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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice nel proc. 2025/ 5329 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“
1. Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori in modo Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione e residenza delle stesse presso la madre, con la quale convivono presso l'abitazione di Cadoneghe, Via Alberto Mario n. 6, in comproprietà tra i ricorrenti;
2. quanto alle modalità di frequentazione delle figlie minori, il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le necessità delle minori.
- Queste ultime, inoltre, trascorreranno con il padre: - i fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo cena, indicativamente dalle ore 21.00, e fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, oppure fino alla domenica sera dopo cena, indicativamente alle ore
21.00; - uno o due pomeriggi durante la settimana nella quale non godranno del fine settimana con il padre, da concordarsi con la madre, se possibile con pernottamento presso il padre che le accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con le figlie in modo alternato il giorno di Natale e quello di Capodanno, oltre a sei giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra gli stessi;
- le vacanze pasquali divise a metà, alternando il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
divise a metà anche le vacanze di carnevale e, se possibile, il giorno del compleanno delle minori. Anche per i ponti scolastici e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Ogni eventuale variazione dei periodi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore dovrà avvenire di comune accordo considerato il preminente interesse delle stesse, nel rispetto dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi e tenendo conto della volontà delle minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza mentre qualsivoglia ulteriore decisione importante nell'interesse delle figlie, relativa all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
3. la casa di Cadoneghe, in comproprietà tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, viene assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti alla SI.ra , collocataria delle Pt_2 figlie minori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie;
detta casa è identificata catastalmente al foglio 13 del Comune di Cadoneghe, particella 681
(ex 437) , sub 15, via Giuseppe Cesare Abba, piano 1, cat A/2, cl 2, vani 6,5 e particella 681
(ex 437), sub 35, via Giuseppe Cesare Abba, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 15;
4. il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie minori con la Parte_1 corresponsione mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra ; Parte_2
l'assegno mensile di mantenimento andrà rivalutato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, con decorrenza annuale dalla data del deposito del presente ricorso, entro l'ultimo giorno di ogni mese;
5. entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, in conformità a quanto indicato nel Protocollo datato 17.01.2017 in uso presso il Tribunale di Padova, ad eccezione delle spese dentistiche per la figlia che Per_3 verranno corrisposte integralmente dal SI. . Il rimborso delle spese straordinarie Pt_1 anticipate da uno dei genitori dovrà avvenire, previa esibizione all'altro della relativa documentazione, entro quindici giorni dalla richiesta, effettuata anche a mezzo e-mail e/o messaggio WhatsApp.
6. il SI. si accolla integralmente il mutuo n. 08/44165963 acceso presso Intesa Parte_1
Sanpaolo S.p.a., Filiale di VE NA (atto notarile del 30.9.2019, registrato a
Padova il 8.10.2019 RG n. 3998 – RP 7092) dalla SI.ra e dalla SI.ra Pt_2 Parte_3
per il pagamento della casa di Vigonza, intestata esclusivamente a quest'ultima,
[...] dell'importo residuo di circa euro 40.000,00, come da piano di ammortamento che si produce (doc. 11), obbligandosi ad estinguerlo entro l'anno 2026 a propria esclusiva cura e spese e dandosi atto che il SI. ha già trasferito l'addebito del mutuo sul conto Pt_1 corrente allo stesso intestato presso Intesa San Paolo. Il SI. si obbliga inoltre a Pt_1 manlevare e tenere indenne la IG da ogni onere relativamente al pagamento di Pt_2 tale finanziamento sino all'estinzione. Quest'ultimo si adopererà altresì al fine di presentare entro il mese di luglio 2025 la dichiarazione di successione della madre , Parte_3 deceduta in data 11.12.2024, per permettere l'estinzione del conto corrente n.
45584/1000/00007198 cointestato tra la de cuius e la SI.ra . Le parti si danno atto Pt_2 che l'unico bancomat associato al conto corrente n. 45584/1000/00007198 presso Intesa
Sanpaolo S.p.a., intestato formalmente alla SI.ra ma da sempre utilizzato dal SI. Pt_2
, rimarrà nella disponibilità dello stesso fino all'estinzione del conto corrente. Parte_1
La IG si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione richiesta Pt_2 dall'Istituto di credito al fine di garantire l'estinzione del suddetto rapporto di conto corrente.
7. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
8. l'assegno unico e in generale tutti i contributi pubblici previsti per le figlie verranno percepiti integralmente dalla IG;
Parte_2
9. le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.05.25 i ricorrenti hanno chiesto la regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori e , nate dalla relazione non matrimoniale tra le parti e Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti, i ricorrenti chiedevano la ricezione delle conclusioni congiunte di cui in epigrafe. Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 5 e 7 delle conclusioni di cui in premessa.
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti tra le parti, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-5 e 7 in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Padova, il 10/07/2025 Il Presidente rel.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice nel proc. 2025/ 5329 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“
1. Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori in modo Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione e residenza delle stesse presso la madre, con la quale convivono presso l'abitazione di Cadoneghe, Via Alberto Mario n. 6, in comproprietà tra i ricorrenti;
2. quanto alle modalità di frequentazione delle figlie minori, il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le necessità delle minori.
- Queste ultime, inoltre, trascorreranno con il padre: - i fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo cena, indicativamente dalle ore 21.00, e fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, oppure fino alla domenica sera dopo cena, indicativamente alle ore
21.00; - uno o due pomeriggi durante la settimana nella quale non godranno del fine settimana con il padre, da concordarsi con la madre, se possibile con pernottamento presso il padre che le accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con le figlie in modo alternato il giorno di Natale e quello di Capodanno, oltre a sei giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra gli stessi;
- le vacanze pasquali divise a metà, alternando il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
divise a metà anche le vacanze di carnevale e, se possibile, il giorno del compleanno delle minori. Anche per i ponti scolastici e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Ogni eventuale variazione dei periodi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore dovrà avvenire di comune accordo considerato il preminente interesse delle stesse, nel rispetto dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi e tenendo conto della volontà delle minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza mentre qualsivoglia ulteriore decisione importante nell'interesse delle figlie, relativa all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
3. la casa di Cadoneghe, in comproprietà tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, viene assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti alla SI.ra , collocataria delle Pt_2 figlie minori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie;
detta casa è identificata catastalmente al foglio 13 del Comune di Cadoneghe, particella 681
(ex 437) , sub 15, via Giuseppe Cesare Abba, piano 1, cat A/2, cl 2, vani 6,5 e particella 681
(ex 437), sub 35, via Giuseppe Cesare Abba, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 15;
4. il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie minori con la Parte_1 corresponsione mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra ; Parte_2
l'assegno mensile di mantenimento andrà rivalutato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, con decorrenza annuale dalla data del deposito del presente ricorso, entro l'ultimo giorno di ogni mese;
5. entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, in conformità a quanto indicato nel Protocollo datato 17.01.2017 in uso presso il Tribunale di Padova, ad eccezione delle spese dentistiche per la figlia che Per_3 verranno corrisposte integralmente dal SI. . Il rimborso delle spese straordinarie Pt_1 anticipate da uno dei genitori dovrà avvenire, previa esibizione all'altro della relativa documentazione, entro quindici giorni dalla richiesta, effettuata anche a mezzo e-mail e/o messaggio WhatsApp.
6. il SI. si accolla integralmente il mutuo n. 08/44165963 acceso presso Intesa Parte_1
Sanpaolo S.p.a., Filiale di VE NA (atto notarile del 30.9.2019, registrato a
Padova il 8.10.2019 RG n. 3998 – RP 7092) dalla SI.ra e dalla SI.ra Pt_2 Parte_3
per il pagamento della casa di Vigonza, intestata esclusivamente a quest'ultima,
[...] dell'importo residuo di circa euro 40.000,00, come da piano di ammortamento che si produce (doc. 11), obbligandosi ad estinguerlo entro l'anno 2026 a propria esclusiva cura e spese e dandosi atto che il SI. ha già trasferito l'addebito del mutuo sul conto Pt_1 corrente allo stesso intestato presso Intesa San Paolo. Il SI. si obbliga inoltre a Pt_1 manlevare e tenere indenne la IG da ogni onere relativamente al pagamento di Pt_2 tale finanziamento sino all'estinzione. Quest'ultimo si adopererà altresì al fine di presentare entro il mese di luglio 2025 la dichiarazione di successione della madre , Parte_3 deceduta in data 11.12.2024, per permettere l'estinzione del conto corrente n.
45584/1000/00007198 cointestato tra la de cuius e la SI.ra . Le parti si danno atto Pt_2 che l'unico bancomat associato al conto corrente n. 45584/1000/00007198 presso Intesa
Sanpaolo S.p.a., intestato formalmente alla SI.ra ma da sempre utilizzato dal SI. Pt_2
, rimarrà nella disponibilità dello stesso fino all'estinzione del conto corrente. Parte_1
La IG si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione richiesta Pt_2 dall'Istituto di credito al fine di garantire l'estinzione del suddetto rapporto di conto corrente.
7. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
8. l'assegno unico e in generale tutti i contributi pubblici previsti per le figlie verranno percepiti integralmente dalla IG;
Parte_2
9. le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.05.25 i ricorrenti hanno chiesto la regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori e , nate dalla relazione non matrimoniale tra le parti e Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti, i ricorrenti chiedevano la ricezione delle conclusioni congiunte di cui in epigrafe. Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a 5 e 7 delle conclusioni di cui in premessa.
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti tra le parti, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-5 e 7 in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Padova, il 10/07/2025 Il Presidente rel.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi