Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 17/12/2025, n. 22824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22824 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22824/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16005/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16005 del 2019, proposto da Asd La ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Massimo Proto, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Vitale in Roma, via Ventiquattro Maggio, n. 43;
per l'annullamento
della decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 68/2019 del 6 agosto 2019, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione n. 2/2019 del 6 aprile 2019, resa dalla Corte Federale d’Appello della FIT che, nel respingere il ricorso proposto dalla AS, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 4/2019 del 16 gennaio 2019 e, per l’effetto, le sanzioni dallo stesso irrogate, consistenti: i) nella inibizione per 6 mesi a carico del rappresentante legale della AS, sig. IA HI; ii) nell’ammenda di euro 1.000 ciascuno, a carico dell’AS e del sig. HI, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, in relazione all’art. 3, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIT, per non aver fornito all’Ufficio della Procura FIT, benchè richiesto, l’elenco dei soci affiliati FIT dell’anno 2017, e per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Tennis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LV MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 novembre 2019 e depositato il 20 dicembre 2019, AS La ET (affiliata FIT, di seguito anche “AS” o “associazione”) ha agito per l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 68/2019 del 6 agosto 2019, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione n. 2/2019 del 6 aprile 2019, resa dalla Corte Federale d’Appello della FIT che, nel respingere il ricorso proposto dalla AS, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 4/2019 del 16 gennaio 2019 e, per l’effetto, le sanzioni dallo stesso irrogate, consistenti: i) nella inibizione per 6 mesi a carico del rappresentante legale della AS, sig. IA HI; ii) nell’ammenda di euro 1.000 ciascuno, a carico dell’AS e del sig. HI, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, in relazione all’art. 3, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIT, per non aver fornito all’Ufficio della Procura FIT, benchè richiesto, l’elenco dei soci affiliati FIT dell’anno 2017. Contestualmente, la AS ha chiesto il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali subiti per effetto della decisione.
2. La vicenda, per come ricostruita dalle parti, può essere riassunta come segue:
- in data 2 luglio 2018 la FIT (ora FITP), ad esito di un accertamento ispettivo effettuato in data 18 maggio 2017 da un incaricato della stessa Federazione presso l’affiliata AS, volta all’acquisizione dell’elenco dei soci al fine di verificare che tutti gli iscritti fossero effettivamente tesserati con la FIT, ha sollecitato la propria Procura Federale al fine di valutare alla stregua delle disposizioni federali, la condotta dell’AS e del suo Presidente, sig. HI, consistente nell’omessa ostensione agli Uffici federali dell’elenco dei soci dell’associazione affiliata;
- con atto di deferimento del 10 ottobre 2018, la Procura Federale FIT ha richiesto la fissazione del procedimento disciplinare innanzi al Tribunale Federale, contestando all’AS e al Sig. HI la violazione dell’art. 1, comma 1 e 3 del Regolamento di Giustizia in relazione all’art. 3, comma 5, del medesimo Regolamento, che nella versione ratione temporis vigente disponeva: “ Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia e con l’Ufficio del Procuratore federale, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono” . Il procedimento è stato avviato, in particolare, per aver l’AS e il suo Presidente, sig. HI, omesso di fornire l’elenco soci dell’anno 2017, in tal modo contravvenendo all’osservanza dei principi del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, nonché delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali, avendo mantenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- con decisione n. 4/2019 dell’11 gennaio 2019 il Tribunale Federale FIT ha dichiarato l’AS e il Sig. HI responsabili delle violazioni loro ascritte, per l’effetto, condannando l’AS al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 e il Sig. HI, in proprio e anche nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’AS, alla sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 e alla sospensione da qualsiasi attività federale per 6 mesi;
- con decisione n. 2/2019 del 6 aprile 2019 della Corte Federale d’Appello FIT, resa su reclamo della sola AS, la decisione del Tribunale Federale FIT è stata confermata;
- con decisione n. 68/2019 del 6 agosto 2019, oggetto del presente gravame, il Collegio di Garanzia presso il Coni ha dichiarato il ricorso dell’AS inammissibile in ragione di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, ai sensi del quale il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport può essere proposto “ avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro ”.
3. Ciò premesso, avverso la decisione in rito del Collegio di Garanzia ha proposto ricorso l’AS, deducendo i seguenti motivi di censura:
I. Eccesso di potere: sviamento di potere per disparità di trattamento; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza . Il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto pronunciarsi tenendo conto non tanto della specifica sanzione irrogata, quanto piuttosto valutando la gravità del fatto (“la controversia”), che nel caso specifico supererebbe la soglia prevista dalla norma in relazione alla “oggettiva gravità” dell’unitario fatto oggetto di decisione, non potendo dunque essere considerato di “lievissima entità”. Ciò anche tenuto conto che l’Associazione si vedrebbe ulteriormente lesa dai fatti addebitati al suo Presidente rispetto al diritto della medesima di poter mantenere come legale rappresentante il soggetto democraticamente eletto nel proprio ambito privatistico, attesa l’intervenuta sospensione del sig. HI da qualunque carica per sei mesi. Sospensione imposta a fronte dell’asserita violazione di un comportamento di “collaborazione” endo-federale che se –in tesi - è previsto dalla norma regolamentare, avrebbe imposto allo stesso un comportamento illecito sul piano della normativa statale in materia di trattamento dei dati personali dei soci.
II. Eccesso di potere: sviamento di potere per disparità di trattamento; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza in relazione al principio del giusto processo , con riguardo alle modalità di svolgimento del procedimento avviato dalla Procura federale nei confronti dell’AS e del suo Presidente, sig. HI.
III. Eccesso di potere: sviamento di potere per disparità di trattamento; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza in relazione al principio del giusto processo in quanto il Presidente HI, in sede di audizione tenutasi l’11 luglio 2017 dinanzi alla Procura Federale, non ha potuto usufruire delle garanzie tipiche del soggetto incolpato tanto che la sua condotta di non ostendere l’elenco dei soci è stato ritenuto un atteggiamento non collaborativo, fonte di illecito sportivo e quindi passibile di sanzione disciplinare.
4. In data 27 dicembre 2019 si è costituita in resistenza la Federazione Italiana Tennis (ora FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel), depositando documenti e una memoria difensiva con la quale, evidenziato che la fattispecie di causa è circoscritta esclusivamente alla condotta dell’AS e del suo Presidente e legale rappresentante Sig. HI di non collaborare con gli organi ispettivi federali, essendosi gli stessi sottratti all’ostensione dell’elenco dei soci, oltre che l’infondatezza, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui tenterebbe di introdurre surrettiziamente innanzi a questo Giudice la complessiva disamina dei fatti che hanno portato all’irrogazione della sanzione della sospensione e dell’ammenda pecuniaria nei confronti del sig. HI. Su questo profilo – afferma la Federazione - si sarebbe, infatti, formato il giudicato sulla decisione del Tribunale Federale FIT e della Corte d’Appello Federale FIT, avendo il sig. HI provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria di 1.000 euro e avendo lo stesso fatto acquiescenza alla decisione del Tribunale Federale per quanto riguarda la sospensione di 6 mesi.
5. In data 10 gennaio 2020 si è costituito in giudizio anche il Coni, depositando documenti e una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dall’AS per violazione, sotto plurimi profili, dell’art. 40, comma 1, lett. d) e lett. f), del cod. proc. amm., per aver contestato l’AS non già la legittimità della decisione del Collegio di Garanzia, quanto piuttosto la legittimità del preteso obbligo di tesseramento presso la FIT dei propri soci. Il ricorso sarebbe poi comunque infondato, atteso che con le censure formulate l’AS finirebbe per rivolgersi ripetutamente alla pretesa illegittimità del vincolo di tesseramento alla FIT, ovvero ad aspetti procedurali inerenti al procedimento disciplinare, omettendo invece di contestare la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, resa ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva; art. 54 del Codice che comunque non sarebbe stato impugnato dalla ricorrente, né dinanzi agli organi di giustizia sportiva né dinanzi a questo Tribunale.
6. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.
7. In particolare, con memoria depositata in data 23 ottobre 2025, ex art. 73 cod. proc. amm., AS, nel ribadire le proprie argomentazioni, ha sollevato per la prima volta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003 (convertito dalla legge n. 280/2003), in relazione agli artt. 18, 24, 33 e 113 Cost, nella parte in cui l’ordinamento sportivo riserva a se stesso le questioni aventi ad oggetto “ l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni ”, perché tali previsioni inciderebbero ben oltre l’ambito propriamente federale, toccando anche l’alveo strettamente privatistico (cfr. pag. 5 della memoria).
8. Con memoria depositata in data 4 novembre 2025 la Federazione, a sua volta, ha eccepito la novità e la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, unitamente alla novità di alcuni specifici profili di censura dedotti dall’AS in sede di memoria.
9. Anche il Coni, con memoria di replica depositata lo stesso 4 novembre 2025, nel ribadire le proprie difese, ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, in quanto tardivamente proposta e in quanto priva di rilevanza rispetto alla vicenda di causa.
10. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Giova precisare che oggetto del contendere è la decisione n. 68/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport, resa con riferimento al solo provvedimento sanzionatorio pecuniario, adottato dal Tribunale Federale della FIT nei confronti della odierna ricorrente, confermato in sede di appello.
12. Esula invece dalla pronuncia n. 68/2019 del Collegio di Garanzia, come precisato a pagina 3, punto 6, della stessa decisione, e dunque dal presente giudizio, la sanzione della sospensione di 6 mesi irrogata nei confronti del Presidente dell’AS, sig. HI, avendo quest’ultimo provveduto al pagamento dell’ammenda ed essendosi formato invece, sul profilo della inibizione per 6 mesi, il giudicato sulla decisione del Tribunale Federale, non oggetto di impugnazione da parte del sig. HI dinanzi all’organo federale d’appello.
Del resto, come noto, le sanzioni hanno natura personale e l’oggetto del giudizio è determinato dalle parti senza che l’organo giudicante competente possa determinarlo, oltre i limiti imposti dalle scelte processuali degli interessati.
Nel caso di specie, i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare di che trattasi sono stati due ovvero il Presidente HI e l’associazione ricorrente che, sulla base del codice di giustizia federale, sono stati ritenuti responsabili di condotte tipizzate comunque distinte e di altrettante distinte sanzioni di natura inibitoria (solo per il primo) e pecuniarie (per entrambi).
Ebbene, il fatto che il Presidente HI abbia manifestato acquiescenza alla decisione del Tribunale federale, tanto da non proporre reclamo neanche alla Corte Federale di appello, ha comportato il “restringimento” del campo di cognizione di quest’ultima e, di conseguenza, del Collegio di garanzia del Coni, come è tipico nel regime delle impugnazioni in tutti i settori dell’ordinamento giuridico.
Tali scelte processuali delimitano, quindi, l’oggetto stesso del giudizio e, di conseguenza, determinano l’ambito di operatività del citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, che è ancorato all’entità della sanzione irrogata al soggetto che ha proposto l’azione e non certo al complesso delle posizioni inizialmente coinvolte nel procedimento disciplinare di che trattasi.
13. In questa prospettiva, pertanto, come correttamente rilevato dalle parti resistenti, risultano inammissibili le censure con cui la ricorrente tenta di introdurre surrettiziamente argomenti riferiti alla sanzione dell’inibitoria di 6 mesi irrogata nei confronti del Presidente dell’AS (su cui si è formato il giudicato), ovvero al sistema generale di tesseramento alla Federazione e al rapporto FIT – affiliati.
14. Fatta detta doverosa premessa, il presente giudizio riguarda la decisione adottata dal Collegio di Garanzia n. 68/2019 con cui il ricorso proposto dall’AS avverso la sanzione pecuniaria di 1.000 euro è stato giudicato inammissibile in base all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.
15. Il ricorso è infondato.
16. Ha rilevato, in particolare, il Collegio di Garanzia “ che, nella fattispecie, la ricorrente società AS La ET di Roma ricorre avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, irrogata all’esito del giudizio di primo grado endofederale e confermata nel giudizio di appello, il suo ricorso davanti al Collegio di Garanzia deve ritenersi inammissibile, facendo applicazione della citata disposizione. Peraltro, per il valore della controversia, non può che farsi riferimento alla sanzione posta a carico della società ricorrente che agisce in giudizio nei limiti del suo interesse, mentre non può farsi riferimento alla sanzione (più elevata) posta a carico del Presidente HI che non ha ritenuto di dover impugnare la suindicata decisione della Corte Federale d’Appello (e prima non ha impugnato la decisione del Tribunale Federale)”.
17. L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, base giuridica in applicazione della quale il Collegio di Garanzia ha reso la decisione oggetto del gravame, dispone che “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti ”.
18. Come correttamente eccepito dalle parti resistenti – alla cui prospettazione il Collegio ritiene di aderire - la decisione del Collegio di Garanzia è stata resa in rito limitandosi a constatare come la sanzione sottoposta al suo vaglio, non raggiungendo la soglia “ de minimis ” dei 10.000 euro prevista dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, esulasse dalla sua giurisdizione.
19. La lettera della disposizione enunciata è chiara nell’escludere dal proprio ambito di cognizione, oltre che le controversie in materia di doping, qui senz’altro non di interesse, altresì le controversie su sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.
20. È, perciò, ammessa la cognizione delle sanzioni – tecnico-sportive o pecuniarie - di entità superiore a quelle espressamente indicate nella citata disposizione.
21. In tal modo – come evidenziato dallo stesso Collegio di Garanzia nella decisione gravata - si è voluto limitare tale ambito, lasciando al Giudice sportivo di legittimità la cognizione unicamente delle controversie su sanzioni sportive di maggior rilievo.
22. A tal fine i parametri fissati ex ante sono molto chiari e non lasciano alcun margine valutativo allo stesso Collegio di Garanzia, il quale può conoscere delle sanzioni concretamente irrogate solo se conformi a tali limiti (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 4041/2018).
23. E’ perciò evidente che, qualora le questioni poste al suo esame non concernano sanzioni superiori ai 10.000 euro, come nel caso di specie con riferimento alla sanzione irrogata all’AS in discussione, detto organo è sfornito di potere. Il dato letterale è, infatti, insuperabile, attesa la sua chiarezza.
24. In questa prospettiva, si rivela privo di fondamento il richiamo di parte ricorrente della decisione n. 6/2016 resa dallo stesso organo di giustizia sportiva a Sezioni Unite, depositata agli atti (cfr. all. n. 24 al ricorso).
25. E infatti, nel precedente citato, il Collegio di Garanzia ha affermato il principio per cui, al fine di identificare la soglia di gravità delle vicende suscettibili di essere portate alla sua cognizione, dovesse tenersi conto della controversia nella sua totalità, nel senso che “ Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme [...]”.
26. Applicando il medesimo criterio ermeneutico e, quindi, facendo riferimento alla controversia nella sua totalità (i.e. primo e secondo grado), l’esito valutativo in termini di inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe non muterebbe, dal momento che l’AS, che è l’unica parte alla stregua della quale è possibile valutare la gravità della vicenda, stante l’acquiescenza prestata dal Presidente Sig. HI rispetto alle sanzioni irrogate nei suoi confronti, è stata sanzionata, sia in primo grado che in appello, con sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000, di entità quindi inferiore alla soglia di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.
27. Sicché, esclusa la possibilità di includere nella complessiva valutazione di gravità della controversia anche le sanzioni ascritte (personalmente) al Presidente dell’AS, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dall’Associazione e che ha ritenuto, in assoluta autonomia, di non interporre impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori che lo hanno attinto, non può che confermarsi la correttezza della statuizione del Collegio di Garanzia in ragione della soglia dei 10.000 euro stabilita dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.
28. Infondate risultano pure le argomentazioni di parte ricorrente per cui l’interesse alla decisione da parte dell’Associazione valicherebbe la soglia di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere la sanzione inflitta al Presidente dell’AS suscettibile di essere reiterata in futuro, dovendo l’interesse al ricorso comunque essere concreto ed attuale, non potendo radicarsi in forza di circostanze future e del tutto ipotetiche.
29. La decisione in rito del Collegio di Garanzia, attesa la previsione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, risulta, in definitiva, pienamente legittima, non risultando la disposizione da ultima citata - la cui formulazione coincide con quella di cui all’art. 12 bis dello Statuto Coni – impugnata dalla ricorrente né dinanzi al competente organo di giustizia sportiva (in forza del vincolo della c.d. “pregiudiziale sportiva” - cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4521/2025, che richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 8612/2023) né, tantomeno, nella presente sede giurisdizionale .
31. Dalla legittimità della decisione in rito resa dal Collegio di Garanzia deriva, conseguentemente, l’infondatezza delle censure con cui parte ricorrente tenta surrettiziamente di mettere in discussione la legittimità del procedimento disciplinare da cui sono originate le pronunce del Tribunale federale e della Corte d’appello federale, trattandosi di profili non esaminati dal Collegio di garanzia.
32. La legittimità della decisione del Collegio di Garanzia priva, altresì, di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dall’AS in sede di ricorso, mancandone gli elementi costitutivi. In proposito va considerato che il risarcimento dei danni invocato dalla ricorrente presuppone l'accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
33. Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., è infatti necessario che sussistano tre elementi, ovvero il danno ingiusto (elemento oggettivo), il (doppio) nesso di causalità e, infine, la colpa dell'amministrazione (elemento soggettivo).
34. Per giurisprudenza costante, il risarcimento del danno imputato alla Pubblica amministrazione, invero, non può mai essere conseguenza automatica dell'annullamento (anche se dichiarato in via incidentale) di un atto amministrativo, ma necessita dell'ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge.
35. Più in particolare, per “ danno ingiusto ” risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica ma solo la perdita ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. “ spettanza del bene della vita ”, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3392). Altresì, deve sussistere il doppio rapporto di causalità tra il provvedimento lesivo ed il danno evento e tra quest'ultimo ed il danno conseguenza, in base ai principi della causalità giuridica (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).
36. Infine, con riferimento all'elemento soggettivo (ovvero la colpevole condotta antigiuridica della stessa amministrazione), affinché sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l'emanazione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenuti in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, sez. II, 10 agosto 2017, n. 1404); al riguardo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (Tar Basilicata, 19 giugno 2017, n. 451; Tar Campania, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 387; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1347; Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).
37. Nel caso di specie, l’Associazione ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano con specifico riferimento alla decisione del Collegio di Garanzia oggetto del gravame.
38. Risulta infine inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 del D.L. n. 220/2003, sollevata in sede di memoria, proposta dall’AS con riguardo alla riserva a favore dell’ordinamento sportivo della disciplina delle questioni aventi ad oggetto “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni …”, che, nel caso di specie, consentirebbe alla Federazione di incidere ben oltre l’ambito propriamente federale per ingerirsi in attività di carattere strettamente privatistico (proprio delle decisioni interne dell’AS), imponendo l’obbligo di tesseramento anche a prescindere dal consenso dei soci dell’Associazione affiliata (o dei non soci della stessa che ne utilizzino i campi da gioco).
39. Trattasi, infatti, di questione non rilevante, in quanto estranea al perimetro della pronuncia di inammissibilità del Collegio di Garanzia del Coni, oggetto del presente gravame, e che non avrebbe alcun effetto per la decisione sull’impugnativa in esame, fondata, come evidenziato, sull’applicazione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non impugnato dall’associazione ricorrente.
40. Per le ragioni esposte, il ricorso risulta infondato e va respinto.
41. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori ove previsti per legge, per ciascuna delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NI OV, Presidente
LV MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV MO | NI OV |
IL SEGRETARIO