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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, pronuncia ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2070/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI FLAVIO, elettivamente domiciliato in VIA PISA 29 PESCARA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI CP_1 C.F._2 FILOMENA e dell'avv. CAPORALE ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CONTE DI RUVO, 153 PESCARA presso il difensore avv. MANCINELLI FILOMENA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia attiene ad un recupero di una somma relativa a compensi professionali.
L'istante rappresentava di aver svolto:
1)- attività stragiudiziale in favore di , trasmettendo lettera di diffida e redigendo Parte_2 apposita scrittura privata transattiva datata 25.11.2015, finalizzata alla risoluzione del contratto di locazione al tempo in essere con il sig. Parte_3
2)- che in data 02.03.2017, a seguito di notifica da parte di della sentenza n.1392/2016 CP_1 della Corte d'Appello di L'Aquila, spedita in forma esecutiva l'11.01.2017, munita di formula esecutiva pagina 1 di 4 in pari data e pedissequo atto di precetto del 22.02.2017, veniva intimato a parte debitrice Parte_2
il pagamento della complessiva somma di € 130.640,57, oltre interessi maturati e maturandi e
[...] successive spese;
successivamente veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, procedendo al pignoramento delle somme dovute dai terzi pignorati al debitore esecutato , sino alla Parte_2 concorrenza di € 180.000,00, oltre interessi e spese della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 613/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Pescara. A seguito di tali avvenimenti, la ricorrente accedeva al fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 613/2017 R.G.E., allora pendente dinanzi al
Tribunale di Pescara, Sezione Esecuzioni Mobiliari e, successivamente, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma 2 c.p.c.. Tale procedura, dopo mesi di laboriose trattative con il legale del creditore procedente, veniva definita stragiudizialmente ed in via transattiva la controversia, ottenendo in data 26.04.2018 l'estinzione dell'anzidetta procedura con accordo transattivo, sottoscritto in data 07.09.2018.
A seguito della predetta attività, la premettente – oltre gli acconti già versati (Euro 5.000,00) – maturava un credito residuo pari ad Euro 7.001,26.
Si costituiva , il quale eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito richiesto;
la propria CP_1 responsabilità parziale ai sensi dell'art. 752 c.c., dovendo al più rispondere pro quota nei limiti di 1/3 dei debiti al momento dell'apertura della successione del defunto nei confronti Parte_2 dell'Avv. ; incongruità in ordine al quantum richiesto. Parte_1
Pertanto, la causa veniva trattenuta a decisione senza l'espletamento della fase istruttoria e in base allo stato degli atti e alla documentazione depositata.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
In ordine alla prescrizione, deve ricordarsi che il compenso dell'opera prestata dall'avvocato è
“assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).
La prima è prevista nel disposto di cui all'art.2956 cod. civ. ed è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo: l'estinzione del debito avviene senza che il debitore fornisca con la quietanza la prova dell'estinzione medesima. In tal caso, il decorso del tempo non produce l'estinzione del diritto, ma determina una semplice presunzione di liberazione che può essere contrastata con prova contraria ovvero l'eccezione avanzata dal debitore presuppone l'intervenuto pagamento. Quindi, non può avanzarsi contestazione alcuna in ordine alla esistenza del credito stesso.
La seconda, invece, è contenuta nell'art.2946 cod. civ. (prescrizione decennale): il credito concernente il compenso dell'avvocato in caso di mancata eccezione di prescrizione presuntiva da parte del debitore, si estingue ugualmente con il decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria.
In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato, l'art. 2957 cod. civ., statuisce che “decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione” e dal
“compimento della prestazione” in base al 1 comma del medesimo art. 2957 cod. civ..
In caso di conciliazione della lite, il termine di decorrenza della prescrizione decorre dal momento dell'avvenuta conciliazione della lite (Cfr.: Cass. 28.7.2004 n.1424).
Ciò posto, andando a verificare la data di definizione dei due affari sopra evidenziati (il primo, con scrittura del 25.11.2015; il secondo, con scrittura del 7.9.2018), si rileva che il termine di prescrizione pagina 2 di 4 applicabile (10 anni) non risulta ancora maturato.
In ordine alla seconda eccezione ovvero “l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario”, comprovava l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della CP_1 eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi tramite il deposito in atti della relativa dichiarazione di successione prot. telematico n. 22072043055864177, presentata in data 20/07/2022 da CP_1 Parte_4
e , quali fratelli superstiti del defunto , e registrata al volume
[...] Parte_5 Parte_2 88888 numero 320069 anno 2022 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pescara.
Ne consegue che lo stesso risponde del debito richiesto esclusivamente per la sua quota ovvero un terzo.
Sul punto, infatti, mette conto segnalare che la Cassazione nella pronuncia del 13 agosto 2020, n.
17122 – riguardo i debiti del de cuius verso il proprio avvocato – ha statuito che rispondono, di norma, gli eredi che pagheranno al legale la parcella per l'attività svolta in favore del defunto. Tuttavia, qualora uno di essi, in presenza di un debito ereditario, voglia eccepire l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, dopo averne provato l'esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi, risponderà secondo divisione pro quota del debito ereditario.
In sintesi, tutti gli eredi sono tenuti, pro quota, a pagare la parcella dell'avvocato delegato dal defunto prima della sua morte, anche se non erano a conoscenza dell'esistenza del giudizio. Tale è l'orientamento della Cassazione (Cfr.: sent. n. 25573/2023).
Infine, in ordine sulla terza ed ultima eccezione sul quantum richiesto, si rileva che lo stesso veniva determinato in base alle tariffe vigenti al momento dell (2014) e al minimo dello scaglione di Pt_6 riferimento. Pertanto, lo stesso deve essere considerato congruo e liquidabile.
In guisa che, in parziale accoglimento del proposto ricorso, deve dichiararsi l'inadempimento di (in qualità di erede) ed il suo obbligo di corrispondere in favore della ricorrente CP_1 [...]
per l'attività professionale svolta in favore del fratello l'importo Parte_1 Parte_2 di € 2.333,75, in ragione della sua quota ereditaria (un terzo), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'inadempimento di dell'obbligo di pagare, in qualità di CP_1 erede pro quota, il difensore per l'attività professionale svolta in favore del fratello Parte_2
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
2.333,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...] che si liquidano in € 1350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle Parte_1 spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, oltre esborsi come documentati per contributo unificato e notifiche.
pagina 3 di 4 Pescara, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, pronuncia ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2070/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI FLAVIO, elettivamente domiciliato in VIA PISA 29 PESCARA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI CP_1 C.F._2 FILOMENA e dell'avv. CAPORALE ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CONTE DI RUVO, 153 PESCARA presso il difensore avv. MANCINELLI FILOMENA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia attiene ad un recupero di una somma relativa a compensi professionali.
L'istante rappresentava di aver svolto:
1)- attività stragiudiziale in favore di , trasmettendo lettera di diffida e redigendo Parte_2 apposita scrittura privata transattiva datata 25.11.2015, finalizzata alla risoluzione del contratto di locazione al tempo in essere con il sig. Parte_3
2)- che in data 02.03.2017, a seguito di notifica da parte di della sentenza n.1392/2016 CP_1 della Corte d'Appello di L'Aquila, spedita in forma esecutiva l'11.01.2017, munita di formula esecutiva pagina 1 di 4 in pari data e pedissequo atto di precetto del 22.02.2017, veniva intimato a parte debitrice Parte_2
il pagamento della complessiva somma di € 130.640,57, oltre interessi maturati e maturandi e
[...] successive spese;
successivamente veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, procedendo al pignoramento delle somme dovute dai terzi pignorati al debitore esecutato , sino alla Parte_2 concorrenza di € 180.000,00, oltre interessi e spese della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 613/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Pescara. A seguito di tali avvenimenti, la ricorrente accedeva al fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 613/2017 R.G.E., allora pendente dinanzi al
Tribunale di Pescara, Sezione Esecuzioni Mobiliari e, successivamente, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma 2 c.p.c.. Tale procedura, dopo mesi di laboriose trattative con il legale del creditore procedente, veniva definita stragiudizialmente ed in via transattiva la controversia, ottenendo in data 26.04.2018 l'estinzione dell'anzidetta procedura con accordo transattivo, sottoscritto in data 07.09.2018.
A seguito della predetta attività, la premettente – oltre gli acconti già versati (Euro 5.000,00) – maturava un credito residuo pari ad Euro 7.001,26.
Si costituiva , il quale eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito richiesto;
la propria CP_1 responsabilità parziale ai sensi dell'art. 752 c.c., dovendo al più rispondere pro quota nei limiti di 1/3 dei debiti al momento dell'apertura della successione del defunto nei confronti Parte_2 dell'Avv. ; incongruità in ordine al quantum richiesto. Parte_1
Pertanto, la causa veniva trattenuta a decisione senza l'espletamento della fase istruttoria e in base allo stato degli atti e alla documentazione depositata.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
In ordine alla prescrizione, deve ricordarsi che il compenso dell'opera prestata dall'avvocato è
“assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).
La prima è prevista nel disposto di cui all'art.2956 cod. civ. ed è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo: l'estinzione del debito avviene senza che il debitore fornisca con la quietanza la prova dell'estinzione medesima. In tal caso, il decorso del tempo non produce l'estinzione del diritto, ma determina una semplice presunzione di liberazione che può essere contrastata con prova contraria ovvero l'eccezione avanzata dal debitore presuppone l'intervenuto pagamento. Quindi, non può avanzarsi contestazione alcuna in ordine alla esistenza del credito stesso.
La seconda, invece, è contenuta nell'art.2946 cod. civ. (prescrizione decennale): il credito concernente il compenso dell'avvocato in caso di mancata eccezione di prescrizione presuntiva da parte del debitore, si estingue ugualmente con il decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria.
In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato, l'art. 2957 cod. civ., statuisce che “decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione” e dal
“compimento della prestazione” in base al 1 comma del medesimo art. 2957 cod. civ..
In caso di conciliazione della lite, il termine di decorrenza della prescrizione decorre dal momento dell'avvenuta conciliazione della lite (Cfr.: Cass. 28.7.2004 n.1424).
Ciò posto, andando a verificare la data di definizione dei due affari sopra evidenziati (il primo, con scrittura del 25.11.2015; il secondo, con scrittura del 7.9.2018), si rileva che il termine di prescrizione pagina 2 di 4 applicabile (10 anni) non risulta ancora maturato.
In ordine alla seconda eccezione ovvero “l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario”, comprovava l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della CP_1 eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi tramite il deposito in atti della relativa dichiarazione di successione prot. telematico n. 22072043055864177, presentata in data 20/07/2022 da CP_1 Parte_4
e , quali fratelli superstiti del defunto , e registrata al volume
[...] Parte_5 Parte_2 88888 numero 320069 anno 2022 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pescara.
Ne consegue che lo stesso risponde del debito richiesto esclusivamente per la sua quota ovvero un terzo.
Sul punto, infatti, mette conto segnalare che la Cassazione nella pronuncia del 13 agosto 2020, n.
17122 – riguardo i debiti del de cuius verso il proprio avvocato – ha statuito che rispondono, di norma, gli eredi che pagheranno al legale la parcella per l'attività svolta in favore del defunto. Tuttavia, qualora uno di essi, in presenza di un debito ereditario, voglia eccepire l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, dopo averne provato l'esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi, risponderà secondo divisione pro quota del debito ereditario.
In sintesi, tutti gli eredi sono tenuti, pro quota, a pagare la parcella dell'avvocato delegato dal defunto prima della sua morte, anche se non erano a conoscenza dell'esistenza del giudizio. Tale è l'orientamento della Cassazione (Cfr.: sent. n. 25573/2023).
Infine, in ordine sulla terza ed ultima eccezione sul quantum richiesto, si rileva che lo stesso veniva determinato in base alle tariffe vigenti al momento dell (2014) e al minimo dello scaglione di Pt_6 riferimento. Pertanto, lo stesso deve essere considerato congruo e liquidabile.
In guisa che, in parziale accoglimento del proposto ricorso, deve dichiararsi l'inadempimento di (in qualità di erede) ed il suo obbligo di corrispondere in favore della ricorrente CP_1 [...]
per l'attività professionale svolta in favore del fratello l'importo Parte_1 Parte_2 di € 2.333,75, in ragione della sua quota ereditaria (un terzo), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'inadempimento di dell'obbligo di pagare, in qualità di CP_1 erede pro quota, il difensore per l'attività professionale svolta in favore del fratello Parte_2
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
2.333,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...] che si liquidano in € 1350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle Parte_1 spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, oltre esborsi come documentati per contributo unificato e notifiche.
pagina 3 di 4 Pescara, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
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