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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3002/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3002/2022 promossa da: ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ornella Girgenti e Parte_1 C.F._1
Francesco Tanca;
- parte attrice opponente- nei confronti di: C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Patrizia Zingone;
- parte convenuta opposta - Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione in via preliminare:
- autorizzare l'opponente alla chiamata in causa del signor per essere da questi CP_2 manlevato da ogni onere e pretesa discendente dall'accoglimento, anche parziale, delle domande attivate da (di seguito ); - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_1 di;
CP_1
In via principale
- dichiarare illegittimo, inefficace ovvero annullare o revocare, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiuntivo n. 747/2021 – RG n. 2001/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in favore di in data CP_1
12.9.2022 e comunque, rilevata l'insussistenza della totalità della pretesa creditoria azionata nei confronti dell'odierno opponente, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a da parte del sig. CP_1 Pt_1
- in alternativa, dichiarare il credito prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022; conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a da parte CP_1 del sig. Pt_1
In via subordinata
- in subordine, accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari nel contratto di finanziamento oggetto di causa e dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c.; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022 e dichiarare che nulla è dovuto aD da parte del sig. CP_1 Pt_1
- in ulteriore subordine, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, ridurre il credito azionato da nei confronti dell'opponente nella misura che risulterà a seguito di istruttoria CP_1 espletanda, anche a mezzo CTU;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022
- in ogni caso, condannare il signor quale obbligato principale al pagamento di quanto CP_2 risulterà dovuto per il mancato pagamento delle rate del finanziamento da lui richiesto e per l'effetto condannare quest'ultimo a rifondere all'odierno opponente le eventuali somme che il medesimo fosse in ipotesi tenuto a corrispondere ad . CP_1
Con vittoria di spese e onorari di giudizio. In via istruttoria:
• in caso di contestazione dei tassi di interessi riportati in atti, nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare detti tassi e constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale presso l'opposta, l'esatto dare-avere tra le parti relativamente al rapporto dedotto, senza anatocismo alcuno;
• ammettere CTU contabile volta a verificare l'applicazione da parte dell'opposta nel contratto per cui è causa (doc. 1) di interessi ultralegali anche di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della legge n. 108/1996 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori;
• ammettere la prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. da a) a n). Si indicano come testimoni su tali capitoli e anche sulla eventuale prova contraria i signori - - - tutti domiciliati Testimone_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 in Melegnano, via San Francesco n. 7; il sig. domiciliato in Milano, via Testimone_2
Bazzini n. 1.
• Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui capitoli da a) ad CP_2
n)”. Conclusioni di parte convenuta
“In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 947/2022 del 12 settembre 2022 ( R.G. n. 2001/2022, il Tribunale Ordinario di Lodi – Dott.ssa Ada Cappello) nei confronti dei Sigg. CP_2
e
[...] Parte_1
In via principale e nel merito: Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento di € 5.797,15, oltre spese, interessi convenzionali di mora pattuiti, successivi al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, In via di subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca anche parziale e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro € 5.797,15, oltre gli interessi convenzionali di mora pattuiti, successivi al 23 novembre 2015 ed oltre le spese, le competenze e gli onorari della presente procedura, o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori nei termini di legge sulle circostanze riassunte in atti”. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2022 del 12.09.2022, notificato all'opponente in data 19.10.2022, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare a favore di la somma di € 5.797,15, oltre CP_1 interessi, spese del giudizio monitorio e accessori, in forza del contratto di finanziamento n. 862217 con B@ANCA 24-7 s.p.a., sottoscritto dall'opponente in qualità di garante coobbligato in solido con il debitore principale, CP_3
A fondamento dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1 all'azione monitoria da parte di in quanto non provata la titolarità del credito;
la CP_1 prescrizione del diritto di credito fatto valere in quanto, mancando la prova della spedizione e della consegna delle richieste di pagamento indirizzate al debitore principale con raccomandate del 23.11.2015 e del 14.09.2020, il primo atto interruttivo si ha avuto con la raccomandata indirizzata all'opponente spedita il 17.09.2020 e recapitata il 22.09.2020 successiva di oltre dieci anni al sorgere del credito;
la natura usuraria del tasso di interesse praticato;
l'erroneo calcolo degli interessi dovuti. L'opponente ha chiesto inoltre l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo CP_2
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attore in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'esito della prima udienza del 10.03.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo di parte opponente ed assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione. Con ordinanza del 30.06.2023 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con successiva ordinanza del 01.12.2023, ritenuto di non dover dare corso all'istruttoria, fissato udienza per la discussione e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. A seguito del mutamento del giudice l'udienza di discussione è stata rinviata e, dopo ulteriore mutamento del giudice assegnatario, con provvedimento del 04.11.2024, revocata la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con successiva concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 947/2022. 3.1 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo configura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che la ripartizione dell'onere probatorio segue le ordinarie regole processuali ex art. 2697 c.c. e, pertanto, al creditore opposto spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025, n. 9640, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6091, Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n. 24815, Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421). Nel caso di cessione in blocco di crediti, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il condivisibile principio per il quale la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 385/1993, ha l'onere di dimostrare tanto il compimento di una simile operazione, quanto l'inclusione del credito nella stessa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22151; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24798). Occorre ancora evidenziare come l'avviso di pubblicazione ex art. 58 d.lgs. 385/1993 non costituisce, di per sé, prova dell'avvenuta cessione laddove questa sia contestata. La disciplina posta dall'art. 58 d.lgs. 385/1993, infatti, prevede la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso del cessionario sulla Gazzetta Ufficiale ed è volta ad impedire che l'eventuale prestazione effettuata dal ceduto al cedente possa avere effetti liberatori nei confronti del cessionario, trovando giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di beni omogenei, individuati per categoria, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Essa, quindi, non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310). È pur vero che la Corte di cassazione ha espresso il principio per cui la produzione dell'avviso ex art. 58 d.lgs. 385/1993 è idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione, sempre che sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione sulla base degli elementi che accomunano le singole categorie (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16526; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5393; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/06/2022, n. 20739), ma è stato anche specificato che, qualora sia contestata l'esistenza stessa del contratto o dei contratti di cessione, non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. VI
- 1, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22151; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617). Infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma, per i motivi sopra indicati, non prova di per sé sola l'esistenza di quest'ultima né del suo contenuto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/09/2018, n. 22268). In altri termini, il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può avere mero valore indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34868; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617). 3.2 Ciò premesso, nel caso di specie, ha allegato: CP_1
- che in data 23.06.2006 sottoscriveva in qualità di garante il contratto di Parte_1 finanziamento n. 862217 stipulato tra e IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), CP_3 società del Gruppo UB NC che si occupava della distribuzione dei servizi finanziari prodotti da B@ANCA 24-7 S.P.A., per complessivi € 5.408,00 da rimborsarsi in n. 72 rate mensili, ciascuna di
€ 114,35;
- che a seguito dell'inadempimento nel rimborso delle rate di finanziamento, la NC intimava ai coobbligati la decadenza dal beneficio del termine con contestuale risoluzione del contratto di prestito personale, diffidandoli al pagamento di quanto maturato e dovuto a titolo di canoni insoluti, relativi interessi convenzionali di mora, spese e capitale residuo;
- che nessun pagamento è stato mai eseguito, nonostante l'ulteriore diffida del 23/11/2015; - che in forza di contratto stipulato in data 18/12/2014, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 6 del 17/1/2015 (doc. 3 – fascicolo monitorio), diventava Controparte_4 cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti individuabili in blocco in precedenza di titolarità di a quest'ultima rinvenienti dalla fusione per incorporazione della Controparte_5
B@ANCA 24-7 S.P.A., giusto atto a rogito Notaio di Bergamo del 5/7/2012, REP. 28961 Per_4
(doc.
4 - fascicolo monitorio);
- che in forza del contratto stipulato in data 13/07/2020, cedeva il credito ad Controparte_4 CP_1
che quindi diveniva titolare nei confronti dell'odierno opponente, di un credito certo, liquido ed
[...] esigibile pari a € € 3.506,73, così riportato dall' estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 5 e 6 - fascicolo monitorio nonché doc. 4 e 5 di parte opposta). In particolare, la società opposta ha dedotto che la prova della titolarità del credito de quo sarebbe data dalla produzione della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'avviso della cessione
[...]
della fusione e della comunicazione di cessione da Controparte_6 Controparte_7 ad (docc. 3/4 - fascicolo monitorio), dal contratto di cessione Controparte_4 CP_1
Negentropy S1-Axist e relativo elenco crediti ceduti (doc 4 e 5 di parte opposta), oltre che dalla produzione dell'estratto ex art. 50 TUB di UB NC (doc. 5 del fascicolo monitorio). Orbene, non può non rilevarsi come la titolarità del credito contestato in capo ad deriva da CP_1 una serie di cessioni e operazioni societarie che rinvengono la loro origine nel contratto di finanziamento n. 862217 stipulato da IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), che, stando alle allegazioni di parte opposta, agiva per conto di B@ANCA 24-7, fusa per incorporazione con UB NC nel 2012. non ha, peraltro, documentato in alcun modo, né altrimenti provato, la riconducibilità della CP_1 società che ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 862217, IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), a B@ANCA 24-7 S.P.A. A tale scopo non rilevano l'atto di fusione di B@ANCA 24-7 con UB NC e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti da UB NC a Controparte_4 che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non vale a dimostrare l'effettiva esistenza della cessione oggetto dell'avviso né tantomeno di quelle precedenti. Neppure si ritiene sufficiente l'estratto ex art. 50 TUB di UB NC prodotto da parte opposta. Esso, oltre a provenire da soggetto diverso tanto da quello che ha stipulato il contratto quanto da quello che ha agito in sede monitoria, ha in ogni caso natura di atto unilaterale e, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, assume rilevanza esclusivamente nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, spetta al convenuto opposto provare il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/06/2018, n. 14640; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/08/2013, n. 18541). Per analoga ragione, neppure l'elenco dei crediti ceduti da ad allegato al CP_4 CP_1 contratto di cessione tra queste stipulato (doc 4 e 5 di parte opposta), può provare la titolarità del credito in capo all'opposta, in assenza della documentazione di tutti i precedenti passaggi di titolarità del credito stesso, concretizzandosi in una mera elencazione effettuata tra le parti contrattuali che, rispetto all'esistenza delle precedenti cessioni, può, tutt'al più, assurgere a mero indizio, al quale peraltro nel caso di specie non si aggiungono ulteriori elementi a supporto in relazione alla riconducibilità di a Parte_2 Email_1 In definitiva la mancata prova della titolarità del credito di cui si discute in capo all'originario cedente rende fondata l'eccezione formulata dall'opponente, venendo a travolgere anche i trasferimenti successivi. Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non è stata fornita la prova della titolarità del credito in capo ad CP_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). 4. In applicazione del principio della soccombenza, la società opposta deve essere condannata a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto Parte_1 dei valori minimi previsti dal D. M. 55/2014 per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al credito azionato tenuto conto delle fasi concretamente svolte e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 947/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022, pubblicato il 11.10.2022, nei confronti di;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre CP_1 Parte_1 il 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Lodi, 08.09.2025
Il giudice
dott.ssa Carla Venditti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3002/2022 promossa da: ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ornella Girgenti e Parte_1 C.F._1
Francesco Tanca;
- parte attrice opponente- nei confronti di: C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Patrizia Zingone;
- parte convenuta opposta - Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione in via preliminare:
- autorizzare l'opponente alla chiamata in causa del signor per essere da questi CP_2 manlevato da ogni onere e pretesa discendente dall'accoglimento, anche parziale, delle domande attivate da (di seguito ); - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_1 di;
CP_1
In via principale
- dichiarare illegittimo, inefficace ovvero annullare o revocare, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiuntivo n. 747/2021 – RG n. 2001/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in favore di in data CP_1
12.9.2022 e comunque, rilevata l'insussistenza della totalità della pretesa creditoria azionata nei confronti dell'odierno opponente, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a da parte del sig. CP_1 Pt_1
- in alternativa, dichiarare il credito prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022; conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a da parte CP_1 del sig. Pt_1
In via subordinata
- in subordine, accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari nel contratto di finanziamento oggetto di causa e dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c.; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022 e dichiarare che nulla è dovuto aD da parte del sig. CP_1 Pt_1
- in ulteriore subordine, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, ridurre il credito azionato da nei confronti dell'opponente nella misura che risulterà a seguito di istruttoria CP_1 espletanda, anche a mezzo CTU;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 947/2022 – R.G. n. 2001/2022
- in ogni caso, condannare il signor quale obbligato principale al pagamento di quanto CP_2 risulterà dovuto per il mancato pagamento delle rate del finanziamento da lui richiesto e per l'effetto condannare quest'ultimo a rifondere all'odierno opponente le eventuali somme che il medesimo fosse in ipotesi tenuto a corrispondere ad . CP_1
Con vittoria di spese e onorari di giudizio. In via istruttoria:
• in caso di contestazione dei tassi di interessi riportati in atti, nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare detti tassi e constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale presso l'opposta, l'esatto dare-avere tra le parti relativamente al rapporto dedotto, senza anatocismo alcuno;
• ammettere CTU contabile volta a verificare l'applicazione da parte dell'opposta nel contratto per cui è causa (doc. 1) di interessi ultralegali anche di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della legge n. 108/1996 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori;
• ammettere la prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. da a) a n). Si indicano come testimoni su tali capitoli e anche sulla eventuale prova contraria i signori - - - tutti domiciliati Testimone_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 in Melegnano, via San Francesco n. 7; il sig. domiciliato in Milano, via Testimone_2
Bazzini n. 1.
• Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui capitoli da a) ad CP_2
n)”. Conclusioni di parte convenuta
“In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 947/2022 del 12 settembre 2022 ( R.G. n. 2001/2022, il Tribunale Ordinario di Lodi – Dott.ssa Ada Cappello) nei confronti dei Sigg. CP_2
e
[...] Parte_1
In via principale e nel merito: Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento di € 5.797,15, oltre spese, interessi convenzionali di mora pattuiti, successivi al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, In via di subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca anche parziale e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro € 5.797,15, oltre gli interessi convenzionali di mora pattuiti, successivi al 23 novembre 2015 ed oltre le spese, le competenze e gli onorari della presente procedura, o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori nei termini di legge sulle circostanze riassunte in atti”. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2022 del 12.09.2022, notificato all'opponente in data 19.10.2022, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare a favore di la somma di € 5.797,15, oltre CP_1 interessi, spese del giudizio monitorio e accessori, in forza del contratto di finanziamento n. 862217 con B@ANCA 24-7 s.p.a., sottoscritto dall'opponente in qualità di garante coobbligato in solido con il debitore principale, CP_3
A fondamento dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1 all'azione monitoria da parte di in quanto non provata la titolarità del credito;
la CP_1 prescrizione del diritto di credito fatto valere in quanto, mancando la prova della spedizione e della consegna delle richieste di pagamento indirizzate al debitore principale con raccomandate del 23.11.2015 e del 14.09.2020, il primo atto interruttivo si ha avuto con la raccomandata indirizzata all'opponente spedita il 17.09.2020 e recapitata il 22.09.2020 successiva di oltre dieci anni al sorgere del credito;
la natura usuraria del tasso di interesse praticato;
l'erroneo calcolo degli interessi dovuti. L'opponente ha chiesto inoltre l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo CP_2
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attore in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'esito della prima udienza del 10.03.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo di parte opponente ed assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione. Con ordinanza del 30.06.2023 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con successiva ordinanza del 01.12.2023, ritenuto di non dover dare corso all'istruttoria, fissato udienza per la discussione e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. A seguito del mutamento del giudice l'udienza di discussione è stata rinviata e, dopo ulteriore mutamento del giudice assegnatario, con provvedimento del 04.11.2024, revocata la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con successiva concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 947/2022. 3.1 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo configura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che la ripartizione dell'onere probatorio segue le ordinarie regole processuali ex art. 2697 c.c. e, pertanto, al creditore opposto spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025, n. 9640, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6091, Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n. 24815, Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421). Nel caso di cessione in blocco di crediti, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il condivisibile principio per il quale la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 385/1993, ha l'onere di dimostrare tanto il compimento di una simile operazione, quanto l'inclusione del credito nella stessa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22151; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24798). Occorre ancora evidenziare come l'avviso di pubblicazione ex art. 58 d.lgs. 385/1993 non costituisce, di per sé, prova dell'avvenuta cessione laddove questa sia contestata. La disciplina posta dall'art. 58 d.lgs. 385/1993, infatti, prevede la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso del cessionario sulla Gazzetta Ufficiale ed è volta ad impedire che l'eventuale prestazione effettuata dal ceduto al cedente possa avere effetti liberatori nei confronti del cessionario, trovando giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di beni omogenei, individuati per categoria, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Essa, quindi, non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310). È pur vero che la Corte di cassazione ha espresso il principio per cui la produzione dell'avviso ex art. 58 d.lgs. 385/1993 è idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione, sempre che sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione sulla base degli elementi che accomunano le singole categorie (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16526; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5393; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/06/2022, n. 20739), ma è stato anche specificato che, qualora sia contestata l'esistenza stessa del contratto o dei contratti di cessione, non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. VI
- 1, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22151; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617). Infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma, per i motivi sopra indicati, non prova di per sé sola l'esistenza di quest'ultima né del suo contenuto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/09/2018, n. 22268). In altri termini, il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può avere mero valore indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34868; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17310; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2020, n. 5617). 3.2 Ciò premesso, nel caso di specie, ha allegato: CP_1
- che in data 23.06.2006 sottoscriveva in qualità di garante il contratto di Parte_1 finanziamento n. 862217 stipulato tra e IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), CP_3 società del Gruppo UB NC che si occupava della distribuzione dei servizi finanziari prodotti da B@ANCA 24-7 S.P.A., per complessivi € 5.408,00 da rimborsarsi in n. 72 rate mensili, ciascuna di
€ 114,35;
- che a seguito dell'inadempimento nel rimborso delle rate di finanziamento, la NC intimava ai coobbligati la decadenza dal beneficio del termine con contestuale risoluzione del contratto di prestito personale, diffidandoli al pagamento di quanto maturato e dovuto a titolo di canoni insoluti, relativi interessi convenzionali di mora, spese e capitale residuo;
- che nessun pagamento è stato mai eseguito, nonostante l'ulteriore diffida del 23/11/2015; - che in forza di contratto stipulato in data 18/12/2014, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 6 del 17/1/2015 (doc. 3 – fascicolo monitorio), diventava Controparte_4 cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti individuabili in blocco in precedenza di titolarità di a quest'ultima rinvenienti dalla fusione per incorporazione della Controparte_5
B@ANCA 24-7 S.P.A., giusto atto a rogito Notaio di Bergamo del 5/7/2012, REP. 28961 Per_4
(doc.
4 - fascicolo monitorio);
- che in forza del contratto stipulato in data 13/07/2020, cedeva il credito ad Controparte_4 CP_1
che quindi diveniva titolare nei confronti dell'odierno opponente, di un credito certo, liquido ed
[...] esigibile pari a € € 3.506,73, così riportato dall' estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 5 e 6 - fascicolo monitorio nonché doc. 4 e 5 di parte opposta). In particolare, la società opposta ha dedotto che la prova della titolarità del credito de quo sarebbe data dalla produzione della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'avviso della cessione
[...]
della fusione e della comunicazione di cessione da Controparte_6 Controparte_7 ad (docc. 3/4 - fascicolo monitorio), dal contratto di cessione Controparte_4 CP_1
Negentropy S1-Axist e relativo elenco crediti ceduti (doc 4 e 5 di parte opposta), oltre che dalla produzione dell'estratto ex art. 50 TUB di UB NC (doc. 5 del fascicolo monitorio). Orbene, non può non rilevarsi come la titolarità del credito contestato in capo ad deriva da CP_1 una serie di cessioni e operazioni societarie che rinvengono la loro origine nel contratto di finanziamento n. 862217 stipulato da IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), che, stando alle allegazioni di parte opposta, agiva per conto di B@ANCA 24-7, fusa per incorporazione con UB NC nel 2012. non ha, peraltro, documentato in alcun modo, né altrimenti provato, la riconducibilità della CP_1 società che ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 862217, IL (Società Italiana Leasing e Finanziamenti), a B@ANCA 24-7 S.P.A. A tale scopo non rilevano l'atto di fusione di B@ANCA 24-7 con UB NC e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti da UB NC a Controparte_4 che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non vale a dimostrare l'effettiva esistenza della cessione oggetto dell'avviso né tantomeno di quelle precedenti. Neppure si ritiene sufficiente l'estratto ex art. 50 TUB di UB NC prodotto da parte opposta. Esso, oltre a provenire da soggetto diverso tanto da quello che ha stipulato il contratto quanto da quello che ha agito in sede monitoria, ha in ogni caso natura di atto unilaterale e, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, assume rilevanza esclusivamente nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, spetta al convenuto opposto provare il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/06/2018, n. 14640; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/08/2013, n. 18541). Per analoga ragione, neppure l'elenco dei crediti ceduti da ad allegato al CP_4 CP_1 contratto di cessione tra queste stipulato (doc 4 e 5 di parte opposta), può provare la titolarità del credito in capo all'opposta, in assenza della documentazione di tutti i precedenti passaggi di titolarità del credito stesso, concretizzandosi in una mera elencazione effettuata tra le parti contrattuali che, rispetto all'esistenza delle precedenti cessioni, può, tutt'al più, assurgere a mero indizio, al quale peraltro nel caso di specie non si aggiungono ulteriori elementi a supporto in relazione alla riconducibilità di a Parte_2 Email_1 In definitiva la mancata prova della titolarità del credito di cui si discute in capo all'originario cedente rende fondata l'eccezione formulata dall'opponente, venendo a travolgere anche i trasferimenti successivi. Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non è stata fornita la prova della titolarità del credito in capo ad CP_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). 4. In applicazione del principio della soccombenza, la società opposta deve essere condannata a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto Parte_1 dei valori minimi previsti dal D. M. 55/2014 per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al credito azionato tenuto conto delle fasi concretamente svolte e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 947/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 12.09.2022, pubblicato il 11.10.2022, nei confronti di;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre CP_1 Parte_1 il 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Lodi, 08.09.2025
Il giudice
dott.ssa Carla Venditti