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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2116/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2116/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Loreto Aprutino Parte_1 C.F._1
(PE) alla Contrada Paterno n. 11, presso e nello Studio dell'Avv. COLANTONIO GABRIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso la pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DI RENZO IDA che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti,
RESISTENTE
Nonché
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 03.07.2025 agiva nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, consensualmente determinate, Controparte_1 stabilite nella sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Pescara. Nello specifico, l'istante ricorreva al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne
, pari a euro 200,00 mensili, lasciando invariate le ulteriori condizioni. Per_1
2. La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata da parte ricorrente anche relativamente alla figlia divenuta economicamente autosufficiente, precisando che la data Per_2 dell'udienza di prima comparizione dovesse considerarsi il momento a partire dal quale il provvedimento che eliminava il predetto obbligo produrrà i suoi effetti.
3. Con memoria del 22.10.2025 il sig. , appresa la raggiunta indipendenza economica anche Pt_1 della figlia chiedeva dichiararsi la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore Per_2 di entrambi i figli maggiorenni. Considerata l'adesione della sig.ra , il ricorrente non si CP_1 opponeva alla richiesta della resistente in merito alla decorrenza dell'efficacia del provvedimento.
4. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle rispettive conclusioni, che ivi si intendono integralmente riportate.
5. Il Tribunale recepisce le condizioni proposte dai coniugi non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
6. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa l'adesione della resistente alla domanda.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata da questo Tribunale in data 15.05.2024, sentenza n. 154/2024 e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente previsto in favore dei figli e Per_1 Per_3
con decorrenza dalla data di udienza di prima comparizione (12.11.2025);
[...]
pagina 2 di 3 b) spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2116/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Loreto Aprutino Parte_1 C.F._1
(PE) alla Contrada Paterno n. 11, presso e nello Studio dell'Avv. COLANTONIO GABRIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso la pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DI RENZO IDA che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti,
RESISTENTE
Nonché
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 03.07.2025 agiva nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, consensualmente determinate, Controparte_1 stabilite nella sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Pescara. Nello specifico, l'istante ricorreva al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne
, pari a euro 200,00 mensili, lasciando invariate le ulteriori condizioni. Per_1
2. La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata da parte ricorrente anche relativamente alla figlia divenuta economicamente autosufficiente, precisando che la data Per_2 dell'udienza di prima comparizione dovesse considerarsi il momento a partire dal quale il provvedimento che eliminava il predetto obbligo produrrà i suoi effetti.
3. Con memoria del 22.10.2025 il sig. , appresa la raggiunta indipendenza economica anche Pt_1 della figlia chiedeva dichiararsi la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore Per_2 di entrambi i figli maggiorenni. Considerata l'adesione della sig.ra , il ricorrente non si CP_1 opponeva alla richiesta della resistente in merito alla decorrenza dell'efficacia del provvedimento.
4. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle rispettive conclusioni, che ivi si intendono integralmente riportate.
5. Il Tribunale recepisce le condizioni proposte dai coniugi non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
6. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa l'adesione della resistente alla domanda.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata da questo Tribunale in data 15.05.2024, sentenza n. 154/2024 e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente previsto in favore dei figli e Per_1 Per_3
con decorrenza dalla data di udienza di prima comparizione (12.11.2025);
[...]
pagina 2 di 3 b) spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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