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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 10028/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10028/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. VIRGILIO ANNA Parte_1 C.F._1
LETIZIA, ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del PM , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: dichiararsi la separazione dei coniugi.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso per separazione giudiziale, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 20/12/2007 in San Cono (Atto N. 2 parte I - CP_1 anno 2007 - Comune di San Cono - CT) e che dalla loro unione non sono nati figli.
La ricorrente ha, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2 Stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il di lei mantenimento di € 700,000. Con vittoria di spese e compensi professionali comprensivi di rimborso 15%, c.p.a. ed imposte”.
All'udienza del 28.11.2024, il resistente non si è costituito e non è comparso, seppure ritualmente notiziato del procedimento.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, dato che il Giudice delegato alla medesima udienza ha ritenuto le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente non ammissibili e rilevanti in quanto i capitoli di prova formulati nel ricorso erano generici ed ininfluenti al fine della decisione, per cui nella medesima udienza del 28.11.2024 parte ricorrente ha discusso la causa e ha precisato le conclusioni come da ricorso.
*****
1. Domanda di separazione.
Ciò posto, la domanda di separazione può essere accolta.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente ed il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi. La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
2. Domanda di addebito della separazione.
Parte ricorrente ha, inoltre, proposto domanda di addebito della separazione.
Deve anzitutto osservarsi, in linea generale, che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (v. tra le tante Cass. n. 18074/2014).
In altre parole, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, perché deve riscontrarsi, ai fini dell'addebito, un rapporto di casualità diretta tra il comportamento e l'improseguibilità della stessa.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova sulla stretta causalità tra la condotta trasgressiva dei doveri coniugali e la crisi matrimoniale grava in capo alla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel caso di specie, la ricorrente già in punto di allegazione ha fondato la domanda di addebito su circostanze del tutto generiche.
Infatti, la difesa della ricorrente si è limitata ad affermare che: “il SI. ha, CP_1
purtroppo, vieppiù aggravato la propria dipendenza dal potus né la vita coniugale pare di essere più di nessuno suo interesse né alcunchè condivide con la consorte, che non si perita nemmeno di avvisare se e quando sarà in casa né di quant' altro”.
In punto di prova ha, poi, chiesto l'ammissione di capitoli di prova generici, in quanto privi di alcun riferimento di tempo e di luogo e comunque inconferenti rispetto alla domanda formulata e nella specie: “E.v.c. il SI. usa spesso soggiornare anche per periodi CP_1
prolungati fuori dalla casa coniugale;
E.v.c. il SI. trovasi spesse volte in condizioni di CP_1
Per_ alterazione sia in casa che fuori;
E.v.c. la SInora riceve dalla figlia aiuti economici Persona_1
per l' acquisto di viveri etc”.
Pertanto, le pur generiche allegazioni della ricorrente sono rimaste indimostrate e la domanda di addebito della separazione da lei proposta va di conseguenza rigettata.
3. Domanda di mantenimento proposta dalla SI.ra . Parte_1
La resistente ha chiesto che sia disposto un assegno di mantenimento per sé nella misura di
€700,00.
Sul punto si ricorda che l'art. 156, primo comma, c.c. prevede che esso sia disposto a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e non disponga di adeguati redditi propri al fine di poter godere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e che la funzione di detto assegno è quella di evitare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del nucleo familiare, fornendo i mezzi economici necessari per permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova condizione di vita.
Nel ricorso, il difensore della ricorrente ha dedotto che la SI.ra , allo stato, Parte_1
non è nemmeno al corrente di quale sia l'attività lavorativa svolta dal marito, riferendo che
è: “(operaio/autista di camion), egli affermando di lavorare presso un' impresa di trasporti del Lido di
Venezia, ma con contratti interinali”; all'udienza del 28.11.2024, la ricorrente ha affermato che il SI. lavora in nero come muratore e la casa dove la coppia ancora convive è di CP_1
proprietà dei coniugi al 50% e c'è un mutuo sulla casa che “nessuno lo paga”.
Dal documento n. 3 depositato, risulta poi che il SI. è proprietario nel Comune di CP_1
San Cono di 1/6 di un immobile e di alcuni terreni agricoli.
La SI.ra ha dichiarato che: “ho sempre lavorato in albergo, ma poi è stato venduto Parte_1
l'albergo e sono rimasta senza lavoro. Io lavoro qualche ora dal privato”.
La difesa della parte ricorrente non ha articolato alcuna istanza istruttoria per accertare l'effettivo reddito del convenuto, per cui non è possibile avere alcuna informazione su tale circostanza.
Alla luce di questi elementi, non può dirsi provata l'asserita disparità di condizioni economiche fra i coniugi che costituisce fatto costitutivo dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, per cui anche tale domanda deve essere rigettata.
Considerato l'esito del giudizio le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio il 20/12/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN CONO al N. 2 parte I, anno 2007.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di ConSIlio del 18/12/2024
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero