Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 360
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardiva e illegittima emissione/comunicazione avviso bonario

    Il giudice ha ritenuto che l'invio dell'avviso bonario sia obbligatorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cosa non verificatasi nel caso di specie, in cui la cartella si fonda sull'omesso versamento di quanto dichiarato e rateizzato. Ha inoltre citato giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omissione di tale avviso costituisce una mera irregolarità e non preclude la possibilità di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, ma non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione per tardiva notificazione della cartella

    Il giudice ha accertato che la cartella è stata emessa a seguito della decadenza dal piano di rateazione, la cui ultima rata era in scadenza al 31 luglio 2026. Pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il termine decadenziale per la notifica della cartella scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento dell'ultima rata, non essendo decorso alla data della sua notificazione (16 luglio 2025).

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione della cartella

    Il giudice ha distinto tra atti dell'amministrazione finanziaria e atti dell'ente della riscossione, affermando che l'obbligo di motivazione rafforzato si applica principalmente ai primi. Per le cartelle di pagamento che rettificano dichiarazioni, la motivazione si considera assolta con il richiamo alla dichiarazione stessa, purché questa consenta al contribuente di individuare la pretesa e di esercitare il diritto di difesa. Nel caso specifico, la cartella ha richiamato il controllo automatizzato, la dichiarazione di riferimento, le imposte, sanzioni e interessi, consentendo al contribuente di individuare la pretesa. Le doglianze relative al calcolo degli interessi sono state respinte in quanto la cartella indicava i riferimenti normativi e le spiegazioni necessarie, e non conteneva ancora interessi di mora.

  • Rigettato
    Mancata prova della regolare sottoscrizione del ruolo

    Il giudice ha ritenuto infondate e dilatorie tali doglianze, affermando che il ruolo è un atto interno e la sua omessa sottoscrizione non comporta invalidità della cartella, purché questa sia riferibile all'organo amministrativo competente. Ha citato giurisprudenza di legittimità che esclude l'invalidità per omessa sottoscrizione della cartella, dato che il modello ministeriale non la prevede e l'importante è la riferibilità dell'atto all'organo emittente. Inoltre, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 360
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 360
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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