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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11733/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vittoriano Parte_1 Romanelli;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Silvia Triggiani;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 22.05.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.09.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1 L'attrice premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 Per_ 09.07.1999 e che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il 12.04.2003 Per_2 ed il 05.05.2005. Precisava di essere stata impiegata con un contratto a tempo indeterminato part time occupandosi di servizio clienti e percependo uno stipendio medio pari ad € 800,00 circa;
tuttavia, dal mese di marzo 2020 era in cassa integrazione percependo € 350,00 mensili. Riferiva che il marito era un coadiutore amministrativo presso l'ASL Bari, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00. Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso della figlia minore con suo collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e che venisse riconosciuto a carico del marito un assegno di € 350,00 per ciascuna figlia, oltre Istat, assegni familiari, ai finanziamenti ed al 70% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, concordando Controparte_1 sulla richiesta di affido condiviso della figlia minore ma chiedendo di versare un contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna e proponendo un diverso regime di visita paterno. Chiedeva, altresì, che la moglie versasse il 50% delle rate del mutuo e dei
1 finanziamenti nonché che l'auto Toyota fosse assegnata alla controparte con onere di passaggio di proprietà a suo carico. Deduceva di percepire un reddito mensile di € 1.500,00, comprensivo di assegni familiari e di aver sempre provveduto al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie nei limiti delle proprie possibilità facendo anche ricorso a prestiti elargiti dai parenti. Riferiva che la moglie percepiva un reddito mensile di € 800,00 e aveva sempre contribuito alle spese familiari nella misura del 50% ma che da maggio 2021 la rata di mutuo della casa coniugale e i prestiti personali erano stati pagati integralmente da lui. Con ordinanza del 12.01.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della in quanto collocataria e convivente con Pt_1 le figlie, con affido condiviso e regolamentazione del diritto di visita paterno con riferimento alla minore;
il padre veniva onerato a decorrere da gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese del pagamento di complessivi € 560,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie (metà per ciascuna), oltre ad aggiornamento annuale Istat ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari (spiegando che tale importo era stato determinato tenendo conto del fatto che il resistente era l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo, che la ricorrente era dotata di capacità lavorativa che ben poteva mettere ancora a frutto e che era stata assegnata a lei la casa coniugale con un conseguente risparmio di spesa), con ripartizione pro-quota sui contraenti delle rate del mutuo e dei finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 26.09.2022 interponeva Parte_1 ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo di porre a carico del marito, a decorrere dal giugno 2022, il 50% della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, di circa € 333,00 mensili, da intendersi quale parte integrante del contributo paterno al mantenimento delle figlie ed, in subordine, di determinare in altra misura l'integrazione a detto contributo paterno. Infine, chiedeva in estremo subordine l'aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura ritenuta equa a decorrere da giugno 2022 o dal deposito dell'istanza (in ragione del risparmio conseguito dal dall'omesso versamento del 50% CP_1 della rata di mutuo). Formulava dette domande in ragione del fatto che la controparte sin dalla mensilità di giugno 2022 aveva omesso di versare il 50% a lui spettante della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, mutuo cointestato ai coniugi. Si costituiva nel citato sub-procedimento (iscritto al N. 11733-1/2021 R.G) il con CP_1 memoria depositata il 13.12.2022, instando per il rigetto dell'avversa domanda e per la riduzione del contributo al mantenimento ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, in ragione della mancata corresponsione da parte della del 50% delle rate dei quattro finanziamenti contratti in Pt_1 costanza di matrimonio, del mancato assenso da lei prestato alla sospensione del mutuo e del fatto che costei percepirebbe la NASPI e lavorerebbe in nero. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 24.04.2023 veniva impartito un ordine ex art. 210 c.p.c. al resistente al fine di acquisire i contratti di finanziamento, col rigetto di tutte le restanti istanze istruttorie. Con ordinanza di pari data veniva definito il sub-procedimento N. 11733-1/2021 R.G., disponendosi che a decorrere dal mese di settembre 2022 il , oltre al contributo paterno al CP_1 mantenimento delle figlie avrebbe dovuto versare il 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale “quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole”, col rigetto delle restanti domande. In data 22.06.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 2573/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 22.05.2025.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 22.06.2023, a questo Collegio non resta che delibare esclusivamente sulle questioni di natura personale ed economica.
2.- Quanto alle questioni personali della vicenda separativa, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.01.2022, debbono essere revocate le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia in quanto divenuta nelle more Per_2 maggiorenne.
3.- Deve, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 in merito all'assegnazione in favore della della casa coniugale sita in Triggiano (BA) alla via Giovanni Gialò n. 2/a, in quanto Pt_1 genitore convivente con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e, sul punto, peraltro, non sono mai state avanzate richieste contrarie da controparte.
4.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 (come modificata con ordinanza del 24.04.2023 a conclusione del subprocedimento) deve essere confermata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole. Detto contributo in sede presidenziale (nel 2022) venne stabilito in complessivi € 560,00 mensili (ovvero € 280,00 per ciascuna figlia), oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 60% delle spese straordinarie relative alle figlie, poi venne modificato all'esito del subprocedimento con ordinanza del 2023, con cui si era onerato il a versare il 50% della rata del mutuo gravante sulla CP_1 casa coniugale, quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole. La ha invocato un incremento dell'importo del contributo paterno al mantenimento delle Pt_1 figlie, invocando la sproporzione reddituale tra le parti e le accresciute esigenze della prole. Il , viceversa, ha domandato la riduzione di detto contributo a complessivi € 400,00 CP_1 mensili, deducendo di essere gravato da oneri tali per cui sarebbe necessario “ristabilire il giusto equilibrio tra i doveri contributivi del verso la prole ed il suo diritto ad auto sostenersi” CP_1
(cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale depositata il 11.07.2025). Tenuto conto che la madre ha dedotto di non svolgere all'attualità alcuna attività lavorativa per sopraggiunto licenziamento e che da dicembre 2024 sino a maggio 2025 ha percepito la Naspi, dichiarando al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2019 di € 255,00, 730/2020 di € 12.490,00, 730/2021 di € 7.709,00, il 730/2023 di € 9.338,00, il 730/2024 di € 1.987,00, il 730/2025 di € 11.668,00, la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che non sono emersi CP_1 sostanziali elementi sopravvenuti. Il , invero, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2019 di € CP_1 20.775,00, il 730/2020 di € 23.961,00, il 730/2021 di € 23.016,00, il CUD 2023 di € 22.207,06, il CUD 2024 di € 22.961,16 e il CUD 2025 di € 22.251,72, ragion per cui può affermarsi che il suo reddito sia rimasto invariato. Tantomeno la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole può essere accolta alla luce delle argomentazioni spese dal che, finanche in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata il 11.07.2025, ha invocato detta riduzione in ragione del pagamento di quattro contratti di finanziamento (di cui tre, peraltro, esclusivamente a lui intestati, uno dei quali con rata già trattenuta in busta paga) sia perché gli stessi sono preesistenti e se ne era già tenuto conto nelle precedenti statuizioni giudiziali assunte nel corso del presente giudizio sia perché egli non ha contestato quanto dedotto dalla in ordine alla estinzione di alcuni di essi nelle more del Pt_1 giudizio ed in ordine alla circostanza che uno di essi sarebbe ad oggi onorato dalla stessa Pt_1 sia perché la rinegoziazione di un contratto di finanziamento da lui asseritamente operata (circostanza indimostrata) con onere a suo carico di importo superiore risponde ad una sua libera scelta ed ha comportato l'incameramento del controvalore economico di un nuovo finanziamento. Tuttavia, le esigenze della prole genericamente addotte dalla e la sperequazione reddituale Pt_1 tra le parti non giustificano ad oggi un innalzamento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie, considerato sia che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, poi modificata dall'ordinanza emessa all'esito del subprocedimento, sono trascorsi pochi anni sia che la
3 è rimasta assegnataria della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi (con relativo Pt_1 risparmio di spesa) sia che incamera mensilmente € 560,00 dal (a titolo di contributo CP_1 paterno al mantenimento delle figlie), oltre aggiornamenti annuali Istat, al 60% delle spese straordinarie relative alla prole ed al 50% della rata di mutuo quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole (rata di mutuo comunque spettante per legge, a titolo di obbligazione contrattuale, al mutuatario , considerato che il restante 50% viene pagato dall'altra CP_1 mutuataria ), a cui va ad aggiungersi a fasi alterne l'indennità Naspi o il reddito da lavoro Pt_1 (tant'è che nulla ella ha richiesto a titolo di assegno di mantenimento muliebre), circostanze tutte che inducono a ritenere che ad oggi le situazioni economiche delle parti siano rimaste sostanzialmente invariate. Pertanto, fermo restando che la vi provvederà in via diretta quale genitore convivente della Pt_1 prole, il a decorrere da mese di gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese dovrà CP_1 continuare a versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole € Pt_1 560,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. 5.- L'ordinanza del 24.04.2023 resa a conclusione del sub procedimento N. 11733-1/2021 R.G. deve essere confermata con riferimento al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale (ovvero la parte della rata spettante al mutuatario , tant'è vero che la negli scritti CP_1 Pt_1 finali ha ribadito di voler continuare a versare l'altro 50% della rata del mutuo quale comproprietaria dell'immobile), ammontante ad oggi a circa € 333,00 mensili (pari al 50%), da corrispondersi dal
[...]
dal mese di settembre 2022 e da intendersi quale integrazione al contributo paterno al CP_1 mantenimento della prole. Orbene, come già dedotto nella citata ordinanza, detto contributo integrativo si giustifica a fronte del preminente interesse della prole di preservare l'habitat domestico e di non dover subire il pignoramento immobiliare della casa familiare (stante la morosità protrattasi per quasi un anno a seguito del mancato pagamento della quota spettante al ), con ulteriori disagi rispetto CP_1 a quelli conseguiti all'intervenuta separazione dei genitori ed eventuali futuri esborsi di natura locativa da dover sopportare per garantire un'abitazione alla prole ancora economicamente non autosufficiente.
6.- Deve, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 in merito al pagamento dei finanziamenti (sulla cui percentuale di pagamento le parti hanno continuato a dibattere nel corso del giudizio), che stabiliva che le relative rate fossero pagate pro quota dai relativi “contraenti” (ovvero da chi ha stipulato e sottoscritto il contratto), ovvero trattandosi di obbligazioni contrattuali, delle stesse non possono che rispondere i singoli titolari del relativo contratto di finanziamento.
7.-Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8.- Con riferimento alla originaria richiesta avanzata dal in relazione all'assegnazione CP_1 in favore di controparte dell'auto Toyota con onere di passaggio di proprietà a suo carico, le parti all'udienza del 14.05.2025 hanno precisato di aver già effettuato il relativo trasferimento, pertanto nulla deve disporsi a riguardo.
9.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie nonché sulla percentuale di pagamento dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio ed il sostanziale accordo sulle restanti questioni (ad esempio, assegnazione della casa coniugale) induce a compensare le spese processuali sia del giudizio di merito sia del sub- procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.09.2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.01.2022 revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia divenuta maggiorenne;
Per_2
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Triggiano (BA) alla via Giovanni Gialò n. 2/a, in favore di Parte_1
3. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 22.01.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.04.2023 (resa a conclusione del sub procedimento N. 11733-1/2021 R.G.), dispone che sia tenuto a versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 Per_ contributo paterno al mantenimento delle figlie e a decorrere dal mese di Per_2 gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese, complessivi € 560,00 mensili (metà per ciascuna), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alla prole, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019, oltre al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole;
4. conferma che le rate dei finanziamenti oggetto di causa siano pagate pro quota dai “contraenti” dei singoli contratti;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. compensa tra le parti tutte le spese di lite;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11733/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vittoriano Parte_1 Romanelli;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Silvia Triggiani;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 22.05.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.09.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1 L'attrice premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 Per_ 09.07.1999 e che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il 12.04.2003 Per_2 ed il 05.05.2005. Precisava di essere stata impiegata con un contratto a tempo indeterminato part time occupandosi di servizio clienti e percependo uno stipendio medio pari ad € 800,00 circa;
tuttavia, dal mese di marzo 2020 era in cassa integrazione percependo € 350,00 mensili. Riferiva che il marito era un coadiutore amministrativo presso l'ASL Bari, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00. Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso della figlia minore con suo collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e che venisse riconosciuto a carico del marito un assegno di € 350,00 per ciascuna figlia, oltre Istat, assegni familiari, ai finanziamenti ed al 70% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, concordando Controparte_1 sulla richiesta di affido condiviso della figlia minore ma chiedendo di versare un contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna e proponendo un diverso regime di visita paterno. Chiedeva, altresì, che la moglie versasse il 50% delle rate del mutuo e dei
1 finanziamenti nonché che l'auto Toyota fosse assegnata alla controparte con onere di passaggio di proprietà a suo carico. Deduceva di percepire un reddito mensile di € 1.500,00, comprensivo di assegni familiari e di aver sempre provveduto al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie nei limiti delle proprie possibilità facendo anche ricorso a prestiti elargiti dai parenti. Riferiva che la moglie percepiva un reddito mensile di € 800,00 e aveva sempre contribuito alle spese familiari nella misura del 50% ma che da maggio 2021 la rata di mutuo della casa coniugale e i prestiti personali erano stati pagati integralmente da lui. Con ordinanza del 12.01.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della in quanto collocataria e convivente con Pt_1 le figlie, con affido condiviso e regolamentazione del diritto di visita paterno con riferimento alla minore;
il padre veniva onerato a decorrere da gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese del pagamento di complessivi € 560,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie (metà per ciascuna), oltre ad aggiornamento annuale Istat ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari (spiegando che tale importo era stato determinato tenendo conto del fatto che il resistente era l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo, che la ricorrente era dotata di capacità lavorativa che ben poteva mettere ancora a frutto e che era stata assegnata a lei la casa coniugale con un conseguente risparmio di spesa), con ripartizione pro-quota sui contraenti delle rate del mutuo e dei finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 26.09.2022 interponeva Parte_1 ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo di porre a carico del marito, a decorrere dal giugno 2022, il 50% della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, di circa € 333,00 mensili, da intendersi quale parte integrante del contributo paterno al mantenimento delle figlie ed, in subordine, di determinare in altra misura l'integrazione a detto contributo paterno. Infine, chiedeva in estremo subordine l'aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura ritenuta equa a decorrere da giugno 2022 o dal deposito dell'istanza (in ragione del risparmio conseguito dal dall'omesso versamento del 50% CP_1 della rata di mutuo). Formulava dette domande in ragione del fatto che la controparte sin dalla mensilità di giugno 2022 aveva omesso di versare il 50% a lui spettante della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, mutuo cointestato ai coniugi. Si costituiva nel citato sub-procedimento (iscritto al N. 11733-1/2021 R.G) il con CP_1 memoria depositata il 13.12.2022, instando per il rigetto dell'avversa domanda e per la riduzione del contributo al mantenimento ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, in ragione della mancata corresponsione da parte della del 50% delle rate dei quattro finanziamenti contratti in Pt_1 costanza di matrimonio, del mancato assenso da lei prestato alla sospensione del mutuo e del fatto che costei percepirebbe la NASPI e lavorerebbe in nero. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 24.04.2023 veniva impartito un ordine ex art. 210 c.p.c. al resistente al fine di acquisire i contratti di finanziamento, col rigetto di tutte le restanti istanze istruttorie. Con ordinanza di pari data veniva definito il sub-procedimento N. 11733-1/2021 R.G., disponendosi che a decorrere dal mese di settembre 2022 il , oltre al contributo paterno al CP_1 mantenimento delle figlie avrebbe dovuto versare il 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale “quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole”, col rigetto delle restanti domande. In data 22.06.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 2573/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 22.05.2025.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 22.06.2023, a questo Collegio non resta che delibare esclusivamente sulle questioni di natura personale ed economica.
2.- Quanto alle questioni personali della vicenda separativa, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.01.2022, debbono essere revocate le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia in quanto divenuta nelle more Per_2 maggiorenne.
3.- Deve, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 in merito all'assegnazione in favore della della casa coniugale sita in Triggiano (BA) alla via Giovanni Gialò n. 2/a, in quanto Pt_1 genitore convivente con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e, sul punto, peraltro, non sono mai state avanzate richieste contrarie da controparte.
4.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 (come modificata con ordinanza del 24.04.2023 a conclusione del subprocedimento) deve essere confermata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole. Detto contributo in sede presidenziale (nel 2022) venne stabilito in complessivi € 560,00 mensili (ovvero € 280,00 per ciascuna figlia), oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 60% delle spese straordinarie relative alle figlie, poi venne modificato all'esito del subprocedimento con ordinanza del 2023, con cui si era onerato il a versare il 50% della rata del mutuo gravante sulla CP_1 casa coniugale, quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole. La ha invocato un incremento dell'importo del contributo paterno al mantenimento delle Pt_1 figlie, invocando la sproporzione reddituale tra le parti e le accresciute esigenze della prole. Il , viceversa, ha domandato la riduzione di detto contributo a complessivi € 400,00 CP_1 mensili, deducendo di essere gravato da oneri tali per cui sarebbe necessario “ristabilire il giusto equilibrio tra i doveri contributivi del verso la prole ed il suo diritto ad auto sostenersi” CP_1
(cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale depositata il 11.07.2025). Tenuto conto che la madre ha dedotto di non svolgere all'attualità alcuna attività lavorativa per sopraggiunto licenziamento e che da dicembre 2024 sino a maggio 2025 ha percepito la Naspi, dichiarando al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2019 di € 255,00, 730/2020 di € 12.490,00, 730/2021 di € 7.709,00, il 730/2023 di € 9.338,00, il 730/2024 di € 1.987,00, il 730/2025 di € 11.668,00, la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che non sono emersi CP_1 sostanziali elementi sopravvenuti. Il , invero, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2019 di € CP_1 20.775,00, il 730/2020 di € 23.961,00, il 730/2021 di € 23.016,00, il CUD 2023 di € 22.207,06, il CUD 2024 di € 22.961,16 e il CUD 2025 di € 22.251,72, ragion per cui può affermarsi che il suo reddito sia rimasto invariato. Tantomeno la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole può essere accolta alla luce delle argomentazioni spese dal che, finanche in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata il 11.07.2025, ha invocato detta riduzione in ragione del pagamento di quattro contratti di finanziamento (di cui tre, peraltro, esclusivamente a lui intestati, uno dei quali con rata già trattenuta in busta paga) sia perché gli stessi sono preesistenti e se ne era già tenuto conto nelle precedenti statuizioni giudiziali assunte nel corso del presente giudizio sia perché egli non ha contestato quanto dedotto dalla in ordine alla estinzione di alcuni di essi nelle more del Pt_1 giudizio ed in ordine alla circostanza che uno di essi sarebbe ad oggi onorato dalla stessa Pt_1 sia perché la rinegoziazione di un contratto di finanziamento da lui asseritamente operata (circostanza indimostrata) con onere a suo carico di importo superiore risponde ad una sua libera scelta ed ha comportato l'incameramento del controvalore economico di un nuovo finanziamento. Tuttavia, le esigenze della prole genericamente addotte dalla e la sperequazione reddituale Pt_1 tra le parti non giustificano ad oggi un innalzamento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie, considerato sia che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, poi modificata dall'ordinanza emessa all'esito del subprocedimento, sono trascorsi pochi anni sia che la
3 è rimasta assegnataria della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi (con relativo Pt_1 risparmio di spesa) sia che incamera mensilmente € 560,00 dal (a titolo di contributo CP_1 paterno al mantenimento delle figlie), oltre aggiornamenti annuali Istat, al 60% delle spese straordinarie relative alla prole ed al 50% della rata di mutuo quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole (rata di mutuo comunque spettante per legge, a titolo di obbligazione contrattuale, al mutuatario , considerato che il restante 50% viene pagato dall'altra CP_1 mutuataria ), a cui va ad aggiungersi a fasi alterne l'indennità Naspi o il reddito da lavoro Pt_1 (tant'è che nulla ella ha richiesto a titolo di assegno di mantenimento muliebre), circostanze tutte che inducono a ritenere che ad oggi le situazioni economiche delle parti siano rimaste sostanzialmente invariate. Pertanto, fermo restando che la vi provvederà in via diretta quale genitore convivente della Pt_1 prole, il a decorrere da mese di gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese dovrà CP_1 continuare a versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole € Pt_1 560,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. 5.- L'ordinanza del 24.04.2023 resa a conclusione del sub procedimento N. 11733-1/2021 R.G. deve essere confermata con riferimento al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale (ovvero la parte della rata spettante al mutuatario , tant'è vero che la negli scritti CP_1 Pt_1 finali ha ribadito di voler continuare a versare l'altro 50% della rata del mutuo quale comproprietaria dell'immobile), ammontante ad oggi a circa € 333,00 mensili (pari al 50%), da corrispondersi dal
[...]
dal mese di settembre 2022 e da intendersi quale integrazione al contributo paterno al CP_1 mantenimento della prole. Orbene, come già dedotto nella citata ordinanza, detto contributo integrativo si giustifica a fronte del preminente interesse della prole di preservare l'habitat domestico e di non dover subire il pignoramento immobiliare della casa familiare (stante la morosità protrattasi per quasi un anno a seguito del mancato pagamento della quota spettante al ), con ulteriori disagi rispetto CP_1 a quelli conseguiti all'intervenuta separazione dei genitori ed eventuali futuri esborsi di natura locativa da dover sopportare per garantire un'abitazione alla prole ancora economicamente non autosufficiente.
6.- Deve, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 12.01.2022 in merito al pagamento dei finanziamenti (sulla cui percentuale di pagamento le parti hanno continuato a dibattere nel corso del giudizio), che stabiliva che le relative rate fossero pagate pro quota dai relativi “contraenti” (ovvero da chi ha stipulato e sottoscritto il contratto), ovvero trattandosi di obbligazioni contrattuali, delle stesse non possono che rispondere i singoli titolari del relativo contratto di finanziamento.
7.-Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8.- Con riferimento alla originaria richiesta avanzata dal in relazione all'assegnazione CP_1 in favore di controparte dell'auto Toyota con onere di passaggio di proprietà a suo carico, le parti all'udienza del 14.05.2025 hanno precisato di aver già effettuato il relativo trasferimento, pertanto nulla deve disporsi a riguardo.
9.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie nonché sulla percentuale di pagamento dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio ed il sostanziale accordo sulle restanti questioni (ad esempio, assegnazione della casa coniugale) induce a compensare le spese processuali sia del giudizio di merito sia del sub- procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.09.2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.01.2022 revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia divenuta maggiorenne;
Per_2
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Triggiano (BA) alla via Giovanni Gialò n. 2/a, in favore di Parte_1
3. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 22.01.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.04.2023 (resa a conclusione del sub procedimento N. 11733-1/2021 R.G.), dispone che sia tenuto a versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 Per_ contributo paterno al mantenimento delle figlie e a decorrere dal mese di Per_2 gennaio 2022 ed entro il giorno 25 di ogni mese, complessivi € 560,00 mensili (metà per ciascuna), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alla prole, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019, oltre al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale quale integrazione al contributo paterno al mantenimento della prole;
4. conferma che le rate dei finanziamenti oggetto di causa siano pagate pro quota dai “contraenti” dei singoli contratti;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. compensa tra le parti tutte le spese di lite;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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