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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7656/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] S. EL (CA), il 01/10/1966, Parte_1 C.F._1
residente in UA S. EL (CA), elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Palomba, 64, presso lo studio legale dell'Avv. Attilio Tanca, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
contro
(P. IVA ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale Dott. , con sede in Bologna, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Controparte_2
Alghero, 54, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Tomba, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio
appellata
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._2
NA (NO)
appellato - contumace
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 14 Nell'interesse dell'appellante:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari adito, in funzione di Giudice d'Appello, ogni
contraria deduzione, istanza, eccezione, respinta e disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il
presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) Confermare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. conducente Controparte_3
dell'autovettura Suv Mercedes ML 270 targata CT 741 PM, di proprietà di , Parte_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa per l'effetto.
2) In via principale: Condannare i convenuti in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna Via Stalingrado, 45 e
, residente in [...], in solido fra loro, al Controparte_3
pagamento in favore dell'attrice, della somma di euro 9.034,78 (pari alla residua somma di
quanto corrisposto dall'Assicurazione all'attore € 3.600,00 e il danno effettivamente subito €
12.634,78) o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria di causa,
liquidata a titolo di danni, patrimoniali e non patrimoniali, con interessi legali di mora e
rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
In via subordinata: considerato un ipotetico miglioramento dell'attore della sintomatologia rilevata
dal C.T.P. in data 06/05/2019, quantificata l'invalidità permanente nella misura del 3-4% della
totale, condannare i convenuti in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna Via Stalingrado, 45 e , residente Controparte_3
in NA (NO) nella via Per Ghevio, n° 77, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice,
della somma di euro 5.376,93 (pari alla residua somma di quanto corrisposto dall'Assicurazione
all'attore € 3.600,00 e il danno effettivamente subito € 8.976,93) o in quell'altra maggiore o minore
somma che risulterà dall'istruttoria di causa, liquidata a titolo di danni, patrimoniali e non
patrimoniali, con interessi legali di mora e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.”.
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Pag. 2 a 14 Nell'interesse dell'appellato:
“Premesso quanto sopra esposto, riservata ogni altra difesa, si conclude perché l'Ecc.mo Tribunale
adito voglia rigettare, poiché infondato, l'appello proposto dal signor contro la Parte_1
sentenza di primo grado, confermando di conseguenza quanto quivi statuito e condannando la
predetta parte appellante alla rifusione delle spese giudiziali dell'assicurazione appellata relative a
questo secondo grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio nanti Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari il Sig. e la società Controparte_3 Controparte_1
al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento, in solido tra loro, dei danni conseguenti a
[...]
sinistro stradale avvenuto in data 11.10.2018 in UA S. EL (CA), nella Via Boito.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto:
- mentre si trovava in qualità di autista della CTM S.p.A. a percorrere la Via Boito, in direzione località Terra Mala, alla guida dell'autobus di linea 1Q tg. EC849SP, giunto all'incrocio con la via Palestrina andava a collidere con l'autovettura Suv Mercedes ML 270, tg. CT741PM, di proprietà della Sig.ra , condotto dal Sig. ed assicurato per la Parte_2 Controparte_3
R.C. presso la Controparte_1
- il sinistro si verificava per esclusivo fatto e responsabilità del Sig. il quale, CP_3
ignorando il segnale di STOP, impegnava l'incrocio tra le vie Palestrina e Boito tagliando la strada all'autobus condotto dall'attore che transitava in quell'istante, rendendo inevitabile l'urto tra la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dal e la parte anteriore destra CP_3
dell'autobus;
- il luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di UA S. EL per i rilievi di legge;
Pag. 3 a 14 - in seguito all'impatto aveva accusato forti dolori alla regione cervicale, al torace e all'addome,
per cui veniva trasportato con ambulanza all'Ospedale Marino di Cagliari, ove gli veniva diagnosticata una “cervicalgia post traumatica”;
- in conseguenza del sinistro, riportava lesioni per complessivi 140 giorni, di cui i primi 60
giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, altri 50 di inabilità temporanea parziale al 50%
ed i rimanenti giorni 30 al 25% ed un'invalidità permanente pari al 6% del totale, come da perizia di parte resa dal Dott. e prodotta in atti;
Persona_1
- di aver sostenuto esborsi per spese mediche pari ad € 1.483,96.
L'attore domandava l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro sopra descritto, quantificati in misura pari ad € 12.634,78, previa detrazione dell'importo di €
3.600,00 versato in sede stragiudiziale dalla ed accettato a solo titolo Controparte_1
di acconto sul maggior dare.
Nonostante rituale notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio e rimaneva Controparte_3
contumace per l'intero procedimento.
Si costituiva invece in giudizio la convenuta la quale domandava il Controparte_1
rigetto della domanda ed eccepiva:
- di non contestare la dinamica del sinistro, né l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_3
causazione dello stesso, bensì l'entità delle lesioni riportate dal a seguito del sinistro Pt_1
così come quantificata dall'attore, nonché il nesso causale e la congruità delle spese mediche;
- le lesioni riportate dall'attore non sono da attribuirsi al sinistro de quo, bensì a precedente sinistro in cui il era rimasto coinvolto e risalente all'anno 2005; Pt_1
- in ogni caso, contestava l'entità del danno biologico, ritenendo perciò che la somma già
corrisposta pari ad € 3.600,00 fosse completamente idonea a risarcire il danno riportato dall'attore a seguito del sinistro.
La causa è stata istruita in primo grado con le sole produzioni documentali, nonché mediante
Pag. 4 a 14 l'espletamento di una CTU medico legale.
***
Con sentenza n. 425/2022, emessa in data 12.4.2022 e pubblicata in pari data, il Giudice di Pace si pronunciava nei seguenti termini:
“- accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di
e, per l'effetto; Controparte_3
- dichiara che la somma di euro 3.600,00 risarcita dalla prima Controparte_4
del giudizio viene considerata congrua per i danni fisici patiti dall'attore;
- sussistono giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.”.
Nella propria motivazione, il Giudice di Pace ha rilevato:
− risultava provato che il sinistro per cui è causa si era verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio, per esclusivo fatto e responsabilità del Sig. Controparte_3
− peraltro, la compagnia convenuta non contestava né la dinamica, né la responsabilità del convenuto bensì l'entità e la risarcibilità delle lesioni patiti dall'attore; CP_3
− la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla Dott.ssa – alla Persona_2
quale il Giudice di Pace ha interamente aderito ritenendola esente da vizi e contraddizioni e pertanto idonea a determinare i danni subiti dall'attore - ha riscontrato che, in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 11/10/2018, il Sig. riportava un'invalidità Pt_1
permanente (danno biologico) nella misura dello 0%, un periodo di ITP al 75% di giorni 7,
un periodo di ITP al 50% di giorni 15 ed un periodo di ITP al 25% di giorni 20. Sono stati inoltre considerati validi i 40 giorni di inabilità temporanea già precedentemente riconosciuti dall' a seguito di visita medica cui l'attore veniva sottoposto, trattandosi di sinistro CP_5
avvenuto nell'espletamento delle proprie funzioni lavorative;
− all'attore veniva altresì riconosciuto un danno morale per le sofferenze psichiche e fisiche patite in conseguenza del sinistro de quo;
Pag. 5 a 14 − sotto il profilo dei danni patrimoniali, la CTU espletata non ha evidenziato esiti invalidanti che potessero incidere sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, mentre sotto il profilo delle spese mediche sostenute, esse venivano considerate congrue nella misura di € 1.236,00;
− inoltre, venivano poste a carico della società convenuta le spese sostenute dall'attore per l'espletamento della CTU medico legale, quantificate in € 350,00
− alla luce di quanto sopra, all'attore veniva riconosciuta come dovuta la Parte_1
complessiva somma di € 2.699,97, di cui: € 0,00 per il danno biologico, € 247,12 per 7 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 353,03 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, € 235,35 per 20 giorni di invalidità temporanea al 25%, € 278,47 per danno morale, € 1.236,00 per spese mediche documentate ed € 350,00 per spese CTU;
− in ragione di ciò, la somma già corrisposta in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta doveva considerarsi congrua alla luce della CTU medico legale espletata;
− in virtù del solo parziale accoglimento della domanda attrice, sussistevano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
***
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello il Sig. , chiedendo la Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna dei convenuti Controparte_3
e in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno conseguente Controparte_1
al sinistro de quo, nella misura richiesta in primo grado, ovvero in subordine nella misura pari ad €
5.376,93 determinata al netto della somma già versata in sede stragiudiziale dalla compagnia appellata.
L'appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur dichiarando di aderire integralmente alla relazione di consulenza tecnica medico legale depositata dalla Dott.ssa il Persona_2
Giudice di Pace riconosce all'appellante un danno biologico in misura pari allo 0%, nonostante
Pag. 6 a 14 la stessa Dott.ssa chiamata a fornire chiarimenti sulla base delle osservazioni trasmesse Per_2
dal consulente tecnico di parte appellante, Dott. dopo “...attenta Persona_3
rivalutazione della documentazione agli atti ed all'esame clinico praticato...”, riconosceva al
Sig. una percentuale di invalidità permanente pari al 1% del totale, con conseguente Pt_1
necessità di rideterminare l'entità del danno non patrimoniale riconoscibile;
2) fermo restando quanto sopra, non sono condivisibili le risultanze della relazione di CTU, alla luce delle diverse valutazioni del proprio consulente di parte, Dott. il quale Per_1
attribuiva invece al Sig. una invalidità permanente al 6% del totale, nonché un ITP al Pt_1
75% pari a 60 giorni, un ITP al 50% pari a 50 giorni e un ITP al 25% pari a 30 giorni. L'attore rileva inoltre che il CTU erroneamente non teneva conto del trauma cranico con perdita dello stato di coscienza che l'attore avrebbe subito in occasione del sinistro, allorché per effetto del forte impatto egli urtava violentemente il capo sul parabrezza dell'autobus che egli stava guidando, circostanza che sarebbe confermata dai danni riscontrati sul parabrezza e rilevati nel rapporto steso dalla Polizia Municipale;
3) non sono condivisibili le risultanze della relazione di C.T.U. nella parte in cui esclude la sussistenza di nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni subite dal che la Pt_1
Dott.ssa riconduce invece ad un precedente incidente subito dal nell'anno 2005, Per_2 Pt_1
nel quale egli aveva riportato trauma cervicale già riconosciuto con postumi permanenti pari al 1,5% essendo, invece, pienamente sussistente il nesso di causalità come accertato nella consulenza di parte del Dott. Per_1
4) né le risultanze della CTU sotto il profilo del danno biologico (che il proprio consulente di parte valuta in misura pari al 6% del totale, salvo poi successivamente rappresentare in sede di controdeduzioni alla relazione di CTU, “...dando un miglioramento ipotetico della
sintomatologia rilevata in data 06/05/2019”, un'invalidità permanente pari al 3-4% del totale), nonché della mancata valutazione del trauma psicologico sofferto dal Sig. Pt_1
Pag. 7 a 14 diagnosticato dal neuropsichiatra in “sindrome ansioso-depressiva”;
5) né, infine, la quantificazione del danno patrimoniale sotto il profilo delle spese mediche, in quanto a fronte di una quantificazione del CTU in misura pari ad € 1.236,00, egli documentava spese complessive pari ad € 1.483,96, ed allegava inoltre il sostenimento di ulteriori € 600,00
a titolo di spese legali stragiudiziali.
Per questi motivi
, l'appellante domandava procedersi all'espletamento di una nuova CTU medico legale volta ad accertare correttamente l'entità dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo e,
in conclusione, che i convenuti ed il Sig. venissero Controparte_1 Controparte_3
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di euro 9.034,78, pari alla residua somma di quanto corrisposto dall'Assicurazione all'attore (€ 3.600,00) e il danno effettivamente subito, quantificato in € 12.634,78 sulla base di un danno biologico pari al 6% del totale;
ovvero in subordine, considerato un ipotetico miglioramento dell'attore della sintomatologia rilevata dal C.T.P. in data 06/05/2019, quantificata l'invalidità permanente nella misura del 3-4% della totale, il pagamento in favore dell'attrice, della somma di euro 5.376,93, pari alla residua somma di quanto corrisposto dall'Assicurazione all'attore € 3.600,00 e il danno effettivamente subito,
quantificato in € 8.976,93, o comunque in quell'altra maggiore o minore somma eventualmente risultante dall'istruttoria di causa, a titolo di danni, patrimoniali e non patrimoniali, con interessi legali di mora e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
***
Con comparsa depositata il 14.12.2022, si è costituita nel giudizio d'appello la
[...]
la quale contestava integralmente l'atto d'appello e domandava pertanto la Controparte_1
conferma integrale della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellata ha dedotto che:
1) la rivalutazione del danno biologico operata dal CTU nella propria relazione finale (da 0% ad
1% del totale) era finanche troppo generosa, alla luce del fatto che l'appellante aveva già subito
Pag. 8 a 14 lesioni identiche in altro precedente sinistro stradale, in relazione al quale all'appellante era stato già riconosciuto e risarcito danno biologico nella misura dell'1,5% del totale, ed al quale pertanto dovevano attribuirsi gran parte dei postumi invalidanti, come eccepito anche dal proprio consulente di parte Prof. Per_4
2) inoltre, come documentato e non contestato dall'appellante, il sinistro de quo era avvenuto in ambito lavorativo e conseguentemente l' aveva già erogato prestazioni al Sig. CP_5 Pt_1
previa valutazione della sua invalidità permanente, nel corso della quale non veniva riscontrato alcun postumo di natura psichica, valutazione che il Sig. non aveva Pt_1
contestato;
3) anche attraverso una quantificazione del danno operata sulla base del 1% del danno biologico rilevato dal CTU nella sua relazione definitiva, la misura complessiva dello stesso sarebbe stata pari ad € 3.019,46, e dunque comunque inferiore alla somma già erogata in sede stragiudiziale dalla con conseguente conferma della congruità di detta Controparte_6
somma;
4) in merito alla doglianza dell'appellante relativa all'esiguità del danno morale riconosciutogli,
secondo ormai pluriennale e uniforme giurisprudenza di legittimità, il danno morale non può
essere liquidato automaticamente, ma solo in virtù di precisa allegazione e prova a carico di parte attrice, la quale invece non avrebbe ottemperato a tale onere probatorio;
5) quanto infine alle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, nulla potrebbe essere liquidato per tale voce di danno, poiché anche in tal caso la Corte di Cassazione ne riconosce il rimborso previa allegazione e documentazione, cui la parte attrice non avrebbe ottemperato.
In ragione di quanto sopra, la compagnia appellata domandava l'integrale rigetto dei motivi di gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato pur ritualmente citato, non si costituiva nel presente grado di giudizio e Controparte_3
rimaneva contumace per il suo integrale svolgimento.
Pag. 9 a 14 ***
In corso di causa, il Giudice formulava ex art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa non accettare la suddetta proposta, mentre la compagnia appellata non aderiva e, all'udienza del 3.7.2024, previo deposito di note conclusive, la causa veniva tenuta a decisione.
***
La domanda di parziale riforma della sentenza di primo grado è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, si osserva che effettivamente il Giudice di primo grado ha erroneamente quantificato il danno biologico da invalidità permanente riconoscibile all'appellante in misura dello
0%, nonostante nella stesura finale della propria relazione di C.T.U. la Dott.ssa Persona_2
avesse in realtà rideterminato la percentuale di invalidità permanente in misura pari al 1% del totale.
Tuttavia, anche una invalidità totale dell'1% giustificherebbe la liquidazione di una somma comunque inferiore a quella già corrisposta stragiudizialmente dalla compagnia appellata.
Né dall'esame degli atti di causa si evincono elementi sulla base dei quali poter ragionevolmente porre in discussione le ulteriori risultanze della CTU espletata nel primo grado di giudizio, la quale risulta esente da vizi e contraddizioni.
In particolare, sotto il profilo lamentato da parte appellante relativo alla mancata valutazione del trauma cranico che si sarebbe verificato ad esito dell'impatto, è sufficiente osservare come la consulente abbia espresso specifiche valutazioni e, in particolare che il trauma cranico commotivo con perdita di coscienza prolungato, rilevato nelle certificazioni rilasciate in data 24.1.19 e 29.1.19 a tre mesi dal sinistro, “...sono degli elementi nuovi mai menzionati in precedenza e tanto meno in
occasione della visita in PS o delle visite ortopediche.”.
Ed effettivamente, dal verbale di accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino, da un esame obiettivo viene rilevato “Lamenta cervicalgia, con algia in sede della muscolatura, trapezio
e sternocleidomastoideo,. Non epispinalgia non vertigini, cefalea. Lieve trauma addome da urto sul
volante...”, non essendo dunque né rappresentato un impatto cranico sul parabrezza dell'autobus, né
Pag. 10 a 14 la sussistenza di un trauma cranico.
Peraltro, anche i rilievi effettuati dagli Agenti di Polizia Municipale di UA S. EL riportano la presenza di una filatura del parabrezza nella parte anteriore destra, dunque non nel lato del conducente del veicolo, non trovando dunque neppure in detto documento conferma della tesi sostenuta da parte appellante secondo la quale egli avrebbe urtato violentemente il capo sul parabrezza in occasione del sinistro.
Inoltre, non è contestato che l'appellante avesse subito lesioni identiche in altro precedente sinistro stradale, in relazione al quale all'appellante era stato già riconosciuto e risarcito danno biologico nella misura del 1,5% del totale.
Premesso che l'onere probatorio grava sul danneggiato, si deve concludere come non siano emersi,
pertanto, adeguati elementi in ordine al nesso di causalità tra il trauma cranico diagnosticato all'appellante e l'evento lesivo per cui è causa;
né che, in conseguenza del sinistro, il Sig. abbia Pt_1
riportato postumi invalidanti ulteriori rispetto a quelli già riferibili al precedente sinistro accaduto nell'anno 2005.
Pertanto, applicandosi le valutazioni espresse dalla Dott.ssa nella propria relazione finale, il Per_2
danno complessivamente risarcibile all'appellante è così quantificabile:
€ 688,07 danno biologico permanente 1%
€ 266,65 ITP giorni 7 al 75%
€ 380,93 ITP giorni 15 al 50%
€ 253,95 ITP giorni 20 al 25%
€ 1.236,00 spese mediche.
Con particolare riferimento al danno morale, si osserva che - sebbene per ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; 3/03/2023, n. 6444) anche in presenza di lesioni di lieve entità è comunque riconoscibile il risarcimento di autonomo danno morale, atteso che non costituisce
Pag. 11 a 14 duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute - è altresì vero che va esclusa ogni automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi,
in un ingiusto arricchimento del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (v. Cass., n.17209 del 27.8.2015).
Nel caso di specie, a fronte di un riconoscimento del danno morale comunque operato da parte del
Giudice di primo grado sulla base di una valutazione presuntiva delle sofferenze psichiche e fisiche patite dal Sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, l'appellante non ha adeguatamente Pt_1
provato alcun elemento in ragione del quale dovesse riconoscersi allo stesso una maggiore e particolare sofferenza psicofisica conseguente al sinistro de quo.
Quanto infine alle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante,
deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie e che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, la liquidazione delle spese relative resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. S.U. n. 24481 del 2020;
Cass., 15732 del 17.5.2022).
Pag. 12 a 14 Così ricostruiti gli oneri gravanti sulla parte danneggiata al fine del riconoscimento e della liquidazione, all'interno del danno emergente, delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva che “...la
mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la
compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a riconoscere in favore del danneggiato,
tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad
evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un
danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale
corrispondente.” (v. Cass., 15732 del 17.5.2022).
Nel caso di specie, la compagnia appellata, nel formulare la propria offerta risarcitoria, precisava all'appellante che l'importo offerto pari ad € 3.600,00 era comprensivo delle competenze professionali quantificate in € 600,00, delle quali tuttavia chiedeva specifica giustificazione documentale (“...di cui
vorrà trasmetterci, qualora non abbia già provveduto, la documentazione probatoria, come previsto
dall'art. 148, comma 11, del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private))”.
Pertanto, in considerazione della mancata produzione di qualsiasi documentazione attestante l'avvenuto effettivo sostenimento di una spesa inerente l'attività di assistenza stragiudiziale, appare corretta la decisione di merito che escluda la rifusione di una spesa in relazione alla quale manchi la prova da parte dell'appellante di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione alla compagnia appellata a titolo di danno emergente.
Si consideri, infine, che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che il Giudice di primo grado poneva a carico della compagnia assicurativa nella quantificazione totale della somma risarcibile,
devono invece porsi a carico di chi le ha anticipate, in ragione della compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sulla base di tali elementi, anche qualora si dovesse considerare il danno morale (€ 529,81), la somma complessivamente liquidabile ammonterebbe ad € 3.355,41, pertanto inferiore all'importo di €
3.600,00 già corrisposto anteriormente all'avvio della causa da parte della compagnia appellata, che
Pag. 13 a 14 deve dunque confermarsi pienamente congrua ai fini dell'integrale ristoro del danno subito dall'appellante in conseguenza dell'occorso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo (scaglione di valore sino a euro 26.000, con esclusione della fase istruttoria e con fase di studio e decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'impugnazione proposta da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 425/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari in data 12.4.2022;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.088,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Cagliari, 29.01.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 14 a 14