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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/03/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI PROFAZIO presso cui sono elettivamente domiciliate
OPPONENTI contro col patrocinio dell'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO presso cui è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: “In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e/o inesigibilità e/o inesattezza del credito azionato per le ragioni esposte in narrativa. In via meramente subordinata: -ridurre il credito portato dal decreto ingiuntivo nei limiti della somma che verrà accertata nel corso del giudizio ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE OPPOSTA: “(…) Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa dell'importo di Euro 21.722,43, oltre successivi interessi di mora
[...] Controparte_2 da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16 gennaio 2023 e convenivano davanti a questo Parte_1 Parte_2 tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 1002 del 24 novembre Controparte_1
pagina 1 di 3 2022, notificato il 16 dicembre 2022, con cui era ingiunto il pagamento della somma di € 21722,43, chiedendone la revoca.
Assumevano le opponenti, la prima quale obbligata principale e quale garante, l'illegittimità Parte_2 del provvedimento monitorio, emesso in assenza dei necessari presupposti e, segnatamente, eccepivano l'omessa dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito in favore della ricorrente, per questo carente di legittimazione attiva;
la mancanza di prova adeguata dell'ammontare del credito azionato, non avendolo la cessionaria istante documentato attraverso l'estratto conto allegato al ricorso introduttivo, mancandone i requisiti previsti dall'art. 50 del TUB e difettando la necessaria produzione di tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, derivante da finanziamento, che sarebbe sorto il 29 luglio 2013 a seguito della decadenza dal beneficio del termine e non essendovi stata alcuna costituzione in mora comunicata con mezzi idonei ai presunti obbligati.
Sulla base di tali eccezioni, chiedevano la revoca del provvedimento monitorio, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si costituiva l'opposta e insisteva nella domanda, contestando tutte le ragioni a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era discussa e assunta in decisione all'udienza del 15 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle riferite conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. ha adeguatamente dimostrato la propria legittimazione attiva, avendo agito in Controparte_1 monitorio quale cessionaria del credito originato dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio assunto col finanziamento stipulato fra quale mutuante, e quali mutuataria e Org_1 Parte_1 Parte_2 coobbligata (v. contratto, all. 8 al ricorso introduttivo).
Le varie cessioni del credito originario, prima da (v. relativo contratto, all. 4 al Parte_3 ricorso: l'atto è successivo al passaggio a sofferenza della posizione dei mutuatari), quindi a Pt_4
(v. allegato 6 sulla pubblicazione in GU) ed infine all'odierna opposta (all. 7) risultano
[...] adeguatamente documentate, oltre che dalla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco dei crediti ceduti allegato da alla sua comparsa di costituzione in giudizio, rammentandosi CP_1 peraltro come la relativa dimostrazione ben possa evincersi, oltre che dal possesso del documento contrattuale e del relativo estratto conto, dalla riconducibilità delle posizioni degli obbligati, per caratteristiche, consistenza ed epoca d'insorgenza del debito, a quelle oggetto di cessione quali risultanti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Trattandosi infatti di plurime cessioni in blocco, avvenute ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente alla cessionaria la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di trasferimento. Onere nella specie adeguatamente assolto dalla società opposta (al riguardo, Cass, civ., n. 21821 del 20 luglio 2023).
L'eccezione preliminare di prescrizione è pure palesemente infondata, dato che dall'estratto conto allegato, nonché dalle ripetute comunicazioni alle obbligate inerenti alla decadenza dal beneficio del termine, momento dal quale il diritto del creditore al pagamento del capitale residuo e degli interessi di mora poteva essere fatto valere, risulta come questa risalga a non prima del luglio del 2013. Nella specie trova infatti applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946, c.c., che non era pagina 2 di 3 decorso alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, perfezionatasi il 16 dicembre
2022. Sono peraltro documentati anche la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata alle obbligate il 13 agosto 2013 (doc.11 monitorio) e la successiva intimazione di pagamento
(doc. 12 monitorio), atti dotati di valenza interruttiva del termine.
La mancanza, in calce all'estratto conto allegato dall'opposta (doc. 9), della certificazione di conformità alle scritture contabili prevista dall'art. 50 del TUB non incide sulla valutazione dell'adeguata prova scritta del credito e del suo ammontare, avendo la cessionaria sin dall'introduzione del procedimento documentato l'esistenza di un valido titolo contrattuale in cui trova fonte il credito e prodotto il relativo piano di ammortamento. Dall'estratto conto allegato si evincono in modo analitico e dettagliato le scadenze e l'ammontare di tutti i ratei del prestito saldati ed insoluti, nonché dei relativi interessi di mora, dovuti e non versati da parte opponente che è stata pertanto messa in grado di avere una puntuale e completa conoscenza dell'origine contrattuale e delle componenti del credito azionato in monitorio per capitale ed interessi, sottolineandosi come nella specie esso derivi da un prestito finalizzato e non da saldo passivo di un conto corrente.
L'inadempimento delle opponenti è, d'altra parte, indiscusso, essendo peraltro onere del debitore, a fronte della documentata dimostrazione dell'esistenza del credito, provarne l'avvenuta estinzione. Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto confermato e parte opponente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1002 del 24 novembre 2022, e condanna le opponenti e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_1
€3800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 8 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI PROFAZIO presso cui sono elettivamente domiciliate
OPPONENTI contro col patrocinio dell'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO presso cui è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: “In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e/o inesigibilità e/o inesattezza del credito azionato per le ragioni esposte in narrativa. In via meramente subordinata: -ridurre il credito portato dal decreto ingiuntivo nei limiti della somma che verrà accertata nel corso del giudizio ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE OPPOSTA: “(…) Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa dell'importo di Euro 21.722,43, oltre successivi interessi di mora
[...] Controparte_2 da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16 gennaio 2023 e convenivano davanti a questo Parte_1 Parte_2 tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 1002 del 24 novembre Controparte_1
pagina 1 di 3 2022, notificato il 16 dicembre 2022, con cui era ingiunto il pagamento della somma di € 21722,43, chiedendone la revoca.
Assumevano le opponenti, la prima quale obbligata principale e quale garante, l'illegittimità Parte_2 del provvedimento monitorio, emesso in assenza dei necessari presupposti e, segnatamente, eccepivano l'omessa dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito in favore della ricorrente, per questo carente di legittimazione attiva;
la mancanza di prova adeguata dell'ammontare del credito azionato, non avendolo la cessionaria istante documentato attraverso l'estratto conto allegato al ricorso introduttivo, mancandone i requisiti previsti dall'art. 50 del TUB e difettando la necessaria produzione di tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, derivante da finanziamento, che sarebbe sorto il 29 luglio 2013 a seguito della decadenza dal beneficio del termine e non essendovi stata alcuna costituzione in mora comunicata con mezzi idonei ai presunti obbligati.
Sulla base di tali eccezioni, chiedevano la revoca del provvedimento monitorio, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si costituiva l'opposta e insisteva nella domanda, contestando tutte le ragioni a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era discussa e assunta in decisione all'udienza del 15 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle riferite conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. ha adeguatamente dimostrato la propria legittimazione attiva, avendo agito in Controparte_1 monitorio quale cessionaria del credito originato dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio assunto col finanziamento stipulato fra quale mutuante, e quali mutuataria e Org_1 Parte_1 Parte_2 coobbligata (v. contratto, all. 8 al ricorso introduttivo).
Le varie cessioni del credito originario, prima da (v. relativo contratto, all. 4 al Parte_3 ricorso: l'atto è successivo al passaggio a sofferenza della posizione dei mutuatari), quindi a Pt_4
(v. allegato 6 sulla pubblicazione in GU) ed infine all'odierna opposta (all. 7) risultano
[...] adeguatamente documentate, oltre che dalla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco dei crediti ceduti allegato da alla sua comparsa di costituzione in giudizio, rammentandosi CP_1 peraltro come la relativa dimostrazione ben possa evincersi, oltre che dal possesso del documento contrattuale e del relativo estratto conto, dalla riconducibilità delle posizioni degli obbligati, per caratteristiche, consistenza ed epoca d'insorgenza del debito, a quelle oggetto di cessione quali risultanti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Trattandosi infatti di plurime cessioni in blocco, avvenute ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente alla cessionaria la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di trasferimento. Onere nella specie adeguatamente assolto dalla società opposta (al riguardo, Cass, civ., n. 21821 del 20 luglio 2023).
L'eccezione preliminare di prescrizione è pure palesemente infondata, dato che dall'estratto conto allegato, nonché dalle ripetute comunicazioni alle obbligate inerenti alla decadenza dal beneficio del termine, momento dal quale il diritto del creditore al pagamento del capitale residuo e degli interessi di mora poteva essere fatto valere, risulta come questa risalga a non prima del luglio del 2013. Nella specie trova infatti applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946, c.c., che non era pagina 2 di 3 decorso alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, perfezionatasi il 16 dicembre
2022. Sono peraltro documentati anche la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata alle obbligate il 13 agosto 2013 (doc.11 monitorio) e la successiva intimazione di pagamento
(doc. 12 monitorio), atti dotati di valenza interruttiva del termine.
La mancanza, in calce all'estratto conto allegato dall'opposta (doc. 9), della certificazione di conformità alle scritture contabili prevista dall'art. 50 del TUB non incide sulla valutazione dell'adeguata prova scritta del credito e del suo ammontare, avendo la cessionaria sin dall'introduzione del procedimento documentato l'esistenza di un valido titolo contrattuale in cui trova fonte il credito e prodotto il relativo piano di ammortamento. Dall'estratto conto allegato si evincono in modo analitico e dettagliato le scadenze e l'ammontare di tutti i ratei del prestito saldati ed insoluti, nonché dei relativi interessi di mora, dovuti e non versati da parte opponente che è stata pertanto messa in grado di avere una puntuale e completa conoscenza dell'origine contrattuale e delle componenti del credito azionato in monitorio per capitale ed interessi, sottolineandosi come nella specie esso derivi da un prestito finalizzato e non da saldo passivo di un conto corrente.
L'inadempimento delle opponenti è, d'altra parte, indiscusso, essendo peraltro onere del debitore, a fronte della documentata dimostrazione dell'esistenza del credito, provarne l'avvenuta estinzione. Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto confermato e parte opponente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1002 del 24 novembre 2022, e condanna le opponenti e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_1
€3800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 8 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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