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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3595/2017 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1 via Luigi Spagna n. 50Q, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BORGIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Siracusa, Controparte_1 C.F._2 viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BIANCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 583/2017, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di €. 603.760,00, oltre interessi convenzionali al 10% a decorrere dal 2.3.2009 e
[...]
spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha anzitutto evidenziato che la controparte avrebbe fondato la sua pretesa su una scrittura datata 1.3.2009 nella quale l'esponente avrebbe riconosciuto di essere debitore dell'importo ingiunto in virtù di un prestito erogatogli dal creditore ingiungente.
Tanto premesso, ha ammesso di aver ricevuto esclusivamente l'ammontare di L. Parte_1
120.000.000, mentre ha sostenuto che non avrebbe adeguatamente provato Controparte_1
l'erogazione di somme maggiori. Da tale angolo visuale, l'opponente ha ritenuto sprovviste di data certa le scritture ricognitive prodotte da controparte.
Ancora, ha lamentato il superamento della soglia di usura degli interessi addebitati, Parte_1
l'illegittima capitalizzazione di questi ultimi e, per il periodo precedente al 2005, l'applicazione di tassi ultralegali in difetto di idonea pattuizione scritta.
L'opponente ha poi eccepito la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli accessori successivi all'1.3.2009.
L'ingiunto ha per altro verso censurato il provvedimento monitorio per vizio di ultrapetizione, rilevando che con esso sarebbe stato imposto il pagamento di interessi al tasso convenzionale del
10%, nonostante l'assenza di domanda sul punto da parte dell'ingiungente.
Infine, ha chiesto la rideterminazione del credito vantato da controparte alla luce Parte_1
dei pagamenti medio tempore eseguiti.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposto ha ribadito di aver fondato la propria domanda monitoria sulla scrittura ricognitiva del debito sottoscritta da in data 1.3.2009 – e su quelle precedentemente firmate Parte_1 dall'ingiunto -, da ricondursi alla previsione di cui all'art. 1988 c.c., ed ha contestato ogni addebito di usurarietà, di anatocismo e di applicazione illegittima di interessi ultralegali.
ha poi sostenuto di aver contabilizzato i pagamenti effettuati da controparte, pur Controparte_1 rilevando il difetto di sottoscrizione dei documenti all'uopo prodotti da quest'ultima, ed ha rettificato la propria pretesa, precisando di voler richiedere anche per il periodo successivo all'1.3.2009 gli interessi al tasso convenzionale del 10%.
Denegata la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza del
16.2.2018 emessa dal precedente giudice istruttore, in seguito al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il procedimento è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. con provvedimento del
17.7.2019, tenuto conto del rinvio a giudizio dell'opposto per il reato di usura previsto dall'art. 644
c.p.
Intervenuta la sentenza n. 109/2024, con cui il Tribunale Penale di Siracusa ha accertato il compimento del predetto illecito penale da parte di dichiarando tuttavia Controparte_1
contestualmente la estinzione di esso per prescrizione, la causa in epigrafe è stata riassunta e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, essendo tenuto a dare la prova ex art. 2697, comma 1, c.c. degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria, mentre parte opponente, quale convenuto sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, comma 2, c.c., individuando i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Allorquando la domanda monitoria sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum, mentre è il promittente che per liberarsi deve dimostrare l'inesistenza del rapporto obbligatorio che lo leghi al primo.
A tal riguardo, in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Tanto chiarito, nel caso di specie, la domanda di pagamento proposta da si fonda Controparte_1 sulla scrittura privata dell'1.3.2009, che ha fatto seguito ad altri documenti sottoscritti da Parte_1
e nella quale testualmente si legge: “il sig. dichiara di aver consegnato al
[...] Controparte_1 sig. in diverse occasioni con assegni di conto corrente non trasferibili l'ammontare Parte_1
di euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009 a titolo di prestito. Il sig.
[...]
dichiara di aver ricevuto ed accettato a titolo di prestito dal sig. in Pt_1 Controparte_1
diverse occasioni a far data dal 01.03.1996 la somma di euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009, e si impegna a restituire detta somma maggiorata degli interessi pattuiti del
10% entro e non oltre il 01.03.2010” (v. ult. pagina dell'all. 3 della produzione di Controparte_1
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
2.1. Orbene, tra le varie censure sollevate, parte opponente ha lamentato l'applicazione illegittima di interessi a tasso ultralegale in difetto di idonea previsione scritta.
La norma rilevante in proposito è costituita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Secondo la consolidata interpretazione della suddetta disposizione fornita dalla più autorevole dottrina, la richiesta di interessi ultralegali esige che il debitore abbia preventivamente manifestato il suo inequivocabile consenso all'applicazione di un tasso superiore a quello legale, attraverso la sottoscrizione di apposita clausola o di un testo contrattuale in cui quest'ultima sia inserita.
In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha con chiarezza negato che il patto necessario per l'applicazione di interessi ultralegali possa essere sostituito da una convalida successiva di tale addebito o da un successivo riconoscimento della loro debenza da parte del debitore
(così Cass. Civ. Sez. I 22.6.1972, n. 2055, in cui si è escluso che l'approvazione postuma del conto da parte del cliente valesse a giustificare il credito relativo ad interessi addebitati a carico di quest'ultimo ad un tasso superiore a quello legale, in relazione al quale si assumeva il difetto del titolo documentale necessario ad substantiam).
Ancora, il Supremo Collegio ha indiscutibilmente escluso che il patto richiesto per l'applicazione di interessi ultralegali dall'art. 1284, comma 3, c.c. possa ritenersi validamente stipulato allorché il debitore abbia promesso di pagare un importo comprensivo di capitale ed interessi (così Cass. Civ.
Sez. III 28.5.1984, n. 3252, per cui l'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale, imposto dal terzo comma dell'art. 1284 c.c., pur potendo essere assolto attraverso documenti forniti a regolamentazione di specifici aspetti che assicurino il rispetto dei principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, non può considerarsi soddisfatto dal rilascio di dichiarazione meramente ricognitiva del debitore o di promessa di pagamento – nella specie consistente in una cambiale – per importo conglobante interessi e capitale).
Nel caso di specie, come si è visto, essendo stata prodotta dall'opposto promessa Controparte_1 di pagamento riconducibile all'art. 1988 c.c., deve presumersi l'esistenza del rapporto sottostante.
La detta presunzione può tuttavia essere superata da prova contraria.
L'imposizione, sul punto, dell'onere probatorio a carico dell'opponente implica Parte_1
esclusivamente che, in caso di mancata adeguata dimostrazione dell'inesistenza del rapporto sottostante, quest'ultimo deve reputarsi sussistente, dovendo le conseguenze della carenza dimostrativa gravare sul medesimo ingiunto.
Va peraltro precisato che la prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. può essere rinvenuta in tutti gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. I 4.2.1980, n. 771, per cui la presunzione di esistenza del rapporto sottostante di cui all'art. 1988 c.c. può essere superata dal promittente con qualsiasi mezzo di prova, senza alcun limite probatorio).
Tanto ricordato, nel caso di specie l'inesistenza del rapporto sottostante, nei termini in cui esso è stato prospettato nella scrittura privata dell'1.3.2009, deve considerarsi dimostrata. Orbene, nel pregresso documento dell'1.3.2005, sottoscritto dall'opponente, si legge che “il sig. si impegna a restituire” quanto indicato con gli “interessi del 10%” (v. pag. 8 Parte_1 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Analogo tasso di interessi è richiamato nelle successive scritture ricognitive dell'1.3.2007, dell'1.3.2008 e dell'1.3.2009 (v. pagg. 10-11-12 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Pur nondimeno, dallo stesso prospetto di calcolo della somma richiesta prodotto dall'opposto (v. all.
6 della produzione di quest'ultimo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), emerge che a partire dal primo prestito dell'1.3.1996 di L. 150.000.000 gli interessi sono stati quantificati al tasso del 15% (v. pagg.
1-2 dell'all. 6 citato) e che a partire dagli interessi maturati all'1.3.2004 è stato applicato il tasso del 10% (v. pag. 2 dell'all. 6 citato).
È dunque pacifico che già dal 1996 sia stato applicato un tasso superiore a quello legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Tanto precisato, nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, quest'ultimo, nella esposizione di fatto in cui si ripercorrono le vicende nell'ambito delle quali venne concesso il secondo mutuo all'opponente, fa esplicita menzione della “mancanza di qualsivoglia scrittura privata del prestito precedente” (v., testualmente, pag. 3 della detta comparsa).
In altri termini, risultando apertamente ammessa la mancata redazione di documenti scritti, appare giocoforza escluso il rispetto dell'obbligo formale imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'applicazione di interessi superiori al tasso legale.
Ancora, si legge testualmente nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto che “anche prima del 2005 le parti hanno convenuto per iscritto gli interessi convenzionali. Ed invero, così come risulta dalle scritture private antecedenti al 2005, le stesse prevedono la restituzione delle somme comprensive degli interessi già maturati e calcolati. In sostanza, la concreta determinazione del saggio di interesse è desumibile dalle citate scritture con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità per le parti” (v. pag. 11 della detta comparsa).
, dunque, ha affermato che i documenti che – secondo la sua ricostruzione – Controparte_1
avrebbero integrato la pattuizione – da stipularsi in forma necessariamente scritta, ex art. 1284, comma 3, c.c. – volta a consentire l'applicazione di un tasso superiore a quello legale sarebbero costituiti esclusivamente dalle scritture ricognitive via via sottoscritte da prima del Parte_1
2005.
Queste ultime, tuttavia, per stessa ammissione dell'opposto, risultano essere state emesse costantemente in un momento successivo a quello della maturazione e della quantificazione degli interessi di cui si discute e, oltretutto, non hanno mai previsto con chiarezza l'applicazione di un determinato tasso superiore a quello legale, essendosi esse limitate a prospettare un importo complessivo comprensivo di capitale ed interessi.
Come si è visto, documenti di tal fatta, per la giurisprudenza di legittimità, si rivelano inidonei a garantire il rispetto dell'obbligo di forma scritta, imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per
l'applicazione di interessi ultralegali (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 28.5.1984, n. 3252 cit., per cui l'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale, imposto dal terzo comma dell'art. 1284 c.c., pur potendo essere assolto attraverso documenti forniti a regolamentazione di specifici aspetti che assicurino il rispetto dei principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, non può considerarsi soddisfatto dal rilascio di dichiarazione meramente ricognitiva del debitore o di promessa di pagamento – nella specie consistente in una cambiale – per importo conglobante interessi e capitale).
In conclusione, solo dall'1.3.2005 può ritenersi pattuito validamente tra le parti un tasso superiore a quello legale.
Essendo – come si è visto – stati quantificati nella scrittura privata dell'1.3.2009 interessi ultralegali anche per il periodo precedente all'1.3.2005 in difetto di idonea valida pattuizione scritta, deve ritenersi senz'altro dimostrata la insussistenza del rapporto sottostante al ricorso monitorio per come prospettato nel detto documento ricognitivo.
Per completezza, occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'opposto nella comparsa conclusionale, in nessuno degli atti del procedimento penale definito con sentenza n. 109 del 2024 ha dichiarato di avere sottoscritto “una scrittura privata della somma Parte_1
ricevuta in cui mi impegnavo a restituire detta somma gravata con un tasso di interesse pari al 15% annuali” (così, invece, pag. 12 della detta comparsa conclusionale dell'opposto), rinvenendosi in essi esclusivamente un riferimento all'applicazione di tale tasso, senza che sia stata fatta menzione di alcuna sottoscrizione di pattuizioni di tal fatta.
2.2. Va per altro verso evidenziato che, com'è pacifico, la quantificazione del debito complessivo chiesto in via monitoria è stata effettuata trasformando in capitale gli interessi nel tempo maturati.
Sul punto, si legge testualmente nella comparsa conclusionale dell'opposto (v. pag. 21) che “il divieto di anatocismo è stato derogato dalla volontà delle parti, ossia dalle plurime stipulazioni scritte che annualmente venivano firmate dal debitore”.
In altri termini, con tali deduzioni ha all'evidenza sostenuto che la preclusione Controparte_1
della capitalizzazione degli interessi sarebbe stata superata in virtù di apposizione convenzione derogatoria riconducibile alla previsione di cui all'art. 1283 c.c.
L'assunto non può essere condiviso. In proposito, l'art. 1283 c.c. dispone che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Sulla scorta della più autorevole dottrina, il Supremo Collegio ha chiarito che la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, richiesta dalla predetta norma perché essi producano a loro volta interessi, deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo (così Cass. Civ. Sez. I
12.12.1988, n. 6735).
Ancora, come emerge dal testo di legge, perché possano produrre interessi secondari, gli interessi primari devono essere dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie, nei documenti ricognitivi del 13.3.1997, dell'1.3.1999, dell'1.3.2000, dell'1.3.2001, dell'1.3.2002, dell'1.3.2003 e dell'1.3.2006 neppure si prospetta l'applicazione di interessi su un importo già comprensivo di interessi (v. pagg.
1-6 e pag. 9 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Quanto alle scritture successive, si rileva (v. pagg. 7, 8, 10, 11 e 12) che:
- in quella dell'1.3.2004 si fa menzione di una esposizione debitoria di “euro 400.000,00 […], comprensiva di interessi fino ad oggi” e si precisa che “la suddetta somma maggiorata degli interessi dovrà essere restituita”;
- in quella dell'1.3.2005 si fa menzione di un debito di “euro 440.000,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2005” e si precisa che “il sig. si impegna a restituire la suddetta Parte_1 somma maggiorata degli interessi del 10%”;
- in quella dell'1.3.2007 si fa menzione di un debito di “euro 503.498,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2007” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”;
- in quella dell'1.3.2008 si fa menzione di un debito di “euro 550.348,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2008” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”;
- in quella dell'1.3.2009 si fa menzione di un debito di “euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”.
Nessuna di dette clausole si mostra idonea a garantire l'assunzione consapevole, da parte del debitore, di un obbligo derogatorio rispetto al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., come invece è imposto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. Civ. Sez. I 12.12.1988, n. 6735 cit.). Per altro verso, come si è visto, la convenzione che deroga al disposto della norma sopra citata consente la capitalizzazione esclusivamente di interessi dovuti da almeno sei mesi.
In contrasto con tale requisito, le clausole testé esaminate consentono invece dal giorno immediatamente successivo alla loro sottoscrizione l'applicazione di interessi calcolati su altri interessi maturati fino alla data della stessa pattuizione e, dunque, non dovuti da almeno sei mesi.
Non ricorre pertanto alcuna valida deroga al divieto di anatocismo nella vicenda in esame.
2.3. Risultando - per le invalidità sopra evidenziate - errata in eccesso la somma quantificata nella scrittura ricognitiva dell'1.3.2009 – sottesa alla pretesa azionata in via monitoria – ed essendo così stata superata la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., deve per ciò solo essere revocato il decreto ingiuntivo n. 583/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa con sentenza non definitiva e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo per procedere alla quantificazione dell'importo dovuto da nei confronti di (v., sulla piena legittimità della emissione di Parte_1 Controparte_1
sentenza non definitiva di revoca del decreto ingiuntivo con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione del credito, Cass. Civ. Sez. III 24.9.2013, n. 21840; Cass. Civ. Sez. III
28.5.1999, n. 5192).
3. La liquidazione delle spese va rinviata alla pronuncia definitoria.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3595/2017:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 583/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- rinvia la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, il 23.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3595/2017 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1 via Luigi Spagna n. 50Q, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BORGIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Siracusa, Controparte_1 C.F._2 viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BIANCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 583/2017, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di €. 603.760,00, oltre interessi convenzionali al 10% a decorrere dal 2.3.2009 e
[...]
spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha anzitutto evidenziato che la controparte avrebbe fondato la sua pretesa su una scrittura datata 1.3.2009 nella quale l'esponente avrebbe riconosciuto di essere debitore dell'importo ingiunto in virtù di un prestito erogatogli dal creditore ingiungente.
Tanto premesso, ha ammesso di aver ricevuto esclusivamente l'ammontare di L. Parte_1
120.000.000, mentre ha sostenuto che non avrebbe adeguatamente provato Controparte_1
l'erogazione di somme maggiori. Da tale angolo visuale, l'opponente ha ritenuto sprovviste di data certa le scritture ricognitive prodotte da controparte.
Ancora, ha lamentato il superamento della soglia di usura degli interessi addebitati, Parte_1
l'illegittima capitalizzazione di questi ultimi e, per il periodo precedente al 2005, l'applicazione di tassi ultralegali in difetto di idonea pattuizione scritta.
L'opponente ha poi eccepito la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli accessori successivi all'1.3.2009.
L'ingiunto ha per altro verso censurato il provvedimento monitorio per vizio di ultrapetizione, rilevando che con esso sarebbe stato imposto il pagamento di interessi al tasso convenzionale del
10%, nonostante l'assenza di domanda sul punto da parte dell'ingiungente.
Infine, ha chiesto la rideterminazione del credito vantato da controparte alla luce Parte_1
dei pagamenti medio tempore eseguiti.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposto ha ribadito di aver fondato la propria domanda monitoria sulla scrittura ricognitiva del debito sottoscritta da in data 1.3.2009 – e su quelle precedentemente firmate Parte_1 dall'ingiunto -, da ricondursi alla previsione di cui all'art. 1988 c.c., ed ha contestato ogni addebito di usurarietà, di anatocismo e di applicazione illegittima di interessi ultralegali.
ha poi sostenuto di aver contabilizzato i pagamenti effettuati da controparte, pur Controparte_1 rilevando il difetto di sottoscrizione dei documenti all'uopo prodotti da quest'ultima, ed ha rettificato la propria pretesa, precisando di voler richiedere anche per il periodo successivo all'1.3.2009 gli interessi al tasso convenzionale del 10%.
Denegata la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza del
16.2.2018 emessa dal precedente giudice istruttore, in seguito al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il procedimento è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. con provvedimento del
17.7.2019, tenuto conto del rinvio a giudizio dell'opposto per il reato di usura previsto dall'art. 644
c.p.
Intervenuta la sentenza n. 109/2024, con cui il Tribunale Penale di Siracusa ha accertato il compimento del predetto illecito penale da parte di dichiarando tuttavia Controparte_1
contestualmente la estinzione di esso per prescrizione, la causa in epigrafe è stata riassunta e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, essendo tenuto a dare la prova ex art. 2697, comma 1, c.c. degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria, mentre parte opponente, quale convenuto sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, comma 2, c.c., individuando i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Allorquando la domanda monitoria sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum, mentre è il promittente che per liberarsi deve dimostrare l'inesistenza del rapporto obbligatorio che lo leghi al primo.
A tal riguardo, in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Tanto chiarito, nel caso di specie, la domanda di pagamento proposta da si fonda Controparte_1 sulla scrittura privata dell'1.3.2009, che ha fatto seguito ad altri documenti sottoscritti da Parte_1
e nella quale testualmente si legge: “il sig. dichiara di aver consegnato al
[...] Controparte_1 sig. in diverse occasioni con assegni di conto corrente non trasferibili l'ammontare Parte_1
di euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009 a titolo di prestito. Il sig.
[...]
dichiara di aver ricevuto ed accettato a titolo di prestito dal sig. in Pt_1 Controparte_1
diverse occasioni a far data dal 01.03.1996 la somma di euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009, e si impegna a restituire detta somma maggiorata degli interessi pattuiti del
10% entro e non oltre il 01.03.2010” (v. ult. pagina dell'all. 3 della produzione di Controparte_1
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
2.1. Orbene, tra le varie censure sollevate, parte opponente ha lamentato l'applicazione illegittima di interessi a tasso ultralegale in difetto di idonea previsione scritta.
La norma rilevante in proposito è costituita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Secondo la consolidata interpretazione della suddetta disposizione fornita dalla più autorevole dottrina, la richiesta di interessi ultralegali esige che il debitore abbia preventivamente manifestato il suo inequivocabile consenso all'applicazione di un tasso superiore a quello legale, attraverso la sottoscrizione di apposita clausola o di un testo contrattuale in cui quest'ultima sia inserita.
In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha con chiarezza negato che il patto necessario per l'applicazione di interessi ultralegali possa essere sostituito da una convalida successiva di tale addebito o da un successivo riconoscimento della loro debenza da parte del debitore
(così Cass. Civ. Sez. I 22.6.1972, n. 2055, in cui si è escluso che l'approvazione postuma del conto da parte del cliente valesse a giustificare il credito relativo ad interessi addebitati a carico di quest'ultimo ad un tasso superiore a quello legale, in relazione al quale si assumeva il difetto del titolo documentale necessario ad substantiam).
Ancora, il Supremo Collegio ha indiscutibilmente escluso che il patto richiesto per l'applicazione di interessi ultralegali dall'art. 1284, comma 3, c.c. possa ritenersi validamente stipulato allorché il debitore abbia promesso di pagare un importo comprensivo di capitale ed interessi (così Cass. Civ.
Sez. III 28.5.1984, n. 3252, per cui l'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale, imposto dal terzo comma dell'art. 1284 c.c., pur potendo essere assolto attraverso documenti forniti a regolamentazione di specifici aspetti che assicurino il rispetto dei principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, non può considerarsi soddisfatto dal rilascio di dichiarazione meramente ricognitiva del debitore o di promessa di pagamento – nella specie consistente in una cambiale – per importo conglobante interessi e capitale).
Nel caso di specie, come si è visto, essendo stata prodotta dall'opposto promessa Controparte_1 di pagamento riconducibile all'art. 1988 c.c., deve presumersi l'esistenza del rapporto sottostante.
La detta presunzione può tuttavia essere superata da prova contraria.
L'imposizione, sul punto, dell'onere probatorio a carico dell'opponente implica Parte_1
esclusivamente che, in caso di mancata adeguata dimostrazione dell'inesistenza del rapporto sottostante, quest'ultimo deve reputarsi sussistente, dovendo le conseguenze della carenza dimostrativa gravare sul medesimo ingiunto.
Va peraltro precisato che la prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. può essere rinvenuta in tutti gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. I 4.2.1980, n. 771, per cui la presunzione di esistenza del rapporto sottostante di cui all'art. 1988 c.c. può essere superata dal promittente con qualsiasi mezzo di prova, senza alcun limite probatorio).
Tanto ricordato, nel caso di specie l'inesistenza del rapporto sottostante, nei termini in cui esso è stato prospettato nella scrittura privata dell'1.3.2009, deve considerarsi dimostrata. Orbene, nel pregresso documento dell'1.3.2005, sottoscritto dall'opponente, si legge che “il sig. si impegna a restituire” quanto indicato con gli “interessi del 10%” (v. pag. 8 Parte_1 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Analogo tasso di interessi è richiamato nelle successive scritture ricognitive dell'1.3.2007, dell'1.3.2008 e dell'1.3.2009 (v. pagg. 10-11-12 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Pur nondimeno, dallo stesso prospetto di calcolo della somma richiesta prodotto dall'opposto (v. all.
6 della produzione di quest'ultimo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), emerge che a partire dal primo prestito dell'1.3.1996 di L. 150.000.000 gli interessi sono stati quantificati al tasso del 15% (v. pagg.
1-2 dell'all. 6 citato) e che a partire dagli interessi maturati all'1.3.2004 è stato applicato il tasso del 10% (v. pag. 2 dell'all. 6 citato).
È dunque pacifico che già dal 1996 sia stato applicato un tasso superiore a quello legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Tanto precisato, nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, quest'ultimo, nella esposizione di fatto in cui si ripercorrono le vicende nell'ambito delle quali venne concesso il secondo mutuo all'opponente, fa esplicita menzione della “mancanza di qualsivoglia scrittura privata del prestito precedente” (v., testualmente, pag. 3 della detta comparsa).
In altri termini, risultando apertamente ammessa la mancata redazione di documenti scritti, appare giocoforza escluso il rispetto dell'obbligo formale imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'applicazione di interessi superiori al tasso legale.
Ancora, si legge testualmente nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto che “anche prima del 2005 le parti hanno convenuto per iscritto gli interessi convenzionali. Ed invero, così come risulta dalle scritture private antecedenti al 2005, le stesse prevedono la restituzione delle somme comprensive degli interessi già maturati e calcolati. In sostanza, la concreta determinazione del saggio di interesse è desumibile dalle citate scritture con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità per le parti” (v. pag. 11 della detta comparsa).
, dunque, ha affermato che i documenti che – secondo la sua ricostruzione – Controparte_1
avrebbero integrato la pattuizione – da stipularsi in forma necessariamente scritta, ex art. 1284, comma 3, c.c. – volta a consentire l'applicazione di un tasso superiore a quello legale sarebbero costituiti esclusivamente dalle scritture ricognitive via via sottoscritte da prima del Parte_1
2005.
Queste ultime, tuttavia, per stessa ammissione dell'opposto, risultano essere state emesse costantemente in un momento successivo a quello della maturazione e della quantificazione degli interessi di cui si discute e, oltretutto, non hanno mai previsto con chiarezza l'applicazione di un determinato tasso superiore a quello legale, essendosi esse limitate a prospettare un importo complessivo comprensivo di capitale ed interessi.
Come si è visto, documenti di tal fatta, per la giurisprudenza di legittimità, si rivelano inidonei a garantire il rispetto dell'obbligo di forma scritta, imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per
l'applicazione di interessi ultralegali (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 28.5.1984, n. 3252 cit., per cui l'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale, imposto dal terzo comma dell'art. 1284 c.c., pur potendo essere assolto attraverso documenti forniti a regolamentazione di specifici aspetti che assicurino il rispetto dei principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, non può considerarsi soddisfatto dal rilascio di dichiarazione meramente ricognitiva del debitore o di promessa di pagamento – nella specie consistente in una cambiale – per importo conglobante interessi e capitale).
In conclusione, solo dall'1.3.2005 può ritenersi pattuito validamente tra le parti un tasso superiore a quello legale.
Essendo – come si è visto – stati quantificati nella scrittura privata dell'1.3.2009 interessi ultralegali anche per il periodo precedente all'1.3.2005 in difetto di idonea valida pattuizione scritta, deve ritenersi senz'altro dimostrata la insussistenza del rapporto sottostante al ricorso monitorio per come prospettato nel detto documento ricognitivo.
Per completezza, occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'opposto nella comparsa conclusionale, in nessuno degli atti del procedimento penale definito con sentenza n. 109 del 2024 ha dichiarato di avere sottoscritto “una scrittura privata della somma Parte_1
ricevuta in cui mi impegnavo a restituire detta somma gravata con un tasso di interesse pari al 15% annuali” (così, invece, pag. 12 della detta comparsa conclusionale dell'opposto), rinvenendosi in essi esclusivamente un riferimento all'applicazione di tale tasso, senza che sia stata fatta menzione di alcuna sottoscrizione di pattuizioni di tal fatta.
2.2. Va per altro verso evidenziato che, com'è pacifico, la quantificazione del debito complessivo chiesto in via monitoria è stata effettuata trasformando in capitale gli interessi nel tempo maturati.
Sul punto, si legge testualmente nella comparsa conclusionale dell'opposto (v. pag. 21) che “il divieto di anatocismo è stato derogato dalla volontà delle parti, ossia dalle plurime stipulazioni scritte che annualmente venivano firmate dal debitore”.
In altri termini, con tali deduzioni ha all'evidenza sostenuto che la preclusione Controparte_1
della capitalizzazione degli interessi sarebbe stata superata in virtù di apposizione convenzione derogatoria riconducibile alla previsione di cui all'art. 1283 c.c.
L'assunto non può essere condiviso. In proposito, l'art. 1283 c.c. dispone che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Sulla scorta della più autorevole dottrina, il Supremo Collegio ha chiarito che la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, richiesta dalla predetta norma perché essi producano a loro volta interessi, deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo (così Cass. Civ. Sez. I
12.12.1988, n. 6735).
Ancora, come emerge dal testo di legge, perché possano produrre interessi secondari, gli interessi primari devono essere dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie, nei documenti ricognitivi del 13.3.1997, dell'1.3.1999, dell'1.3.2000, dell'1.3.2001, dell'1.3.2002, dell'1.3.2003 e dell'1.3.2006 neppure si prospetta l'applicazione di interessi su un importo già comprensivo di interessi (v. pagg.
1-6 e pag. 9 dell'all. 3 della produzione di parte opposta nel presente giudizio).
Quanto alle scritture successive, si rileva (v. pagg. 7, 8, 10, 11 e 12) che:
- in quella dell'1.3.2004 si fa menzione di una esposizione debitoria di “euro 400.000,00 […], comprensiva di interessi fino ad oggi” e si precisa che “la suddetta somma maggiorata degli interessi dovrà essere restituita”;
- in quella dell'1.3.2005 si fa menzione di un debito di “euro 440.000,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2005” e si precisa che “il sig. si impegna a restituire la suddetta Parte_1 somma maggiorata degli interessi del 10%”;
- in quella dell'1.3.2007 si fa menzione di un debito di “euro 503.498,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2007” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”;
- in quella dell'1.3.2008 si fa menzione di un debito di “euro 550.348,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2008” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”;
- in quella dell'1.3.2009 si fa menzione di un debito di “euro 603.760,00 comprensivo di interessi maturati al 01.03.2009” e si precisa che “il sig. […] si impegna a restituire detta Parte_1 somma maggiorata degli interessi pattuiti del 10%”.
Nessuna di dette clausole si mostra idonea a garantire l'assunzione consapevole, da parte del debitore, di un obbligo derogatorio rispetto al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., come invece è imposto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. Civ. Sez. I 12.12.1988, n. 6735 cit.). Per altro verso, come si è visto, la convenzione che deroga al disposto della norma sopra citata consente la capitalizzazione esclusivamente di interessi dovuti da almeno sei mesi.
In contrasto con tale requisito, le clausole testé esaminate consentono invece dal giorno immediatamente successivo alla loro sottoscrizione l'applicazione di interessi calcolati su altri interessi maturati fino alla data della stessa pattuizione e, dunque, non dovuti da almeno sei mesi.
Non ricorre pertanto alcuna valida deroga al divieto di anatocismo nella vicenda in esame.
2.3. Risultando - per le invalidità sopra evidenziate - errata in eccesso la somma quantificata nella scrittura ricognitiva dell'1.3.2009 – sottesa alla pretesa azionata in via monitoria – ed essendo così stata superata la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., deve per ciò solo essere revocato il decreto ingiuntivo n. 583/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa con sentenza non definitiva e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo per procedere alla quantificazione dell'importo dovuto da nei confronti di (v., sulla piena legittimità della emissione di Parte_1 Controparte_1
sentenza non definitiva di revoca del decreto ingiuntivo con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione del credito, Cass. Civ. Sez. III 24.9.2013, n. 21840; Cass. Civ. Sez. III
28.5.1999, n. 5192).
3. La liquidazione delle spese va rinviata alla pronuncia definitoria.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3595/2017:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 583/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- rinvia la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, il 23.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti