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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa TA SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3552/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Latella Antonio e La Parte_1 P.IVA_1
Scala Aurelio, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Magistretti Giuseppe, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice: “Precisa le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza voglia: - in via istruttoria, ammettere prova testimoniale, indicando come testimone il Sig.
[...] nato a [...] il [...] residente a [...] - cap 43022 il Tes_1 quale dovrà rispondere sui seguenti capitoli di prova preceduti dal “vero o no che”: 1) La ha Parte_1 acquistato dalla società corrente a Fidenza, Frazione Fornio n.94/A il trattore denominato Controparte_1
“Pipe welder NI modello serie DT 5-100”, con applicate due saldatrici, un generatore, una sabbiatrice e altri accessori? 2) Quanto acquistato è stato consegnato alla in data 18.12.2023? 3) L'8 Parte_1
1 marzo 2024 il mezzo è stato riconsegnato dalla alla società venditrice per Parte_1 Controparte_1 malfunzionamento dello stesso, ai fini della riparazione? - nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta
contravvenendo ai propri obblighi, non ha restituito alla il mezzo Controparte_2 Parte_1
“Pipe welder NI modello serie DT 5-100” che le era stato consegnato per la riparazione dei difetti riscontrati;
- accertare e dichiarare che la detenzione del mezzo si è protratta oltre il tempo ragionevolmente necessario per la sistemazione dello stesso, senza che di ciò sia stata fornita alcuna spiegazione;
- accertare e dichiarare che la nel periodo in cui il mezzo è stato trattenuto dalla ha Parte_1 Controparte_1 noleggiato altro mezzo di caratteristiche simili, con esborso di € 55.510,00 fino a settembre 2024 e di ulteriori
€ 23.790,00 fino a dicembre 2024; - condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione all'attrice della pipe NI modello serie DT 5-100, in Pt_2 piene condizioni di efficienza;
- condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento del danno che la sua inerzia ha provocato alla nella misura di € Parte_1
55.510,00, maturato fino al mese di settembre 2024 e ulteriori € 23.790,00 maturati fino a dicembre 2024, per un totale di € 79.300,00, con rivalutazione e accessori. - condannare infine la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle spese e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto illegittime, infondate e comunque non provate. In via istruttoria chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi 1) vero che il mezzo pipe Welder
NI DT 5-100 della commessa è stato consegnato completo in ogni sua parte 2) vero che Parte_1 [...] ha consegnato a il KIT di selle di riduzione (cfr punto 2.2 ordine) 3) vero che CP_1 Parte_1 CP_1 ha consegnato a il mandrino (cfr punto 2.3 e 2.4 ordine) Si indica quale testimone il sig. Parte_1 [...]
c/o Con vittoria di spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore che si Tes_2 Controparte_1 dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies, c.p.c., depositato in data 3.12.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Parma al fine di sentir condannare a i) adempiere Controparte_1
CP_ all'obbligazione di consegna del bene welder NI modello serie DT 5-100” immune da vizi che ne compromettano il funzionamento, in forza del contratto di vendita concluso in precedenza fra le parti, come da quotazione e ordinativo del 13.11.2023 (cfr. allegato n. 1), ii) al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna del bene venduto. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha allegato e documentato che i) il pagamento del prezzo da parte
2 di per un importo pari a euro 122.000,00, come da fattura del 20.12.2023 (cfr. Parte_1 allegato n. 2), è avvenuto senza esborso di denaro, atteso che il relativo debito si è estinto per compensazione con debiti di riferibili a rapporti commerciali fra le due Controparte_1 società e, segnatamente, alla vendita da parte di a controparte di macchinari e Parte_1 attrezzature verso il corrispettivo di un prezzo di oltre 500.000,00 euro, di cui alle fatture n. 99 del 18.12.2023 e n. 111 del 31.12.2023 (cfr. allegato n. 5); ii) il bene è stato consegnato a in data 18.12.2023 come risultante da documento di trasporto sottoscritto dal Parte_1 conducente (cfr. allegato n. 3); iii) il bene è stato consegnato a in data Controparte_1
6.3.2024, come da documento di trasporto sottoscritto dal destinatario (cfr. allegato n. 4), in quanto malfunzionante e ai fini della riparazione e riconsegna, cui, tuttavia, la stessa non ha mai provveduto;
iv) ha formalmente diffidato controparte all'adempimento Parte_1 dell'obbligo di consegna del bene venduto in condizioni di perfetto funzionamento in data
9.9.2024 (cfr. allegato n. 6); v) l'inadempimento di controparte ha cagionato danni patrimoniali a per indisponibilità del bene protrattasi per un lungo periodo e conseguente Parte_1 necessità di noleggiarne un altro con le stesse caratteristiche (cfr. allegati nn. 7 e 8).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.2.2025 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate ed eccependo che CP_1 il bene “Pipe welder NI modello serie DT 5-100” non è mai stato consegnato a Parte_1
la quale, a sua volta, non ha mai versato la quota del 20% del prezzo pattuito, come da
[...] precedenti accordi fra le parti. A sostegno delle eccezioni formulate, produce documentazione fotografica del bene e una quotazione datata 13.11.2023, dalla stessa predisposta, avente ad oggetto le caratteristiche di alcuni beni, fra cui quello oggetto di causa, e le relative condizioni di vendita proposte a controparte.
All'udienza del 13.11.2025, dopo la discussione svolta con modalità scritta, il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*** ***
L'azione di adempimento avanzata ex art. 1453 c.c. dalla società ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I criteri di ripartizione dell'onere della prova fra il soggetto attivo e il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio sono stati enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533/2001, a mente della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
3 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nel caso di specie, ha agito in giudizio per l'adempimento del contratto di Parte_1 vendita stipulato dalle parti e, segnatamente, per l'adempimento da parte del venditore di una delle obbligazioni principali di tale contratto, ossia la consegna del bene venduto (art. 1476 c.c.), immune dai vizi che ne determinino un malfunzionamento rilevante (art. 1490 c.c.).
A tale fine, parte attrice i) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato, producendo la quotazione, datata 13.11.2023, del bene oggetto del contratto, contenente, altresì, le condizioni di vendita e i termini di garanzia (della durata di dodici mesi), stipulata e sottoscritta dal venditore e accettata, sempre per iscritto, dal compratore;
ii) ha dedotto e documentato l'adempimento del proprio obbligo di pagamento del prezzo per parziale compensazione con un credito vantato nei confronti di controparte;
iii) infine, non solo ha allegato la circostanza dell'inadempimento di controparte, ma ha anche prodotto documentazione sottoscritta dalla debitrice attestante la restituzione alla stessa del bene acquistato in un momento successivo alla vendita e rientrante nel periodo di garanzia per difetti di funzionamento.
La società convenuta, per parte propria, non ha contestato in maniera chiara e specifica i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa, né tanto meno ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico circa il fatto dell'avvenuto esatto adempimento.
In comparsa di costituzione e risposta, infatti, innanzitutto sono affermati come veri i) la conclusione di un accordo fra le parti relativo alla vendita del bene di cui si discute (al riguardo, addirittura, è prodotta quotazione analoga a quella prodotta da controparte, ancorché priva di sottoscrizioni); ii) la mancata consegna del bene oggetto del contratto (al riguardo è prodotta documentazione fotografica di singole parti del bene, asseritamente sempre rimasto presso il
4 proprio stabilimento: trattasi, tuttavia, di documentazione non datata, da cui non riesce a evincersi la collocazione del bene e che, anche a voler concedere che sia dimostrativa della collocazione dello stesso presso lo stabilimento della società resistente, dimostrerebbe una circostanza fattuale compatibile con la ricostruzione dei fatti compiuta dall'attrice). Inoltre, è solo genericamente formulata un'eccezione di inadempimento relativa al mancato pagamento da parte del compratore di un acconto rispetto al prezzo pattuito. Nulla è eccepito in relazione alla circostanza dedotta documentalmente da controparte, circa l'avvenuto pagamento del prezzo per parziale compensazione.
In sede di prima udienza, dichiara che “parte del macchinario non è mai stato Controparte_1 consegnato, in particolare il trattore NI, mentre è stata consegnata una macchina curvatubi. Il trattore
NI non è mai stato consegnato, perché era stato previsto che la ricorrente cedesse merce per 496.000,00 euro, merce che in realtà non aveva quel valore, e il prezzo sarebbe stato compensato con l'acquisto della curvatubi e del NI, al fine di consentire a di ottenere i benefici fiscali di Industrie 4.0” (cfr. Parte_1 verbale udienza del 4.2.2025); e, tuttavia, nemmeno nelle memorie ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c., precisa quanto genericamente dedotto in udienza né indica mezzi di prova o produce documenti al riguardo.
Solo nella nota scritta depositata il 12.11.2025, sostitutiva dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, la società convenuta introduce in termini più chiari una nuova prospettazione fattuale, sulla base della quale, in buona sostanza, il contratto concluso fra le parti era privo di reale contenuto, trattandosi di una simulazione di contratto volta al mero conseguimento di benefici fiscali;
in tale contesto le fatture invocate dall'attrice ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo per parziale compensazione sarebbero state emesse per operazioni inesistenti.
Trattasi, all'evidenza, di circostanze che potrebbero assumere rilievo penale e determinare la nullità del contratto per illiceità della causa o per motivo illecito comune ex artt. 1343 e ss. e
1418 c.c. Sennonché, non ha offerto nemmeno un principio di prova dei Controparte_1 gravi fatti genericamente enunciati, non formulando specifici capitoli di prova al riguardo e limitandosi a invocare un interrogatorio formale del rappresentate legale pro tempore della società attrice, peraltro circoscritto alla mancata consegna del bene.
Cosicché non vi è alcun margine per sollevare di ufficio la questione di nullità del contratto, non potendosi addivenire ad alcun utile riscontro probatorio al riguardo.
Per contro, risultano provati dalle risultanze della documentazione prodotta, o, comunque, non sono stati specificamente e tempestivamente contestati: la fonte negoziale dell'obbligo di
5 consegna azionato, l'inadempimento di tale obbligo, il pagamento del prezzo corrispettivo pattuito.
La società convenuta deve, pertanto, essere condannata all'adempimento della prestazione contrattualmente dovuta.
La domanda proposta dalla ricorrente di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale sopra descritto, invece, non può trovare accoglimento.
Infatti, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (cfr. Cass. n. 5960/2005).
Nessun argomento, per invalidare questo principio, può desumersi dall'insegnamento delle Sezioni
Unite sopra richiamato e affermato in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito: la prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte che ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. n. 21140/2007).
Nel caso di specie, si è limitata a dedurre e documentare di aver noleggiato da Parte_1 altra società un trattore “pipe welder NI DT 9500” e una sabbiatrice in epoca coeva alla restituzione a controparte del bene oggetto di causa, per un canone mensile pari a 6.500,00 euro.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è dato comprendere se si trattasse di bene con funzioni e caratteristiche esattamente sovrapponibili a quello di cui si discute. Nemmeno è stato dedotto (né tanto meno provato) alcunché circa la necessità di tale bene ai fini dello svolgimento della propria attività commerciale o circa l'indisponibilità di macchinari analoghi o simili già in uso presso la società o noleggiabili a minor costo.
La ricorrente non ha, pertanto, assolto l'onere di allegazione e di prova rispetto all'esistenza e alla consistenza del danno azionato. La domanda deve, in conseguenza, essere rigettata.
La soccombenza parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3552/2024, introdotta da ei confronti di ogni diversa domanda, istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione respinta, così provvede:
- Condanna a consegnare il bene modello Controparte_1 Controparte_4
6 serie DT 5-100 immune da vizi che ne compromettano il funzionamento a
Parte_1
- Respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Parma per quanto di eventuale competenza.
Parma, 1.12.2025.
Il Giudice
TA SA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa TA SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3552/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Latella Antonio e La Parte_1 P.IVA_1
Scala Aurelio, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Magistretti Giuseppe, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice: “Precisa le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza voglia: - in via istruttoria, ammettere prova testimoniale, indicando come testimone il Sig.
[...] nato a [...] il [...] residente a [...] - cap 43022 il Tes_1 quale dovrà rispondere sui seguenti capitoli di prova preceduti dal “vero o no che”: 1) La ha Parte_1 acquistato dalla società corrente a Fidenza, Frazione Fornio n.94/A il trattore denominato Controparte_1
“Pipe welder NI modello serie DT 5-100”, con applicate due saldatrici, un generatore, una sabbiatrice e altri accessori? 2) Quanto acquistato è stato consegnato alla in data 18.12.2023? 3) L'8 Parte_1
1 marzo 2024 il mezzo è stato riconsegnato dalla alla società venditrice per Parte_1 Controparte_1 malfunzionamento dello stesso, ai fini della riparazione? - nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta
contravvenendo ai propri obblighi, non ha restituito alla il mezzo Controparte_2 Parte_1
“Pipe welder NI modello serie DT 5-100” che le era stato consegnato per la riparazione dei difetti riscontrati;
- accertare e dichiarare che la detenzione del mezzo si è protratta oltre il tempo ragionevolmente necessario per la sistemazione dello stesso, senza che di ciò sia stata fornita alcuna spiegazione;
- accertare e dichiarare che la nel periodo in cui il mezzo è stato trattenuto dalla ha Parte_1 Controparte_1 noleggiato altro mezzo di caratteristiche simili, con esborso di € 55.510,00 fino a settembre 2024 e di ulteriori
€ 23.790,00 fino a dicembre 2024; - condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione all'attrice della pipe NI modello serie DT 5-100, in Pt_2 piene condizioni di efficienza;
- condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento del danno che la sua inerzia ha provocato alla nella misura di € Parte_1
55.510,00, maturato fino al mese di settembre 2024 e ulteriori € 23.790,00 maturati fino a dicembre 2024, per un totale di € 79.300,00, con rivalutazione e accessori. - condannare infine la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle spese e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto illegittime, infondate e comunque non provate. In via istruttoria chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi 1) vero che il mezzo pipe Welder
NI DT 5-100 della commessa è stato consegnato completo in ogni sua parte 2) vero che Parte_1 [...] ha consegnato a il KIT di selle di riduzione (cfr punto 2.2 ordine) 3) vero che CP_1 Parte_1 CP_1 ha consegnato a il mandrino (cfr punto 2.3 e 2.4 ordine) Si indica quale testimone il sig. Parte_1 [...]
c/o Con vittoria di spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore che si Tes_2 Controparte_1 dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies, c.p.c., depositato in data 3.12.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Parma al fine di sentir condannare a i) adempiere Controparte_1
CP_ all'obbligazione di consegna del bene welder NI modello serie DT 5-100” immune da vizi che ne compromettano il funzionamento, in forza del contratto di vendita concluso in precedenza fra le parti, come da quotazione e ordinativo del 13.11.2023 (cfr. allegato n. 1), ii) al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna del bene venduto. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha allegato e documentato che i) il pagamento del prezzo da parte
2 di per un importo pari a euro 122.000,00, come da fattura del 20.12.2023 (cfr. Parte_1 allegato n. 2), è avvenuto senza esborso di denaro, atteso che il relativo debito si è estinto per compensazione con debiti di riferibili a rapporti commerciali fra le due Controparte_1 società e, segnatamente, alla vendita da parte di a controparte di macchinari e Parte_1 attrezzature verso il corrispettivo di un prezzo di oltre 500.000,00 euro, di cui alle fatture n. 99 del 18.12.2023 e n. 111 del 31.12.2023 (cfr. allegato n. 5); ii) il bene è stato consegnato a in data 18.12.2023 come risultante da documento di trasporto sottoscritto dal Parte_1 conducente (cfr. allegato n. 3); iii) il bene è stato consegnato a in data Controparte_1
6.3.2024, come da documento di trasporto sottoscritto dal destinatario (cfr. allegato n. 4), in quanto malfunzionante e ai fini della riparazione e riconsegna, cui, tuttavia, la stessa non ha mai provveduto;
iv) ha formalmente diffidato controparte all'adempimento Parte_1 dell'obbligo di consegna del bene venduto in condizioni di perfetto funzionamento in data
9.9.2024 (cfr. allegato n. 6); v) l'inadempimento di controparte ha cagionato danni patrimoniali a per indisponibilità del bene protrattasi per un lungo periodo e conseguente Parte_1 necessità di noleggiarne un altro con le stesse caratteristiche (cfr. allegati nn. 7 e 8).
Con comparsa di risposta depositata in data 21.2.2025 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate ed eccependo che CP_1 il bene “Pipe welder NI modello serie DT 5-100” non è mai stato consegnato a Parte_1
la quale, a sua volta, non ha mai versato la quota del 20% del prezzo pattuito, come da
[...] precedenti accordi fra le parti. A sostegno delle eccezioni formulate, produce documentazione fotografica del bene e una quotazione datata 13.11.2023, dalla stessa predisposta, avente ad oggetto le caratteristiche di alcuni beni, fra cui quello oggetto di causa, e le relative condizioni di vendita proposte a controparte.
All'udienza del 13.11.2025, dopo la discussione svolta con modalità scritta, il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*** ***
L'azione di adempimento avanzata ex art. 1453 c.c. dalla società ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I criteri di ripartizione dell'onere della prova fra il soggetto attivo e il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio sono stati enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533/2001, a mente della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
3 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nel caso di specie, ha agito in giudizio per l'adempimento del contratto di Parte_1 vendita stipulato dalle parti e, segnatamente, per l'adempimento da parte del venditore di una delle obbligazioni principali di tale contratto, ossia la consegna del bene venduto (art. 1476 c.c.), immune dai vizi che ne determinino un malfunzionamento rilevante (art. 1490 c.c.).
A tale fine, parte attrice i) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato, producendo la quotazione, datata 13.11.2023, del bene oggetto del contratto, contenente, altresì, le condizioni di vendita e i termini di garanzia (della durata di dodici mesi), stipulata e sottoscritta dal venditore e accettata, sempre per iscritto, dal compratore;
ii) ha dedotto e documentato l'adempimento del proprio obbligo di pagamento del prezzo per parziale compensazione con un credito vantato nei confronti di controparte;
iii) infine, non solo ha allegato la circostanza dell'inadempimento di controparte, ma ha anche prodotto documentazione sottoscritta dalla debitrice attestante la restituzione alla stessa del bene acquistato in un momento successivo alla vendita e rientrante nel periodo di garanzia per difetti di funzionamento.
La società convenuta, per parte propria, non ha contestato in maniera chiara e specifica i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa, né tanto meno ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico circa il fatto dell'avvenuto esatto adempimento.
In comparsa di costituzione e risposta, infatti, innanzitutto sono affermati come veri i) la conclusione di un accordo fra le parti relativo alla vendita del bene di cui si discute (al riguardo, addirittura, è prodotta quotazione analoga a quella prodotta da controparte, ancorché priva di sottoscrizioni); ii) la mancata consegna del bene oggetto del contratto (al riguardo è prodotta documentazione fotografica di singole parti del bene, asseritamente sempre rimasto presso il
4 proprio stabilimento: trattasi, tuttavia, di documentazione non datata, da cui non riesce a evincersi la collocazione del bene e che, anche a voler concedere che sia dimostrativa della collocazione dello stesso presso lo stabilimento della società resistente, dimostrerebbe una circostanza fattuale compatibile con la ricostruzione dei fatti compiuta dall'attrice). Inoltre, è solo genericamente formulata un'eccezione di inadempimento relativa al mancato pagamento da parte del compratore di un acconto rispetto al prezzo pattuito. Nulla è eccepito in relazione alla circostanza dedotta documentalmente da controparte, circa l'avvenuto pagamento del prezzo per parziale compensazione.
In sede di prima udienza, dichiara che “parte del macchinario non è mai stato Controparte_1 consegnato, in particolare il trattore NI, mentre è stata consegnata una macchina curvatubi. Il trattore
NI non è mai stato consegnato, perché era stato previsto che la ricorrente cedesse merce per 496.000,00 euro, merce che in realtà non aveva quel valore, e il prezzo sarebbe stato compensato con l'acquisto della curvatubi e del NI, al fine di consentire a di ottenere i benefici fiscali di Industrie 4.0” (cfr. Parte_1 verbale udienza del 4.2.2025); e, tuttavia, nemmeno nelle memorie ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c., precisa quanto genericamente dedotto in udienza né indica mezzi di prova o produce documenti al riguardo.
Solo nella nota scritta depositata il 12.11.2025, sostitutiva dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, la società convenuta introduce in termini più chiari una nuova prospettazione fattuale, sulla base della quale, in buona sostanza, il contratto concluso fra le parti era privo di reale contenuto, trattandosi di una simulazione di contratto volta al mero conseguimento di benefici fiscali;
in tale contesto le fatture invocate dall'attrice ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo per parziale compensazione sarebbero state emesse per operazioni inesistenti.
Trattasi, all'evidenza, di circostanze che potrebbero assumere rilievo penale e determinare la nullità del contratto per illiceità della causa o per motivo illecito comune ex artt. 1343 e ss. e
1418 c.c. Sennonché, non ha offerto nemmeno un principio di prova dei Controparte_1 gravi fatti genericamente enunciati, non formulando specifici capitoli di prova al riguardo e limitandosi a invocare un interrogatorio formale del rappresentate legale pro tempore della società attrice, peraltro circoscritto alla mancata consegna del bene.
Cosicché non vi è alcun margine per sollevare di ufficio la questione di nullità del contratto, non potendosi addivenire ad alcun utile riscontro probatorio al riguardo.
Per contro, risultano provati dalle risultanze della documentazione prodotta, o, comunque, non sono stati specificamente e tempestivamente contestati: la fonte negoziale dell'obbligo di
5 consegna azionato, l'inadempimento di tale obbligo, il pagamento del prezzo corrispettivo pattuito.
La società convenuta deve, pertanto, essere condannata all'adempimento della prestazione contrattualmente dovuta.
La domanda proposta dalla ricorrente di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale sopra descritto, invece, non può trovare accoglimento.
Infatti, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (cfr. Cass. n. 5960/2005).
Nessun argomento, per invalidare questo principio, può desumersi dall'insegnamento delle Sezioni
Unite sopra richiamato e affermato in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito: la prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte che ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. n. 21140/2007).
Nel caso di specie, si è limitata a dedurre e documentare di aver noleggiato da Parte_1 altra società un trattore “pipe welder NI DT 9500” e una sabbiatrice in epoca coeva alla restituzione a controparte del bene oggetto di causa, per un canone mensile pari a 6.500,00 euro.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è dato comprendere se si trattasse di bene con funzioni e caratteristiche esattamente sovrapponibili a quello di cui si discute. Nemmeno è stato dedotto (né tanto meno provato) alcunché circa la necessità di tale bene ai fini dello svolgimento della propria attività commerciale o circa l'indisponibilità di macchinari analoghi o simili già in uso presso la società o noleggiabili a minor costo.
La ricorrente non ha, pertanto, assolto l'onere di allegazione e di prova rispetto all'esistenza e alla consistenza del danno azionato. La domanda deve, in conseguenza, essere rigettata.
La soccombenza parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3552/2024, introdotta da ei confronti di ogni diversa domanda, istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione respinta, così provvede:
- Condanna a consegnare il bene modello Controparte_1 Controparte_4
6 serie DT 5-100 immune da vizi che ne compromettano il funzionamento a
Parte_1
- Respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Parma per quanto di eventuale competenza.
Parma, 1.12.2025.
Il Giudice
TA SA
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