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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3814 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
, Controparte_1 convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023, per la somma totale di € 1.000,00, e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della somma CP_1 complessiva di €500,00 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ritualmente citato, il non si costituiva. CP_1
1 Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esplicate.
2. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro- organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, nonostante le ripetute richieste da parte dell'Ufficio (cfr. ordinanza del 21.11.2024 e del 19.12.2024) non abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico, limitandosi a dichiarare che “le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26”, senza, tra l'altro, allegare nemmeno tale domanda.
In tal guisa non si ravvede prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.
4. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente”.
Sulla scorta di tale argomentazione, considerato che non v'è prova della permanenza all'interno del sistema scolastico di parte ricorrente - non essendo in alcun modo sufficiente la generica deduzione di parte ricorrente - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2 5. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Latina, 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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