Decreto cautelare 30 aprile 2025
Decreto cautelare 30 aprile 2025
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2025 REG.RIC.
N. 00699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da
Gdm Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da
Trasporti Rinascita 2019 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto ad entrambi i ricorsi:
a – del provvedimento prot. 19023 del 16.04.2025, con il quale il Dirigente del IV Settore LLPP, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero, Sport e Cultura ha ordinato ai signori De RO AF, IL SE, OR, ON e NC di liberare e sgomberare, entro 15 giorni dal ricevimento, gli immobili siti in Via del Cimitero del Comune di Cava de’ Tirreni, consegnando le chiavi, previa effettiva liberazione da accertare mediante verbale della Polizia Locale, con espresso avviso di sgombero coattivo con l’ausilio della Forza Pubblica in caso di mancato rilascio spontaneo;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. 50634 del 02.10.2024 di richiesta di verifica degli occupanti degli immobili in questione (non conosciuta);
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. 1258 del 09.01.2025 del Comando di Polizia Locale con cui è stata riscontrato che gli immobili sono attualmente occupati senza alcun titolo come parcheggio di autoarticolati (non conosciuta);
d - di tutti gli atti presupposti, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compreso l’atto prot. 2864/2024 di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione (non conosciuti).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni e di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Le ditte ricorrenti, subconduttrici – giusta separati contratti intercorsi con la ditta ORF, locatrice – di un’area privata posta in via del Cimitero, impugnano l’atto n. 2864/2024, mai loro notificato, con cui il Comune di Cava de’ Tirreni ha accertato l’inottemperanza ad ordinanza di demolizione ed il provvedimento n. 19023 del 16.04.2025, con cui si è ordinato ai proprietari locatori di liberare e sgomberare entro 15 giorni l’area, acquisita al patrimonio comunale con provvedimento n. 14085/2024.
Deducono: - la mancata notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza; - la perplessità e sviamento dell’ordine di sgombero, fondato anche su ragioni di sicurezza pubblica; - l’illegittimo ricorso ai poteri d’autotutela pur trattandosi di patrimonio disponibile; - l’eccessiva ristrettezza del temine di rilascio.
Resiste il Comune di Cava de’ Tirreni.
I ricorsi, da riunire per identità d’oggetto, sono manifestamente inammissibili, come eccepito dal Comune resistente.
In primo luogo, occorre rilevare che i predetti subconduttori non sono legittimati ad impugnare l’atto di accertamento d’inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione che non li riguarda, tant’è che gli stessi non hanno impugnato il provvedimento n. 14085/2024, tramite cui l’area è stata acquisita al patrimonio comunale.
Secondariamente, sull’ordine di sgombero sussiste la giurisdizione del G.O. (cfr. T.A.R. Campania, AL, Sez. II, 15/05/2025, n. 888), stante sua qualificazione come atto di natura privatistica che incide su un bene patrimoniale disponibile e, comunque, sulla base del petitum sostanziale della causa, che inerisce a posizioni configurabili come di diritto soggettivo, essendo la fonte della posizione giuridica vantata costituita da un rapporto di matrice negoziale.
La sussumibilità nel patrimonio disponibile del bene acquisito a seguito di accertamento dell’inottemperanza al titolo demolitorio è oggi suffragata dal fatto che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, D.P.R. 380/2001, modificato dall’art. 1, comma 1, lettere c- ter ) e d), del d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2024, n. 105, il Comune ha facoltà di vendere l’opera abusiva non demolita e l’area di sedime, «condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive», senza necessità di una preventiva sclassificazione dal patrimonio indisponibile a quello disponibile.
Pertanto, deve ritenersi che, nel disporre il rilascio del bene, l’amministrazione abbia agito iure privatorum , e cioè al di fuori dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2 c.c. (cfr. T.A.R. Campania, AL, Sez. II 24/04/2025, n. 778; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 200/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- quater , n. 4554/2020; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, n. 931/2015 e n. 1531/2017).
Il tutto, a tacere del fatto che, sul piano del processo amministrativo, al verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà scaturisce la conseguenza che addirittura il proprietario perde la propria legittimazione a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero (cfr. C.G.A., Sez. riun., 28 marzo 2023, n. 180).
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO