggibonsi (SI), Via Senese n. 152/B
APPELLATO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Giudice di Pace di Siena, CP_1
proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 45/2023 del 14.7.2023 della Polizia Municipale di contestualmente notificato, per la Parte_1 violazione dell'art. 9 comma 5 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti poiché in data 27.6.2023 alle ore 14.11 abbandonava sacchi di plastica per terra, per come accertato mediante impianto di video sorveglianza;
a fondamento dell'opposizione, lamentava che 1) il non aveva adeguatamente pre- Pt_1
segnalato la presenza di un sistema di videosorveglianza e che la relativa cartellonistica era inidonea per morfologia e collocazione, in violazione della normativa sulla tutela dei dati personali;
2) il aveva custodito i dati video- Pt_1
registrati oltre il tempo limite (c.d. data retention); 3) nel merito, non si poteva pretendere che il cittadino, laddove i cassonetti della spazzatura fossero risultati pieni, andasse a cercare un altro cassonetto per gettare i propri rifiuti;
concludeva per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, previa sospensione, con vittoria di spese.
Il non si costituiva. Parte_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 481/23 del 18.12.2023, ritenuto che, stante la contumacia del ed in presenza del solo fotogramma del veicolo della Pt_1
ricorrente, non vi fosse sufficiente prova della violazione, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento e condannava il al Parte_1
rimborso delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, il proponeva Parte_1
4 / 13 appello con ricorso depositato il 10.6.2024 dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'appello, eccepiva, in via preliminare, 1) la nullità della sentenza per mancata notifica del ricorso e del decreto di fiSAzione di udienza e 2) la nullità della sentenza per errata applicazione della procedura di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011, in quanto la ricorrente aveva proposto opposizione al verbale di accertamento;
3) nel merito, sosteneva che la sentenza era errata laddove era fondata sulla contumacia del tanto più che la ricorrente aveva riconosciuto di essere raffigurata nella Pt_1
fotografia 4) che il verbale era corretto, alla luce della normativa sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni date dal Comune medesimo e 5) che la ricorrente, avendo trovato i cassonetti pieni, avrebbe dovuto cercare un altro cassonetto;
per queste ragioni così concludeva: “Voglia Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e diversa istanza IN VIA PRELIMINARE -accertare e dichiarare la mancata notifica al del ricorso promosso dalla sig.ra e del Parte_1 CP_1
pedissequo decreto di fiSAzione di udienza e, conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre 2023 e non notificata nell'ambito del procedimento R.G. 1969/2023; -sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o
l'improponibilità del ricorso proposto dalla sig.ra e la conseguente nullità CP_1
della sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre
2023 per l'errata attivazione da parte della ricorrente della procedura di cui all'art.
7 d.Lgs. 150/2011 per le ragioni esposte in premeSA. NEL MERITO riformare
l'impugnata sentenza n. 481/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata il 18 dicembre 2023 e non notificata nell'ambito del procedimento R.G. 1969/2023 rigettando l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto per le ragioni esposte in premeSA rigettando le domande della sig.ra Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di CP_1 giudizio condannando la sig.ra alla restituzione della somma di € CP_1
159,14 (vedi doc. 6) versata per le spese legali dell'Avv. Capezzuoli in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace”.
5 / 13 Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fiSAzione d'udienza, l'appellata si costituiva in CP_1 giudizio e contestava l'appello avversario;
preliminarmente, evidenziava che il ricorso non era stato comunicato via pec perché il non aveva ottemperato Pt_1 all'obbligo di munirsi di indirizzo pec e che l'opposizione al verbale di accertamento era ammissibile;
nel merito, ribadiva le proprie contestazioni;
così concludeva:
“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Siena in veste di Giudice dell'appello omnibus contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la validità ed efficacia della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fiSAzione di udienza nel procedimento di primo grado rubricato al R.G. n. 1969/2023, in virtù di una circostanza imputabile esclusivamente alla negligenza del Parte_1
(mancata iscrizione del domicilio digitale nel registro ReGIndE), e
[...]
conseguentemente dichiarare inammissibili tutte le prove scritte depositate dal soggetto appellante in quanto decaduto ed assorbiti gli altri motivi di doglianza;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la corretta istaurazione della procedura di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011 e, in caso contrario, accertarne la sanatoria di tale defezione con declaratoria di inammissibilità della relativa eccezione ex adverso per decadenza;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Confermare l'impugnata sentenza n. 481/2023 emeSA dal Giudice di Pace di Siena,
Dr.SA Elena Mereu e depositata il 18.12.2023, nell'ambito del procedimento R.G. n.
1969/2023, rigettando l'appello proposto dal , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e confermando altresì le statuizioni della sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede voler ammettere testimonianza sui seguenti capitoli di prova: - DVC Lei svolge il ruolo di
Funzionario responsabile dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Siena da molti anni;
- DVC prima del 31.07.2023, data di deposito del ricorso oggetto del presente appello, la Cancelleria telematica del Giudice di Pace di Siena aveva provveduto, nelle forme prescritte, a rendere edotto il invitandolo ad Parte_1
6 / 13 assolvere l'onere di iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro ReGIndE;
-
DVC a seguito del deposito del ricorso al Giudice di Pace di Siena della sig.ra CP_1
, il cui procedimento è stato rubricato al R.G. n. 1969/2023, è stata tentata la
[...]
notifica telematica per mezzo del PCT del ricorso e pedissequo decreto di fiSAzione di udienza al;
- DVC tale notifica sortiva effetto negativo Pt_1 Parte_1
per mancata iscrizione del domicilio digitale nel registro ReGIndE da parte del
Comune di;
- DVC l'iscrizione nel ReGIndE è condizione neceSAria Parte_1
per il corretto funzionamento del PCT e delle relative notifiche;
- DVC era assolutamente vietato effettuare la notifica con altra modalità diversa dal PCT Si indica quale teste la DO.SA , in qualità di Funzionario Testimone_1
responsabile della Cancelleria del Giudice di Pace Civile di Siena, domiciliata presso la steSA Cancelleria del Giudice di Pace di Siena SEMPRE IN VIA
ISTRUTTORIA Si richiede a Codesto Illustrissimo Giudice, qualora la questione non fosse stata già decisa sulla scorta delle eccezioni preliminari, di voler ordinare al
l'esibizione del documento attestante la data Parte_1 dell'avvenuta iscrizione del proprio domicilio digitale nel registro “ReGIndE”, oltre alla richiesta e della pedissequa autorizzazione ottenuta dal Garante della Privacy circa la custodia e la ritenzione dei dati oltre 7 giorni neceSAri alla contestazione del verbale.”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 12.11.2024, acquisito il fascicolo di primo grado e la documentazione relativa alla notificazione del ricorso in primo grado e lette le memorie conclusionali delle parti, all'udienza di discussione ex artt.
420 e 437 c.p.c. del 9.4.2025, il Tribunale, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
* * * * * * *
Col primo motivo d'appello, il lamenta la nullità della Parte_1
sentenza per mancata notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione di udienza.
7 / 13 È noto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 8 Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, a seguito del deposito del ricorso, il Giudice, con il decreto di fiSAzione dell'udienza di discussione di cui all'art. 415 comma 2° c.p.c., “ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fiSAta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione” e che
“il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nel caso di specie, a seguito dell'introduzione del processo civile telematico dinanzi al Giudice di pace, a partire dal 30.6.2023, per come previsto dall'art. 35 Decreto
Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - c.d. riforma Cartabia, la notificazione doveva essere effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 16 Decreto-Legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, al comma 4, che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni
a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”.
Ebbene, i pubblici elenchi a cui fa riferimento l'art. 16 D.L. 179/2012 cit. sono quelli indicati all'art. 16-ter D.L. 179/2012, tra i quali - per quel che intereSA in questa sede - il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. ReGIndE), previsto dall'art. 16 comma 12 D.L. 179/2012, richiamato dall'art. 16-ter comma 1 DL
179/2012.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che il , all'epoca della Parte_1
notificazione in questione non aveva alcun indirizzo pec iscritto nel RegIndE.
Per tale ragione, dal momento che il non era censito nel RegIndE, la Pt_1
cancelleria non ha mai effettuato al nessuna notifica tramite pec, nel senso Pt_1
che tale notifica non è mai partita né giunta a destinazione.
8 / 13 Il ha affermato che la mancata iscrizione al RegIndE era dipesa da causa ad Pt_1 esso non imputabile ed ha invocato il disposto dell'art. 16 comma 8 D.L. 179/2012, secondo cui “quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ….”, ovvero si deve procedere nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile e non tramite posta elettronica certificata.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellante, risulta che il ha richiesto l'iscrizione al ReGIndE in data 31.8.2023 Parte_1
(docc. 15 e 16 fasc.appellante) e che il Ministero della Giustizia ha comunicato l'avvenuta iscrizione in data 10.10.2023 (docc. 17 e 18 fasc.appellante); ciò significa che il ha richiesto l'iscrizione dopo l'entrata in vigore della riforma e dopo Pt_1
il deposito del ricorso introduttivo del procedimento oggetto di appello in questa sede, laddove l'obbligo di iscriversi al sussisteva da diversi anni ed era CP_2
noto da oltre un anno che la riforma sarebbe entrata in vigore dopo il 30.6.2023.
Dunque, deve escludersi che la notifica al ReGIndE sia stata impossibile per causa non imputabile all'odierno appellante.
In questa prospettiva, secondo l'appellata, la notificazione sarebbe stata comunque valida, in quanto effettuata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 DL 179/2012, secondo cui “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria…”, disposizione invero richiamata anche nella nota del Presidente del
Tribunale di Siena del 28.9.2023 in risposta alla comunicazione del
[...]
che evidenziava il mancato inserimento nel ReGIndE. Parte_2
Ora, premesso che in realtà non risulta effettuata neanche una notifica in cancelleria e che l'indicazione interpretativa data dal Presidente del Tribunale non può valere a superare il dato normativo, con l'introduzione del comma 1-ter nel citato art. 16-ter
9 / 13 DL 179/2012 da parte dell'art. 28 comma 1 lett. c) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.
76, è stato anche previsto che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 [ovvero nel RegIndE], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile… è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, cioè nell'Indice della Pubblica Amministrazione
(c.d. IPA).
Ed è ancora pacifico che, alla data della notifica oggetto di causa, il Parte_1
aveva un indirizzo pec in tale indice IPA (doc. 14 fasc.appellante).
[...]
Alla luce di quanto precede, fermo restando che la norma in questione si applica alla
“notificazione”, cioè a tutte le notificazioni, dunque non solo alle notificazioni effettuate dagli avvocati ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 ma anche a quelle effettuate dalla cancelleria, si deve quindi ritenere che la cancelleria, non potendo effettuare la notifica all'indirizzo pec del indicato nel ReGIndE, in Pt_1 quanto non presente, avrebbe dovuto effettuare la notificazione all'indirizzo pec del medesimo risultante dall'indice IPA. Pt_1
Poiché, invece, la cancelleria non ha effettuato né la notifica a tale indirizzo né la notifica mediante deposito in cancelleria, la notifica in questione deve essere ritenuta inesistente.
Dunque, il primo motivo di appello del risulta fondato. Parte_1
Per come evidenziato in giurisprudenza, in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi taSAtivamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. I, 28 aprile 2021, n. 11219).
Dunque, anche nel caso di specie, in accoglimento del primo motivo di appello, si deve dichiarare la nullità insanabile di tutti gli atti conseguenti alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione d'udienza, secondo il principio
10 / 13 desumibile dall'art. 159 comma 1° c.c., e della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, una volta dichiarata nulla la sentenza di primo grado, si deve esaminare anche il secondo motivo d'appello, con il quale il Parte_1
lamenta l'errata applicazione della procedura di cui all'art. 7 Decreto
[...]
Legislativo 1° settembre 2011 n. 150.
In questa prospettiva, si deve invero rilevare che l'art. 6 Decreto Legislativo 4 marzo
2011 n. 150 prevede la possibilità di proporre opposizione alle ordinanze ingiunzione che applicano una sanzione amministrativa, mentre l'art. 7 D.Lgs. 150/2011 cit. prevede la possibilità di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Tuttavia, come più volte evidenziato in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche ad altre violazioni amministrative depenalizzate e soggette alla disciplina generale di cui alla legge 689/81; soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada, difatti, il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione e così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale, mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disciplina generale della Legge 689/81 cit., il medesimo verbale di accertamento è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (CaSAzione civile, sez.
III, 5 aprile 2000, n. 4145).
Nel caso di specie, dal momento che la sanzione amministrativa è stata emeSA per la violazione di norme del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale del Comune di , e non in materia di violazione Parte_1 delle norme del Codice della Strada, e l'originaria opposizione non è stata proposta nei confronti di un'ordinanza-ingiunzione ma nei confronti di un verbale di accertamento, l'opposizione steSA deve essere ritenuta inammissibile. Del resto,
11 / 13 anche nel verbale di accertamento, nella seconda pagina, è espreSAmente indicato che, a seguito della notifica del verbale, è possibile presentare scritti difensivi al
Comandante della Polizia Municipale di o chiedere di essere sentiti Parte_1 dalla medesima autorità e che il Comandante, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione commeSA e ne ingiunge il pagamento;
e quindi è ulteriormente specificato che avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è possibile proporre opposizione al Giudice di pace.
Ogni altra questione, attinente al merito della controversia, risulta assorbita.
* * * * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che, per come evidenziato in giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. CaSAzione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n.
9064), ed a maggior ragione, tale principio vale in caso di dichiarazione di nullità della decisione di primo grado (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. II, 19 agosto
2021, n. 23132)
In questa prospettiva, la regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, quanto al procedimento di primo grado dinanzi al Giudice di pace, nel quale l'amministrazione, per le ragioni già viste, non si è costituita, non vi è luogo a provvedere (in tal senso, cfr. CaSAzione civile, sez. III, 14 maggio 2024, n.
13253) ma si deve solo ordinare alla la restituzione di quanto percepito a titolo CP_1 di spese legali del proprio difensore;
viceversa, l'appellata deve essere CP_1 condannata a rimborsare all'appellante le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in
12 / 13 cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. CaSAzione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fiSAzione
d'udienza dinanzi al Giudice di pace e la nullità insanabile di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo grado;
dichiara inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna a restituire al l'importo di CP_1 Parte_1
€ 159,14; condanna a rimborsare al le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Siena, 9 aprile 2025
Il giudice
DO. Michele Moggi
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