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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14935/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250092140858000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12694/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250092140858000, relativa al ruolo n. 2025/400174, resa esecutiva in data 11 aprile 2025 e notificata a mezzo pec in data 16 luglio 2025, per l'importo complessivo di euro 7.038,59, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La cartella ha riguardato somme asseritamente dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, riferito alla dichiarazione modello REDDITI/2019 per il periodo d'imposta 2018, comprensive di imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità dell'atto impugnato, ed in particolare:
la tardiva e comunque illegittima emissione e comunicazione dell'avviso bonario, che ha indicato come avvenuta solo in data 10 dicembre 2021, ben oltre i termini di legge;
la decadenza dal potere di riscossione per tardiva notificazione della cartella, avvenuta oltre i termini perentori previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
la carenza assoluta di motivazione della cartella, con riferimento sia alla pretesa tributaria sia alla determinazione degli interessi e delle somme accessorie;
la mancata prova della regolare sottoscrizione del ruolo, quale atto presupposto indispensabile ai fini della legittimità della riscossione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti al merito della pretesa impositiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente è intervenuta volontariamente in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate, che ha sostenuto la legittimità della cartella impugnata, deducendo che la stessa è stata emessa a seguito della decadenza dal piano di rateazione relativo alla comunicazione di irregolarità notificata il 7 marzo 2022, e che la notifica della cartella è avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali.
All'udienza del 9.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è palesemente infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che la pretesa azionata con la cartella impugnata ha tratto origine dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, avente ad oggetto il mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente.
Quanto all'omesso invio dell'atto prodromico, la doglianza non ha pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente e poi rateizzate.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012).
Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016,
n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti il ricorrente.
In tale ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di irregolarità, non ricorrendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendosi l'Amministrazione limitata a rilevare il mero omesso pagamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.
Ne consegue che l'eventuale tardività o omissione dell'avviso bonario non ha determinato alcuna nullità della cartella di pagamento, né ha inciso sulla debenza delle somme richieste.
Peraltro, il ricorrente poi ammette di avere ricevuto, seppure in ritardo (con sanzione di decadenza) il predetto avviso bonario.
Ebbene, da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente dall'articolo 36- bis D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e dall'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l'Iva.
In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.
Come stabilito dall'articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione IN (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, è risultato che la cartella è stata emessa a seguito della decadenza dal piano di rateazione, la cui ultima rata risultava in scadenza al 31 luglio 2026.
Pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il termine decadenziale per la notifica della cartella scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento dell'ultima rata, e dunque non è decorso alla data della sua notificazione avvenuta il 16 luglio 2025.
Vanno respinte anche le censure inerenti al presunto difetto di motivazione.
Infatti, la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale "gli atti dell'amministrazione IN sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi" infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Per quanto concerne le cartelle di pagamento, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Peraltro, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Civ., ss.un., 14 maggio
2010, n. 11722).
Quando con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 .e 56, comma 1, d.P.R. 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cass.
Civ., nn. 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009).
Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare come nel caso oggetto del presente giudizio
(articoli 36-bis, d.P.R. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi. dell'anagrafe tributaria.
In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cass. Civ., ord. n. 5371/2017; nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009).
Peraltro, l'atto impugnato ha richiamato il controllo automatizzato, la dichiarazione di riferimento, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, consentendo al contribuente di individuare agevolmente la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la stessa è pure infondata, in quanto nella cartella sono dati al contribuente tutti i riferimenti normativi e le spiegazioni necessarie.
In particolare, quanto agli interessi di mora, nella cartella non sono ancora conteggiati interessi di tale tipo, che cominciano a decorrere solo in caso di mancato pagamento dopo sessanta giorni dal ricevimento della cartella medesima.
Più in generale, atteso che la cartella di pagamento è redatta secondo un modello legale, si osserva che il calcolo degli interessi è regolato da norme cogenti, conoscibili ex ante dal contribuente e non arbitrariamente indicato dall'agente della riscossione, come pare sottintendere la ricorrente;
tanto vale anche alla luce della recente pronuncia a SS.UU. della Corte di cassazione n. 22281/2022 che ha statuito che costituisce, tra l'altro, motivazione sufficiente in tema di interessi l'indicazione della loro tipologia, attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento, dell'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi stessi, nonché della data di decorrenza, ma non anche l'indicazione dei saggi di interesse applicati, stante la loro variabilità nel tempo.
Per quanto riguarda le eccezioni relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale, ed alla mancanza di sottoscrizione, si tratta di doglianze infondate e palesemente dilatorie.
Il ruolo è un atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, mentre, a prescindere dal fatto che il modello approvato dal Ministero competente non prevede la sottoscrizione dell'esattore, più volte la Corte Suprema ha statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella non comporta l'invalidità dell'atto, visto che è indispensabile invece che la cartella sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Cfr. Cass. n. 9872/2016 e ss.).
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. n.
25099/2019, n. 21290 e 21844 del 2018).
Vertendosi in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. 5 n.
9988 del 28 Marzo 2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, la cartella impugnata è risultata legittima e il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14935/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250092140858000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12694/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250092140858000, relativa al ruolo n. 2025/400174, resa esecutiva in data 11 aprile 2025 e notificata a mezzo pec in data 16 luglio 2025, per l'importo complessivo di euro 7.038,59, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La cartella ha riguardato somme asseritamente dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, riferito alla dichiarazione modello REDDITI/2019 per il periodo d'imposta 2018, comprensive di imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità dell'atto impugnato, ed in particolare:
la tardiva e comunque illegittima emissione e comunicazione dell'avviso bonario, che ha indicato come avvenuta solo in data 10 dicembre 2021, ben oltre i termini di legge;
la decadenza dal potere di riscossione per tardiva notificazione della cartella, avvenuta oltre i termini perentori previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
la carenza assoluta di motivazione della cartella, con riferimento sia alla pretesa tributaria sia alla determinazione degli interessi e delle somme accessorie;
la mancata prova della regolare sottoscrizione del ruolo, quale atto presupposto indispensabile ai fini della legittimità della riscossione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti al merito della pretesa impositiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente è intervenuta volontariamente in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate, che ha sostenuto la legittimità della cartella impugnata, deducendo che la stessa è stata emessa a seguito della decadenza dal piano di rateazione relativo alla comunicazione di irregolarità notificata il 7 marzo 2022, e che la notifica della cartella è avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali.
All'udienza del 9.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è palesemente infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che la pretesa azionata con la cartella impugnata ha tratto origine dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, avente ad oggetto il mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente.
Quanto all'omesso invio dell'atto prodromico, la doglianza non ha pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente e poi rateizzate.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012).
Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016,
n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti il ricorrente.
In tale ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di irregolarità, non ricorrendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendosi l'Amministrazione limitata a rilevare il mero omesso pagamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.
Ne consegue che l'eventuale tardività o omissione dell'avviso bonario non ha determinato alcuna nullità della cartella di pagamento, né ha inciso sulla debenza delle somme richieste.
Peraltro, il ricorrente poi ammette di avere ricevuto, seppure in ritardo (con sanzione di decadenza) il predetto avviso bonario.
Ebbene, da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente dall'articolo 36- bis D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e dall'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l'Iva.
In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.
Come stabilito dall'articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione IN (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, è risultato che la cartella è stata emessa a seguito della decadenza dal piano di rateazione, la cui ultima rata risultava in scadenza al 31 luglio 2026.
Pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il termine decadenziale per la notifica della cartella scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento dell'ultima rata, e dunque non è decorso alla data della sua notificazione avvenuta il 16 luglio 2025.
Vanno respinte anche le censure inerenti al presunto difetto di motivazione.
Infatti, la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale "gli atti dell'amministrazione IN sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi" infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Per quanto concerne le cartelle di pagamento, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Peraltro, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Civ., ss.un., 14 maggio
2010, n. 11722).
Quando con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 .e 56, comma 1, d.P.R. 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cass.
Civ., nn. 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009).
Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare come nel caso oggetto del presente giudizio
(articoli 36-bis, d.P.R. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi. dell'anagrafe tributaria.
In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cass. Civ., ord. n. 5371/2017; nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009).
Peraltro, l'atto impugnato ha richiamato il controllo automatizzato, la dichiarazione di riferimento, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, consentendo al contribuente di individuare agevolmente la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la stessa è pure infondata, in quanto nella cartella sono dati al contribuente tutti i riferimenti normativi e le spiegazioni necessarie.
In particolare, quanto agli interessi di mora, nella cartella non sono ancora conteggiati interessi di tale tipo, che cominciano a decorrere solo in caso di mancato pagamento dopo sessanta giorni dal ricevimento della cartella medesima.
Più in generale, atteso che la cartella di pagamento è redatta secondo un modello legale, si osserva che il calcolo degli interessi è regolato da norme cogenti, conoscibili ex ante dal contribuente e non arbitrariamente indicato dall'agente della riscossione, come pare sottintendere la ricorrente;
tanto vale anche alla luce della recente pronuncia a SS.UU. della Corte di cassazione n. 22281/2022 che ha statuito che costituisce, tra l'altro, motivazione sufficiente in tema di interessi l'indicazione della loro tipologia, attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento, dell'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi stessi, nonché della data di decorrenza, ma non anche l'indicazione dei saggi di interesse applicati, stante la loro variabilità nel tempo.
Per quanto riguarda le eccezioni relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale, ed alla mancanza di sottoscrizione, si tratta di doglianze infondate e palesemente dilatorie.
Il ruolo è un atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, mentre, a prescindere dal fatto che il modello approvato dal Ministero competente non prevede la sottoscrizione dell'esattore, più volte la Corte Suprema ha statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella non comporta l'invalidità dell'atto, visto che è indispensabile invece che la cartella sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Cfr. Cass. n. 9872/2016 e ss.).
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. n.
25099/2019, n. 21290 e 21844 del 2018).
Vertendosi in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. 5 n.
9988 del 28 Marzo 2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, la cartella impugnata è risultata legittima e il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
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