TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.26315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.26315/2023 promossa da
(C.F. , in proprio ed in veste di titolare di Parte_1 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA LA BRUNA (P. I.V.A. ), elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BACHELET 10, VASTO (CH) presso lo studio dell'avv. MASTRANGELO VINCENZO
, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in C.F._2
opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9, MILANO, presso lo studio dell'avv.
PETRUCCI MARCO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata al C.F._3
ricorso in monitorio,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
Revocare il D.I. opposto per carenza dei presupposti di cui all'art.633 cod. proc. civ. e/o perché infondato e/o illegittimo e/o ingiusto;
in ogni caso accertare che nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ordinare alla SORGENIA la ricostruzione del pagina 1 di 4 complessivo dare / avere giusta esibizione delle fatture e delle note di credito ad oggi inviate all'azienda agricola;
ordinare, sempre e comunque, alla SORGENIA l'esibizione del contratto effettivamente ripassato tra le parti e dalle medesime sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 cod. proc. civ.; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per la parte opposta:
Nel merito: rigettare, perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig.
[...] in qualità di titolare dell'Azienda Agricola La Bruna al decreto ingiuntivo n.9131/2023 –R.G. Parte_1
n.17625/2023 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la somma di €34.427,02= o la maggiore o minore somma che Controparte_1
dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.06.2023, il sig. in proprio e Parte_1
nella veste di titolare di Azienda Agricola La Bruna, ha opposto il decreto ingiuntivo n.91931/2023, del
18.05.2023, emesso in favore di per fatture insolute, da fornitura di energia elettrica, e Controparte_1 notificato all'ingiunto qui opponente lo stesso 18.05.2023.
Costituitasi, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo all'udienza del 13.03.2024, la causa è senz'altro passata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.189 cpc.
Reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Le fatture azionate in monitorio, in numero di diciannove, sono portate in documenti datati tra il
30.06.2022 ed il 13.02.2023, e riguardano i consumi di energia elettrica registrati tra maggio 2022 e dicembre 2022. Le fatture sono in linea coi dati comunicati dal distributore e-Distribuzione s.p.a., e l'opponente non lamenta difetti di funzionamento del contatore.
Il ammette, poi, di avere versato a controparte, tra agosto 2022 e novembre 2022, acconti per Parte_1
euro 3.500,00, ad inequivoca dimostrazione che tra le parti è stato concluso un contratto di somministrazione per l'energia elettrica, poiché, diversamente, tali acconti sarebbero privi di titolo, mentre l'opponente non ne chiede la restituzione, ex art.2033 cc, ponendoli, piuttosto, in compensazione col credito azionato in monitorio ex adverso.
Il contratto che regola il rapporto di somministrazione tra le parti è quello nel documento prodotto pagina 2 di 4 dall'opposto, mentre è rimasta priva di adeguata dimostrazione l'allegazione dell'opponente, secondo cui il contratto effettivamente “sottoscritto tra le parti prevedeva condizioni più vantaggiose rispetto a quanto previsto dalle mere condizioni generali depositate agli atti dalla pretesa creditrice”; a tal riguardo, inammissibile, poiché meramente esplorativa, è l'istanza ex art.210 cpc svolta dall'opponente a par.1 dell'atto d'opposizione, in palese violazione del disposto dell'art.94 disp. att. cpc.
Quanto all'allegazione dell'opponente, secondo cui, “in data 4 ottobre 2022 la compagine opponente ha attivato nuovo rapporto per la fornitura di energia elettrica e di gas con ENEL Energia”, “che sostituisce quello dedotto dalla ”, escludendo, così, i consumi fatturati da a far CP_1 CP_1
tempo dalla fattura datata 11.10.2022, relativa al mese di settembre 2022, tale allegazione è rimasta priva di adeguata dimostrazione, sia perché dal doc.4 in allegato all'atto d'opposizione si evince soltanto che il procedimento era in allora ancora in corso -avendo raggiunto solo la seconda fase, di verifica dei dati forniti dall'opponente, dopo la richiesta di attivazione, e mancando ancora la terza fase, di elaborazione dei dati, e la quarta ed ultima, cioè l'attivazione a cura del nuovo gestore;
sia perché
l'opponente non produce neppure una fattura emessa dal nuovo gestore, e pagata dall'opponente, a dimostrazione che i POD in parola erano ormai serviti dal nuovo gestore.
Quanto, poi, alle note di credito emesse dall'opposto e prodotte dall'opponente, risulta testualmente dai documenti recanti le medesime che la ragione di dette emissioni è di carattere meramente fiscale, senza rinuncia alcuna al credito per l'erogazione di energia elettrica.
Poiché, infine, l'importo capitale portato in decreto ingiuntivo è al netto degli acconti versati dall'opponente e riconosciuti dall'opposto, il decreto medesimo dev'essere confermato, con condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese della fase d'opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della lite, nei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da in proprio e quale titolare di Azienda Parte_1
Agricola La Bruna, avverso il decreto ingiuntivo n.9131/2023 del 18.05.2023, emesso in favore della ricorrente qui opposta, e che, perciò, conferma: Controparte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 4 Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.26315/2023 promossa da
(C.F. , in proprio ed in veste di titolare di Parte_1 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA LA BRUNA (P. I.V.A. ), elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BACHELET 10, VASTO (CH) presso lo studio dell'avv. MASTRANGELO VINCENZO
, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in C.F._2
opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9, MILANO, presso lo studio dell'avv.
PETRUCCI MARCO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata al C.F._3
ricorso in monitorio,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
Revocare il D.I. opposto per carenza dei presupposti di cui all'art.633 cod. proc. civ. e/o perché infondato e/o illegittimo e/o ingiusto;
in ogni caso accertare che nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ordinare alla SORGENIA la ricostruzione del pagina 1 di 4 complessivo dare / avere giusta esibizione delle fatture e delle note di credito ad oggi inviate all'azienda agricola;
ordinare, sempre e comunque, alla SORGENIA l'esibizione del contratto effettivamente ripassato tra le parti e dalle medesime sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 cod. proc. civ.; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per la parte opposta:
Nel merito: rigettare, perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig.
[...] in qualità di titolare dell'Azienda Agricola La Bruna al decreto ingiuntivo n.9131/2023 –R.G. Parte_1
n.17625/2023 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la somma di €34.427,02= o la maggiore o minore somma che Controparte_1
dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.06.2023, il sig. in proprio e Parte_1
nella veste di titolare di Azienda Agricola La Bruna, ha opposto il decreto ingiuntivo n.91931/2023, del
18.05.2023, emesso in favore di per fatture insolute, da fornitura di energia elettrica, e Controparte_1 notificato all'ingiunto qui opponente lo stesso 18.05.2023.
Costituitasi, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo all'udienza del 13.03.2024, la causa è senz'altro passata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.189 cpc.
Reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Le fatture azionate in monitorio, in numero di diciannove, sono portate in documenti datati tra il
30.06.2022 ed il 13.02.2023, e riguardano i consumi di energia elettrica registrati tra maggio 2022 e dicembre 2022. Le fatture sono in linea coi dati comunicati dal distributore e-Distribuzione s.p.a., e l'opponente non lamenta difetti di funzionamento del contatore.
Il ammette, poi, di avere versato a controparte, tra agosto 2022 e novembre 2022, acconti per Parte_1
euro 3.500,00, ad inequivoca dimostrazione che tra le parti è stato concluso un contratto di somministrazione per l'energia elettrica, poiché, diversamente, tali acconti sarebbero privi di titolo, mentre l'opponente non ne chiede la restituzione, ex art.2033 cc, ponendoli, piuttosto, in compensazione col credito azionato in monitorio ex adverso.
Il contratto che regola il rapporto di somministrazione tra le parti è quello nel documento prodotto pagina 2 di 4 dall'opposto, mentre è rimasta priva di adeguata dimostrazione l'allegazione dell'opponente, secondo cui il contratto effettivamente “sottoscritto tra le parti prevedeva condizioni più vantaggiose rispetto a quanto previsto dalle mere condizioni generali depositate agli atti dalla pretesa creditrice”; a tal riguardo, inammissibile, poiché meramente esplorativa, è l'istanza ex art.210 cpc svolta dall'opponente a par.1 dell'atto d'opposizione, in palese violazione del disposto dell'art.94 disp. att. cpc.
Quanto all'allegazione dell'opponente, secondo cui, “in data 4 ottobre 2022 la compagine opponente ha attivato nuovo rapporto per la fornitura di energia elettrica e di gas con ENEL Energia”, “che sostituisce quello dedotto dalla ”, escludendo, così, i consumi fatturati da a far CP_1 CP_1
tempo dalla fattura datata 11.10.2022, relativa al mese di settembre 2022, tale allegazione è rimasta priva di adeguata dimostrazione, sia perché dal doc.4 in allegato all'atto d'opposizione si evince soltanto che il procedimento era in allora ancora in corso -avendo raggiunto solo la seconda fase, di verifica dei dati forniti dall'opponente, dopo la richiesta di attivazione, e mancando ancora la terza fase, di elaborazione dei dati, e la quarta ed ultima, cioè l'attivazione a cura del nuovo gestore;
sia perché
l'opponente non produce neppure una fattura emessa dal nuovo gestore, e pagata dall'opponente, a dimostrazione che i POD in parola erano ormai serviti dal nuovo gestore.
Quanto, poi, alle note di credito emesse dall'opposto e prodotte dall'opponente, risulta testualmente dai documenti recanti le medesime che la ragione di dette emissioni è di carattere meramente fiscale, senza rinuncia alcuna al credito per l'erogazione di energia elettrica.
Poiché, infine, l'importo capitale portato in decreto ingiuntivo è al netto degli acconti versati dall'opponente e riconosciuti dall'opposto, il decreto medesimo dev'essere confermato, con condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione delle spese della fase d'opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della lite, nei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da in proprio e quale titolare di Azienda Parte_1
Agricola La Bruna, avverso il decreto ingiuntivo n.9131/2023 del 18.05.2023, emesso in favore della ricorrente qui opposta, e che, perciò, conferma: Controparte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 4 Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4