Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 05/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. CI LE Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 478 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Doro, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
appellante
e
(c.f. e p. iva ) con sede legale in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14;
– Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio provinciale territorio – Controparte_1
servizi di pubblicità Immobiliare – già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari
(06363391001);
appellati contumaci
All' udienza del 18 ottobre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il presente atto di appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza in epigrafe indicata,
In Via Principale 1) ammettere le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art 183, sesto comma, n° 2 c.p.c. del 16.03.2018; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 4505/2010 e degli estratti di ruolo connessi per illegittimità della pretesa, o per
Comune di Sorso al foglio 54, part. 763, sub 1. 4) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare
l'inesistenza della notifica dell'iscrizione ipotecaria di cui al punto sub 2.1 dell'atto di citazione 5)
Conseguentemente, ordinare la cancellazione del diritto reale di garanzia. 6) Accertare e dichiarare la responsabilità di , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e Conservatoria dei Registri di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni patiti ex art 2043 cc, e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti e subendi dall'odierno attore per complessivi € 200.000,00 o della somma che sarà ritenuta di giustizia oltre il danno non patrimoniale, nonché delle spese, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. 7) revocare la statuizione di revoca dal patrocinio a spese dello stato. 8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Motivi in fatto e diritto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari l'allora Parte_1 Controparte_3
Conservatoria dei registri immobiliari di Sassari per sentirle condannare al
[...]
risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in euro 200.000) e non patrimoniali conseguenti all'iscrizione, in data 21.9.2010, sulla propria casa di abitazione, sita in Sorso, vicolo Meloni n. 11, distinta al NCEU al F. 54, mapp. 763, sub. 1, di una ipoteca c.d. esattoriale ai sensi dell'art. 77 d.p.r.
602/1973. A tal fine l'attore esponeva: - che l'ipoteca doveva ritenersi illegittimamente iscritta siccome fondata su estratti di ruolo formati all'esito dell'emissione di cartelle esattoriali e atti prodromici mai notificati, così come non era mai stato notificato l'avviso di iscrizione ipotecaria;
- che espungendo le somme illegittimamente richieste dall'agente della riscossione, anche per interessi anatocistici, l'ipoteca doveva ritenersi iscritta per un credito erariale inferiore a euro
20.000, in violazione dell'art. 77 cit.; - che avverso gli estratti di ruolo e avverso l'iscrizione ipotecaria egli aveva proposto distinti ricorsi alla , la Controparte_4 quale li aveva riuniti e poi rigettati, così come era stata rigettata l'impugnazione dalla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio in ordine agli estratti di ruolo e alle cartelle (per l'iscrizione ipotecaria – invece - era stata indicata come competente la Commissione Tributaria di Latina) e che ancora erano pendenti al momento della domanda il ricorso in riassunzione presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Latina sull'ipoteca e il ricorso per Cassazione sugli estratti e le cartelle;
- che, stante i vizi procedurali denunziati e le erronee decisioni delle Commissioni Tributarie adite, era evidente l'abuso del diritto compiuto dagli enti convenuti per aver iscritto una ipoteca illegittima;
- che tale abuso aveva provocato ingenti danni al sia patrimoniali (consistenti: Pt_1
nel rigetto di una domanda di finanziamento agevolato da parte della Sfirs nel 2012; nell'impossibilità di accedere a taluni finanziamenti nel 2013 per la sostituzione dell'eternit dell'edificio e per l'installazione di un impianto fotovoltaico;
nell'impossibilità di ricorrere al credito per la ristrutturazione della propria abitazione), sia non patrimoniali (consistenti nel ritardo negli studi universitari – corso triennale nel 2007 e corso specialistico nel 2013 – caratterizzati da un abbassamento della media da 25/30 a 18/30 – nella perdita di reddito per la disoccupazione).
Gli enti convenuti rimanevano contumaci.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n. 594/2022 in data 30/5/2022 ha rigettato le domande formulate dal con le seguenti motivazioni: pur dando atto dell'astratta CP_5
ammissibilità di una domanda risarcitoria per l'illecita iscrizione ipotecaria, e della sua spettanza alla giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di specie, a sostegno della pretesa illegittimità dell'iscrizione, non erano addotti comportamenti dell'amministrazione o fatti diversi rispetto all'iter procedurale e sostanziale seguito dall'amministrazione finanziaria per la formazione e notificazione delle cartelle, emissione del ruolo e iscrizione ipotecaria, per stessa iniziativa dell'attore sottoposti alla cognizione del giudice tributario, con esiti ancora oggi sconosciuti. L'iscrizione ipotecaria appariva inoltre legittima anche con riferimento al limite del credito per il quale era stata iscritta, di
€ 33.669,04, dovendosi aver riguardo a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche a quelli contestati.
Inoltre, non risultavano neppure prodotti i documenti rilevanti per ricostruire il procedimento d'iscrizione ipotecaria, secondo il inficiato da illegittimità, essendo inammissibili le CP_5
produzioni fatte dall'attore oltre il termine del 183 6° comma n. 2.
Avverso la sentenza ha proposto appello il lamentandone l'erroneità e domandandone CP_5
la riforma per i seguenti motivi: i) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per avere il tribunale rigettato la domanda di risarcimento del danno sull'erroneo presupposto che i provvedimenti erano stati impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria, senza procedere al controllo della legittimità e all'eventuale “disapplicazione” di quelli illegittimi;
ii) per aver ingiustamente onerato l'attore della prova dell'illegittimità dell'iscrizione, laddove il aveva dedotto a sostegno dell'illegittimità CP_5 dell'iscrizione proprio l'inesistenza, prescrizione e omesso notifica di tutti gli atti prodromici e quindi la stessa inesistenza della pretesa tributaria, così che era onere dell'amministrazione convenuta dimostrare e documentare la ritualità del procedimento impositivo;
iii) per aver erroneamente ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria basandosi sull'importo dei tributi;
iv) per aver ritenuto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle pretese risarcitorie del contribuente per i danni conseguiti al comportamento illecito dell'amministrazione finanziaria, consistito nell'illegittima iscrizione ipotecaria sulla sua casa di abitazione, peraltro per un credito inferiore a quello minimo di legge;
v) per non aver espletato ctu al fine di accertare l'usurarietà dei ruoli;
vi) per aver revocato il gratuito patrocinio, facendo ingiustamente ricadere sull'appellante un onere probatorio che spettava invece all'amministrazione finanziaria.
Nonostante la ritualità delle notifiche, gli enti appellati sono rimasti contumaci.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
******
L'appello proposto dal è totalmente destituito di fondamento. CP_5
Per quanto non si neghi la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa risarcitoria del danno eventualmente derivante da un'iscrizione ipotecaria illegittima, nel caso di specie l'appellante ha domandato in via principale l'accertamento dell'illegittimità degli atti impositivi.
Il avrebbe infatti subito un pregiudizio risarcibile in quanto l'iscrizione ipotecaria e gli atti CP_5 del procedimento impositivo e di riscossione che l'hanno preceduta siano illegittimi, ossia siano stati compiuti dall'amministrazione finanziaria in violazione delle norme che regolano l'esercizio della specifica funzione impositiva pubblica. Si tratta inequivocabilmente di una controversia tributaria, nella quale l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, e di tutti gli atti che l'hanno preceduta, non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente dal giudice ordinario, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetto di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia
Non è un caso che, neppure troppo velatamente, il abbia riproposto al tribunale ordinario CP_5 esattamente la medesima domanda (…in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 4505/2020 e degli estratti ruolo connessi per illegittimità della pretesa,
o per inesistenza delle notifiche o per generale intervenuta prescrizione e/o decadenza della cartelle a base della pretesa impositiva…) della quale aveva ritualmente investito le Commissioni tributarie, ossia l'accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria (che è poi il risultato al quale il tende in entrambi i giudizi) per l'asserita nullità e/o inesistenza degli atti prodromici e per CP_5
violazione del limite consentito per l'iscrizione dell'ipoteca.
Ora, non v'è dubbio che con tale pretesa il giudice ordinario sarebbe investito del sindacato di legittimità del rapporto tributario, pacificamente riservato alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, peraltro con modalità e tempi diversi rispetto al diritto risarcitorio. Come puntualmente già osservato dal Tribunale, diversamente opinando si arriverebbe all'inaccettabile risultato che nessun atto impugnato potrebbe ritenersi mai consolidato, in quanto sarebbe sempre possibile, nell'ampio termine di prescrizione dei diritti, agire in via risarcitoria per far valere i medesimi vizi rigettati dal giudice tributario o sui quali il giudice competente non si è mai pronunciato.
L'ordinamento non attribuisce affatto al contribuente un ulteriore procedimento d'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice ordinario, laddove costituisca il presupposto per il riconoscimento di una pretesa risarcitoria.
Ora, posto che il non ha allegato, a sostegno della pretesa illegittimità dell'iscrizione CP_5 ipotecaria, nessun comportamento o fatto ulteriore dell'amministrazione rispetto alla valutazione di legittimità dell'iter procedurale e sostanziale seguito per la formazione e notificazione delle cartelle,
l'emissione del ruolo e l'iscrizione ipotecaria, considerato inoltre che l'ipoteca è stata formalmente iscritta per un credito di € 33.669,05, di cui € 26.123,15 per tributi dovuti, dunque per un importo superiore alla soglia minima di € 20.000 prevista dall'art. 77 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (non rilevando a tali fini i ruoli contestati dal contribuente), non c'è spazio in questa sede per entrare nel merito degli ulteriori presupposti dell'azione risarcitoria del danno eventualmente derivante dall'adozione ed esecuzione di un atto illegittimo, poiché è preclusa al giudice ordinario la cognizione sull'illegittimità del procedimento impositivo, in quanto causa autonoma conoscibile solo dal giudice tributario, attualmente sub iudice.
Non solo, ancora oggi s'ignora l'esito dei giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, aventi esattamente il medesimo oggetto riproposto anche in questa sede, le cui prime battute d'arresto sono state persino sfavorevoli al E si ha ragione d'interpretare in termini Pt_1 altrettanto sfavorevoli il silenzio serbato dall'appellante in questo grado del giudizio.
Non resta dunque che ribadire la decisione del Tribunale di rigetto della domanda proposta dal
CP_5
Poiché parti convenute sono rimaste contumaci anche nel presente giudizio, nulla deve essere disposto sulle spese di lite, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 594/2022 del Tribunale Parte_1
di Sassari pubblicata il 30.05.2022,
2) nulla sulle spese di lite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 30/1/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa CI LE