Art. 12.
Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni.
Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni.