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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel processo, recante il numero R.G. 262/2025, in materia di separazione personale, promosso da
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
RA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 29.1.2025.
Conclusioni del ricorrente: “chiede che il Tribunale di Genova declini la giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale del Regno Unito”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, il Sig. ha rappresentato: che, nel Parte_1
1 2015, “ha conosciuto la Signora che all'epoca (come adesso) viveva nel Regno Unito, CP_1 tramite una comune conoscenza su Facebook”; che, “nel corso della relazione[,] è stato concepito un figlio, nato a [...] il [...]”; che “dopo Persona_1
la nascita, la Signora ha compiuto alcuni viaggi in Italia per permettere al Signor CP_1 di vedere il figlio”; che, “in data 28/12/2017, nel corso di un soggiorno dell'odierna Pt_1
resistente in Italia, il Signor e la Signora hanno contratto matrimonio a Sestri Pt_1 CP_1
Levante”; che “subito dopo il matrimonio la Signora è rientrata nel Regno Unito”; che CP_1
“poco dopo ella ha comunicato all'odierno ricorrente di essere intenzionata a interrompere la relazione, e ha bloccato l'account del Signor sia su Whatsapp che su Facebook”; che, Pt_1
“da allora[,] la Signora non ha più permesso al ricorrente di avere rapporti con il CP_1 figlio”; che “il Signor per parte sua, non ha potuto recarsi nel Regno Unito, non Pt_1 avendo i documenti necessari” e che “la Signora non ha mai chiesto al ricorrente CP_1
alcun contributo per il mantenimento del figlio, essendo presumibilmente in grado di far fronte a tutte le esigenze del minore”.
2. All'udienza del 4.12.2025, è comparso il solo difensore del ricorrente. Nessuna delle parti è comparsa. Il Giudice Delegato ha dichiarato la contumacia della resistente e ha “solleva[to]
d'ufficio la questione dell'insussistenza della giurisdizione italiana, per avere giurisdizione il giudice inglese, quale giudice del luogo di residenza abituale del minore, oltreché della resistente, i quali non sembrano, ad abundantiam. aver mai stabilmente risieduto in Italia”. Il difensore del ricorrente ha “aderi[to] all'eccezione sollevata d'ufficio e [ha] chie[sto] che il
Tribunale di Genova declin[asse] la giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale del
Regno Unito”. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Orbene, tanto sulla base dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 quanto sulla base dell'art. 5 della Convenzione Internazionale dell'Aja del 19.10.1996, allorché, come nel caso di specie, nella controversia familiare, sia coinvolto un figlio minore, la giurisdizione spetta al giudice del luogo della residenza abitale del minore. Nel caso di specie, è pacifico che il figlio minore abbia sempre risieduto nel Regno Unito, tanto che lo stesso difensore del ricorrente ha concluso per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, per avere giurisdizione l'Autorità Giurisdizionale del Regno Unito.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'Autorità Giudiziaria del
Regno Unito;
- spese di lite non ripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel processo, recante il numero R.G. 262/2025, in materia di separazione personale, promosso da
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
RA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 29.1.2025.
Conclusioni del ricorrente: “chiede che il Tribunale di Genova declini la giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale del Regno Unito”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, il Sig. ha rappresentato: che, nel Parte_1
1 2015, “ha conosciuto la Signora che all'epoca (come adesso) viveva nel Regno Unito, CP_1 tramite una comune conoscenza su Facebook”; che, “nel corso della relazione[,] è stato concepito un figlio, nato a [...] il [...]”; che “dopo Persona_1
la nascita, la Signora ha compiuto alcuni viaggi in Italia per permettere al Signor CP_1 di vedere il figlio”; che, “in data 28/12/2017, nel corso di un soggiorno dell'odierna Pt_1
resistente in Italia, il Signor e la Signora hanno contratto matrimonio a Sestri Pt_1 CP_1
Levante”; che “subito dopo il matrimonio la Signora è rientrata nel Regno Unito”; che CP_1
“poco dopo ella ha comunicato all'odierno ricorrente di essere intenzionata a interrompere la relazione, e ha bloccato l'account del Signor sia su Whatsapp che su Facebook”; che, Pt_1
“da allora[,] la Signora non ha più permesso al ricorrente di avere rapporti con il CP_1 figlio”; che “il Signor per parte sua, non ha potuto recarsi nel Regno Unito, non Pt_1 avendo i documenti necessari” e che “la Signora non ha mai chiesto al ricorrente CP_1
alcun contributo per il mantenimento del figlio, essendo presumibilmente in grado di far fronte a tutte le esigenze del minore”.
2. All'udienza del 4.12.2025, è comparso il solo difensore del ricorrente. Nessuna delle parti è comparsa. Il Giudice Delegato ha dichiarato la contumacia della resistente e ha “solleva[to]
d'ufficio la questione dell'insussistenza della giurisdizione italiana, per avere giurisdizione il giudice inglese, quale giudice del luogo di residenza abituale del minore, oltreché della resistente, i quali non sembrano, ad abundantiam. aver mai stabilmente risieduto in Italia”. Il difensore del ricorrente ha “aderi[to] all'eccezione sollevata d'ufficio e [ha] chie[sto] che il
Tribunale di Genova declin[asse] la giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale del
Regno Unito”. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Orbene, tanto sulla base dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 quanto sulla base dell'art. 5 della Convenzione Internazionale dell'Aja del 19.10.1996, allorché, come nel caso di specie, nella controversia familiare, sia coinvolto un figlio minore, la giurisdizione spetta al giudice del luogo della residenza abitale del minore. Nel caso di specie, è pacifico che il figlio minore abbia sempre risieduto nel Regno Unito, tanto che lo stesso difensore del ricorrente ha concluso per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, per avere giurisdizione l'Autorità Giurisdizionale del Regno Unito.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'Autorità Giudiziaria del
Regno Unito;
- spese di lite non ripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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