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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 01/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data
4 settembre 2023 da
REPUBBLICA ITALIANA - Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
Consiglio dei Ministri pro tempore e
[...]
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'VV dello AT di Trento
- appellanti - contro
(C.F.: , nato a [...] CP_3 C.F._1
(VR) il 11.5.1963, (C.F.: Parte_1
), nata a San Pietro in [...] il C.F._2
14.8.1955, (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._3
Verona (VR) il 5.7.1951, (C.F.: Parte_3
1 ), nato a [...] il [...], C.F._4 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_4 C.F._5
6.6.1960, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli Persona_1
Avv.ti Maria Cristina Sandrin e Nicola Biondaro del foro di Verona
- appellati - nonché contro
, in persona Controparte_4
dell'Ambasciatore pro tempore
- appellata - contumace -
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma dell'ordinanza n. cron.4094/2023 dd 3.8.2023 del
Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 11.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per gli Appellanti Repubblica TA e Controparte_2
:
[...]
“1.in via preliminare/pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della sia Controparte_1
della legittimato essendo ai sensi Controparte_4
dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 unicamente – ed Contr in luogo della – lo AT italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo Controparte_2
istituito dall'articolo 43 cit.;
2.nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
2 3.in subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli
2934 e 2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
4.in estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo
43, comma 4 lettera b), DL. n. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
5.con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli Appellati , , , CP_3 Parte_1 Parte_2
e : Parte_3 Parte_4
“Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito
1.respingere l'appello proposto dalla TA, CP_4 [...]
e dal Parte_5 Parte_6
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
2.condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 – , , e CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di , con ricorso ex art. Parte_4 Persona_1
702-bis c.p.c. depositato in data 26.10.2022 contro la Repubblica
e la Repubblica TA- Presidenza Controparte_4 CP_1
Ministri, chiedevano la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti
[...]
3 i danni, patrimoniali e non, patiti da in conseguenza delle Persona_1
condotte tenute dal 9.9.1943 fino al 29.1.1945 dalle Forze Armate del
, costituenti crimini contro l'umanità. CP_2
Esponevano che il 9 settembre 1943 , arruolato nel Corpo Persona_1
degli Alpini, era stato catturato a Vipiteno dalle truppe tedesche, e successivamente deportato e internato in e rinchiuso in vari CP_4
campi di concentramento fino al 29 gennaio 1945.
Affermavano che la deportazione e la sottoposizione a lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù integravano crimini contro l'umanità, imprescrittibili in forza del diritto internazionale consuetudinario.
I ricorrenti chiedevano dunque, iure hereditatis, il risarcimento dei danni subiti dal de cuius quelli patrimoniali, consistenti nella mancata Per_1
percezione della retribuzione a fronte del lavoro prestato, e quelli non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Precisavano che trattandosi di crimini contro l'umanità, rispetto ai quali era applicabile il principio della “giurisdizione universale”, sussisteva la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della pretesa risarcitoria;
invocavano inoltre l'applicazione della legge italiana.
1.2 –La Repubblica TA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
con il medesimo atto si costituiva altresì spontaneamente in giudizio il Controparte_2
Contro (di seguito, anche , assumendo di essere titolare ex lege del rapporto controverso, ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022
In via preliminare, essi affermavano che unico legittimato passivo era il il ristoro dei Controparte_2
danni subiti dalle vittime del , con carenza di legittimazione CP_2
degli altri convenuti, sul rilievo che l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 aveva Contro determinato la successione a titolo particolare del negli obblighi risarcitori della verso le vittime del Reich, con CP_4 CP_2
estromissione liberatoria della Repubblica Federale.
4 Eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di danno derivante dal reato di riduzione in schiavitù, prescrittibile in 20 anni ed asserivano che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si era consolidato solo negli anni '90, sicché non era applicabile in via retroattiva ai fatti di causa.
Evidenziavano che il apparteneva alle Forze Armate del Regno Per_1
d'Italia, sicché le condotte contestate erano state commesse nei confronti di un prigioniero militare in periodo di guerra, ragione per cui esse non potevano integrare crimini di guerra o contro l'umanità. Ne derivava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di atti iure imperii, coperti da immunità.
Sostenevano altresì che al più vi era giurisdizione del giudice tedesco, ai sensi degli artt. 3 della l. n. 218/1995, e che comunque la legge applicabile era la legge tedesca ex art 62 della l.n. 218/95 poiché i fatti fonte di responsabilità erano stati posti in essere esclusivamente in territorio germanico.
1.3 - La Federale di Germania non si costituiva in giudizio CP_4
e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita a mezzo delle sole produzioni documentali.
2. – Con ordinanza pubblicata in data 3.8.2023, il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento della domanda, condannava la
[...]
a pagare ai ricorrenti la somma di € 50.292,00 e Controparte_4
poneva le spese di lite, in solido, a carico della Controparte_4
e del .
[...] Controparte_2
In via pregiudiziale, affermava la giurisdizione del giudice italiano, sulla base del principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2014, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma di diritto internazionale consuetudinario che stabilisce l'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile non trova ingresso nel nostro ordinamento in
5 relazione ad azioni di risarcimento dei danni cagionati da condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, lesive di diritti umani fondamentali.
Sul punto, precisava che la deportazione e l'assoggettamento a lavori forzati costituivano crimini di guerra e contro l'umanità, anche quando commessi a danno di militari;
ciò in quanto le norme internazionali dell'epoca, in particolare la Convenzione dell'Aia del 1907 e il suo
Regolamento, consentivano l'internamento e l'impiego dei prigionieri di guerra solo a condizioni specifiche nel caso in esame non rispettate;
richiamava poi l'art. 3 della l. n. 218/1995, a mente del quale sussiste la giurisdizione italiana se il convenuto è residente o domiciliato in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Il Tribunale riteneva inoltre applicabile alla controversia la legge italiana, in base all'art. 62, l. n. 218/1995, essendo avvenuta in Italia la cattura del sig. Per_1
Rigettava poi l'eccezione, sollevata dai convenuti, di “difetto di legittimazione passiva” in capo alla Controparte_4
accedendo ad una diversa interpretazione, rispetto a quella prospettata dai resistenti costituiti, dell'art. 43 della l. n. 79/2022: sul punto - dato atto che detta norma era stata emanata con la dichiarata finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2.6.1961- affermava che l'art 43 DL 36/2022 aveva di fatto posto a carico dello
AT italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945 CP_2
con ciò assicurando una protezione totale della dalla CP_4
giurisdizione “esecutiva” ma non necessariamente da quella di
“cognizione”; affermava che la prevista notifica ex art 43 Dl citato degli atti introduttivi del giudizio di cognizione al Controparte_2
consentiva di escludere il difetto di legittimazione passiva
[...]
della (v pag 11 ultimo capoverso della Controparte_1
6 appellata ordinanza) ma non era sufficiente a far ritenere che la non fosse legittimata a partecipare al Controparte_4
giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni, posto che l'art 43 cit nel suo complesso appariva essenzialmente diretto non a disciplinare lo svolgimento del giudizio di accertamento del dedotto fatto illecito con relativa condanna, quanto piuttosto a disciplinare le concrete modalità di soddisfazione delle pretese già accertate nell'an e nel quantum e quindi già sorrette da titolo esecutivo;
affermava conclusivamente che la Repubblica Germania CP_4
era il solo legittimato passivo nel giudizio di cognizione e dunque l'unico soggetto legittimato a sollevare eccezioni relative al rapporto controverso compresa l'eccezione di prescrizione.
Motivava comunque ulteriormente che “a voler opinare , diversamente, (e quindi, ritenere che la traslazione dell'onere economico effettuata con l'istituzione del Fondo ristori sia ravvisabile prima ancora e a prescindere dall'eventuale formazione di un titolo esecutivo o che comunque il , Controparte_2
per il solo fatto di essere litisconsorte necessario e il soggetto tenuto a soddisfare in concreto la pretesa risarcitoria, una volta che ne sia accertata in via definitiva la fondatezza, abbia titolo per sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario) l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque meritevole di accoglimento”. Dava conto della esistenza di norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, che trova applicazione nell'ordinamento interno per effetto dell'art 10 cost.; richiamava in punto retroattività della imprescrittibilità l'art 7 comma 2 della Convenzione Europea dei diritti dell' uomo;
affermava che il divieto di retroattività delle norme sulla prescrizione, di rango costituzionale sancito dall'art 25 Cost aveva effetti limitati al solo
7 ambito penale e riteneva che l'eccezione di prescrizione fosse infondata.
Tanto chiarito, il primo Giudice accoglieva la domanda di risarcimento, limitatamente ai danni non patrimoniali, che liquidava in € 50.292,00.
Negava la decurtazione di quanto percepito dal a titolo di Persona_1
pensioni, sussidi o indennizzi, rilevando la mancanza di prova sul punto.
3. – Per la riforma di tale ordinanza propongono appello la Repubblica
TA – e il Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato in data Controparte_2
4.9.2023, affidandosi a quattro motivi di appello
3.1 – Con il primo motivo censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha sostenuto che in base al D.L. n. 36/2022, unica legittimata passiva nel giudizio di cognizione sarebbe la Controparte_4
Contro
mentre la legittimazione del sarebbe circoscritta alla
[...]
sola fase di esecuzione.
Evidenziano gli appellanti la contraddittorietà della motivazione del primo Giudice, che arriva ad una simile conclusione pur dando correttamente atto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Criticano l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 43 del
D.L. n. 36/2022, obiettando che la norma, invece, fonda l'esclusiva Contro legittimazione passiva del con espromissione ex lege della
Germana dalla titolarità del debito risarcitorio, sul Controparte_4
piano sostanziale, e dunque già nella fase di cognizione. Contro Affermano che il può senz'altro proporre le eccezioni relative al rapporto sostanziale, essendo il soggetto destinato a sostituire il debitore originario, secondo quanto previsto dall'art. 1272 c.c., sicché, a maggior ragione, può partecipare al giudizio di cognizione.
Deducono, infine, che il soggetto legittimato a transigere, cui fa Contro riferimento l'art. 43, comma 4, D.L. cit., non può che essere il
8 3.2 -Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'ordinanza impugnata laddove essa ha ritenuto che il fatto illecito si fosse verificato in Italia - per essere ivi avvenuta la cattura del - ed ha Per_1
pertanto escluso l'applicazione del diritto tedesco.
Eccepiscono la carenza assoluta di motivazione sul punto, anche in ragione della violazione e falsa applicazione della Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo regolamento.
Sostengono che, quando il era stata catturato, la era in Per_1 CP_4
guerra con l'Italia e ai sensi del Regolamento della Convenzione dell'Aja del 1907 lo AT nemico può catturare prigionieri di guerra, internarli e impiegarli come lavoratori di tal che le mere condotte di cattura del e di trasferimento in dovevano ritenersi Per_1 CP_4
conformi al diritto internazionale, non rientrando dunque nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità: l'asserito fatto illecito, integrato dalle condotte di adibizione a lavori forzati e maltrattamenti nel campo di detenzione, era dunque avvenuto esclusivamente in CP_4
Affermano quindi l'applicabilità del solo diritto tedesco alla controversia.
3.3 –Con il terzo motivo di appello gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Contro Ribadita la legittimazione del a sollevare l'eccezione, negano che il diritto azionato dalla controparte sia imprescrittibile.
Assumono che i fatti illeciti contestati sono riconducibili alla fattispecie del delitto di riduzione in schiavitù, che, ai sensi dell'art. 157 c.p., si prescrive in 20 anni (termine poi indicato in anni 15) per cui il termine sarebbe ampiamente spirato.
Osservano che il principio internazionale della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità non si è consolidato prima degli anni '80 ed evidenziano che lo stesso Statuto della Corte penale internazionale,
9 adottato nel 1998, che ha codificato detto principio, ne ha tuttavia escluso la retroattività.
Rammentano, oltretutto, che nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Sostengono che, in ogni caso, il giudice non potrebbe disapplicare l'art. 157 ultimo comma c.p.
(con la relativa conseguenza sul termine della prescrizione anche sotto il profilo civile) in forza di una norma internazionale, dovendo invece sollevare questione di legittimità costituzionale.
Rimarcano che lo stesso art. 43, comma 6, D.L. n. 36/2022 fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione.
Citano la sentenza della Cassazione n. 3642/2024, che ha affermato l'inapplicabilità del principio di imprescrittibilità ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista, la cristallizzazione del termine prescrizionale al momento di consumazione dell'illecito e l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione alla data dell'11.3.2004.
Evidenziano che, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., laddove il reato si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione, si applicano i termini di prescrizione previsti dai primi due commi (cinque e due anni),
e non il termine previsto per la prescrizione del reato. Affermano che gli autori materiali dei reati di cui è causa - peraltro non identificati dalle controparti - sono con alta probabilità deceduti, sicché i reati si sono estinti per una causa diversa dalla prescrizione. Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è pari a 5 anni, ampiamente spirato dalla data di decesso dei rei.
Insistono dunque nell'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria.
3.4 – Con il quarto motivo lamentano la mancata decurtazione delle somme già ricevute dal ai sensi dell'art. 43, D.L. n. 36/2022, Per_1
dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, nonostante la legge imponga di operare detta detrazione.
Formulano quindi le conclusioni trascritte in premessa
10 4. – , e CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
si sono costituiti in giudizio, istando per il rigetto Parte_4
dell'appello.
Quanto al primo motivo, affermano che l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 Contro trasferisce gli obblighi risarcitori in capo al solo per quanto attiene alla fase esecutiva, mentre, con riguardo al giudizio di cognizione, si limita a stabilire il litisconsorzio necessario con la Repubblica TA, ferma restando la piena legittimazione passiva della Controparte_4
[...]
Contestano il secondo motivo, sul rilievo che la Convenzione dell'Aja e la Convenzione di Ginevra non si applicano al caso di specie, poiché al momento della cattura del l'Italia non aveva ancora dichiarato Per_1
guerra alla Ad ogni modo, rilevano come la prigionia e la CP_4
deportazione non si svolsero affatto nel rispetto delle regole dettate da tali convenzioni internazionali, sicché anche la cattura fu illegittima.
In merito al terzo motivo, ribadiscono l'imprescrittibilità dei reati in esame, precisando che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non si applica all'azione di risarcimento dei danni da responsabilità civile.
Censurano infine come infondata la doglianza degli appellanti circa la mancata detrazione delle somme asseritamente percepite dal Per_1
ribadendo la mancanza di prova.
5. – La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace.
6. – Osserva la Corte quanto segue.
6.1 – Quanto al primo motivo di appello in primis va rilevato che la ordinanza di primo grado ha già affermato il difetto di legittimazione passiva della (v pag 11 della Controparte_1
ordinanza, ultimo capoverso) di tal che sul punto il motivo di appello non ha ragion d'essere.
11 Per il resto va rimarcato che il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, con l'art. 43:
a) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_2
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso CP_4
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263” ; detto è costituito presso il CP_2 Controparte_2
, chiamato a gestirne le risorse;
[...]
b) ha previsto il diritto all'accesso al alle condizioni e secondo CP_2
le modalità indicate dal medesimo articolo 43 e da emanando decreto ministeriale, in capo a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni succitati, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del disposto in parola o comunque entro un certo termine;
c) ha previsto che resti a carico del anche il pagamento delle spese CP_2
processuali eventualmente liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
d) ha previsto in relazione ai giudizi pendenti ed a quelli instaurati in seguito la possibilità -sentita l'VV dello AT- di definire in via transattiva la lite, costituendo l'accordo siffatto un ulteriore ed alternativo titolo per l'accesso al Fondo;
e) ha disposto la deroga all'art. 282 cod. proc. civ., anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L., prevedendo che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui trattasi acquistino efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e che siano eseguite esclusivamente a valere sul medesimo, con conseguente CP_2
12 improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata sui titoli analoghi;
f) ha disposto che il pagamento effettuato dal estingua ogni CP_2
diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
g) ha disposto che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'VV dello AT, nel rispetto dell'articolo 144 cod. proc. civ., e ha imposto al giudice adito, l' assegnazione e un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente qualora la notifica sia stata omessa.
Come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
159/2023 la disposizione in esame realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del
1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra: “ Nella fattispecie in esame, a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia
(l'Accordo di Bonn del 1961)”.
In sintesi, l'art. 43 DL cit. prevede che al credito risarcitorio nei confronti della sia “sostituito” un diritto di analogo contenuto CP_4
sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Controparte_4
Si tratta di una sorta di espromissione che ha però delle connotazioni del tutto peculiari e sui generis, di tal che non è pienamente operante l'art
13 1272 cc: in primis come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sent. 159/2023 la espromissione ha una eccezionale portata liberatoria ex lege “nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP_4
non sarebbe più proponibile una nuova”; per come configurato il sistema poi non può dirsi che necessariamente l'art 43 cit determini di per sé carenza della legittimazione/ titolarità passiva della
- soggetto in tesi responsabile dei Controparte_4
fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento- anche già con riferimento al giudizio di cognizione (che può anche concludersi in modo diverso dalla condanna) non essendovi invero una indicazione chiara in tal senso.
La espromissione con eccezionale portata liberatoria introdotta dal citato art 43 è come già detto del tutto sui generis, e non dunque pienamente sovrapponibile alla espromissione liberatoria prevista dall'art 1272 cc per il caso in cui il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originario: la “liberazione” come già detto avviene ex lege e l' accento è posto dall'art 43 cit. sulla piena traslazione dell'onere economico in capo al MEF nella fase “ esecutiva ” sottraendo a qualsivoglia procedura esecutiva la Repubblica Federale di
Germania.
L' art 43 cit poi non si occupa espressamente del procedimento giudiziale di cognizione se non nella parte in cui dispone che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'VV dello AT, nel rispetto dell' art 144 codice di procedura civile . Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”
; tale disposizione, come osservato dal Tribunale non indica che solo Contro il sia il soggetto da notificare, sembrando piuttosto sottendere la seconda parte della disposizione in esame la necessità di notifica anche
14 in casi in cui il giudizio sia stato iniziato solo verso altro soggetto
(quale il soggetto in tesi “responsabile” dell'illecito id est la
Repubblica di Germania). CP_4
Se in forza dell'art 43 cit non può ritenersi che necessariamente con riferimento al giudizio di cognizione, difetti la legittimazione/titolarità passiva della ciò che invece si trae da detto disposto CP_4
Contro normativo è che il debba essere parte necessaria di detto giudizio : proprio perché esso con il peculiare sistema previsto dalla norma è il soggetto che sarà tenuto a soddisfare le pretese risarcitorie, deve poter partecipare al giudizio in cui il titolo si forma onde poter adeguatamente contraddire;
la obbligatorietà della notifica all'VV di AT , che ex lege è chiamata a rappresentarlo e difenderlo, non ha altro significato, per come introdotta nel contesto dell'art 43 DL cit, che quello di consentirgli la suddetta partecipazione.
Va dunque accolto sotto tale profilo il primo motivo di appello dandosi Contro conto che il è legittimato passivo.
6.2 Il secondo motivo di appello va invece rigettato.
Va innanzitutto osservato che il Tribunale non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo dato conto della sua decisione con una motivazione per nulla “di stile”.
Ritiene poi questa Corte che le osservazioni svolte dall'appellante in punto applicazione della Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra e relativo Regolamento - che sarebbero stati applicati con riferimento ai fatti avvenuti in Italia di tal che l'illecito al più sarebbe avvenuto solo in (con la sottoposizione del ai lavori forzati), con la CP_4 Per_1
conseguenza della applicabilità ex art 62 L 218/95 della sola legge tedesca- non siano condivisibili .
L'art 4 del Regolamento cit. prevede che i prigionieri di guerra debbano essere trattati “con umanità”; l'art 5 prevede poi che “ I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo
15 qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati” ma vi si aggiunge che detti prigionieri “non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura”; a sua volta l'art 6 prevede che “Lo AT può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra” ma ciò deve fare “secondo il loro grado e le loro attitudini…” prevedendo inoltre detto articolo che i lavori non debbano essere “eccessivi” ed altresì aggiungendovi che i lavori fatti per lo AT debbono esser pagati secondo le tariffe in vigore.
L'insieme di dette norme non consente un trattamento del prigioniero di guerra quale quello allegato dai ricorrenti in primo grado e ciò non solo con riferimento, da ultimo, ai lavori forzati cui il prigioniero è stato sottoposto, in ma anche con rifermento alla vera e CP_4
propria deportazione dall'Italia alla - deportazione che non CP_4
concreta una” misura di sicurezza indispensabile” (e non vi è del resto allegazione dai resistenti/odierni appellanti in tal senso) risultando con tutta evidenza essere priva delle connotazioni richieste dalla citata
Convenzione e dal suo Regolamento essendo invece volta propria proprio all'internamento in campi di concentramento tedeschi, dove far svolgere al prigioniero i lavori forzati nelle “inumane” condizioni descritte.
La condotta produttiva di danno “ingiusto” (inteso quale non iure o contra ius) così letta è dunque unitaria ed iniziata proprio in territorio italiano essendo stata in esso svolta, non solo la cattura (in Vipiteno) , ma con tutta evidenza anche la fase iniziale della illecita deportazione volta a sottoporre il ad internamento nei campi di lavoro forzato Per_1
tedeschi: è dunque applicabile la legge italiana in forza del disposto del secondo comma dell'art. 62 legge n.218/95
E' invece fondata la eccezione di prescrizione di cui al terzo motivo di appello per le ragioni che seguono.
16 La tesi della imprescrittibilità del diritto risarcitorio sub iudice poggia, secondo la impugnata pronuncia, sulla norma consuetudinaria internazionale, che dispone la imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità e che trova applicazione nel nostro ordinamento interno per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente prevista dall'art 10 Cost.;
l'ordinanza appellata dà atto che detta norma consuetudinaria afferente la imprescrittibilità si è affermata a livello internazionale solo successivamente alla consumazione delle condotte contestate;
afferma però che la norma consuetudinaria in oggetto deve reputarsi retroattiva già in base al disposto dell' 7 comma 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo norma che trova la sua ratio proprio nella esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra e contro l'umanità
Ha poi affermato che non si applica in ambito civilistico il principio di irretroattività di rango costituzionale sancito dall'art 25 Cost. avendo esso effetti limitati all'ambito penale (essendo invece nell'ambito
“civilistico” previsto da una legge ordinaria- art 11 delle preleggi – derogabile da norma di pari rango) : ha asserito che pertanto non vi è ragione a che la norma consuetudinaria afferente la imprescrittibilità dei reati integranti crimini di guerra o contro l'umanità non debba ritenersi estesa al sistema risarcitorio civile.
Osserva il Collegio in primis che le norme contenute nell'articolo 7 della
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo si applicano alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, e non regolano invece l'aspetto “prescrizione”. Dai lavori preparatori della
Convenzione risulta poi che l'articolo 7 comma 2 è solo una precisazione relativa alla “ responsabilità” (non alla “imprescrittibilità”) inserita per dissipare qualsivoglia dubbio in ordine alla azioni penali avviate dopo la Seconda Guerra mondiale contro gli autori degli “abusi” commessi durante detta guerra;
la precisazione è volta in buona
17 sostanza a specificare che devesi considerare “sufficiente” per essere in linea con i principi indicati al comma 1 del medesimo articolo 7 , che le azioni o omissioni oggetto delle azioni penali fossero ritenute crimini al momento della loro commissione “ secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Per il resto va osservato innanzitutto che l'art 43 comma 6 del Dl
36/2022 , vigente all' epoca della instaurazione della lite, fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…”.
Va altresì rilevato che ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n 3642/2024 né il limite costituzionale dell'art 25 Cost (riferito all'ambito penale) e neppure, nella stessa logica, il principio “penalistico” della applicazione della norma più favorevole di tal che deve aversi riguardo, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi dell'art 2947 terzo comma cc, alla “astratta” previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione.
Le condotte contestate - privazione di libertà con connotazioni proprie della riduzione in schiavitù - integravano all'epoca delle loro commissione, reato per la legge italiana, in allora punibile con pena dai
5 ai 15 anni di tal che deve ritenersi applicabile (art 157 cp) il termine prescrizionale di 15 anni.
Ai fini della decorrenza della prescrizione va considerato quanto indicato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3642/2024: fino alla decisione della Corte Cass. n. 5044 del 2004, era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e devesi pertanto ritenere che
18 i diritti in questione non fossero fino ad allora “legalmente” esercitabili di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore.
Nondimeno pur considerando esercitabile il diritto risarcitorio solo da tale data, il termine di prescrizione di 15 anni risultava già ampiamente spirato nell'ottobre del 2022, data dell'introduzione dell'azione, non preceduta da alcun atto interruttivo.
Il diritto fatto valere è dunque prescritto
Il quarto motivo resta assorbito.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati a Per_1
rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 scaglione “valore indeterminabile complessità media”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Repubblica TA e dal Controparte_2
avverso l'ordinanza n. 4094/2023 del Tribunale di Trento, lo
[...]
accoglie come da parte motiva e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata
-dichiara sussistente la legittimazione passiva del
[...]
Controparte_2
- dichiara prescritta la pretesa risarcitoria dei ricorrenti
- condanna gli appellati , , , CP_3 Parte_1 Parte_2
e a rifondere a parte appellante le Parte_3 Parte_4
spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in €
10860,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili e per il presente grado di appello in
€ 12156,00 per compensi professionali oltre alle spese prenotate a
19 debito ed oltre alle spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 11.3. 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Guzzo Liliana
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data
4 settembre 2023 da
REPUBBLICA ITALIANA - Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
Consiglio dei Ministri pro tempore e
[...]
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'VV dello AT di Trento
- appellanti - contro
(C.F.: , nato a [...] CP_3 C.F._1
(VR) il 11.5.1963, (C.F.: Parte_1
), nata a San Pietro in [...] il C.F._2
14.8.1955, (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._3
Verona (VR) il 5.7.1951, (C.F.: Parte_3
1 ), nato a [...] il [...], C.F._4 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_4 C.F._5
6.6.1960, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli Persona_1
Avv.ti Maria Cristina Sandrin e Nicola Biondaro del foro di Verona
- appellati - nonché contro
, in persona Controparte_4
dell'Ambasciatore pro tempore
- appellata - contumace -
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma dell'ordinanza n. cron.4094/2023 dd 3.8.2023 del
Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 11.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per gli Appellanti Repubblica TA e Controparte_2
:
[...]
“1.in via preliminare/pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della sia Controparte_1
della legittimato essendo ai sensi Controparte_4
dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 unicamente – ed Contr in luogo della – lo AT italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo Controparte_2
istituito dall'articolo 43 cit.;
2.nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
2 3.in subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli
2934 e 2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
4.in estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo
43, comma 4 lettera b), DL. n. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
5.con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli Appellati , , , CP_3 Parte_1 Parte_2
e : Parte_3 Parte_4
“Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito
1.respingere l'appello proposto dalla TA, CP_4 [...]
e dal Parte_5 Parte_6
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
2.condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 – , , e CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di , con ricorso ex art. Parte_4 Persona_1
702-bis c.p.c. depositato in data 26.10.2022 contro la Repubblica
e la Repubblica TA- Presidenza Controparte_4 CP_1
Ministri, chiedevano la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti
[...]
3 i danni, patrimoniali e non, patiti da in conseguenza delle Persona_1
condotte tenute dal 9.9.1943 fino al 29.1.1945 dalle Forze Armate del
, costituenti crimini contro l'umanità. CP_2
Esponevano che il 9 settembre 1943 , arruolato nel Corpo Persona_1
degli Alpini, era stato catturato a Vipiteno dalle truppe tedesche, e successivamente deportato e internato in e rinchiuso in vari CP_4
campi di concentramento fino al 29 gennaio 1945.
Affermavano che la deportazione e la sottoposizione a lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù integravano crimini contro l'umanità, imprescrittibili in forza del diritto internazionale consuetudinario.
I ricorrenti chiedevano dunque, iure hereditatis, il risarcimento dei danni subiti dal de cuius quelli patrimoniali, consistenti nella mancata Per_1
percezione della retribuzione a fronte del lavoro prestato, e quelli non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Precisavano che trattandosi di crimini contro l'umanità, rispetto ai quali era applicabile il principio della “giurisdizione universale”, sussisteva la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della pretesa risarcitoria;
invocavano inoltre l'applicazione della legge italiana.
1.2 –La Repubblica TA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
con il medesimo atto si costituiva altresì spontaneamente in giudizio il Controparte_2
Contro (di seguito, anche , assumendo di essere titolare ex lege del rapporto controverso, ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022
In via preliminare, essi affermavano che unico legittimato passivo era il il ristoro dei Controparte_2
danni subiti dalle vittime del , con carenza di legittimazione CP_2
degli altri convenuti, sul rilievo che l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 aveva Contro determinato la successione a titolo particolare del negli obblighi risarcitori della verso le vittime del Reich, con CP_4 CP_2
estromissione liberatoria della Repubblica Federale.
4 Eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di danno derivante dal reato di riduzione in schiavitù, prescrittibile in 20 anni ed asserivano che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si era consolidato solo negli anni '90, sicché non era applicabile in via retroattiva ai fatti di causa.
Evidenziavano che il apparteneva alle Forze Armate del Regno Per_1
d'Italia, sicché le condotte contestate erano state commesse nei confronti di un prigioniero militare in periodo di guerra, ragione per cui esse non potevano integrare crimini di guerra o contro l'umanità. Ne derivava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di atti iure imperii, coperti da immunità.
Sostenevano altresì che al più vi era giurisdizione del giudice tedesco, ai sensi degli artt. 3 della l. n. 218/1995, e che comunque la legge applicabile era la legge tedesca ex art 62 della l.n. 218/95 poiché i fatti fonte di responsabilità erano stati posti in essere esclusivamente in territorio germanico.
1.3 - La Federale di Germania non si costituiva in giudizio CP_4
e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita a mezzo delle sole produzioni documentali.
2. – Con ordinanza pubblicata in data 3.8.2023, il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento della domanda, condannava la
[...]
a pagare ai ricorrenti la somma di € 50.292,00 e Controparte_4
poneva le spese di lite, in solido, a carico della Controparte_4
e del .
[...] Controparte_2
In via pregiudiziale, affermava la giurisdizione del giudice italiano, sulla base del principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2014, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma di diritto internazionale consuetudinario che stabilisce l'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile non trova ingresso nel nostro ordinamento in
5 relazione ad azioni di risarcimento dei danni cagionati da condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, lesive di diritti umani fondamentali.
Sul punto, precisava che la deportazione e l'assoggettamento a lavori forzati costituivano crimini di guerra e contro l'umanità, anche quando commessi a danno di militari;
ciò in quanto le norme internazionali dell'epoca, in particolare la Convenzione dell'Aia del 1907 e il suo
Regolamento, consentivano l'internamento e l'impiego dei prigionieri di guerra solo a condizioni specifiche nel caso in esame non rispettate;
richiamava poi l'art. 3 della l. n. 218/1995, a mente del quale sussiste la giurisdizione italiana se il convenuto è residente o domiciliato in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Il Tribunale riteneva inoltre applicabile alla controversia la legge italiana, in base all'art. 62, l. n. 218/1995, essendo avvenuta in Italia la cattura del sig. Per_1
Rigettava poi l'eccezione, sollevata dai convenuti, di “difetto di legittimazione passiva” in capo alla Controparte_4
accedendo ad una diversa interpretazione, rispetto a quella prospettata dai resistenti costituiti, dell'art. 43 della l. n. 79/2022: sul punto - dato atto che detta norma era stata emanata con la dichiarata finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2.6.1961- affermava che l'art 43 DL 36/2022 aveva di fatto posto a carico dello
AT italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945 CP_2
con ciò assicurando una protezione totale della dalla CP_4
giurisdizione “esecutiva” ma non necessariamente da quella di
“cognizione”; affermava che la prevista notifica ex art 43 Dl citato degli atti introduttivi del giudizio di cognizione al Controparte_2
consentiva di escludere il difetto di legittimazione passiva
[...]
della (v pag 11 ultimo capoverso della Controparte_1
6 appellata ordinanza) ma non era sufficiente a far ritenere che la non fosse legittimata a partecipare al Controparte_4
giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni, posto che l'art 43 cit nel suo complesso appariva essenzialmente diretto non a disciplinare lo svolgimento del giudizio di accertamento del dedotto fatto illecito con relativa condanna, quanto piuttosto a disciplinare le concrete modalità di soddisfazione delle pretese già accertate nell'an e nel quantum e quindi già sorrette da titolo esecutivo;
affermava conclusivamente che la Repubblica Germania CP_4
era il solo legittimato passivo nel giudizio di cognizione e dunque l'unico soggetto legittimato a sollevare eccezioni relative al rapporto controverso compresa l'eccezione di prescrizione.
Motivava comunque ulteriormente che “a voler opinare , diversamente, (e quindi, ritenere che la traslazione dell'onere economico effettuata con l'istituzione del Fondo ristori sia ravvisabile prima ancora e a prescindere dall'eventuale formazione di un titolo esecutivo o che comunque il , Controparte_2
per il solo fatto di essere litisconsorte necessario e il soggetto tenuto a soddisfare in concreto la pretesa risarcitoria, una volta che ne sia accertata in via definitiva la fondatezza, abbia titolo per sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario) l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque meritevole di accoglimento”. Dava conto della esistenza di norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, che trova applicazione nell'ordinamento interno per effetto dell'art 10 cost.; richiamava in punto retroattività della imprescrittibilità l'art 7 comma 2 della Convenzione Europea dei diritti dell' uomo;
affermava che il divieto di retroattività delle norme sulla prescrizione, di rango costituzionale sancito dall'art 25 Cost aveva effetti limitati al solo
7 ambito penale e riteneva che l'eccezione di prescrizione fosse infondata.
Tanto chiarito, il primo Giudice accoglieva la domanda di risarcimento, limitatamente ai danni non patrimoniali, che liquidava in € 50.292,00.
Negava la decurtazione di quanto percepito dal a titolo di Persona_1
pensioni, sussidi o indennizzi, rilevando la mancanza di prova sul punto.
3. – Per la riforma di tale ordinanza propongono appello la Repubblica
TA – e il Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato in data Controparte_2
4.9.2023, affidandosi a quattro motivi di appello
3.1 – Con il primo motivo censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha sostenuto che in base al D.L. n. 36/2022, unica legittimata passiva nel giudizio di cognizione sarebbe la Controparte_4
Contro
mentre la legittimazione del sarebbe circoscritta alla
[...]
sola fase di esecuzione.
Evidenziano gli appellanti la contraddittorietà della motivazione del primo Giudice, che arriva ad una simile conclusione pur dando correttamente atto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Criticano l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 43 del
D.L. n. 36/2022, obiettando che la norma, invece, fonda l'esclusiva Contro legittimazione passiva del con espromissione ex lege della
Germana dalla titolarità del debito risarcitorio, sul Controparte_4
piano sostanziale, e dunque già nella fase di cognizione. Contro Affermano che il può senz'altro proporre le eccezioni relative al rapporto sostanziale, essendo il soggetto destinato a sostituire il debitore originario, secondo quanto previsto dall'art. 1272 c.c., sicché, a maggior ragione, può partecipare al giudizio di cognizione.
Deducono, infine, che il soggetto legittimato a transigere, cui fa Contro riferimento l'art. 43, comma 4, D.L. cit., non può che essere il
8 3.2 -Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'ordinanza impugnata laddove essa ha ritenuto che il fatto illecito si fosse verificato in Italia - per essere ivi avvenuta la cattura del - ed ha Per_1
pertanto escluso l'applicazione del diritto tedesco.
Eccepiscono la carenza assoluta di motivazione sul punto, anche in ragione della violazione e falsa applicazione della Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo regolamento.
Sostengono che, quando il era stata catturato, la era in Per_1 CP_4
guerra con l'Italia e ai sensi del Regolamento della Convenzione dell'Aja del 1907 lo AT nemico può catturare prigionieri di guerra, internarli e impiegarli come lavoratori di tal che le mere condotte di cattura del e di trasferimento in dovevano ritenersi Per_1 CP_4
conformi al diritto internazionale, non rientrando dunque nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità: l'asserito fatto illecito, integrato dalle condotte di adibizione a lavori forzati e maltrattamenti nel campo di detenzione, era dunque avvenuto esclusivamente in CP_4
Affermano quindi l'applicabilità del solo diritto tedesco alla controversia.
3.3 –Con il terzo motivo di appello gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Contro Ribadita la legittimazione del a sollevare l'eccezione, negano che il diritto azionato dalla controparte sia imprescrittibile.
Assumono che i fatti illeciti contestati sono riconducibili alla fattispecie del delitto di riduzione in schiavitù, che, ai sensi dell'art. 157 c.p., si prescrive in 20 anni (termine poi indicato in anni 15) per cui il termine sarebbe ampiamente spirato.
Osservano che il principio internazionale della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità non si è consolidato prima degli anni '80 ed evidenziano che lo stesso Statuto della Corte penale internazionale,
9 adottato nel 1998, che ha codificato detto principio, ne ha tuttavia escluso la retroattività.
Rammentano, oltretutto, che nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Sostengono che, in ogni caso, il giudice non potrebbe disapplicare l'art. 157 ultimo comma c.p.
(con la relativa conseguenza sul termine della prescrizione anche sotto il profilo civile) in forza di una norma internazionale, dovendo invece sollevare questione di legittimità costituzionale.
Rimarcano che lo stesso art. 43, comma 6, D.L. n. 36/2022 fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione.
Citano la sentenza della Cassazione n. 3642/2024, che ha affermato l'inapplicabilità del principio di imprescrittibilità ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista, la cristallizzazione del termine prescrizionale al momento di consumazione dell'illecito e l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione alla data dell'11.3.2004.
Evidenziano che, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., laddove il reato si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione, si applicano i termini di prescrizione previsti dai primi due commi (cinque e due anni),
e non il termine previsto per la prescrizione del reato. Affermano che gli autori materiali dei reati di cui è causa - peraltro non identificati dalle controparti - sono con alta probabilità deceduti, sicché i reati si sono estinti per una causa diversa dalla prescrizione. Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è pari a 5 anni, ampiamente spirato dalla data di decesso dei rei.
Insistono dunque nell'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria.
3.4 – Con il quarto motivo lamentano la mancata decurtazione delle somme già ricevute dal ai sensi dell'art. 43, D.L. n. 36/2022, Per_1
dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, nonostante la legge imponga di operare detta detrazione.
Formulano quindi le conclusioni trascritte in premessa
10 4. – , e CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
si sono costituiti in giudizio, istando per il rigetto Parte_4
dell'appello.
Quanto al primo motivo, affermano che l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 Contro trasferisce gli obblighi risarcitori in capo al solo per quanto attiene alla fase esecutiva, mentre, con riguardo al giudizio di cognizione, si limita a stabilire il litisconsorzio necessario con la Repubblica TA, ferma restando la piena legittimazione passiva della Controparte_4
[...]
Contestano il secondo motivo, sul rilievo che la Convenzione dell'Aja e la Convenzione di Ginevra non si applicano al caso di specie, poiché al momento della cattura del l'Italia non aveva ancora dichiarato Per_1
guerra alla Ad ogni modo, rilevano come la prigionia e la CP_4
deportazione non si svolsero affatto nel rispetto delle regole dettate da tali convenzioni internazionali, sicché anche la cattura fu illegittima.
In merito al terzo motivo, ribadiscono l'imprescrittibilità dei reati in esame, precisando che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non si applica all'azione di risarcimento dei danni da responsabilità civile.
Censurano infine come infondata la doglianza degli appellanti circa la mancata detrazione delle somme asseritamente percepite dal Per_1
ribadendo la mancanza di prova.
5. – La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace.
6. – Osserva la Corte quanto segue.
6.1 – Quanto al primo motivo di appello in primis va rilevato che la ordinanza di primo grado ha già affermato il difetto di legittimazione passiva della (v pag 11 della Controparte_1
ordinanza, ultimo capoverso) di tal che sul punto il motivo di appello non ha ragion d'essere.
11 Per il resto va rimarcato che il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, con l'art. 43:
a) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_2
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso CP_4
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263” ; detto è costituito presso il CP_2 Controparte_2
, chiamato a gestirne le risorse;
[...]
b) ha previsto il diritto all'accesso al alle condizioni e secondo CP_2
le modalità indicate dal medesimo articolo 43 e da emanando decreto ministeriale, in capo a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni succitati, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del disposto in parola o comunque entro un certo termine;
c) ha previsto che resti a carico del anche il pagamento delle spese CP_2
processuali eventualmente liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
d) ha previsto in relazione ai giudizi pendenti ed a quelli instaurati in seguito la possibilità -sentita l'VV dello AT- di definire in via transattiva la lite, costituendo l'accordo siffatto un ulteriore ed alternativo titolo per l'accesso al Fondo;
e) ha disposto la deroga all'art. 282 cod. proc. civ., anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L., prevedendo che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui trattasi acquistino efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e che siano eseguite esclusivamente a valere sul medesimo, con conseguente CP_2
12 improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata sui titoli analoghi;
f) ha disposto che il pagamento effettuato dal estingua ogni CP_2
diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
g) ha disposto che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'VV dello AT, nel rispetto dell'articolo 144 cod. proc. civ., e ha imposto al giudice adito, l' assegnazione e un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente qualora la notifica sia stata omessa.
Come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
159/2023 la disposizione in esame realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del
1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra: “ Nella fattispecie in esame, a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia
(l'Accordo di Bonn del 1961)”.
In sintesi, l'art. 43 DL cit. prevede che al credito risarcitorio nei confronti della sia “sostituito” un diritto di analogo contenuto CP_4
sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Controparte_4
Si tratta di una sorta di espromissione che ha però delle connotazioni del tutto peculiari e sui generis, di tal che non è pienamente operante l'art
13 1272 cc: in primis come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sent. 159/2023 la espromissione ha una eccezionale portata liberatoria ex lege “nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP_4
non sarebbe più proponibile una nuova”; per come configurato il sistema poi non può dirsi che necessariamente l'art 43 cit determini di per sé carenza della legittimazione/ titolarità passiva della
- soggetto in tesi responsabile dei Controparte_4
fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento- anche già con riferimento al giudizio di cognizione (che può anche concludersi in modo diverso dalla condanna) non essendovi invero una indicazione chiara in tal senso.
La espromissione con eccezionale portata liberatoria introdotta dal citato art 43 è come già detto del tutto sui generis, e non dunque pienamente sovrapponibile alla espromissione liberatoria prevista dall'art 1272 cc per il caso in cui il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originario: la “liberazione” come già detto avviene ex lege e l' accento è posto dall'art 43 cit. sulla piena traslazione dell'onere economico in capo al MEF nella fase “ esecutiva ” sottraendo a qualsivoglia procedura esecutiva la Repubblica Federale di
Germania.
L' art 43 cit poi non si occupa espressamente del procedimento giudiziale di cognizione se non nella parte in cui dispone che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'VV dello AT, nel rispetto dell' art 144 codice di procedura civile . Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”
; tale disposizione, come osservato dal Tribunale non indica che solo Contro il sia il soggetto da notificare, sembrando piuttosto sottendere la seconda parte della disposizione in esame la necessità di notifica anche
14 in casi in cui il giudizio sia stato iniziato solo verso altro soggetto
(quale il soggetto in tesi “responsabile” dell'illecito id est la
Repubblica di Germania). CP_4
Se in forza dell'art 43 cit non può ritenersi che necessariamente con riferimento al giudizio di cognizione, difetti la legittimazione/titolarità passiva della ciò che invece si trae da detto disposto CP_4
Contro normativo è che il debba essere parte necessaria di detto giudizio : proprio perché esso con il peculiare sistema previsto dalla norma è il soggetto che sarà tenuto a soddisfare le pretese risarcitorie, deve poter partecipare al giudizio in cui il titolo si forma onde poter adeguatamente contraddire;
la obbligatorietà della notifica all'VV di AT , che ex lege è chiamata a rappresentarlo e difenderlo, non ha altro significato, per come introdotta nel contesto dell'art 43 DL cit, che quello di consentirgli la suddetta partecipazione.
Va dunque accolto sotto tale profilo il primo motivo di appello dandosi Contro conto che il è legittimato passivo.
6.2 Il secondo motivo di appello va invece rigettato.
Va innanzitutto osservato che il Tribunale non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo dato conto della sua decisione con una motivazione per nulla “di stile”.
Ritiene poi questa Corte che le osservazioni svolte dall'appellante in punto applicazione della Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra e relativo Regolamento - che sarebbero stati applicati con riferimento ai fatti avvenuti in Italia di tal che l'illecito al più sarebbe avvenuto solo in (con la sottoposizione del ai lavori forzati), con la CP_4 Per_1
conseguenza della applicabilità ex art 62 L 218/95 della sola legge tedesca- non siano condivisibili .
L'art 4 del Regolamento cit. prevede che i prigionieri di guerra debbano essere trattati “con umanità”; l'art 5 prevede poi che “ I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo
15 qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati” ma vi si aggiunge che detti prigionieri “non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura”; a sua volta l'art 6 prevede che “Lo AT può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra” ma ciò deve fare “secondo il loro grado e le loro attitudini…” prevedendo inoltre detto articolo che i lavori non debbano essere “eccessivi” ed altresì aggiungendovi che i lavori fatti per lo AT debbono esser pagati secondo le tariffe in vigore.
L'insieme di dette norme non consente un trattamento del prigioniero di guerra quale quello allegato dai ricorrenti in primo grado e ciò non solo con riferimento, da ultimo, ai lavori forzati cui il prigioniero è stato sottoposto, in ma anche con rifermento alla vera e CP_4
propria deportazione dall'Italia alla - deportazione che non CP_4
concreta una” misura di sicurezza indispensabile” (e non vi è del resto allegazione dai resistenti/odierni appellanti in tal senso) risultando con tutta evidenza essere priva delle connotazioni richieste dalla citata
Convenzione e dal suo Regolamento essendo invece volta propria proprio all'internamento in campi di concentramento tedeschi, dove far svolgere al prigioniero i lavori forzati nelle “inumane” condizioni descritte.
La condotta produttiva di danno “ingiusto” (inteso quale non iure o contra ius) così letta è dunque unitaria ed iniziata proprio in territorio italiano essendo stata in esso svolta, non solo la cattura (in Vipiteno) , ma con tutta evidenza anche la fase iniziale della illecita deportazione volta a sottoporre il ad internamento nei campi di lavoro forzato Per_1
tedeschi: è dunque applicabile la legge italiana in forza del disposto del secondo comma dell'art. 62 legge n.218/95
E' invece fondata la eccezione di prescrizione di cui al terzo motivo di appello per le ragioni che seguono.
16 La tesi della imprescrittibilità del diritto risarcitorio sub iudice poggia, secondo la impugnata pronuncia, sulla norma consuetudinaria internazionale, che dispone la imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità e che trova applicazione nel nostro ordinamento interno per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente prevista dall'art 10 Cost.;
l'ordinanza appellata dà atto che detta norma consuetudinaria afferente la imprescrittibilità si è affermata a livello internazionale solo successivamente alla consumazione delle condotte contestate;
afferma però che la norma consuetudinaria in oggetto deve reputarsi retroattiva già in base al disposto dell' 7 comma 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo norma che trova la sua ratio proprio nella esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra e contro l'umanità
Ha poi affermato che non si applica in ambito civilistico il principio di irretroattività di rango costituzionale sancito dall'art 25 Cost. avendo esso effetti limitati all'ambito penale (essendo invece nell'ambito
“civilistico” previsto da una legge ordinaria- art 11 delle preleggi – derogabile da norma di pari rango) : ha asserito che pertanto non vi è ragione a che la norma consuetudinaria afferente la imprescrittibilità dei reati integranti crimini di guerra o contro l'umanità non debba ritenersi estesa al sistema risarcitorio civile.
Osserva il Collegio in primis che le norme contenute nell'articolo 7 della
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo si applicano alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, e non regolano invece l'aspetto “prescrizione”. Dai lavori preparatori della
Convenzione risulta poi che l'articolo 7 comma 2 è solo una precisazione relativa alla “ responsabilità” (non alla “imprescrittibilità”) inserita per dissipare qualsivoglia dubbio in ordine alla azioni penali avviate dopo la Seconda Guerra mondiale contro gli autori degli “abusi” commessi durante detta guerra;
la precisazione è volta in buona
17 sostanza a specificare che devesi considerare “sufficiente” per essere in linea con i principi indicati al comma 1 del medesimo articolo 7 , che le azioni o omissioni oggetto delle azioni penali fossero ritenute crimini al momento della loro commissione “ secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Per il resto va osservato innanzitutto che l'art 43 comma 6 del Dl
36/2022 , vigente all' epoca della instaurazione della lite, fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…”.
Va altresì rilevato che ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n 3642/2024 né il limite costituzionale dell'art 25 Cost (riferito all'ambito penale) e neppure, nella stessa logica, il principio “penalistico” della applicazione della norma più favorevole di tal che deve aversi riguardo, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi dell'art 2947 terzo comma cc, alla “astratta” previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione.
Le condotte contestate - privazione di libertà con connotazioni proprie della riduzione in schiavitù - integravano all'epoca delle loro commissione, reato per la legge italiana, in allora punibile con pena dai
5 ai 15 anni di tal che deve ritenersi applicabile (art 157 cp) il termine prescrizionale di 15 anni.
Ai fini della decorrenza della prescrizione va considerato quanto indicato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3642/2024: fino alla decisione della Corte Cass. n. 5044 del 2004, era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e devesi pertanto ritenere che
18 i diritti in questione non fossero fino ad allora “legalmente” esercitabili di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore.
Nondimeno pur considerando esercitabile il diritto risarcitorio solo da tale data, il termine di prescrizione di 15 anni risultava già ampiamente spirato nell'ottobre del 2022, data dell'introduzione dell'azione, non preceduta da alcun atto interruttivo.
Il diritto fatto valere è dunque prescritto
Il quarto motivo resta assorbito.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati a Per_1
rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 scaglione “valore indeterminabile complessità media”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Repubblica TA e dal Controparte_2
avverso l'ordinanza n. 4094/2023 del Tribunale di Trento, lo
[...]
accoglie come da parte motiva e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata
-dichiara sussistente la legittimazione passiva del
[...]
Controparte_2
- dichiara prescritta la pretesa risarcitoria dei ricorrenti
- condanna gli appellati , , , CP_3 Parte_1 Parte_2
e a rifondere a parte appellante le Parte_3 Parte_4
spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in €
10860,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili e per il presente grado di appello in
€ 12156,00 per compensi professionali oltre alle spese prenotate a
19 debito ed oltre alle spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 11.3. 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Guzzo Liliana
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