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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEPRESBITERIS GI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI NTroparte_1 P.IVA_1
NICOLA ( ) e dell'avv. FERRARI CRISTINA LYDIE C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma integrale della sentenza n. 385/2023 emessa dal Tribunale di Pisa in data 14/03/2023, Giudice
Dott.ssa Alessia De Durante, nel giudizio recante R.G. 5494/2019, depositata in data 14/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, condannare il in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari ad € 34.157,00 patito dalla Sig.ra a causa dei contratti di compravendita dei diamanti, Pt_1 meglio descritti in premessa, perfezionati nelle date del 13/03/2015 e
07/03/2016, oltre alla rivalutazione monetaria, al maggior danno e agli interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma predetta, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014, come riformato con
D.M. n.147/2022»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e NTroparte_1 respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla Signora in quanto Parte_1 manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolto da tutte le NTroparte_1 pretese ex adverso formulate.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
pag. 2/23 - in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione di CTU si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato al capo II.E) della comparsa di costituzione depositata da intendersi qui ritrascritto.
Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 385 del 2023 del Tribunale di Parte_1
Pisa, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti di NTr (nel prosieguo ) di euro 34.157,00 in relazione alla NTroparte_1 compravendita di diamanti stipulata tra la stessa e Pt_1 [...]
NT (nel prosieguo ). NTroparte_2
NTr L'attrice deduceva che le aveva proposto detto investimento, trasmettendole «informazioni ingannevoli» in relazione alla bontà dello stesso e, in conseguenza, domandava alla stessa banca il risarcimento pari alla differenza tra il prezzo pagato per i diamanti, euro 46.181,00, e il loro valore effettivo, euro 12.025,00.
NTr Il Tribunale ha considerato dirimente che avesse svolto un ruolo di NT «mera segnalazione del proponente stesso a » e che l'attrice fosse «quindi consapevole che la non assume alcuna responsabilità in merito al CP_4 contratto» di compravendita. Inoltre, nella brochure informativa messa a disposizione della clientela presso le filiali della banca era indicato che questa «ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata»
e, pertanto «non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra».
Ha poi considerato che i fatti accertati con il provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo AGCM) «non costituiscono, di per sé, rispetto al singolo investitore né prova dell'inadempimento al contratto di consulenza, né prova di una condotta dolosa o colposa rilevante ai sensi del disposto normativo di qui all'art. 2043 pag. 3/23 c.c., o nell'ambito di una relazione da contatto sociale qualificato»; non costituiscono «inadempimento al contratto di consulenza, perché si pongono all'esterno di quel contratto»; non costituiscono, poi, «inadempimento di un dovere generale di salvaguardia, rispetto ad un presunto contatto sociale qualificato, di per sé indistinguibile dal ruolo di segnalatore espressamente assunto dalla convenuta»; infine, non costituiscono prova della sussistenza
«di dolo o di colpa», stante la «mancata prova di effettive informazioni circa il reale valore delle pietre in capo alla banca».
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione del
«perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito» relativamente a vicende analoghe a quella esaminata.
Avverso tale decisione ha interposto appello facendo valere Parte_1
i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto esistente «un NT rapporto esclusivo fra attrice e », mentre avrebbe dovuto rilevare che questa aveva «un ruolo attivo e un interesse all'affare»;
2. con il secondo lamenta che il Tribunale abbia contraddittoriamente escluso «un inadempimento al contratto di consulenza» da parte di NTr ;
3. con il terzo contesta la sentenza in ordine all'esclusione dell'elemento NTr soggettivo riguardo alla condotta di , articolandolo in tre profili di contestazione, con i quali lamenta l'erronea esclusione della colpa della banca;
l'errore sulla valutazione della responsabilità da contatto sociale come extracontrattuale;
l'errore «sulla valutazione delle prove circa il valore e la redditività dei diamanti»;
4. con il quarto lamenta che il Tribunale abbia qualificato la condotta di NTr
quale mero segnalatore;
5. con il quinto contesta la compensazione delle spese di lite.
NTr Si è costituito , protestando l'infondatezza del gravame.
pag. 4/23 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 26 giugno.
Considerato
1. I primi quattro motivi di gravame devono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, attenendo tutti alla NTr responsabilità di in ordine al danno dedotto quale conseguenza della vendita dei diamanti.
Con il primo la assume che il Tribunale abbia ritenuto esistente Pt_1
NT NTr «un rapporto esclusivo fra attrice e » e che « si sarebbe limitata a svolgere un'attività di mera segnalazione», mentre avrebbe dovuto rilevare che questa aveva «un ruolo attivo e un interesse all'affare». A tal proposito il
Tribunale avrebbe dovuto considerare: a) il provvedimento dell'AGCM – avente natura di prova privilegiata – dal quale si evincerebbe la «condotta commerciale scorretta della banca […] concretizzata nella divulgazione di informazioni false e decettive», che «contrasta con il ruolo di mero segnalatore riconosciuto dal Tribunale», circostanza non provata;
b) il conto amministrato aperto presso l' , che dimostrerebbe che la banca «era Pt_2 già consulente abituale» della la quale, cliente da lungo tempo, nutriva Pt_1
«un affidamento totale» nella stessa, tale da renderle «impossibile la distinzione […] fra mero orientamento e consulenza, atteso che il tutto è NTr avvenuto nei locali di , con il personale di quest'ultimo e per mezzo della stessa società», la quale, «approfittando dell'affidamento», avrebbe ottenuto dalla compravendita in parola un vantaggio economico pari ad euro NT NTr 8.312,00; c) l'accordo di collaborazione fra e , «in virtù del quale la società diamantifera corrispondeva alla banca il 18% della somma fatturata al consumatore», interesse nell'affare che la renderebbe «coautrice della pag. 5/23 NT violazione del diritto dei consumatori perpetrata da », rendendo irrilevante il fatto che «tutta la documentazione inerente all'acquisto NT NTr riportava solo il logo di »; d) la circolare interna di del 3 novembre
2011, «con la quale la banca istruiva il proprio personale alla promozione della vendita dei diamanti», individuando «le caratteristiche della proposta commerciale», suggerendo agli operatori le «argomentazioni di vendita» e indicando il «segmento target» dei clienti a cui proporre l'investimento; e) la NTr rivista di , che «promuove la vendita dei diamanti e riporta la falsa informazione circa la crescita costante del valore degli stessi». La Pt_1 sostiene poi che «la proposta del 7/03/2016 non riporta la clausola di NTr esenzione di responsabilità di ». Lamenta inoltre che il Tribunale, avendo considerato che l'investimento avesse natura di operazione NTr finanziaria, avrebbe dovuto rilevare la violazione, da parte di , degli obblighi previsti dalla legge «a tutela dell'investitore-consumatore» e, segnatamente, dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), in base al quale gli intermediari finanziari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, acquisire le informazioni necessarie dai clienti e utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti.
La banca avrebbe altresì violato gli artt. 39, 40 e 41 t.u.f., che imporrebbero agli intermediari di «acquisire dai loro clienti tutte le informazioni circa la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento», mentre nel caso in esame «non è mai stato neppure sottoposto il questionario Mifid». Ancora, la lamenta che il Tribunale avrebbe violato l'art. 1372 c.c., in quanto Pt_1
NTr l'esenzione da responsabilità di contenuta nell'art. 6 della proposta di NT acquisto fra del 13 marzo 2015 «non può produrre alcuna efficacia» nei suoi confronti, non essendo stata da essa «neppure sottoscritta» e avendo «ad oggetto solo il contratto di compravendita dei diamanti e non quello di consulenza o derivante da altra fonte autonoma», oltre ad essere «comunque vessatoria». Parimenti, sarebbe irrilevante l'esenzione di responsabilità della banca scritta sulla brochure pubblicitaria che, riferita «esclusivamente al pag. 6/23 contratto di compravendita», è «solo una nota pubblicitaria» che non può conformare il contenuto del contratto. In conclusione, sostiene che detta esenzione di responsabilità «non copre gli illeciti di fonte autonoma, contrattuale o da contatto sociale, perpetrati dall'istituto di credito a danno dei consumatori».
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della NTr sentenza per avere, da un lato, riconosciuto che «ha tenuto una condotta commerciale scorretta» e, dall'altro lato, escluso che ciò integrasse
«un inadempimento al contratto di consulenza», considerando che la stessa NTr NTro
avesse agito come mero segnalatore, pur avendo sostenuto che
«ha offerto l'acquisto di diamanti a investimento diffondendo informazioni omissive e ingannevoli», rappresentando falsamente il prezzo di vendita,
l'aspettativa di apprezzamento del valore, la facile liquidità e la qualifica di NT leader di mercato di . Sostiene la che sarebbe quindi «evidente Pt_1
l'inadempimento al contratto di consulenza e agli obblighi di buona fede e correttezza che soggiacciono a tutti i rapporti contrattuali». Sarebbe inoltre pacifico che l'operazione si sia svolta «nei locali della banca e dietro promozione della stessa che ha messo in contatto domanda e offerta e che ha eseguito tutta l'attività propedeutica e funzionale all'esecuzione del contratto di compravendita dei diamanti». Sarebbe poi provato l'interesse economico della banca, pari al guadagno del 18% di quanto pagato dalla
Quest'ultima sostiene inoltre che fra le parti «esisteva già un pregresso Pt_1 contratto di consulenza, in virtù del rapporto di conto amministrato n.
2751/123539», mentre, secondo il Tribunale, i fatti si porrebbero «all'esterno di quel contratto». Lamenta poi che, in ogni caso, la banca avrebbe «violato le norme generali poste a tutela del principio dell'affidamento nei rapporti negoziali a tutela della buona fede e della correttezza», principi cui farebbe riferimento anche la «in materia di vendita dei diamanti nella rubrica CP_6 informa n. 4/2017». Infine, tale vendita, consistendo in una «prestazione di servizi di informazione commerciale» sarebbe «un'attività connessa a quelle pag. 7/23 bancarie», ai sensi dall'art.8, comma 3, del Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994; pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina sull'onere della prova «in materia contrattuale, di talché, allegato l'inadempimento dell'obbligo informativo della banca, avente fonte nel contratto o nel contatto negoziale qualificato, è su quest'ultima che grava la dimostrazione di avervi correttamente adempiuto».
Con il terzo motivo di gravame la contesta la sentenza in ordine Pt_1
NTr all'esclusione dell'elemento soggettivo riguardo alla condotta di , articolando la doglianza in tre profili di contestazione: a) con il primo NTr lamenta l'erronea esclusione della colpa di : sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esistenza di «una responsabilità contrattuale derivante dal contatto sociale intervenuto tra le parti» e, accertata la commissione di pratiche commerciali scorrette, avrebbe inoltre dovuto considerare «integrato l'elemento soggettivo della colpa», per non aver agito secondo la diligenza professionale e ordinaria, avendo «omesso di valutare il valore dei diamanti», definito i diamanti come bene rifugio, confuso il concetto di quotazione con quello di prezzo, omesso di informare la cliente circa la composizione del prezzo di vendita e del suo interesse all'affare, omesso di valutare la liquidabilità dei diamanti e la loro redditività e, infine, diffuso materiale pubblicitario decettivo;
b) con il secondo lamenta l'«errore sulla valutazione della responsabilità da contatto sociale come extracontrattuale» e sulla ripartizione dell'onere della prova;
sostiene che «la nascita di un rapporto da contatto sociale dà vita ad una responsabilità di tipo contrattuale», derivante dall'«affidamento sociale», tipico nell'attività «di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica» e correlato alla «relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà
pag. 8/23 NTr sociale di cui all'art. 2 Cost.» e sostiene che, in conseguenza, era tenuta
«a dimostrare che le informazioni sul valore e l'andamento dei diamanti che aveva e che ha divulgato erano corrette»; c) con il terzo lamenta l'errore «sulla valutazione delle prove circa il valore e la redditività dei diamanti»: il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato che «l'istituto di credito conoscesse o potesse conoscesse la effettiva redditività dell'investimento, vero oggetto del contratto di acquisto, e risultato addirittura aumentato nel periodo immediatamente successivo», mentre avrebbe dovuto considerare che il valore dei diamanti indicato nei documenti NTr NT diffusi da fosse stabilito unilateralmente da e palesemente artefatto non trovando conferma «in nessun altro dato ufficiale o quotazioni di NTr mercato, come il listino . sarebbe quindi responsabile per non CP_7 aver «operato il controllo di veridicità del contenuto dei documenti» e dovrebbe essere condannata a risarcire euro 34.156,00 quale danno «pari alla differenza fra la somma pagata per l'acquisto delle pietre» (euro
46.181,00) «ed il valore delle stesse al momento della compravendita» (euro
12.025,00). Non andrebbero invece considerati né l'i.v.a., né gli altri servizi che sarebbero stati offerti dalla controparte, non essendo indicati in nessun documento disponibile in atti.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe NTr errato nel qualificare la condotta di quale mero segnalatore. Sostiene che i documenti dai quali si dedurrebbe tale qualifica «sono stati redatti da NT
» e, quindi, non esisterebbe documento relativo al rapporto della con Pt_1 la banca, in cui questa «informa di essere uscita dal suo ruolo di consulente e di aver assunto quello di mero segnalatore». Il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare, al riguardo, il «preesistente contratto di conto corrente e NTr un conto amministrato», la circolare d rivolta ai propri dipendenti, le
“argomentazioni di vendita del prodotto”, l'esistenza di una cointeressenza della banca alla compravendita dei diamanti – che lucrava il 18% sulle vendite procurate a DIB – e, infine, il provvedimento dell'AGCM che ha pag. 9/23 disconosciuto il ruolo di mero segnalatore, qualifica che sarebbe «solo un espediente per introdurre una clausola di esonero della responsabilità». Tale esonero sarebbe poi contenuto in documenti – la proposta del 7 marzo 2016 NTr e la borchure informativa – inidonea a regolare i rapporti tra la e . Pt_1
Inoltre, il predetto ruolo di “mero segnalatore” sarebbe contraddetto dai documenti disponibili in atti e comunque incompatibile con l'attività di NTr consulenza svolta da , oltre a essere smentito dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'AGCM rispetto al quale il Tribunale, contraddittoriamente, avrebbe riconosciuto valore di prova privilegiata, salvo poi discostarsene senza giustificazione.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Con essi, in sostanza, la domanda che sia accertata la Pt_1
NTr NT responsabilità di in relazione all'acquisto dei diamanti venduti da , aventi valore e reddittività inferiori a quelli prospettati dalla banca, la quale colposamente avrebbe diffuso informazioni false al riguardo.
Tale responsabilità sussiste.
Questa Corte ha già avuto modo di trattare analoghe controversie NT relative alla vicenda che ha visto protagonista – oggi fallita – nell'attività di promozione, anche tramite il canale bancario, della vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato potendo contare anche su apparenti quotazioni riportate su “Il Sole24Ore”, consistenti in NT realtà in prezzi del listino della medesima , pubblicati a spese della stessa società venditrice.
Tale vicenda è stata oggetto dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM all'esito del procedimento PS10677 (doc. 12 fasc. di primo grado), dal Pt_1
NTr quale emerge che ha posto in essere «una pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario», consistite nella «rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle pag. 10/23 caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato».
NT Risulta infatti sempre dal citato provvedimento dell'AGCM che « […] ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla CP_1 CP_8 vendita dei diamanti che hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e prevedevano un ritorno economico per le
Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche». Concretamente, «[i]
NT funzionari di Banca – vincolati dall'accordo di collaborazione con , declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
NT divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. […] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano – da contratto – la compilazione e
NT l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento,
NT organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove
NT il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ».
A tal proposito va poi ricordato che ai provvedimenti adottati dalla
AGCM dev'essere riconosciuta «un'elevata attitudine a provare la condotta
[…], indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in esso pronunciate» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in motivazione).
pag. 11/23 Va altresì rilevato che, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2081 del NTr 2021 – relativa al giudizio d'impugnazione di avverso il citato provvedimento dell'AGCM – ha considerato che deve «escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni NT contrattuali che regolavano i rapporti con e né NTroparte_9 rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati […]: a) in forza NT dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era CP_1 tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale NT divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a NT inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il
20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo NT con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi
(quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela
… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; il ruolo pag. 12/23 svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori.
NT Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_4 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e
NT presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse
NT richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in
NT contatto i clienti con ”».
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in NTr giudizio emerge che ha posto in essere le stesse condotte scorrette descritte dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, a differenza di quanto sostenuto dalla banca.
Giova fin da subito chiarirsi come non possa ritenersi che tra la e Pt_1
NTr
sia intercorso un contratto di consulenza.
L'esistenza di tale contratto non può dirsi pacifica tra le parti, in quanto
è stata dedotta dall'attrice (a pag. 2 e seguenti della citazione nel giudizio di primo grado) in modo generico, non avendo indicato né la fonte di tale rapporto di consulenza né i relativi termini, limitandosi ad asserire che esso conseguirebbe naturalmente all'esistenza del conto di deposito amministrato n. 2751/123539, in effetti intrattenuto tra le parti, come dimostrato dal prospetto riepilogativo formato dalla banca (doc. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
L'esistenza di tale rapporto è stata poi contestata in modo sufficientemente NTr specifico da , che sul punto ha spiegato difese incompatibili, asserendo che la pur già cliente, non aveva beneficiato di alcuna consulenza in Pt_1 merito all'acquisto dei diamanti (pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado).
pag. 13/23 A fronte di detta contestazione, la non ha provato la stipulazione Pt_1 del citato contratto di consulenza, non potendo ciò desumersi dall'esistenza del conto amministrato, in quanto esso comprova solo il deposito di strumenti finanziari di titolarità della stessa – la quale, peraltro, Pt_1 mantiene, rispetto a essi, pieno controllo decisionale – e nulla più.
Tanto preliminarmente evidenziato, il comportamento della banca è fonte di responsabilità contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente.
A tal proposito occorre in primo luogo considerare che non può ritenersi NTr NT che si sia limitata «a fornire il materiale divulgativo predisposto da e mettere in contatto» con essa la (pag. 13 comparsa di costituzione Pt_1
NTr
di primo grado).
Secondo la banca, quest'ultima, «già cliente della filiale di Pisa, Piazza
Dante, della banca […] apprendeva della possibilità di acquistare diamanti NT dalla società solo dopo essersi recat[a] in filiale ed aver esaminato il NT materiale informativo ivi esposto (ns.doc.4)», senza alcuno specifico invito da parte di un funzionario della banca che, di contro, «una volta appreso dell'interesse del[la] cliente ad acquistare diamanti, […] ha consegnato alla medesima copia delle brochure informative predisposte da NT
(ns.doc.4) e ha informato tale società dell'interesse manifestato dal[la] cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni».
È tuttavia da escludere che il funzionario bancario, nell'interlocuzione NTr con la cliente, si sia limitato a consegnarle una brochure (doc. 4 fasc. di primo grado e doc. 2 fasc. di primo grado) di cui la stessa sarebbe già Pt_1 stata in possesso per averla autonomamente reperita nei locali dell'istituto di credito.
pag. 14/23 La documentazione disponibile in atti, infatti, a differenza di quanto NTr sostiene , dimostra un suo significativo coinvolgimento nella rapporto NT della con , in quanto: a) la proposta di acquisto del 13 marzo 2015 Pt_1
NTr (doc. 1 fasc. di di primo grado e doc. 8 fasc. di primo grado) è stata Pt_1 sottoscritta, sotto la dicitura «firma dell'agente , dalla CP_2
NTr dipendente del BA PO (oggi ): la riconducibilità a essa di tale sottoscrizione è stata specificamente dedotta dalla (alle pagg. 4 e 8 della Pt_1 citazione nel giudizio di primo grado) e mai contestata, risultando quindi circostanza pacifica;
b) la proposta di acquisto del 7 marzo 2016 (doc. 2 fasc. NTr
di primo grado) è stata materialmente predisposta dalla banca, trattandosi di modulo stampato, dopo l'inserimento dei dati tramite computer, e soltanto sottoscritto dalla c) entrambe le predette proposte Pt_1 contengono l'individuazione delle caratteristiche delle pietre di cui è manifestata la disponibilità all'acquisto, facendo riferimento, quanto alla prima proposta, ad un diamante «RIVER E da 0,75» carati e uno «TOP
WESSELTON F 0,74» carati, come emerge dalla porzione del documento che di seguito si riproduce quanto alla seconda proposta, essa fa riferimento a «0,75 CARATI TOP
WESSELTON F», come emerge ancora dal relativo documento:
circostanza che evidenzia il ruolo di indirizzo della banca anche nella scelta delle gemme da acquistare;
d) la banca ha ricevuto i diamanti – come risulta dai documenti di trasporto del 24 e 26 febbraio 2015 (doc. 10 fasc. di Pt_1 primo grado) – e ha altresì curato l'esecuzione del pagamento tramite NTr bonifico a carico del cliente (doc. 9 ibidem e doc. 3 fasc. di primo grado); pag. 15/23 e) la banca, infine, ha conseguito una significativa commissione sull'operazione, pari al 18% dell'importo al netto dell'i.v.a. (doc. 21 fasc. Pt_1 di primo grado).
Va poi considerato il contenuto della citata brochure, pacificamente resa disponibile dalla banca. In essa, sin dalla prima pagina, è indicato che «la quotazione» dell'investimento in diamanti «è destinata ad aumentare naturalmente anche a causa del progressivo calo della produzione»; a pag. 5, poi, lo stesso documento esalta la «facilità d'acquisto: c'è sempre una grande banca su cui contare. Per facilitare il cliente […] i diamanti
[...] possono essere acquistati presso gli sportelli dei NTroparte_2 principali Istituti di credito»; e a pag. 6 è indicato che «il gioiello avrà l'unicità di essere, di fatto, un investimento quotato su “Il Sole24Ore”».
L'attività posta in essere dalla banca, consistente nell'assistenza relativa a un investimento in favore di soggetto già cliente e nei propri locali, estrinsecatasi lungo tutto l'iter negoziale, dalla trasmissione delle prime informazioni all'indicazione delle caratteristiche delle pietre, alla cura degli adempimenti materiali necessari alla sua conclusione e sino all'esecuzione dello stesso, ha legittimamente generato nella l'affidamento nel leale Pt_1
NTr operato di – quale operatore economico qualificato – e segnatamente sulla correttezza, veridicità e completezza delle informazioni ricevute.
Pertanto, come già accennato, la condotta della banca va considerata di tipo contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente, che trova diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e negli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche a volere ipoteticamente condividere la prospettazione avanzata dalla banca secondo cui essa avrebbe soltanto segnalato l'affare, limitandosi a mettere in contatto le parti. Anche in tal caso, infatti, essendo pacifica la consegna alla della documentazione contenente informazioni false e Pt_1
pag. 16/23 l'assistenza al cliente in tutto l'iter di negoziazione, si tratterebbe di comportamento idoneo a legittimare l'insorgenza nella dell'affidamento Pt_1
NTr nel corretto operato di .
Pertanto, stante l'applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale, la è tenuta a provare la fonte della propria pretesa – in Pt_1 questo caso la sussistenza della stessa relazione da “contatto sociale qualificato” e la lesione dell'affidamento – il danno e il nesso di causalità, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento (Cass. sez. un. n.
13533 del 2001).
Quanto alla predetta relazione da “contatto sociale qualificato” e alla lesione dell'affidamento, per i motivi anzidetti, non residuano dubbi di sorta sulla sua sussistenza, emergendo da quanto illustrato come la banca, beneficiando della fiducia legittimamente riposta nei propri confronti dalla NT propria cliente, abbia proposto un'opportunità d'investimento falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato.
Quanto all'esistenza del danno, esso risulta dimostrato dai documenti di acquisto (doc. 10 fasc. di primo grado), contenenti le caratteristiche e Pt_1 il prezzo complessivo dei diamanti negoziati (ossia euro 46.182,26, quale somma del primo acquisto per euro 30.152,39 e del secondo per euro
16.029,87), dai quali emerge un esborso pari a circa il triplo del valore delle pietre con tali caratteristiche secondo il listino di riferimento internazionale
(euro 15.031,41), a cui ha fatto riferimento il perito dell'appellante CP_7
(doc. 14 fasc. di primo grado), analogamente a quanto considerato nel Pt_1 provvedimento sanzionatorio dell'AGCM.
La mancanza di diligenza della banca è consistita anche nella falsa rappresentazione del prezzo di mercato dei diamanti. Il fatto che le cifre indicare come “quotazioni” fossero in realtà il listino prezzi del circuito creato NT dalla stessa è circostanza che, oltre a rilevare sotto il profilo del danno,
pag. 17/23 assume ulteriore significatività sul piano della condotta colpevole dell'istituto, che quantomeno avrebbe dovuto verificare la circostanza prima di prestarsi a proporre l'investimento, assecondando la prospettazione in termini di quotazione.
Parimenti è evidente anche il nesso causale tra il danno patito dalla NTr e il comportamento di , chiaramente decisivo nella conclusione del Pt_1 contratto, avendo concorso a determinare la volontà dell'acquisto – attraverso la segnalazione dell'opportunità e la trasmissione di informazioni false – sia curato gli adempimenti materiali necessari per la formalizzazione NT dell'incontro delle volontà tra il cliente e .
Per completezza va infine dato atto dell'irrilevanza dell'esonero di responsabilità della banca previsto dall'art. 6 della proposta contrattuale – peraltro presente solo in quella del 13 marzo 2015 e non in quella del 7 NTr marzo 2016 (rispettivamente docc. 1 e 2 fasc. di primo grado) – e all'ultima pagina della brochure (doc. 2 di primo grado), derivando, la Pt_1
NTr responsabilità di , dal contatto avvenuto con la e non dall'accordo Pt_1
NT da questa sottoscritto con .
Alla luce delle complessive considerazioni svolte, resta assorbita ogni questione relativa alla possibilità di riscontrare la responsabilità della banca anche ai sensi della disciplina consumieristica prevista dal d.lgs. n. 206 del
2005.
Tanto considerato relativamente alla sussistenza della responsabilità, occorre passare alla quantificazione del danno patito dalla che, come già Pt_1 in passato considerato da questa Corte, «nei termini di perdita subita, deve essere ricondotta alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il vero valore di mercato dei medesimi, risultante dal listino
[…], quale principale fonte di informazione sul prezzo corrente dei CP_7 diamanti utilizzata a livello mondiale» (Corte d'appello di Firenze n. 835 del
2024; nello stesso senso Corte d'appello di Firenze n. 1035 del 2023).
pag. 18/23 Pertanto, da un lato, va considerata la somma pagata dalla come Pt_1 risulta dai documenti di acquisto formati da IDB (doc. 10 fasc. di primo Pt_1 grado), nei quali è indicato che la compravendita ha riguardato le seguenti gemme, per complessivi euro 46.182,22, ai prezzi indicati
Dall'altro lato va considerato il valore reale dei due diamanti al momento del loro acquisto, come emerge dal citato listino allegato CP_7 alla perizia di parte della (pagg. 3 e 5 doc. 14 fasc. di primo grado), Pt_1 Pt_1 ossia pari a euro 15.031,41.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1006327, avendo colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,74, detto listino indica un prezzo di 70 «in hundreds of US$ per carat» (ossia in centinaia di dollari per carato). Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,74 e il risultato, pari a
5,180,00, va convertito in euro, dividendolo per il coefficiente di cambio alla data della conclusione del contratto, il 26 febbraio 2015, di 1,13, risultando euro 4.584,07.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1007234, avente colore E, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,75, detto listino indica un prezzo di 80, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare 8.000,00 per 0,80 e il risultato, pari a 6.000,00 dev'essere diviso per il medesimo tasso di cambio – trattandosi della medesima compravendita del 26 febbraio 2015 – risultando euro 5.309,73.
pag. 19/23 Quanto, infine, alla pietra indicata con certificato HRD15026794025, avente colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,8, detto listino indica un prezzo di 70, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,80 e il risultato, pari a 5.600,00, dev'essere diviso per il tasso di cambio di 1,09 – relativo al 24 febbraio 2016, data di conclusione della seconda compravendita – risultando euro 5.137,61.
Il reale valore delle gemme al momento dell'acquisto era quindi pari a euro 15.031,41 (= 4.584,07 + 5.309,73 + 5.137,61).
Non può invece essere applicata la diminuzione di tale valore del 20% quale «deprezzamento per liquidazione sul mercato libero», trattandosi di assunto rimasto indimostrato.
NTr Parimenti va disattesa la tesi di , secondo cui occorrerebbe considerare l'i.v.a. ai fini della determinazione dell'importo da risarcire.
Infatti, dal documento di acquisto formato da IDB (doc. 10 fasc. di Pt_1 primo grado) l'importo di euro 46.182,22 risulta riferito al valore dei diamanti, senza alcun riferimento alle imposte. Pertanto, per determinare il valore da rimborsare occorre fare riferimento al valore effettivo senza computo delle stesse, secondo i calcoli dianzi esposti.
L'importo del risarcimento è quindi pari alla differenza tra l'esborso sopportato dalla (euro 46.182,22) e il valore reale delle pietre al Pt_1 momento dell'acquisto (euro 15.031,41), ossia euro 31.150,80.
Su tale somma, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti fino al giorno precedente a quello della domanda. Da tale momento e sino alla data della presente sentenza vanno invece riconosciuti gli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. – come domandato dall'attrice sin dalla citazione in pag. 20/23 primo grado – che prevede, «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», ritenendo il Collegio che sussistano gli estremi della sua applicazione, non impedita dal fatto che, nella fattispecie, si tratti di un'obbligazione pecuniaria di valore. Ha infatti affermato la Suprema Corte che «il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61)» (Cass. n. 7677 del 2025, in motivazione).
Dunque, nell'identificazione del tasso d'interesse compensativo da applicare in via equitativa all'obbligazione risarcitoria (di valore) da responsabilità contrattuale (Cass. n. 1627 del 2022, in massima), è ben possibile far riferimento, dal momento della proposizione della domanda, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Ciò peraltro non in ragione di un automatismo, ma a compensazione del lucro cessante derivante da ritardo nell'ottenimento della somma – considerata l'inclinazione all'investimento presumibile in capo alla alla Pt_1 luce del compimento dell'operazione in considerazione – che induce a ritenere che la mera rivalutazione non sia in grado di costituire adeguato ristoro.
Sull'importo così determinato spettano gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo.
2. Quanto alla doglianza sulla compensazione delle spese di lite, il motivo è assorbito.
pag. 21/23 Si rammenta, infatti, che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale»
(Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame la risulta vittoriosa, anche se per una somma Pt_1 lievemente inferiore rispetto a quella pretesa, con riguardo all'unica domanda proposta, quella risarcitoria. Pertanto, le spese di lite devono NTr essere interamente poste a carico di e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 25.000,00, con esclusione, per il grado d'appello, della fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
pag. 22/23 Tribunale di Pisa n. 385 del 2023, e in totale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare a euro 31.150,80, NTroparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, NTroparte_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive e, quanto a quello d'appello, in euro 6.946,00 per compensi ed euro 777,00 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEPRESBITERIS GI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI NTroparte_1 P.IVA_1
NICOLA ( ) e dell'avv. FERRARI CRISTINA LYDIE C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma integrale della sentenza n. 385/2023 emessa dal Tribunale di Pisa in data 14/03/2023, Giudice
Dott.ssa Alessia De Durante, nel giudizio recante R.G. 5494/2019, depositata in data 14/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, condannare il in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari ad € 34.157,00 patito dalla Sig.ra a causa dei contratti di compravendita dei diamanti, Pt_1 meglio descritti in premessa, perfezionati nelle date del 13/03/2015 e
07/03/2016, oltre alla rivalutazione monetaria, al maggior danno e agli interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma predetta, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014, come riformato con
D.M. n.147/2022»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e NTroparte_1 respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla Signora in quanto Parte_1 manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolto da tutte le NTroparte_1 pretese ex adverso formulate.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
pag. 2/23 - in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione di CTU si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato al capo II.E) della comparsa di costituzione depositata da intendersi qui ritrascritto.
Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 385 del 2023 del Tribunale di Parte_1
Pisa, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti di NTr (nel prosieguo ) di euro 34.157,00 in relazione alla NTroparte_1 compravendita di diamanti stipulata tra la stessa e Pt_1 [...]
NT (nel prosieguo ). NTroparte_2
NTr L'attrice deduceva che le aveva proposto detto investimento, trasmettendole «informazioni ingannevoli» in relazione alla bontà dello stesso e, in conseguenza, domandava alla stessa banca il risarcimento pari alla differenza tra il prezzo pagato per i diamanti, euro 46.181,00, e il loro valore effettivo, euro 12.025,00.
NTr Il Tribunale ha considerato dirimente che avesse svolto un ruolo di NT «mera segnalazione del proponente stesso a » e che l'attrice fosse «quindi consapevole che la non assume alcuna responsabilità in merito al CP_4 contratto» di compravendita. Inoltre, nella brochure informativa messa a disposizione della clientela presso le filiali della banca era indicato che questa «ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata»
e, pertanto «non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra».
Ha poi considerato che i fatti accertati con il provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo AGCM) «non costituiscono, di per sé, rispetto al singolo investitore né prova dell'inadempimento al contratto di consulenza, né prova di una condotta dolosa o colposa rilevante ai sensi del disposto normativo di qui all'art. 2043 pag. 3/23 c.c., o nell'ambito di una relazione da contatto sociale qualificato»; non costituiscono «inadempimento al contratto di consulenza, perché si pongono all'esterno di quel contratto»; non costituiscono, poi, «inadempimento di un dovere generale di salvaguardia, rispetto ad un presunto contatto sociale qualificato, di per sé indistinguibile dal ruolo di segnalatore espressamente assunto dalla convenuta»; infine, non costituiscono prova della sussistenza
«di dolo o di colpa», stante la «mancata prova di effettive informazioni circa il reale valore delle pietre in capo alla banca».
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione del
«perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito» relativamente a vicende analoghe a quella esaminata.
Avverso tale decisione ha interposto appello facendo valere Parte_1
i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto esistente «un NT rapporto esclusivo fra attrice e », mentre avrebbe dovuto rilevare che questa aveva «un ruolo attivo e un interesse all'affare»;
2. con il secondo lamenta che il Tribunale abbia contraddittoriamente escluso «un inadempimento al contratto di consulenza» da parte di NTr ;
3. con il terzo contesta la sentenza in ordine all'esclusione dell'elemento NTr soggettivo riguardo alla condotta di , articolandolo in tre profili di contestazione, con i quali lamenta l'erronea esclusione della colpa della banca;
l'errore sulla valutazione della responsabilità da contatto sociale come extracontrattuale;
l'errore «sulla valutazione delle prove circa il valore e la redditività dei diamanti»;
4. con il quarto lamenta che il Tribunale abbia qualificato la condotta di NTr
quale mero segnalatore;
5. con il quinto contesta la compensazione delle spese di lite.
NTr Si è costituito , protestando l'infondatezza del gravame.
pag. 4/23 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 26 giugno.
Considerato
1. I primi quattro motivi di gravame devono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, attenendo tutti alla NTr responsabilità di in ordine al danno dedotto quale conseguenza della vendita dei diamanti.
Con il primo la assume che il Tribunale abbia ritenuto esistente Pt_1
NT NTr «un rapporto esclusivo fra attrice e » e che « si sarebbe limitata a svolgere un'attività di mera segnalazione», mentre avrebbe dovuto rilevare che questa aveva «un ruolo attivo e un interesse all'affare». A tal proposito il
Tribunale avrebbe dovuto considerare: a) il provvedimento dell'AGCM – avente natura di prova privilegiata – dal quale si evincerebbe la «condotta commerciale scorretta della banca […] concretizzata nella divulgazione di informazioni false e decettive», che «contrasta con il ruolo di mero segnalatore riconosciuto dal Tribunale», circostanza non provata;
b) il conto amministrato aperto presso l' , che dimostrerebbe che la banca «era Pt_2 già consulente abituale» della la quale, cliente da lungo tempo, nutriva Pt_1
«un affidamento totale» nella stessa, tale da renderle «impossibile la distinzione […] fra mero orientamento e consulenza, atteso che il tutto è NTr avvenuto nei locali di , con il personale di quest'ultimo e per mezzo della stessa società», la quale, «approfittando dell'affidamento», avrebbe ottenuto dalla compravendita in parola un vantaggio economico pari ad euro NT NTr 8.312,00; c) l'accordo di collaborazione fra e , «in virtù del quale la società diamantifera corrispondeva alla banca il 18% della somma fatturata al consumatore», interesse nell'affare che la renderebbe «coautrice della pag. 5/23 NT violazione del diritto dei consumatori perpetrata da », rendendo irrilevante il fatto che «tutta la documentazione inerente all'acquisto NT NTr riportava solo il logo di »; d) la circolare interna di del 3 novembre
2011, «con la quale la banca istruiva il proprio personale alla promozione della vendita dei diamanti», individuando «le caratteristiche della proposta commerciale», suggerendo agli operatori le «argomentazioni di vendita» e indicando il «segmento target» dei clienti a cui proporre l'investimento; e) la NTr rivista di , che «promuove la vendita dei diamanti e riporta la falsa informazione circa la crescita costante del valore degli stessi». La Pt_1 sostiene poi che «la proposta del 7/03/2016 non riporta la clausola di NTr esenzione di responsabilità di ». Lamenta inoltre che il Tribunale, avendo considerato che l'investimento avesse natura di operazione NTr finanziaria, avrebbe dovuto rilevare la violazione, da parte di , degli obblighi previsti dalla legge «a tutela dell'investitore-consumatore» e, segnatamente, dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), in base al quale gli intermediari finanziari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, acquisire le informazioni necessarie dai clienti e utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti.
La banca avrebbe altresì violato gli artt. 39, 40 e 41 t.u.f., che imporrebbero agli intermediari di «acquisire dai loro clienti tutte le informazioni circa la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento», mentre nel caso in esame «non è mai stato neppure sottoposto il questionario Mifid». Ancora, la lamenta che il Tribunale avrebbe violato l'art. 1372 c.c., in quanto Pt_1
NTr l'esenzione da responsabilità di contenuta nell'art. 6 della proposta di NT acquisto fra del 13 marzo 2015 «non può produrre alcuna efficacia» nei suoi confronti, non essendo stata da essa «neppure sottoscritta» e avendo «ad oggetto solo il contratto di compravendita dei diamanti e non quello di consulenza o derivante da altra fonte autonoma», oltre ad essere «comunque vessatoria». Parimenti, sarebbe irrilevante l'esenzione di responsabilità della banca scritta sulla brochure pubblicitaria che, riferita «esclusivamente al pag. 6/23 contratto di compravendita», è «solo una nota pubblicitaria» che non può conformare il contenuto del contratto. In conclusione, sostiene che detta esenzione di responsabilità «non copre gli illeciti di fonte autonoma, contrattuale o da contatto sociale, perpetrati dall'istituto di credito a danno dei consumatori».
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della NTr sentenza per avere, da un lato, riconosciuto che «ha tenuto una condotta commerciale scorretta» e, dall'altro lato, escluso che ciò integrasse
«un inadempimento al contratto di consulenza», considerando che la stessa NTr NTro
avesse agito come mero segnalatore, pur avendo sostenuto che
«ha offerto l'acquisto di diamanti a investimento diffondendo informazioni omissive e ingannevoli», rappresentando falsamente il prezzo di vendita,
l'aspettativa di apprezzamento del valore, la facile liquidità e la qualifica di NT leader di mercato di . Sostiene la che sarebbe quindi «evidente Pt_1
l'inadempimento al contratto di consulenza e agli obblighi di buona fede e correttezza che soggiacciono a tutti i rapporti contrattuali». Sarebbe inoltre pacifico che l'operazione si sia svolta «nei locali della banca e dietro promozione della stessa che ha messo in contatto domanda e offerta e che ha eseguito tutta l'attività propedeutica e funzionale all'esecuzione del contratto di compravendita dei diamanti». Sarebbe poi provato l'interesse economico della banca, pari al guadagno del 18% di quanto pagato dalla
Quest'ultima sostiene inoltre che fra le parti «esisteva già un pregresso Pt_1 contratto di consulenza, in virtù del rapporto di conto amministrato n.
2751/123539», mentre, secondo il Tribunale, i fatti si porrebbero «all'esterno di quel contratto». Lamenta poi che, in ogni caso, la banca avrebbe «violato le norme generali poste a tutela del principio dell'affidamento nei rapporti negoziali a tutela della buona fede e della correttezza», principi cui farebbe riferimento anche la «in materia di vendita dei diamanti nella rubrica CP_6 informa n. 4/2017». Infine, tale vendita, consistendo in una «prestazione di servizi di informazione commerciale» sarebbe «un'attività connessa a quelle pag. 7/23 bancarie», ai sensi dall'art.8, comma 3, del Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994; pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina sull'onere della prova «in materia contrattuale, di talché, allegato l'inadempimento dell'obbligo informativo della banca, avente fonte nel contratto o nel contatto negoziale qualificato, è su quest'ultima che grava la dimostrazione di avervi correttamente adempiuto».
Con il terzo motivo di gravame la contesta la sentenza in ordine Pt_1
NTr all'esclusione dell'elemento soggettivo riguardo alla condotta di , articolando la doglianza in tre profili di contestazione: a) con il primo NTr lamenta l'erronea esclusione della colpa di : sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esistenza di «una responsabilità contrattuale derivante dal contatto sociale intervenuto tra le parti» e, accertata la commissione di pratiche commerciali scorrette, avrebbe inoltre dovuto considerare «integrato l'elemento soggettivo della colpa», per non aver agito secondo la diligenza professionale e ordinaria, avendo «omesso di valutare il valore dei diamanti», definito i diamanti come bene rifugio, confuso il concetto di quotazione con quello di prezzo, omesso di informare la cliente circa la composizione del prezzo di vendita e del suo interesse all'affare, omesso di valutare la liquidabilità dei diamanti e la loro redditività e, infine, diffuso materiale pubblicitario decettivo;
b) con il secondo lamenta l'«errore sulla valutazione della responsabilità da contatto sociale come extracontrattuale» e sulla ripartizione dell'onere della prova;
sostiene che «la nascita di un rapporto da contatto sociale dà vita ad una responsabilità di tipo contrattuale», derivante dall'«affidamento sociale», tipico nell'attività «di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica» e correlato alla «relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà
pag. 8/23 NTr sociale di cui all'art. 2 Cost.» e sostiene che, in conseguenza, era tenuta
«a dimostrare che le informazioni sul valore e l'andamento dei diamanti che aveva e che ha divulgato erano corrette»; c) con il terzo lamenta l'errore «sulla valutazione delle prove circa il valore e la redditività dei diamanti»: il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato che «l'istituto di credito conoscesse o potesse conoscesse la effettiva redditività dell'investimento, vero oggetto del contratto di acquisto, e risultato addirittura aumentato nel periodo immediatamente successivo», mentre avrebbe dovuto considerare che il valore dei diamanti indicato nei documenti NTr NT diffusi da fosse stabilito unilateralmente da e palesemente artefatto non trovando conferma «in nessun altro dato ufficiale o quotazioni di NTr mercato, come il listino . sarebbe quindi responsabile per non CP_7 aver «operato il controllo di veridicità del contenuto dei documenti» e dovrebbe essere condannata a risarcire euro 34.156,00 quale danno «pari alla differenza fra la somma pagata per l'acquisto delle pietre» (euro
46.181,00) «ed il valore delle stesse al momento della compravendita» (euro
12.025,00). Non andrebbero invece considerati né l'i.v.a., né gli altri servizi che sarebbero stati offerti dalla controparte, non essendo indicati in nessun documento disponibile in atti.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe NTr errato nel qualificare la condotta di quale mero segnalatore. Sostiene che i documenti dai quali si dedurrebbe tale qualifica «sono stati redatti da NT
» e, quindi, non esisterebbe documento relativo al rapporto della con Pt_1 la banca, in cui questa «informa di essere uscita dal suo ruolo di consulente e di aver assunto quello di mero segnalatore». Il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare, al riguardo, il «preesistente contratto di conto corrente e NTr un conto amministrato», la circolare d rivolta ai propri dipendenti, le
“argomentazioni di vendita del prodotto”, l'esistenza di una cointeressenza della banca alla compravendita dei diamanti – che lucrava il 18% sulle vendite procurate a DIB – e, infine, il provvedimento dell'AGCM che ha pag. 9/23 disconosciuto il ruolo di mero segnalatore, qualifica che sarebbe «solo un espediente per introdurre una clausola di esonero della responsabilità». Tale esonero sarebbe poi contenuto in documenti – la proposta del 7 marzo 2016 NTr e la borchure informativa – inidonea a regolare i rapporti tra la e . Pt_1
Inoltre, il predetto ruolo di “mero segnalatore” sarebbe contraddetto dai documenti disponibili in atti e comunque incompatibile con l'attività di NTr consulenza svolta da , oltre a essere smentito dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'AGCM rispetto al quale il Tribunale, contraddittoriamente, avrebbe riconosciuto valore di prova privilegiata, salvo poi discostarsene senza giustificazione.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Con essi, in sostanza, la domanda che sia accertata la Pt_1
NTr NT responsabilità di in relazione all'acquisto dei diamanti venduti da , aventi valore e reddittività inferiori a quelli prospettati dalla banca, la quale colposamente avrebbe diffuso informazioni false al riguardo.
Tale responsabilità sussiste.
Questa Corte ha già avuto modo di trattare analoghe controversie NT relative alla vicenda che ha visto protagonista – oggi fallita – nell'attività di promozione, anche tramite il canale bancario, della vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato potendo contare anche su apparenti quotazioni riportate su “Il Sole24Ore”, consistenti in NT realtà in prezzi del listino della medesima , pubblicati a spese della stessa società venditrice.
Tale vicenda è stata oggetto dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM all'esito del procedimento PS10677 (doc. 12 fasc. di primo grado), dal Pt_1
NTr quale emerge che ha posto in essere «una pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario», consistite nella «rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle pag. 10/23 caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato».
NT Risulta infatti sempre dal citato provvedimento dell'AGCM che « […] ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla CP_1 CP_8 vendita dei diamanti che hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e prevedevano un ritorno economico per le
Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche». Concretamente, «[i]
NT funzionari di Banca – vincolati dall'accordo di collaborazione con , declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
NT divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. […] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano – da contratto – la compilazione e
NT l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento,
NT organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove
NT il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ».
A tal proposito va poi ricordato che ai provvedimenti adottati dalla
AGCM dev'essere riconosciuta «un'elevata attitudine a provare la condotta
[…], indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in esso pronunciate» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in motivazione).
pag. 11/23 Va altresì rilevato che, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2081 del NTr 2021 – relativa al giudizio d'impugnazione di avverso il citato provvedimento dell'AGCM – ha considerato che deve «escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni NT contrattuali che regolavano i rapporti con e né NTroparte_9 rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati […]: a) in forza NT dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era CP_1 tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale NT divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a NT inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il
20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo NT con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi
(quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela
… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; il ruolo pag. 12/23 svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori.
NT Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_4 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e
NT presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse
NT richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in
NT contatto i clienti con ”».
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in NTr giudizio emerge che ha posto in essere le stesse condotte scorrette descritte dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, a differenza di quanto sostenuto dalla banca.
Giova fin da subito chiarirsi come non possa ritenersi che tra la e Pt_1
NTr
sia intercorso un contratto di consulenza.
L'esistenza di tale contratto non può dirsi pacifica tra le parti, in quanto
è stata dedotta dall'attrice (a pag. 2 e seguenti della citazione nel giudizio di primo grado) in modo generico, non avendo indicato né la fonte di tale rapporto di consulenza né i relativi termini, limitandosi ad asserire che esso conseguirebbe naturalmente all'esistenza del conto di deposito amministrato n. 2751/123539, in effetti intrattenuto tra le parti, come dimostrato dal prospetto riepilogativo formato dalla banca (doc. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
L'esistenza di tale rapporto è stata poi contestata in modo sufficientemente NTr specifico da , che sul punto ha spiegato difese incompatibili, asserendo che la pur già cliente, non aveva beneficiato di alcuna consulenza in Pt_1 merito all'acquisto dei diamanti (pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado).
pag. 13/23 A fronte di detta contestazione, la non ha provato la stipulazione Pt_1 del citato contratto di consulenza, non potendo ciò desumersi dall'esistenza del conto amministrato, in quanto esso comprova solo il deposito di strumenti finanziari di titolarità della stessa – la quale, peraltro, Pt_1 mantiene, rispetto a essi, pieno controllo decisionale – e nulla più.
Tanto preliminarmente evidenziato, il comportamento della banca è fonte di responsabilità contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente.
A tal proposito occorre in primo luogo considerare che non può ritenersi NTr NT che si sia limitata «a fornire il materiale divulgativo predisposto da e mettere in contatto» con essa la (pag. 13 comparsa di costituzione Pt_1
NTr
di primo grado).
Secondo la banca, quest'ultima, «già cliente della filiale di Pisa, Piazza
Dante, della banca […] apprendeva della possibilità di acquistare diamanti NT dalla società solo dopo essersi recat[a] in filiale ed aver esaminato il NT materiale informativo ivi esposto (ns.doc.4)», senza alcuno specifico invito da parte di un funzionario della banca che, di contro, «una volta appreso dell'interesse del[la] cliente ad acquistare diamanti, […] ha consegnato alla medesima copia delle brochure informative predisposte da NT
(ns.doc.4) e ha informato tale società dell'interesse manifestato dal[la] cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni».
È tuttavia da escludere che il funzionario bancario, nell'interlocuzione NTr con la cliente, si sia limitato a consegnarle una brochure (doc. 4 fasc. di primo grado e doc. 2 fasc. di primo grado) di cui la stessa sarebbe già Pt_1 stata in possesso per averla autonomamente reperita nei locali dell'istituto di credito.
pag. 14/23 La documentazione disponibile in atti, infatti, a differenza di quanto NTr sostiene , dimostra un suo significativo coinvolgimento nella rapporto NT della con , in quanto: a) la proposta di acquisto del 13 marzo 2015 Pt_1
NTr (doc. 1 fasc. di di primo grado e doc. 8 fasc. di primo grado) è stata Pt_1 sottoscritta, sotto la dicitura «firma dell'agente , dalla CP_2
NTr dipendente del BA PO (oggi ): la riconducibilità a essa di tale sottoscrizione è stata specificamente dedotta dalla (alle pagg. 4 e 8 della Pt_1 citazione nel giudizio di primo grado) e mai contestata, risultando quindi circostanza pacifica;
b) la proposta di acquisto del 7 marzo 2016 (doc. 2 fasc. NTr
di primo grado) è stata materialmente predisposta dalla banca, trattandosi di modulo stampato, dopo l'inserimento dei dati tramite computer, e soltanto sottoscritto dalla c) entrambe le predette proposte Pt_1 contengono l'individuazione delle caratteristiche delle pietre di cui è manifestata la disponibilità all'acquisto, facendo riferimento, quanto alla prima proposta, ad un diamante «RIVER E da 0,75» carati e uno «TOP
WESSELTON F 0,74» carati, come emerge dalla porzione del documento che di seguito si riproduce quanto alla seconda proposta, essa fa riferimento a «0,75 CARATI TOP
WESSELTON F», come emerge ancora dal relativo documento:
circostanza che evidenzia il ruolo di indirizzo della banca anche nella scelta delle gemme da acquistare;
d) la banca ha ricevuto i diamanti – come risulta dai documenti di trasporto del 24 e 26 febbraio 2015 (doc. 10 fasc. di Pt_1 primo grado) – e ha altresì curato l'esecuzione del pagamento tramite NTr bonifico a carico del cliente (doc. 9 ibidem e doc. 3 fasc. di primo grado); pag. 15/23 e) la banca, infine, ha conseguito una significativa commissione sull'operazione, pari al 18% dell'importo al netto dell'i.v.a. (doc. 21 fasc. Pt_1 di primo grado).
Va poi considerato il contenuto della citata brochure, pacificamente resa disponibile dalla banca. In essa, sin dalla prima pagina, è indicato che «la quotazione» dell'investimento in diamanti «è destinata ad aumentare naturalmente anche a causa del progressivo calo della produzione»; a pag. 5, poi, lo stesso documento esalta la «facilità d'acquisto: c'è sempre una grande banca su cui contare. Per facilitare il cliente […] i diamanti
[...] possono essere acquistati presso gli sportelli dei NTroparte_2 principali Istituti di credito»; e a pag. 6 è indicato che «il gioiello avrà l'unicità di essere, di fatto, un investimento quotato su “Il Sole24Ore”».
L'attività posta in essere dalla banca, consistente nell'assistenza relativa a un investimento in favore di soggetto già cliente e nei propri locali, estrinsecatasi lungo tutto l'iter negoziale, dalla trasmissione delle prime informazioni all'indicazione delle caratteristiche delle pietre, alla cura degli adempimenti materiali necessari alla sua conclusione e sino all'esecuzione dello stesso, ha legittimamente generato nella l'affidamento nel leale Pt_1
NTr operato di – quale operatore economico qualificato – e segnatamente sulla correttezza, veridicità e completezza delle informazioni ricevute.
Pertanto, come già accennato, la condotta della banca va considerata di tipo contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente, che trova diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e negli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche a volere ipoteticamente condividere la prospettazione avanzata dalla banca secondo cui essa avrebbe soltanto segnalato l'affare, limitandosi a mettere in contatto le parti. Anche in tal caso, infatti, essendo pacifica la consegna alla della documentazione contenente informazioni false e Pt_1
pag. 16/23 l'assistenza al cliente in tutto l'iter di negoziazione, si tratterebbe di comportamento idoneo a legittimare l'insorgenza nella dell'affidamento Pt_1
NTr nel corretto operato di .
Pertanto, stante l'applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale, la è tenuta a provare la fonte della propria pretesa – in Pt_1 questo caso la sussistenza della stessa relazione da “contatto sociale qualificato” e la lesione dell'affidamento – il danno e il nesso di causalità, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento (Cass. sez. un. n.
13533 del 2001).
Quanto alla predetta relazione da “contatto sociale qualificato” e alla lesione dell'affidamento, per i motivi anzidetti, non residuano dubbi di sorta sulla sua sussistenza, emergendo da quanto illustrato come la banca, beneficiando della fiducia legittimamente riposta nei propri confronti dalla NT propria cliente, abbia proposto un'opportunità d'investimento falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato.
Quanto all'esistenza del danno, esso risulta dimostrato dai documenti di acquisto (doc. 10 fasc. di primo grado), contenenti le caratteristiche e Pt_1 il prezzo complessivo dei diamanti negoziati (ossia euro 46.182,26, quale somma del primo acquisto per euro 30.152,39 e del secondo per euro
16.029,87), dai quali emerge un esborso pari a circa il triplo del valore delle pietre con tali caratteristiche secondo il listino di riferimento internazionale
(euro 15.031,41), a cui ha fatto riferimento il perito dell'appellante CP_7
(doc. 14 fasc. di primo grado), analogamente a quanto considerato nel Pt_1 provvedimento sanzionatorio dell'AGCM.
La mancanza di diligenza della banca è consistita anche nella falsa rappresentazione del prezzo di mercato dei diamanti. Il fatto che le cifre indicare come “quotazioni” fossero in realtà il listino prezzi del circuito creato NT dalla stessa è circostanza che, oltre a rilevare sotto il profilo del danno,
pag. 17/23 assume ulteriore significatività sul piano della condotta colpevole dell'istituto, che quantomeno avrebbe dovuto verificare la circostanza prima di prestarsi a proporre l'investimento, assecondando la prospettazione in termini di quotazione.
Parimenti è evidente anche il nesso causale tra il danno patito dalla NTr e il comportamento di , chiaramente decisivo nella conclusione del Pt_1 contratto, avendo concorso a determinare la volontà dell'acquisto – attraverso la segnalazione dell'opportunità e la trasmissione di informazioni false – sia curato gli adempimenti materiali necessari per la formalizzazione NT dell'incontro delle volontà tra il cliente e .
Per completezza va infine dato atto dell'irrilevanza dell'esonero di responsabilità della banca previsto dall'art. 6 della proposta contrattuale – peraltro presente solo in quella del 13 marzo 2015 e non in quella del 7 NTr marzo 2016 (rispettivamente docc. 1 e 2 fasc. di primo grado) – e all'ultima pagina della brochure (doc. 2 di primo grado), derivando, la Pt_1
NTr responsabilità di , dal contatto avvenuto con la e non dall'accordo Pt_1
NT da questa sottoscritto con .
Alla luce delle complessive considerazioni svolte, resta assorbita ogni questione relativa alla possibilità di riscontrare la responsabilità della banca anche ai sensi della disciplina consumieristica prevista dal d.lgs. n. 206 del
2005.
Tanto considerato relativamente alla sussistenza della responsabilità, occorre passare alla quantificazione del danno patito dalla che, come già Pt_1 in passato considerato da questa Corte, «nei termini di perdita subita, deve essere ricondotta alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il vero valore di mercato dei medesimi, risultante dal listino
[…], quale principale fonte di informazione sul prezzo corrente dei CP_7 diamanti utilizzata a livello mondiale» (Corte d'appello di Firenze n. 835 del
2024; nello stesso senso Corte d'appello di Firenze n. 1035 del 2023).
pag. 18/23 Pertanto, da un lato, va considerata la somma pagata dalla come Pt_1 risulta dai documenti di acquisto formati da IDB (doc. 10 fasc. di primo Pt_1 grado), nei quali è indicato che la compravendita ha riguardato le seguenti gemme, per complessivi euro 46.182,22, ai prezzi indicati
Dall'altro lato va considerato il valore reale dei due diamanti al momento del loro acquisto, come emerge dal citato listino allegato CP_7 alla perizia di parte della (pagg. 3 e 5 doc. 14 fasc. di primo grado), Pt_1 Pt_1 ossia pari a euro 15.031,41.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1006327, avendo colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,74, detto listino indica un prezzo di 70 «in hundreds of US$ per carat» (ossia in centinaia di dollari per carato). Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,74 e il risultato, pari a
5,180,00, va convertito in euro, dividendolo per il coefficiente di cambio alla data della conclusione del contratto, il 26 febbraio 2015, di 1,13, risultando euro 4.584,07.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1007234, avente colore E, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,75, detto listino indica un prezzo di 80, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare 8.000,00 per 0,80 e il risultato, pari a 6.000,00 dev'essere diviso per il medesimo tasso di cambio – trattandosi della medesima compravendita del 26 febbraio 2015 – risultando euro 5.309,73.
pag. 19/23 Quanto, infine, alla pietra indicata con certificato HRD15026794025, avente colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,8, detto listino indica un prezzo di 70, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,80 e il risultato, pari a 5.600,00, dev'essere diviso per il tasso di cambio di 1,09 – relativo al 24 febbraio 2016, data di conclusione della seconda compravendita – risultando euro 5.137,61.
Il reale valore delle gemme al momento dell'acquisto era quindi pari a euro 15.031,41 (= 4.584,07 + 5.309,73 + 5.137,61).
Non può invece essere applicata la diminuzione di tale valore del 20% quale «deprezzamento per liquidazione sul mercato libero», trattandosi di assunto rimasto indimostrato.
NTr Parimenti va disattesa la tesi di , secondo cui occorrerebbe considerare l'i.v.a. ai fini della determinazione dell'importo da risarcire.
Infatti, dal documento di acquisto formato da IDB (doc. 10 fasc. di Pt_1 primo grado) l'importo di euro 46.182,22 risulta riferito al valore dei diamanti, senza alcun riferimento alle imposte. Pertanto, per determinare il valore da rimborsare occorre fare riferimento al valore effettivo senza computo delle stesse, secondo i calcoli dianzi esposti.
L'importo del risarcimento è quindi pari alla differenza tra l'esborso sopportato dalla (euro 46.182,22) e il valore reale delle pietre al Pt_1 momento dell'acquisto (euro 15.031,41), ossia euro 31.150,80.
Su tale somma, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti fino al giorno precedente a quello della domanda. Da tale momento e sino alla data della presente sentenza vanno invece riconosciuti gli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. – come domandato dall'attrice sin dalla citazione in pag. 20/23 primo grado – che prevede, «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», ritenendo il Collegio che sussistano gli estremi della sua applicazione, non impedita dal fatto che, nella fattispecie, si tratti di un'obbligazione pecuniaria di valore. Ha infatti affermato la Suprema Corte che «il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61)» (Cass. n. 7677 del 2025, in motivazione).
Dunque, nell'identificazione del tasso d'interesse compensativo da applicare in via equitativa all'obbligazione risarcitoria (di valore) da responsabilità contrattuale (Cass. n. 1627 del 2022, in massima), è ben possibile far riferimento, dal momento della proposizione della domanda, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Ciò peraltro non in ragione di un automatismo, ma a compensazione del lucro cessante derivante da ritardo nell'ottenimento della somma – considerata l'inclinazione all'investimento presumibile in capo alla alla Pt_1 luce del compimento dell'operazione in considerazione – che induce a ritenere che la mera rivalutazione non sia in grado di costituire adeguato ristoro.
Sull'importo così determinato spettano gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo.
2. Quanto alla doglianza sulla compensazione delle spese di lite, il motivo è assorbito.
pag. 21/23 Si rammenta, infatti, che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale»
(Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame la risulta vittoriosa, anche se per una somma Pt_1 lievemente inferiore rispetto a quella pretesa, con riguardo all'unica domanda proposta, quella risarcitoria. Pertanto, le spese di lite devono NTr essere interamente poste a carico di e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 25.000,00, con esclusione, per il grado d'appello, della fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
pag. 22/23 Tribunale di Pisa n. 385 del 2023, e in totale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare a euro 31.150,80, NTroparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, NTroparte_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive e, quanto a quello d'appello, in euro 6.946,00 per compensi ed euro 777,00 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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