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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/10/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 333/2022 R.G.L. e vertente TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fiamingo Controparte_1 appellata
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 08.01.2019, innanzi al Tribunale di Locri, Sezione Lavoro,
, portatrice di gravissime patologie invalidanti, esponeva che in data Controparte_1 31.01.2018 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia nell'assicurazione Pt_1 generale obbligatoria FPLD (gestione lavoratori dipendenti), con richiesta di accesso al trattamento con riduzione dell'età pensionabile perché portatrice di un'invalidità non inferiore all'80% (ex art. 1, commi 6° e 8°, D. Lgs. 503/1992). L' , con nota del 12.02.2018, aveva Pt_1 respinto la domanda per carenza del requisito sanitario, sicché essa ricorrente, in data 09.05.2018, aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, con esito negativo.
Esaurita la fase amministrativa, agiva in via giudiziale per conseguire il riconoscimento del diritto, avendo maturato, alla data di presentazione della domanda amministrativa, ogni altro necessario requisito (anagrafico, contributivo, preventiva cessazione dell'attività lavorativa) per aver riconosciuta anticipatamente la pensione di vecchiaia, essendo portatrice di un complesso patologico tale da comportare un'invalidità lavorativa non inferiore all'80%. Concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare che essa ricorrente aveva diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, commi 6° e 8°, del D. Lgs. n. 503/1992; 2) condannare l a corrispondere il detto trattamento pensionistico in Pt_1 favore della ricorrente stessa, a decorrere dal gennaio 2018, ovvero – in subordine, e salvo gravame – dal primo dì del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa o dall'epoca riconosciuta in corso di giudizio, con rivalutazione monetaria 2
ed interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo su tutti i ratei scaduti ed a scadere (art. 150 disp. att. c.p.c.), per gli importi determinati in corso di causa a mezzo CTU contabile (da effettuarsi sulla base della posizione contributiva della ricorrente), ovvero in separato giudizio;
3) condannare l'istituto resistente al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di avere anticipato i primi e non riscossi i secondi.
Costituitosi l , dava atto che la ricorrente possedeva i requisiti contributivi Pt_1 necessari, ma che non risultava sussistente il grado di invalidità richiesto dalla legge.
In via subordinata, rilevava che, in caso di accoglimento della domanda con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario, la decorrenza della prestazione non poteva essere quella richiesta da controparte nella domanda giudiziale, in ragione della necessaria applicazione della cd. “finestra mobile”, poiché la pensione di vecchiaia anticipata soggiaceva alle disposizioni di cui alla L.n.112/2020.
2. La sentenza appellata. Con sentenza n. 1106/2021, pubblicata il 18.11.2021, il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, in accoglimento del ricorso, così provvedeva: “riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” (ex art. 1, commi 6° e 8°, D. Lgs. 503/1992), a decorrere dal mese di Gennaio 2018 (data della domanda amministrativa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;
2) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge Pt_1 se dovuti, da pagarsi in favore del dott. ; 3) Condanna l in Pt_2 Persona_1 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Il Tribunale esponeva che dall'esame dell'elaborato peritale a firma del c.t.u. dott. emergeva che “la Sig.ra versa in condizioni di Persona_2 Controparte_1 invalidità in misura non inferiore all'80% e presenta grado invalidante del 86% a partire dalla data della presentazione della domanda amministrativa (Gennaio 2018). …” Recependo le risultanze della concludenza tecnica d'ufficio, affermava che la domanda risultava meritevole di accoglimento e statuiva come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . Pt_1 Con il primo motivo, affermava l'erroneità della decisione in punto di individuazione della decorrenza del diritto al trattamento di pensione anticipata, gennaio 2018, vale a dire dal mese di presentazione della domanda amministrativa. Secondo la previsione dell'art.1 comma 8 D. Lgs. n .503/1992, i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% potevano ottenere il trattamento di vecchiaia anticipata a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 e sette mesi se donne, purché in possesso di almeno venti anni di contributi e dovevano attendere l'apertura della finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, 5° comma, della L. 247/2007, veniva introdotto per i trattamenti pensionistici anticipati e di vecchiaia il meccanismo di decorrenza della c.d.
“finestra mobile”, individuato specificamente, in ragione della diversa data di maturazione dei requisiti pensionistici, dalla disposizione citata. Infine, l'art. 12, 1° comma, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, stabiliva che “I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° lu-glio 2009, n. 78 convertito 3
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti … Dall'esame delle disposizioni di legge citate emergeva l'intento del legislatore di applicare a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia le decorrenze individuate dall'art.
1. comma 5, L.n.247/2007, come reso evidente dal riferimento a coloro che accedevano al
“pensionamento di vecchiaia con i requisiti degli specifici ordinamenti”. La norma non aveva distinto in alcun modo le motivazioni in forza delle quali si accedeva al pensionamento di vecchiaia, né l'età per il relativo accesso. Inoltre, poiché la L.n.247/2007 era comunque successiva al D.Lgs.n.503/1992, qualora il legislatore avesse inteso sottrarre il pensionamento di vecchiaia anticipato dal meccanismo della “finestra mobile” lo avrebbe esplicitato ed avrebbe disposto in tal senso. Il trattamento pensionistico di vecchiaia di cui al D.Lgs.n.503/1992 era pertanto una vera e propria pensione di vecchiaia e, come tale, soggetta alle disposizioni di cui al L.n.112/2010.
Pertanto nel caso di pensione anticipata di vecchiaia, la decorrenza della pensione doveva essere stabilita decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per il diritto:12 mesi dal compimento dei 55 anni di età ovvero, se lo stato di invalidità era ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si doveva tener conto del mese in cui era sussistente lo stato di invalidità-maturazione del diritto- e da questo applicare il differimento dei 12 mesi (cfr. L. 214/2011, circolare 35/2012, circolare 53/2011). Pt_1 Pt_1
Nel caso in esame, poiché lo stato di invalidità era stato riconosciuto da data successiva al compimento dell'età pensionabile, l'appellata aveva diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 3/2019 (nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.09.2024, l'appellante affermava: “… la decorrenza del trattamento pensionistico non potrà che essere determinata dal febbraio 2019”, n.d.e.). La sentenza impugnata, pertanto, era errata e doveva essere sul punto riformata.
Con il secondo motivo, impugnava la sentenza nella parte in cui era stata pronunciata la condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi in cumulo, laddove il divieto di cumulo degli accessori nelle prestazioni previdenziali, era stabilito dalla L. 412/1991.
La sentenza doveva essere riformata sul punto, disponendosi il pagamento di interessi ovvero di rivalutazione non in cumulo fra loro.
Spese di primo e secondo grado di legge.
Costituitasi, la osservava che l'appellante non aveva considerato l'intervento CP_1 legislativo in materia (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26), che aveva regolarizzato la decorrenza delle pensioni di vecchiaia anticipate, disponendo un regime di “finestre mobili” prevalente di tre/sei mesi. Lo stesso – che aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 1106/2021 del Pt_1 18.11.2021, con provvedimento del 26.11.2021, aveva comunicato l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa del 31.01.2018 con liquidazione della pensione di vecchiaia, categoria VO numero 13517799, con decorrenza dal 1° agosto 2018, quindi applicando nel caso concreto una “finestra mobile” di sei mesi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Locri n. 1106/2021; 2) subordinatamente, in parziale riforma della sentenza stessa, rideterminare la decorrenza del beneficio pensionistico oggetto del presente giudizio con applicazione del meccanismo delle “finestre mobile” dall'agosto 2018 (siccome già autonomamente determinato in via amministrativa dall' ); condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi Pt_1 4
anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e l'appellante aveva depositato le note nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento. E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018). L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5
di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal 31 gennaio 2018, in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di gennaio 2018 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
4.1. Non è assistita da pregio l'argomentazione rassegnata dall'appellata, nel proprio atto di costituzione in appello, secondo cui alle conclusioni di cui sopra non potrebbe addivenirsi posto che alla fattispecie in esame sarebbero applicabili le previsioni di cui al DL
n. 4/2019 convertito in L. 26/2019, entrata in vigore il 29.01.2019. Osserva la Corte che l'art. 15 della legge indicata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Tale previsione sembra avere riguardo ai casi di pensione anticipata ivi contemplate, fra cui non è inclusa la pensione anticipata prevista per invalidità dalla L. 503/1992 e, inoltre, le disposizioni riguardano situazioni verificatesi dal 1° gennaio 2019, mentre l'appellata ha proposto domanda amministrativa di pensione anticipata il 31.01.2018 e il requisito sanitario è stato riconosciuto dal 31.01.2018, vale a dire precedentemente all'entrata in vigore della L. 26/2019 Né, contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellata nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio, alcun riconoscimento del diritto ad una finestra mobile di mesi sei può desumersi dalla condotta tenuta dall' in epoca successiva alla pronuncia della Pt_1 sentenza di primo grado. Ha sul punto dedotto l'appellata che l , successivamente al deposito della Pt_1 sentenza, ha spontaneamente eseguito la sentenza n. 1106/2021 del 18.11.2021,
“prendendo così atto del riconoscimento in favore della signora del requisito CP_1 6
sanitario alla data del 31 gennaio 2018 – con provvedimento del 26.11.2021, ha comunicato alla medesima odierna appellata l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa del 31.01.2018 con liquidazione della pensione di vecchiaia, categoria VO numero 13517799, con decorrenza dall'01 agosto 2018, quindi applicando nel caso concreto una finestra mobile di sei mesi”. L' , nelle note di trattazione scritta depositate il 04.09.2024, ha contestato siffatta Pt_1 conclusione, ponendo in rilievo di aver “necessariamente posto in esecuzione la sentenza di primo grado, in quanto pronuncia provvisoriamente esecutiva, notificata all'Istituto il 19.11.2021 (giorno immediatamente successivo al deposito della medesima), con PEC che
è stata allegata alle precedenti note di trattazione scritta depositate il 2.1.2023.
Nell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, l non ha “applicato” Pt_1 alcuna finestra mobile di sei mesi … La procedura di liquidazione della pensione non consentiva tecnicamente di liquidare la prestazione con decorrenza anteriore all'agosto 2018. Solo per questo motivo “tecnico” relativo alla procedura informatica di liquidazione la pensione è stata liquidata, in mera esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, con decorrenza agosto 2018, con riserva di appello e ripetizione con riferimento all'errata decorrenza stabilita dal Tribunale”. Esaminata la documentazione in atti, va riscontrato che dalla comunicazione, ordine di pagamento (pratica:932/19/co/1 - ), eseguita dall' in data Controparte_1 Pt_1
26/11/2021, risulta quanto appresso:
“Eseguita sentenza in data odierna. È stata liquidata pensione di vecchiaia cat. VO n. 13517799 dec. 8/2018.
Le somme arretrate sono state accantonate in attesa ricalcolo INVCIV e SO. L'esecuzione della sentenza deve intendersi in via provvisoria, con riserva di ripetizione indebito all'esito del giudizio di appello”. Non solo, dunque, con il proposto appello l ha contestato la decorrenza statuita Pt_1 dal Tribunale, invocando una diversa decorrenza che tenesse conto della finestra mobile, ma l'esecuzione della sentenza è stata operata con decorrenza 8/2018 (differente rispetto a quella indicata dal Tribunale: gennaio 2018, data della domanda amministrativa) ed è avvenuta in via provvisoria e con espressa riserva di ripetizione di indebito in esito al giudizio di appello. Siffatta esplicitazione esclude che l'appellante abbia tenuto un comportamento concludente di acquiescenza, totale o parziale, alle statuizioni della sentenza già oggetto di impugnazione ovvero di riconoscimento in favore dell'appellata di una finestra mobile di mesi sei.
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere disposto che la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata debba essere spostata in avanti rispetto al mese di gennaio
2018, in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
5. Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione anticipata, oltre rivalutazione ed interessi, affermando l'erroneità di siffatta statuizione in punto di cumulo di rivalutazione ed interessi e chiedendone la riforma.
Il motivo è fondato, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai crediti verso forme di previdenza obbligatoria pubblica, in quanto motivato da esigenze di equilibrio del bilancio statale (cfr. Cass. civ. sez. un., 09/06/2021, n.16084).
Pertanto, in parziale riforma dall'impugnata sentenza deve riconoscersi il diritto della alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla CP_1 7
prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di gennaio 2018, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto e fino al soddisfo.
6. La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato in modo seriamente apprezzabile dall'esito del giudizio di appello. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, nell'ambito del quale l'appellata è risultata soccombente, la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. comporta l'esonero dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1106/2021 emessa dal Tribunale di Locri, Controparte_1
Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 18.11.2021, ogni diversa istanza, eccezioen, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di gennaio 2018, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024. Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 333/2022 R.G.L. e vertente TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fiamingo Controparte_1 appellata
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 08.01.2019, innanzi al Tribunale di Locri, Sezione Lavoro,
, portatrice di gravissime patologie invalidanti, esponeva che in data Controparte_1 31.01.2018 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia nell'assicurazione Pt_1 generale obbligatoria FPLD (gestione lavoratori dipendenti), con richiesta di accesso al trattamento con riduzione dell'età pensionabile perché portatrice di un'invalidità non inferiore all'80% (ex art. 1, commi 6° e 8°, D. Lgs. 503/1992). L' , con nota del 12.02.2018, aveva Pt_1 respinto la domanda per carenza del requisito sanitario, sicché essa ricorrente, in data 09.05.2018, aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, con esito negativo.
Esaurita la fase amministrativa, agiva in via giudiziale per conseguire il riconoscimento del diritto, avendo maturato, alla data di presentazione della domanda amministrativa, ogni altro necessario requisito (anagrafico, contributivo, preventiva cessazione dell'attività lavorativa) per aver riconosciuta anticipatamente la pensione di vecchiaia, essendo portatrice di un complesso patologico tale da comportare un'invalidità lavorativa non inferiore all'80%. Concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare che essa ricorrente aveva diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, commi 6° e 8°, del D. Lgs. n. 503/1992; 2) condannare l a corrispondere il detto trattamento pensionistico in Pt_1 favore della ricorrente stessa, a decorrere dal gennaio 2018, ovvero – in subordine, e salvo gravame – dal primo dì del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa o dall'epoca riconosciuta in corso di giudizio, con rivalutazione monetaria 2
ed interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo su tutti i ratei scaduti ed a scadere (art. 150 disp. att. c.p.c.), per gli importi determinati in corso di causa a mezzo CTU contabile (da effettuarsi sulla base della posizione contributiva della ricorrente), ovvero in separato giudizio;
3) condannare l'istituto resistente al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di avere anticipato i primi e non riscossi i secondi.
Costituitosi l , dava atto che la ricorrente possedeva i requisiti contributivi Pt_1 necessari, ma che non risultava sussistente il grado di invalidità richiesto dalla legge.
In via subordinata, rilevava che, in caso di accoglimento della domanda con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario, la decorrenza della prestazione non poteva essere quella richiesta da controparte nella domanda giudiziale, in ragione della necessaria applicazione della cd. “finestra mobile”, poiché la pensione di vecchiaia anticipata soggiaceva alle disposizioni di cui alla L.n.112/2020.
2. La sentenza appellata. Con sentenza n. 1106/2021, pubblicata il 18.11.2021, il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, in accoglimento del ricorso, così provvedeva: “riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” (ex art. 1, commi 6° e 8°, D. Lgs. 503/1992), a decorrere dal mese di Gennaio 2018 (data della domanda amministrativa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;
2) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge Pt_1 se dovuti, da pagarsi in favore del dott. ; 3) Condanna l in Pt_2 Persona_1 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Il Tribunale esponeva che dall'esame dell'elaborato peritale a firma del c.t.u. dott. emergeva che “la Sig.ra versa in condizioni di Persona_2 Controparte_1 invalidità in misura non inferiore all'80% e presenta grado invalidante del 86% a partire dalla data della presentazione della domanda amministrativa (Gennaio 2018). …” Recependo le risultanze della concludenza tecnica d'ufficio, affermava che la domanda risultava meritevole di accoglimento e statuiva come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . Pt_1 Con il primo motivo, affermava l'erroneità della decisione in punto di individuazione della decorrenza del diritto al trattamento di pensione anticipata, gennaio 2018, vale a dire dal mese di presentazione della domanda amministrativa. Secondo la previsione dell'art.1 comma 8 D. Lgs. n .503/1992, i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% potevano ottenere il trattamento di vecchiaia anticipata a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 e sette mesi se donne, purché in possesso di almeno venti anni di contributi e dovevano attendere l'apertura della finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, 5° comma, della L. 247/2007, veniva introdotto per i trattamenti pensionistici anticipati e di vecchiaia il meccanismo di decorrenza della c.d.
“finestra mobile”, individuato specificamente, in ragione della diversa data di maturazione dei requisiti pensionistici, dalla disposizione citata. Infine, l'art. 12, 1° comma, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, stabiliva che “I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° lu-glio 2009, n. 78 convertito 3
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti … Dall'esame delle disposizioni di legge citate emergeva l'intento del legislatore di applicare a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia le decorrenze individuate dall'art.
1. comma 5, L.n.247/2007, come reso evidente dal riferimento a coloro che accedevano al
“pensionamento di vecchiaia con i requisiti degli specifici ordinamenti”. La norma non aveva distinto in alcun modo le motivazioni in forza delle quali si accedeva al pensionamento di vecchiaia, né l'età per il relativo accesso. Inoltre, poiché la L.n.247/2007 era comunque successiva al D.Lgs.n.503/1992, qualora il legislatore avesse inteso sottrarre il pensionamento di vecchiaia anticipato dal meccanismo della “finestra mobile” lo avrebbe esplicitato ed avrebbe disposto in tal senso. Il trattamento pensionistico di vecchiaia di cui al D.Lgs.n.503/1992 era pertanto una vera e propria pensione di vecchiaia e, come tale, soggetta alle disposizioni di cui al L.n.112/2010.
Pertanto nel caso di pensione anticipata di vecchiaia, la decorrenza della pensione doveva essere stabilita decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per il diritto:12 mesi dal compimento dei 55 anni di età ovvero, se lo stato di invalidità era ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si doveva tener conto del mese in cui era sussistente lo stato di invalidità-maturazione del diritto- e da questo applicare il differimento dei 12 mesi (cfr. L. 214/2011, circolare 35/2012, circolare 53/2011). Pt_1 Pt_1
Nel caso in esame, poiché lo stato di invalidità era stato riconosciuto da data successiva al compimento dell'età pensionabile, l'appellata aveva diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 3/2019 (nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.09.2024, l'appellante affermava: “… la decorrenza del trattamento pensionistico non potrà che essere determinata dal febbraio 2019”, n.d.e.). La sentenza impugnata, pertanto, era errata e doveva essere sul punto riformata.
Con il secondo motivo, impugnava la sentenza nella parte in cui era stata pronunciata la condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi in cumulo, laddove il divieto di cumulo degli accessori nelle prestazioni previdenziali, era stabilito dalla L. 412/1991.
La sentenza doveva essere riformata sul punto, disponendosi il pagamento di interessi ovvero di rivalutazione non in cumulo fra loro.
Spese di primo e secondo grado di legge.
Costituitasi, la osservava che l'appellante non aveva considerato l'intervento CP_1 legislativo in materia (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26), che aveva regolarizzato la decorrenza delle pensioni di vecchiaia anticipate, disponendo un regime di “finestre mobili” prevalente di tre/sei mesi. Lo stesso – che aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 1106/2021 del Pt_1 18.11.2021, con provvedimento del 26.11.2021, aveva comunicato l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa del 31.01.2018 con liquidazione della pensione di vecchiaia, categoria VO numero 13517799, con decorrenza dal 1° agosto 2018, quindi applicando nel caso concreto una “finestra mobile” di sei mesi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Locri n. 1106/2021; 2) subordinatamente, in parziale riforma della sentenza stessa, rideterminare la decorrenza del beneficio pensionistico oggetto del presente giudizio con applicazione del meccanismo delle “finestre mobile” dall'agosto 2018 (siccome già autonomamente determinato in via amministrativa dall' ); condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi Pt_1 4
anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e l'appellante aveva depositato le note nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento. E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018). L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5
di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal 31 gennaio 2018, in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di gennaio 2018 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
4.1. Non è assistita da pregio l'argomentazione rassegnata dall'appellata, nel proprio atto di costituzione in appello, secondo cui alle conclusioni di cui sopra non potrebbe addivenirsi posto che alla fattispecie in esame sarebbero applicabili le previsioni di cui al DL
n. 4/2019 convertito in L. 26/2019, entrata in vigore il 29.01.2019. Osserva la Corte che l'art. 15 della legge indicata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Tale previsione sembra avere riguardo ai casi di pensione anticipata ivi contemplate, fra cui non è inclusa la pensione anticipata prevista per invalidità dalla L. 503/1992 e, inoltre, le disposizioni riguardano situazioni verificatesi dal 1° gennaio 2019, mentre l'appellata ha proposto domanda amministrativa di pensione anticipata il 31.01.2018 e il requisito sanitario è stato riconosciuto dal 31.01.2018, vale a dire precedentemente all'entrata in vigore della L. 26/2019 Né, contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellata nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio, alcun riconoscimento del diritto ad una finestra mobile di mesi sei può desumersi dalla condotta tenuta dall' in epoca successiva alla pronuncia della Pt_1 sentenza di primo grado. Ha sul punto dedotto l'appellata che l , successivamente al deposito della Pt_1 sentenza, ha spontaneamente eseguito la sentenza n. 1106/2021 del 18.11.2021,
“prendendo così atto del riconoscimento in favore della signora del requisito CP_1 6
sanitario alla data del 31 gennaio 2018 – con provvedimento del 26.11.2021, ha comunicato alla medesima odierna appellata l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa del 31.01.2018 con liquidazione della pensione di vecchiaia, categoria VO numero 13517799, con decorrenza dall'01 agosto 2018, quindi applicando nel caso concreto una finestra mobile di sei mesi”. L' , nelle note di trattazione scritta depositate il 04.09.2024, ha contestato siffatta Pt_1 conclusione, ponendo in rilievo di aver “necessariamente posto in esecuzione la sentenza di primo grado, in quanto pronuncia provvisoriamente esecutiva, notificata all'Istituto il 19.11.2021 (giorno immediatamente successivo al deposito della medesima), con PEC che
è stata allegata alle precedenti note di trattazione scritta depositate il 2.1.2023.
Nell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, l non ha “applicato” Pt_1 alcuna finestra mobile di sei mesi … La procedura di liquidazione della pensione non consentiva tecnicamente di liquidare la prestazione con decorrenza anteriore all'agosto 2018. Solo per questo motivo “tecnico” relativo alla procedura informatica di liquidazione la pensione è stata liquidata, in mera esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, con decorrenza agosto 2018, con riserva di appello e ripetizione con riferimento all'errata decorrenza stabilita dal Tribunale”. Esaminata la documentazione in atti, va riscontrato che dalla comunicazione, ordine di pagamento (pratica:932/19/co/1 - ), eseguita dall' in data Controparte_1 Pt_1
26/11/2021, risulta quanto appresso:
“Eseguita sentenza in data odierna. È stata liquidata pensione di vecchiaia cat. VO n. 13517799 dec. 8/2018.
Le somme arretrate sono state accantonate in attesa ricalcolo INVCIV e SO. L'esecuzione della sentenza deve intendersi in via provvisoria, con riserva di ripetizione indebito all'esito del giudizio di appello”. Non solo, dunque, con il proposto appello l ha contestato la decorrenza statuita Pt_1 dal Tribunale, invocando una diversa decorrenza che tenesse conto della finestra mobile, ma l'esecuzione della sentenza è stata operata con decorrenza 8/2018 (differente rispetto a quella indicata dal Tribunale: gennaio 2018, data della domanda amministrativa) ed è avvenuta in via provvisoria e con espressa riserva di ripetizione di indebito in esito al giudizio di appello. Siffatta esplicitazione esclude che l'appellante abbia tenuto un comportamento concludente di acquiescenza, totale o parziale, alle statuizioni della sentenza già oggetto di impugnazione ovvero di riconoscimento in favore dell'appellata di una finestra mobile di mesi sei.
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere disposto che la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata debba essere spostata in avanti rispetto al mese di gennaio
2018, in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
5. Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione anticipata, oltre rivalutazione ed interessi, affermando l'erroneità di siffatta statuizione in punto di cumulo di rivalutazione ed interessi e chiedendone la riforma.
Il motivo è fondato, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai crediti verso forme di previdenza obbligatoria pubblica, in quanto motivato da esigenze di equilibrio del bilancio statale (cfr. Cass. civ. sez. un., 09/06/2021, n.16084).
Pertanto, in parziale riforma dall'impugnata sentenza deve riconoscersi il diritto della alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla CP_1 7
prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di gennaio 2018, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto e fino al soddisfo.
6. La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato in modo seriamente apprezzabile dall'esito del giudizio di appello. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, nell'ambito del quale l'appellata è risultata soccombente, la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. comporta l'esonero dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1106/2021 emessa dal Tribunale di Locri, Controparte_1
Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 18.11.2021, ogni diversa istanza, eccezioen, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di gennaio 2018, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024. Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti dott. Massimo Gullino