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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2517 – 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
20/04/1970 ad Avellino ed ivi residente in via P.co Castagno S.
Francesco n. 4, elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla via
CE ST n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del
Foro di Nola, Cod. Fisc. , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso cui
è da intendersi apposta in calce;
pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna P.IVA_1
Sereno, CF: , , CF: C.F._3 Controparte_2
, e CF: C.F._4 Controparte_3
, giusta allegata procura generale alle liti a C.F._5
rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, conferita in Persona_1
Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla
Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, sul domicilio digitale PEC: t. Email_2
RESISTENTE – RICORRENTE IN
RICONVENZIONALE
Controparte_4
P. IVA
[...] P.IVA_2
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. Controparte_5
C.F. , nominato con decreto dei
[...] C.F._6
Presidenti delle Province di , ai sensi dell'art. 12 CP_4 CP_4
comma 1 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv.ti Francesco
GL C,F. , CA ON C.F. C.F._7
e LE GA C.F. C.F._8
con gli stessi elettivamente domiciliati C.F._9
presso la sede legale del , ove saranno possibili le CP_4
comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
- Email_4 Email_5
RESISTENTE
OGGETTO: contributi non versati dal datore di lavoro, Ente Pubblico non economico, per il TFR/TFS del lavoratore - Pretesa del TFR azionata nei confronti dell' – Domanda CP_1 riconvenzionale dell'Istituto nei confronti dell'ex datore di lavoro per l'omesso versamento contributivo – Adempimento dell' CP_1 in corso di causa - Cessata materia del contendere
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso azionato il ricorrente ha chiesto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 5.07.2019 con il delle Province di CP_4 Controparte_4
, quale consorzio tra comuni con natura di ente CP_4 CP_4 pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
di e Controparte_4 Controparte_4 in ogni caso l'inadempimento dell al pagamento della CP_1 prestazione;
c) per l'effetto condannare l' Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR Parte_2 di euro 35.056,89 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese ed attribuzione. Costituitosi in giudizio l ha chiesto in via principale CP_1 respingere ogni e qualsiasi domanda contro l per i motivi CP_1 esposti; nonché in via subordinata riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare, nei limiti della prescrizione di legge, il debito per contributi dovuti e non versati e relativi accessori nonché per le quote TFR non versate e relativi accessori/rivalutazioni, nei confronti dell' l Controparte_6
(ex ), e
[...] Controparte_7 pertanto condannare il convenuto
[...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., ovvero l'Ente tenuto per legge, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell' ut supra, quale Ente subentrato in tutti i rapporti CP_1 attivi e passivi dell , delle somme consequenzialmente CP_7 dovute a titolo di contributi e quote TFR oltre relativi accessori e rivalutazioni, da quantificarsi in separata sede. Con vittoria delle spese. Si è, quindi, costituto il convenuto in riconvenzionale CP_4 dall' che ha concluso: Dichiarare il difetto di legittimazione CP_1 passiva del , in merito al pagamento del TFR/TFS, con CP_4 conseguente condanna dell al pagamento del TFR/TFS, CP_1 con conseguente estromissione dal giudizio de quo; con vittoria di spese. All'ultima udienza il ricorrente dichiarò che l aveva CP_1 provveduto al pagamento del TFR/TFS dichiarandosi interamente soddisfatto e chiese la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per quanto riguarda la domanda principale cha appariva comunque fondata nel merito. Ai fino della valutazione delle spese infatti deve considerarsi che il ricorrente ha pacificamente lavorato alle dipendenze del dal Controparte_4 CP_4 CP_4
27.03.2000 al 05.07.2019 con mansione di sorvegliante, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente. Alla cessazione del rapporto lavorativo il datore di lavoro trasmetteva all - Gestione dipendenti pubblici - CP_1 territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione (doc. n. 2 della produzione attorea con ricevuta di consegna del 03.12.2019). Trascorso tempo il ricorrente, constatato il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 22.05.2023 inviò all formale richiesta di accesso ai CP_1 documenti amministrativi e chiese di conoscere l'esito della pratica in itinere (cfr. docc. nn. 3 e 4). L' con pec del CP_1
23.05.2023 infine gli comunicò: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973 Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice. I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del , oltre ad essere ben nota all'ente datore CP_4 di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati (cfr. doc. n. 5). Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare deve ribadirsi (alla luce anche dei copiosi precedenti giurisprudenziali di merito) la natura di ente pubblico non economico del Controparte_4
delle Province di e . La circostanza
[...] CP_4 CP_4 emerge dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_4 CP_4 Controparte_8
n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_4 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). La richiamata normativa consente di affermare la natura del quale ente strumentale dei CP_4 comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Il diniego opposto dall al lavoratore ricorrente appare, CP_1 dunque, illegittimo. Appare difatti consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997; tale principio trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (ex plurimis: Cass. n. 27427 del 1/12/2020; Cass. n. 1460 del 2/02/2001). Nella giurisprudenza della Suprema Corte è difatti acclarata la natura previdenziale dell'indennità “premio servizio” (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore. L' ha, perciò, infondatamente eccepito l'impossibilità di CP_1 adempiere alla prestazione richiesta a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del , dovendosi CP_4 ravvisare nell'applicabilità della regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 5 dicembre 1997, n. 374), seppure nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma l' , solo in quanto CP_1 il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali". Il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La Corte regolatrice si è perciò adeguata al pensiero della Corte Cost. affermando a più riprese che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). La Corte ha peraltro pure affermato (Cass. 22 giugno 2017, n. 15589) -in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza-, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Avuto riguardo al caso di specie il credito preteso non si era peraltro prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincideva con la cessazione del rapporto avvenuta in data 5.07.2019 e che l'istante ha inoltrato all richieste aventi CP_1 efficacia interruttiva della prescrizione. La quantificazione del credito appariva inoltre congrua e rispondente ai criteri legali di computo;
l' ha confermato la CP_1 validità del computo adempiendo alla prestazione in maniera pienamente satisfattiva. Consegue dunque la condanna alle spese dell nella CP_1 misura della metà in virtù del principio di soccombenza sostanziale, venendo compensate per l'altra metà in ragione della condanna dell' nel corso del processo. CP_1
Deve invece dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' , siccome domanda riconvenzionale CP_1 rivolta nei confronti di un terzo e non nei confronti della parte attrice. In tal caso l' con la costituzione doveva chiedere la CP_1 chiamata in causa del terzo nelle modalità e nelle forme degli artt. 420, 102, 106 e 107 c.p.c., ed il Giudice avrebbe dovuto valutare l'istanza in relazione alle esigenze del contraddittorio (nella specie non sussistenti trattandosi di cause scindibili). La domanda riconvenzionale è dunque inammissibile. Le spese tra l' ed il vanno compensate in considerazione della CP_1 CP_4 pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, quanto alla domanda principale, per cessata materia del contendere, condannando l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, che CP_1 si liquidano per intero in euro € 1.800,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e eventuali spese borsuali, venendo compensate per l'altra metà, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' nei confronti del Consorzio e compensa le spese. CP_1 Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
20/04/1970 ad Avellino ed ivi residente in via P.co Castagno S.
Francesco n. 4, elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla via
CE ST n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del
Foro di Nola, Cod. Fisc. , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso cui
è da intendersi apposta in calce;
pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna P.IVA_1
Sereno, CF: , , CF: C.F._3 Controparte_2
, e CF: C.F._4 Controparte_3
, giusta allegata procura generale alle liti a C.F._5
rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, conferita in Persona_1
Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla
Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, sul domicilio digitale PEC: t. Email_2
RESISTENTE – RICORRENTE IN
RICONVENZIONALE
Controparte_4
P. IVA
[...] P.IVA_2
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. Controparte_5
C.F. , nominato con decreto dei
[...] C.F._6
Presidenti delle Province di , ai sensi dell'art. 12 CP_4 CP_4
comma 1 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv.ti Francesco
GL C,F. , CA ON C.F. C.F._7
e LE GA C.F. C.F._8
con gli stessi elettivamente domiciliati C.F._9
presso la sede legale del , ove saranno possibili le CP_4
comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
- Email_4 Email_5
RESISTENTE
OGGETTO: contributi non versati dal datore di lavoro, Ente Pubblico non economico, per il TFR/TFS del lavoratore - Pretesa del TFR azionata nei confronti dell' – Domanda CP_1 riconvenzionale dell'Istituto nei confronti dell'ex datore di lavoro per l'omesso versamento contributivo – Adempimento dell' CP_1 in corso di causa - Cessata materia del contendere
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso azionato il ricorrente ha chiesto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 5.07.2019 con il delle Province di CP_4 Controparte_4
, quale consorzio tra comuni con natura di ente CP_4 CP_4 pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
di e Controparte_4 Controparte_4 in ogni caso l'inadempimento dell al pagamento della CP_1 prestazione;
c) per l'effetto condannare l' Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR Parte_2 di euro 35.056,89 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese ed attribuzione. Costituitosi in giudizio l ha chiesto in via principale CP_1 respingere ogni e qualsiasi domanda contro l per i motivi CP_1 esposti; nonché in via subordinata riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare, nei limiti della prescrizione di legge, il debito per contributi dovuti e non versati e relativi accessori nonché per le quote TFR non versate e relativi accessori/rivalutazioni, nei confronti dell' l Controparte_6
(ex ), e
[...] Controparte_7 pertanto condannare il convenuto
[...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., ovvero l'Ente tenuto per legge, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell' ut supra, quale Ente subentrato in tutti i rapporti CP_1 attivi e passivi dell , delle somme consequenzialmente CP_7 dovute a titolo di contributi e quote TFR oltre relativi accessori e rivalutazioni, da quantificarsi in separata sede. Con vittoria delle spese. Si è, quindi, costituto il convenuto in riconvenzionale CP_4 dall' che ha concluso: Dichiarare il difetto di legittimazione CP_1 passiva del , in merito al pagamento del TFR/TFS, con CP_4 conseguente condanna dell al pagamento del TFR/TFS, CP_1 con conseguente estromissione dal giudizio de quo; con vittoria di spese. All'ultima udienza il ricorrente dichiarò che l aveva CP_1 provveduto al pagamento del TFR/TFS dichiarandosi interamente soddisfatto e chiese la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per quanto riguarda la domanda principale cha appariva comunque fondata nel merito. Ai fino della valutazione delle spese infatti deve considerarsi che il ricorrente ha pacificamente lavorato alle dipendenze del dal Controparte_4 CP_4 CP_4
27.03.2000 al 05.07.2019 con mansione di sorvegliante, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente. Alla cessazione del rapporto lavorativo il datore di lavoro trasmetteva all - Gestione dipendenti pubblici - CP_1 territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione (doc. n. 2 della produzione attorea con ricevuta di consegna del 03.12.2019). Trascorso tempo il ricorrente, constatato il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 22.05.2023 inviò all formale richiesta di accesso ai CP_1 documenti amministrativi e chiese di conoscere l'esito della pratica in itinere (cfr. docc. nn. 3 e 4). L' con pec del CP_1
23.05.2023 infine gli comunicò: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973 Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice. I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del , oltre ad essere ben nota all'ente datore CP_4 di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati (cfr. doc. n. 5). Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare deve ribadirsi (alla luce anche dei copiosi precedenti giurisprudenziali di merito) la natura di ente pubblico non economico del Controparte_4
delle Province di e . La circostanza
[...] CP_4 CP_4 emerge dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_4 CP_4 Controparte_8
n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_4 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). La richiamata normativa consente di affermare la natura del quale ente strumentale dei CP_4 comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Il diniego opposto dall al lavoratore ricorrente appare, CP_1 dunque, illegittimo. Appare difatti consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997; tale principio trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (ex plurimis: Cass. n. 27427 del 1/12/2020; Cass. n. 1460 del 2/02/2001). Nella giurisprudenza della Suprema Corte è difatti acclarata la natura previdenziale dell'indennità “premio servizio” (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore. L' ha, perciò, infondatamente eccepito l'impossibilità di CP_1 adempiere alla prestazione richiesta a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del , dovendosi CP_4 ravvisare nell'applicabilità della regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 5 dicembre 1997, n. 374), seppure nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma l' , solo in quanto CP_1 il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali". Il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La Corte regolatrice si è perciò adeguata al pensiero della Corte Cost. affermando a più riprese che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). La Corte ha peraltro pure affermato (Cass. 22 giugno 2017, n. 15589) -in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza-, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Avuto riguardo al caso di specie il credito preteso non si era peraltro prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincideva con la cessazione del rapporto avvenuta in data 5.07.2019 e che l'istante ha inoltrato all richieste aventi CP_1 efficacia interruttiva della prescrizione. La quantificazione del credito appariva inoltre congrua e rispondente ai criteri legali di computo;
l' ha confermato la CP_1 validità del computo adempiendo alla prestazione in maniera pienamente satisfattiva. Consegue dunque la condanna alle spese dell nella CP_1 misura della metà in virtù del principio di soccombenza sostanziale, venendo compensate per l'altra metà in ragione della condanna dell' nel corso del processo. CP_1
Deve invece dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' , siccome domanda riconvenzionale CP_1 rivolta nei confronti di un terzo e non nei confronti della parte attrice. In tal caso l' con la costituzione doveva chiedere la CP_1 chiamata in causa del terzo nelle modalità e nelle forme degli artt. 420, 102, 106 e 107 c.p.c., ed il Giudice avrebbe dovuto valutare l'istanza in relazione alle esigenze del contraddittorio (nella specie non sussistenti trattandosi di cause scindibili). La domanda riconvenzionale è dunque inammissibile. Le spese tra l' ed il vanno compensate in considerazione della CP_1 CP_4 pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, quanto alla domanda principale, per cessata materia del contendere, condannando l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, che CP_1 si liquidano per intero in euro € 1.800,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e eventuali spese borsuali, venendo compensate per l'altra metà, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' nei confronti del Consorzio e compensa le spese. CP_1 Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
Dott. Carlo Mancuso