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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 725/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Ricorrente
avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA
E CP_
Parte convenuta avv. PISANU RITA TA IA
* * *
All'udienza del 16/12/2025 alle ore 9.30 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. Cristina Bartolotta Elemento e per parte Parte_1 convenuta l'Avv. PISANU RITA TA IA in Controparte_2 oggi sostituita dall'avv. Michela Rozzi
Il Giudice, dispone a norma dell'art. 429 primo comma c.p.c.
I difensori procedono a discussione orale, richiamandosi anche al contenuto degli atti e note difensive, e concludono come nei rispettivi atti introduttivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 725/2025
Il Giudice AR TI VE, all'udienza del 04/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, ( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA TA IA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari al 100% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali (diritto all'assegno e/o alla pensione di invalidità civile)
Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass., 12.2.2015,
n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico (in particolare con riferimento all'attribuzione dei gradi percentuali alle singole patologie rilevate, ed all'attribuzione del grado complessivo di invalidità conseguente); rispondendo congruamente alle osservazioni (in punto rilevanza e valutazione delle patologie: psichiatriche ed interessanti l'apparato locomotore) formulate da parte ricorrente.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti.
Può dunque, ritenersi accertato che: i) la ricorrente “considerando il complesso menomativo riportato (cfr c.t.u. dott presenta un grado di invalidità nella misura Per_1 del 90%; ii) tale percentuale sussisteva già alla data della presentazione amministrativa della domanda di invalidità civile del 25 novembre 2024.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue.
Anche accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'
Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
* * * Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: da un lato, il mancato riconoscimento del requisito nella misura richiesta, ma da altro lato che all'esito del presente giudizio è emerso il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata in sede amministrativa;
considerata altresì la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. effettuata da parte ricorrente sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che presenta a causa del suo stato patologico un Parte_1 grado di invalidità pari al 90% e che tale percentuale sussisteva già alla data della domanda amministrativa del 25 novembre 2024;
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 16/12/2025
Il Giudice
AR TI VE