Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti
..Presidente rel.
dr. Carmen Arcellaschi..
.Giudice
dr. Ethel Matilde Ancona ...... Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. C.F. 1 ) nata a [...] in data [...] Parte 1
e
C.F. 2 ) nata a [...] e Piccilli in data 03.06.1966 (C.F. Parte 2
entrambi con l'Avv. Ester Focardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
I. Le parti concordano che, avendo il figlio Persona_1 raggiunto l'autonomia economica, e far data dal deposito del presente ricorso congiunto il sig. Parte 2 dovrà contribuire mantenimento che vieneal mantenimento ordinario del solo figlio Persona 2 rideterminato in euro 343,00 (derivanti dagli originari euro 300,00 come da sentenza di cessazione degli effetti civili, rivalutati nella misura del 75% degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal II° anno dalla data di emissione della sentenza) che il sig. Pt 2 verserà alla sig.ra Pt 1 con bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità.
Con riferimento alle spese straordinarie, tutte da documentare, esse saranno suddivise al II.
50% tra i genitori.
Le spese straordinarie anticipate per intero da uno dei genitori comportano l'obbligo per l'altro genitore di provvedere al rimborso per la misura del 50% nel mese successivo a quello in cui la spesa è stata documentata via email, alla scadenza del 25 del mese già prevista per la corresponsione del contributo al mantenimento. il sig. Parte 2 si impegna a cedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., a titolo III.
oneroso per il prezzo di euro 23.000,00, alla sig.ra Parte 1 - con rogito da stipularsi entro 30 giorni dal deposito del provvedimento di definizione del presente giudizio - la propria quota di proprietà pari al 50% della ex casa coniugale, sita in Paderno Dugnano
(MI), alla via Valtellina 12 ove la stessa tutt'ora vive con il figlio identificata Persona 2
Rep. 16.128 come segue nell'atto di acquisto del 5.04.2001 par Notaio Persona 3
Racc. 1798 (Doc. 2): unità immobiliare facente parte del complesso denominato “Residenza Valtellina Due" posto in Comune di Paderno Dugnano alla via Valtellina n. 12 e precisamente: === Appartamento posto al quinto piano del fabbricato "A", distinto con il numero interno 13, composto da tre locali ed accessori tra cui è compresa una cantina posta al piano seminterrato dello stesso fabbricato distinta anch'essa con il numero interno 13. (omissis) L'unità immobiliare descritta risulta riportata nel N.C.E.U. di Paderno Dugnano in ditta al venditore, foglio 11, particella 660, subalterno 13, via Valtellina n. 12, piano 5-S1, categoria A3, classe 4, vani 5, rendita lire 825.000.
Con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale potesse derivare dall'atto notarile di trasferimento.
Il tutto viene ceduto con la corrispondente proporzionale quota di comproprietà nell'area e nelle parti comuni dello stabile di cui fanno parte gli immobili di cui alla presente cessione di quota di 1/2 di proprietà così come per legge e come dalla parte cedente posseduto ed acquistato in forza del titolo di provenienza. IV. Il sig. Parte 2 dichiara e garantisce che quanto si impegna a cedere ceduto è tutt'ora di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, pesi e vincoli ed oneri fiscali. di euro V. La sig.ra Pt 1 si impegna ad accettare la cessione a titolo oneroso per il prezzo
23.000,00 (ventitremila/00) sopra indicata, da corrispondersi con le seguenti modalità: acconto di euro 10.000,00 (diecimila/00) alla data dell'avvenuto deposito in Tribunale del presente ricorso, sottoscritto di pugno dalle parti in ogni pagina;
saldo di euro 13.000,00 (tredicimila/00) alla data del rogito.
Gli ex coniugi chiedendo il beneficio della esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria VI.
e catastale in forza delle previsioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987 e della Sentenza n.
154 del 10/05/1999 Corte Costituzionale, trattandosi di trasferimento immobiliare in sede di separazione personale e divorzio.
VII. Il sig. Pt 2 si farà carico in via esclusiva delle spese notarili dell'atto di trasferimento dell'immobile, mentre le spese del presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt 1 .
VIII. Le parti, con il perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare di cui sopra, danno atto di aver compiutamente regolato tutti i rapporti di natura economico-patrimoniale a far data dalla sentenza di divorzio ad oggi e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altra (ad eccezione del contributo al mantenimento per il figlio Persona 2 a decorrere dalla data di deposito del ricorso).
Le parti dichiarano che tutte le clausole promananti dal presente accordo, comprese quelle IX.
riferite al trasferimento degli immobili di cui al presente punto, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti anche patrimoniali tra coniugi.
Confermate per il resto le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio. X.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio N. 1721/2013; che la modifica indicata è conforme a legge;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.03.2025: I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni modificative concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.04.2025 Il Presidente est.
Laura Gaggiotti