TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria IA AJ ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.5601 r.g. dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via G. Jannelli 45 H, presso lo Studio Legale dell'Avv. Angelo Fabio Vetrano, (c.f.
e P.I. , che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 P.IVA_1 procura in calce al presente atto, e presso il quale andranno inviate le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.lgs. n. 5/2003, lett. b) e dell'art. 176, co. II, c.p.c., all'indirizzo di posta elettronica certificata che di seguito si trascrive:
Email_1
[...]
(C.F./ P.I. ) in persona del legale rapp.te p. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), con sede in in Bacoli (NA), alla Via della Shoa 21
[...] C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Martino (C.F. ) C.F._4 presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 41, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domicilia e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 0813901960, nonché all'indirizzo pec:
Email_2
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 12 Con ricorso del 7.3.25 rappresentava di aver lavorato presso la Parte_1 [...]
con sede in Bacoli, alla Via della Shoa 21, dal 01.03.2023 al 13.09. Riferiva Controparte_3 che in un primo periodo, dal mese di marzo dell'anno 2023 fino al mese di aprile dell'anno
2024, ha svolto la sua attività lavorativa presso suddetta società senza alcun contratto.
Successivamente, a partire dal 12.04.2024 e fino al 13.09.2024, veniva assunto con contratto Full-Time a tempo indeterminato, con la qualifica di “cameriere di sala”, inquadrato al livello 3C del CCNL Pubblici Esercizi Minori – Federturismo.
Continuava riferendo che svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze della secondo le seguenti modalità: il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore Controparte_3
17:00 fino alle ore 23:30; il venerdì ed il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 15:30 e dalle ore
18:00 fino alle ore 24:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Il tutto, per un totale di ore settimanali pari a 61,30 (ben oltre, quindi, le 40 ore settimanali previste dal CCNL);
Chiedeva:
“Accertare che il Sig. ha svolto l'attività di lavoro subordinato dal Parte_1
01.03.2023 al 13.09.2024, alle dirette dipendenze della per 61,30 ore Controparte_3 settimanali;
II. Accertare che il Sig. ha svolto la propria attività lavorativa per la Parte_1 oltre l'orario lavorativo previsto contrattualmente, svolgendo regolarmente Controparte_3 lavoro supplementare, straordinario e domenicale come da conteggi allegati;
III. Accertare e dichiarare che le mansioni, svolte dal ricorrente durante tutto il periodo lavorativo, non sono inquadrabili nel livello 3C del CCNL “Pubblici Esercizi Minori
– Federturismo”, come indicato nel contratto dallo stessa stipulato con la società resistente, bensì a un livello superiore;
IV. Di conseguenza accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente
è stata inadeguata rispetto al tipo ed alla quantità di lavoro svolto;
V. Accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento della differenza tra la retribuzione percepita e quella invece dovuta in virtù delle effettive mansioni svolte ed alla quantità di lavoro svolto;
VI. Per effetto del capo che precede, condannare la al Controparte_3 pagamento immediato in favore della ricorrente della somma di € 19.014,94
(diciannovemilaquattordici/94) di cui € 16.482,98 per differenze retributive, ferie non godute e permessi non goduti, nonché di € 2.531,96 per TFR, come da conteggi allegati,
pagina2 di 12 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero alla maggiore o minor somma che risulterà giusta ed equa;
VII. in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e dell'onorario di giudizio (oltre IVA e Cpa) con attribuzione…”
Si costituiva la società convenuta che, premesso che premetteva in fatto:
Nel marzo del 2023, la per il tramite del suo amministratore CP_4 Controparte_3
, acconsentiva alla richiesta del sig. di lavorare part Controparte_2 Parte_1 time, durante i weekend nel proprio ristorante, come cameriere di sala;
B) il sig. iniziava così a lavorare con dette modalità; Parte_1
C) il lavoratore, sollecitato alla conclusione ed alla sottoscrizione del contratto di lavoro, indugiava, adducendo di non aver portato con sé la documentazione a tale scopo necessaria;
D) nel settembre 2023, l'amministratore della società Controparte_2 comunicava al sig. l'impossibilità di proseguire il rapporto, stante la Parte_1 mancata consegna dei documenti necessari da parte di quest'ultimo per la regolarizzazione del rapporto;
E) solo nell'aprile del 2024, il lavoratore consegnava alla società la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
all'esito dopo ampio colloquio tra le parti, veniva stipulato un contratto di lavoro full time, come da documentazione versata in atti;
F) il ricorrente, durante l'intero rapporto, ha svolto esclusivamente la mansione di cameriere, nel rispetto dell'orario stabilito dal contratto ed è sempre stato regolarmente retribuito;
G) per tutto il periodo in cui si è protratto il rapporto di lavoro, il sig. ha Pt_1 sempre manifestato riconoscenza e gratitudine ai soci di , sia per il Controparte_3 trattamento economico, sia per quello professionale;
H) il ricorrente, a partire da Giugno 2024, pur regolarmente retribuito, in molteplici occasioni si assentava dal lavoro, creando notevoli disagi al datore di lavoro, senza addurre peraltro alcuna giustificazione;
I) sollecitato a giustificare la propria assenza, il sig. sosteneva di avere Pt_1 problemi personali, ragion per cui l'amministratore della società , Controparte_2 soprassedeva rispetto agli inadempimenti del lavoratore;
J) il ricorrente ad agosto 2024 interrompeva improvvisamente il rapporto di lavoro senza dare alcun preavviso, nei modi previsti dalla legge, nonostante non ricorresse nella pagina3 di 12 fattispecie alcuna giusta causa o valido motivo, così come espressamente previsto dalla vigente normativa;
Eccepiva la nullità del ricorso, la erroneità dei conteggi allegati dal ricorrente e chiedeva rigettarsi il ricorso.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi di lista, all'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla
Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n.
14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
I testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
dichiarava: Testimone_1
1) non ricordo esattamente il giorno ma nel 2023 il ricorrente veniva assunto dalla
con sede in Bacoli (NA), alla Via della Shoa 21, senza regolare Controparte_3 contratto di lavoro. Lo so perché lavoravo nel locale accanto e lo vedevo ogni giorno
2) dopo un po' di tempo ma non so quanto, il ricorrente veniva formalmente assunto dalla con contratto Full-Time a tempo indeterminato, con mansioni di Controparte_3
“cameriere di sala” (livello 3C retributivo CCNL Pubblici Esercizi Minori – Federturismo);
3) è vero che nel settembre 2024 il rapporto di lavoro tra il Sig. e Parte_2 la si interrompeva. Non so perché. Controparte_3
pagina4 di 12 4) è vero che per tutta la durata del rapporto lavorativo il Sig. Parte_1 lavorava alle dipendenze ed era soggetto al potere organizzativo e disciplinare della
[...] secondo le seguenti modalità: il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17:00 Controparte_3 fino alle ore 23:30; il venerdì ed il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
5) è vero che il ricorrente svolgeva, durante le ore di lavoro, molteplici mansioni, tra cui: gestione degli ordini e delle prenotazioni di sala, gestione del magazzino e degli approvvigionamenti, scarichi e stoccaggio delle merci, manutenzione dei locali (anche mediante pitturazione e riparazione dei macchinari), lavapiatti, rapporti con i fornitori, gestione degli acquisti, dei consumi e delle giacenze, nonché pubblicizzazione eventi;
6) è vero che il Sig. svolgeva la propria attività lavorativa sotto il Parte_1 potere direttivo del Datore di Lavoro, il quale quotidianamente comunicava le mansioni che doveva essere svolte dai propri dipendenti, il datore di lavoro si chiamava non CP_2 ricordo il cognome
7) non so dire quanto percepisse al mese
8) non so se il Sig. abbia percepito il compenso per il lavoro svolto nel mese Pt_1 di settembre 2024;
9) non so se il Sig. al termine del rapporto lavorativo, abbia percepito T.F.R. Pt_1 so che il lavoro straordinario non era pagato, tanto mi disse il ricorrente.
Quanto ho riferito ho potuto dirlo in quanto lavorando nel locale accanto vedevo il ricorrente e mi confrontavo verbalmente con lui.”
dichiarava: Testimone_2
1) so che il ricorrente nel 2023 veniva assunto dalla con sede in Controparte_3
Bacoli (NA), alla Via della Shoa 21,
2) non so se con regolare contratto di lavoro;
3) so che il rapporto del con la resistente si è concluso ma non ricordo Pt_1 quando né perché
4) è vero che per tutta la durata del rapporto lavorativo il Sig. Parte_1 lavorava alle dipendenze ed era soggetto al potere organizzativo e disciplinare della
[...] secondo le seguenti modalità: il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17:00 Controparte_3 fino alle ore 23:30; il venerdì ed il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
pagina5 di 12 5) è vero che il ricorrente svolgeva, durante le ore di lavoro, molteplici mansioni, tra cui: gestione degli ordini e delle prenotazioni di sala, gestione del magazzino e degli approvvigionamenti, scarichi e stoccaggio delle merci, manutenzione dei locali (anche mediante pitturazione e riparazione dei macchinari), lavapiatti, rapporti con i fornitori, gestione degli acquisti, dei consumi e delle giacenze, nonché pubblicizzazione eventi;
6) è vero che il Sig. svolgeva la propria attività lavorativa sotto il Parte_1 potere direttivo del Datore di Lavoro, il quale quotidianamente comunicava le mansioni che doveva essere svolte dai propri dipendenti, il datore di lavoro lo conosco fisicamente ma non so indicare il suo nome e cognome
7) non so dire quanto percepisse di retribuzione
8) non so dire se il Sig. abbia percepito il compenso per il lavoro svolto nel Pt_1 mese di settembre 2024;
9) non so se il Sig. al termine del rapporto lavorativo, ha percepito Pt_1 CP_5
[...
che non è stato pagato per il lavoro straordinario svolto, così mi disse il Pt_1
Quanto ho riferito ho potuto dirlo perché ho una piccola barchetta ormeggiata davanti al ristorante e vedevo il in attività. Il lavorava all'esterno e dal mare potevo Pt_1 Pt_1 vedere ciò che faceva. Siamo amici da anni e quindi parlavamo anche del suo lavoro quando ci incontravamo. Talvolta abbiamo che lavorato insieme ma non per la resistente.”
Il merito della vicenda investe innanzitutto la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2105, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione pagina6 di 12 al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
pagina7 di 12 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Va rilevato che, indipendentemente dal ricorrere o no nel caso di specie degli indici presuntivi che consentono di ipotizzare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, non si è raggiunta la prova circa la data di inizio del rapporto in esame: dalla documentazione in atti egli risulta regolarmente assunto dal 12.4.24; entrambi i testi escussi hanno riferito che iniziò nel 2023 ma nessuno dei due ha saputo fornire elementi per individuare con precisione il momento di inizio della collaborazione, di qualunque tipo essa sia stata.
E seppure si ipotizza di considerare che iniziò a lavorare nel 2023, dall'istruttoria svolta non è emerso chi lo dirigesse, chi lo controllasse, che obblighi avesse: nulla è stato provato circa la sussistenza degli indici presuntivi sopra elencati da cui desumere che si sia trattato di un rapporto di lavoro subordinato.
Dunque, la domanda per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 01.03.2023 non può essere accolta.
Quanto alla domanda volta a ottenere il compensa per il lavoro supplementare, straordinario e domenicale, da esaminare limitatamente al periodo coperto da contratto, è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per siffatto lavoro è configurabile pagina8 di 12 quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n.
4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776;
Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
A parere di questo giudice, nel presente giudizio non può dirsi raggiunta la prova dell'entità della prestazione di lavoro straordinario e festivo preteso in termini sufficientemente concreti e realistici. I testi hanno riferito nelle loro deposizioni, riguardo all' orario di lavoro osservato, circostanze generiche prive di puntuali riferimenti temporali, che non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce nei termini rigorosi richiesti dalla citata giurisprudenza.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ferie e festività in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati. Nella specie nessuna prova
UNIVOCA in tal senso risulta fornita dalla ricorrente (cfr. Cass. lav., 21.8.2003, n. 12311;
Cass. lav. 2.10.99, n. 10956).
Giova infine evidenziare che non spettano la quattordicesima mensilità e gli altri istituti di natura tipicamente contrattuale, inapplicabili nei rapporti con datori di lavoro non aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento, avendo riguardo al fatto che i contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati;
pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
pagina9 di 12 In merito al riconoscimento delle mansioni superiori e, dunque, del diritto alle differenze retributive connesse al diverso inquadramento richiesto, e sempre limitatamente al periodo coperto da contratto, la domanda, ai limiti dell'ammissibilità, va comunque rigettata.
Il ricorrente non riporta le declaratorie relative al livello di appartenenza e non specifica quale sia quello rivendicato, né indica le caratteristiche dell'attività svolta che giustificherebbero la pretesa avanzata.
L'art. 2103 del c.c. riconosce il diritto alla qualifica professionale superiore corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore in presenza del presupposto dell'esercizio temporaneo delle mansioni superiori protrattosi per un periodo fissato nel contratto collettivo, al quale la norma rinvia e, in caso di mancata previsione nel contratto di categoria, per un periodo non superiore ai sei mesi. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta,
e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. 25.08.87 n.7007;
Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983 n.3384).
Tre sono i passaggi logici da compiere:
- Accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente nel tempo
- Comprendere la categoria ed i livelli in cui queste si articolano
- Operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali pagina10 di 12 Il primo passaggio è stato solo sommariamente e genericamente realizzato attraverso le dichiarazioni dei testi che si sono limitati a dichiarare che il ricorrente svolgeva “molteplici mansioni, tra cui: gestione degli ordini e delle prenotazioni di sala, gestione del magazzino e degli approvvigionamenti, scarichi e stoccaggio delle merci, manutenzione dei locali (anche mediante pitturazione e riparazione dei macchinari), lavapiatti, rapporti con i fornitori, gestione degli acquisti, dei consumi e delle giacenze, nonché pubblicizzazione eventi.”
Il non ha riportato le declaratorie contrattuali relative al livello di Pt_1 inquadramento e non ha indicato quello preteso né ha raffrontato le mansioni che ritiene di avere svolto con quanto descritto nel CCNL.
Il ricorrente chiede il pagamento dell'ultima mensilità (settembre 2024) e del TFR.
Quanto alla retribuzione di settembre il datore ha dedotto e non provato che il ha Pt_1 cessato la propria attività ad agosto 2024 mentre il lavoratore ha documentato la cessazione del rapporto in data 25 settembre 2024 con decorrenza dal giorno successivo per dimissioni volontarie e i testi hanno confermato che in quella data il rapporto cessò. Il datore di lavoro nulla ha provato in merito all'inadempimento della prestazione da parte del né di aver corrisposto la retribuzione di settembre. Pt_1
Parte resistente riconosce che ad “agosto 2024 interrompeva improvvisamente il rapporto di lavoro senza dare alcun preavviso, nei modi previsti dalla legge, nonostante non ricorresse nella fattispecie alcuna giusta causa o valido motivo”, dunque riconosce che il rapporto sia cessato ma non prova di avere corrisposto le competenze di fine rapporto.
Con l'ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024, la Cassazione ha affermato che una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente. Nel caso in esame ciò non è avvenuto.
Pertanto il ricorso va solo parzialmente accolto riconoscendo il diritto del ricorrente a ottenere la retribuzione per il lavoro svolto nel mese di settembre 2024 e il TFR per il rapporto dall'11.4.24 al 25.9.24 secondo quanto indicato nelle buste paga in atti oltre accessori ex lege.
pagina11 di 12 Le spese di lite, compensate per 2/3 atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso, sono poste a carico della e liquidate come da dispositivo con attribuzione. Controparte_3
P.Q.M.
Il GL accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- Riconosce il diritto del ricorrente a ottenere la retribuzione per il lavoro svolto nel mese di settembre 2024 e il TFR per il rapporto dall'11.4.24 al 25.9.24 secondo quanto indicato nelle buste paga in atti oltre accessori ex lege.
- Condanna la a corrispondere ad la retribuzione Controparte_3 Parte_1 per il lavoro svolto nel mese di settembre 2024 e il TFR per il rapporto dall'11.4.24 al 25.9.24 secondo quanto indicato nelle buste paga in atti oltre accessori ex lege
- Compensa per 2/3 le spese di lite e pone la restante parte a carico della CP_3 liquidandolo in €.800,00 oltre IVA CPA e spese generali, con attribuzione.
[...]
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.Maria IA AJ
pagina12 di 12