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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 maggio 2025, iscritta al n. 1237 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 presso lo studio dell'avv. Marta Proietti Ragonesi, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26 luglio 2003 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 9, anno 2003).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Viterbo il 26 settembre 2004; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 12 gennaio 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26.07.2003 tra la sig.r e il Sig trascritto negli atti del matrimonio Pt_1 Pt_2
del comune di Viterbo – atto n. 9 parte 2 serie A anno 2003 - e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. la sig.ra rimarrà nella casa di sua proprietà sita in Viterbo Via della Pt_1
Cordonata n. 10 dove vivrà assieme alla figli Per_1
3. il sig entro il giorno 25 di ogni mese verserà a titolo di mantenimento la Pt_2
somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino a quando la figli non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
4. le parti concordano che il sig. effettui il pagamento del mantenimento Pt_2
direttamente alla figlia sul conto corrente a Lei intestato affinchè possa utilizzare tali somme per le proprie necessità quotidiane;
5. i coniugi concordano che, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente, le spese straordinarie derivanti da esigenze di studio, sanitarie, sportive ect, che si renderanno necessarie saranno a carico di entrambi nella misura pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del 50%, regolate secondo il Protocollo redatto dal Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e approvare;
6. le parti concordano che l'assegno unico e/o assegni famigliari et similia spettino unicamente alla sig.r Pt_1
7. le parti dichiarano di provvedere ognuno al proprio mantenimento;
8. le parti danno atto di aver regolato ogni ulteriore questione patrimoniale dichiarando di non avere nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro, se non l'esatta esecuzione del presente accordo;
9. spese legali compensate.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 maggio 2025, iscritta al n. 1237 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 presso lo studio dell'avv. Marta Proietti Ragonesi, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26 luglio 2003 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 9, anno 2003).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Viterbo il 26 settembre 2004; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 12 gennaio 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26.07.2003 tra la sig.r e il Sig trascritto negli atti del matrimonio Pt_1 Pt_2
del comune di Viterbo – atto n. 9 parte 2 serie A anno 2003 - e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. la sig.ra rimarrà nella casa di sua proprietà sita in Viterbo Via della Pt_1
Cordonata n. 10 dove vivrà assieme alla figli Per_1
3. il sig entro il giorno 25 di ogni mese verserà a titolo di mantenimento la Pt_2
somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino a quando la figli non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
4. le parti concordano che il sig. effettui il pagamento del mantenimento Pt_2
direttamente alla figlia sul conto corrente a Lei intestato affinchè possa utilizzare tali somme per le proprie necessità quotidiane;
5. i coniugi concordano che, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente, le spese straordinarie derivanti da esigenze di studio, sanitarie, sportive ect, che si renderanno necessarie saranno a carico di entrambi nella misura pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del 50%, regolate secondo il Protocollo redatto dal Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e approvare;
6. le parti concordano che l'assegno unico e/o assegni famigliari et similia spettino unicamente alla sig.r Pt_1
7. le parti dichiarano di provvedere ognuno al proprio mantenimento;
8. le parti danno atto di aver regolato ogni ulteriore questione patrimoniale dichiarando di non avere nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro, se non l'esatta esecuzione del presente accordo;
9. spese legali compensate.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4