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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2108/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosalia Barca
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Rosalia Barca
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
Oggetto: Separazione Consensuale
In data 8/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 13/06/2025, i sig.ri e CP_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 14 settembre 2019 e di esser dalla loro unione nata, in data 19/05/2012, la figlia minore Per_1
Con provvedimento in data 25.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 8/10/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 8/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO Parte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 14 settembre 2019 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 270 – parte 1 – anno 2019).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Livorno Via Sant'Andrea n. 36, di proprietà esclusiva della moglie resta nella disponibilità della stessa, e con essa gli arredi ivi contenuti.
3) I coniugi concordano che la figlia minore verrà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. La minore soggiornerà 15 giorni consecutivi presso la madre e 15 giorni consecutivi presso il padre, secondo un calendario concordato tra le parti, tenendo conto delle esigenze scolastiche e personali della figlia. In occasione delle festività di Natale (dal 23 dicembre e al
6 gennaio) e Pasqua (per un periodo di sei giorni), ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale, potrà trascorrere con lei il giorno di Pasqua e viceversa.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza presso di sé, facendo fronte alle spese. L'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Le spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche (libri di testo, tasse d'iscrizione), sportive, educative, culturali e relative a viaggi d'istruzione, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese urgenti e indifferibili potranno essere sostenute da un solo genito re con successiva comunicazione all'altro, mentre per le spese opzionali sarà necessario accordo preventivo, anche a mezzo e-mail o altra forma tracciabile.
La residenza anagrafica della minore sarà fissata presso la madre ai soli fini di legge e di eventuali esigenze scolastiche e sanitarie, ferma restando la pariteticità del collocamento.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non aver quindi da avanzare alcuna richiesta economica in ordine al lor o mantenimento.
3 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2108/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosalia Barca
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Rosalia Barca
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
Oggetto: Separazione Consensuale
In data 8/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 13/06/2025, i sig.ri e CP_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 14 settembre 2019 e di esser dalla loro unione nata, in data 19/05/2012, la figlia minore Per_1
Con provvedimento in data 25.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 8/10/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 8/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO Parte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 14 settembre 2019 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 270 – parte 1 – anno 2019).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Livorno Via Sant'Andrea n. 36, di proprietà esclusiva della moglie resta nella disponibilità della stessa, e con essa gli arredi ivi contenuti.
3) I coniugi concordano che la figlia minore verrà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. La minore soggiornerà 15 giorni consecutivi presso la madre e 15 giorni consecutivi presso il padre, secondo un calendario concordato tra le parti, tenendo conto delle esigenze scolastiche e personali della figlia. In occasione delle festività di Natale (dal 23 dicembre e al
6 gennaio) e Pasqua (per un periodo di sei giorni), ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale, potrà trascorrere con lei il giorno di Pasqua e viceversa.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza presso di sé, facendo fronte alle spese. L'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Le spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche (libri di testo, tasse d'iscrizione), sportive, educative, culturali e relative a viaggi d'istruzione, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese urgenti e indifferibili potranno essere sostenute da un solo genito re con successiva comunicazione all'altro, mentre per le spese opzionali sarà necessario accordo preventivo, anche a mezzo e-mail o altra forma tracciabile.
La residenza anagrafica della minore sarà fissata presso la madre ai soli fini di legge e di eventuali esigenze scolastiche e sanitarie, ferma restando la pariteticità del collocamento.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non aver quindi da avanzare alcuna richiesta economica in ordine al lor o mantenimento.
3 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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