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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1 Parte_2
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Brunella Confalonieri, in sostituzione dell'avv. Cimino Giuseppe e per l'avv. Elisa Nespoli, in sostituzione dell'avv. Perego Nadia. CP_1
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti e concludono come in essi indicato.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1941/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. CIMINO C.F._2
GIUSEPPE e dall'avv. CIMINO CHIARA, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso, P.IVA_1 dagli Avv.ti Nadia Perego, Alfonsino Imparato e Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso l' in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio, CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 27.10.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del
[...] lavoro, l' formulando le seguenti conclusioni CP_1
“1) Accertare che i ricorrenti Sig.ra e non devono Parte_1 Parte_2 restituire all' Sede di Monza, l'importo di € 10.713,39, richiesto in restituzione CP_1 Cont con provvedimento del 23.05.2023 dall' di Monza, su INV n. 07161937 per CP_1 il periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2022;
2 2) Col favore di spese e compensi professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Deducono che a nel 2007, quando era minore di età, fu Parte_2 riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza con erogazione della prestazione INV CIV n. 07161937.
Proseguono esponendo che con domanda di invalidità civile del 7.09.2018 lo stesso chiese l'accertamento di altre patologie invalidanti. Parte_2
Affermano che a seguito di visita collegiale del 26.09.2018 la Commissione Medica competente riconobbe “NON INVALIDO civile (patologia Parte_2 non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71”.
Espongono che con provvedimento datato 23.05.2023 l' di Monza procedette a CP_1 riliquidare d'ufficio la prestazione INV CIV n. 07161937 per indennità di frequenza con conguaglio a debito di per euro 10.713,39 e con altro Parte_2 provvedimento in pari data chiese la restituzione dello stesso importo in quanto vi era un verbale del 2018 negativo e in quanto per il periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2022 era stata corrisposto una prestazione di invalidità civile non spettante.
Proposero avverso tali provvedimenti ricorso amministrativo che venne rigettato.
Promuovono così il presente giudizio impugnando la comunicazione di indebito in quanto: a) la visita medico legale della Commissione svolta nel settembre 2018 non aveva ad oggetto la verifica del diritto all'indennità di frequenza;
b) l'esito della visita medica del 26.09.2018 non era mai stato trasfuso in un provvedimento di revoca;
c) ben oltre 4 anni dopo l' con provvedimento del 23.05.2023 aveva CP_1 ricalcolato la pensione INV CIV n. 07161937 attestando un importo indebito;
d) l'indebito era comunque irripetibile perché nonostante la previsione dell'art. 37 co. 8 L. 448/1998 sull'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e sull'eventuale revoca della provvidenza a decorrente dalla visita nei successivi 90 giorni, aveva continuato a pagare l'indennità di frequenza dopo la visita CP_4 collegiale e sino al compimento dei 18 anni di età di;
e) sussisteva Parte_2 la buona fede del percipiente, che si presume sino a prova contraria e comunque in virtù della circostanza che non era stato comunicato tempestivamente nessuna revoca alla madre del minore e che la provvidenza continuava ad essere Parte_1 pagata.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
L' sostiene che la comunicazione del verbale della Commissione Medica che CP_1 riconobbe non invalido aveva comportato la revoca Parte_2 dell'indennità di frequenza dal mese successivo alla domanda e che legittimamente l'Istituto aveva provveduto al suo recupero per il periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2022
3 in quanto la revoca operava i suoi effetti dall'accertata insussistenza del requisito sanitario.
Argomenta che la mancata immediata sospensione delle prestazioni con conseguente formazione dell'indebito non influisce sugli effetti retroattivi della revoca e che la conoscenza degli esiti dell'accertamento sanitario della Commissione Medica nel 2018 esclude che possa configurarsi un affidamento sulla prosecuzione della prestazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 17.01.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed infatti, parte ricorrente ha dato adeguata dimostrazione dell'insussistenza del proprio obbligo restitutorio relativamente alle prestazioni assistenziali oggetto del provvedimento di ricalcolo in questa sede impugnato e ciò alla luce della esegesi costituzionalmente orientata della normativa specifica in materia di indebito assistenziale.
In punto di diritto, deve osservarsi che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n. 29419/2018).
Ebbene, parte ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme percepite, non avendo l'accipiens concorso, con la propria condotta, alla determinazione dell'ente di proseguire nell'erogazione della prestazione precedentemente corrispostale.
Giova ricordare che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie, e va rammentato, altresì, che la giurisprudenza ha evidenziato che: "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità
4 delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lav. n. 1446/2008).
Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cass. Sez. lav. n. 29419/2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che:
"In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, impone la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
5 Tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale (in ultimo, si richiama la recente pronuncia Cass. n. 4668/2021).
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. Cost. n. 39/1993 e n. 431/1993).
L'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impone, quindi, di pervenire nel caso di specie ad un approdo difforme da quello desumibile dalla sola lettura testuale della disposizione di cui all'art. 37 Legge n. 448/98.
Ed, infatti, sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l' stesso ha CP_1 colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Ne deriva che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 legge n. 448 del 1998, nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione
“immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga
6 anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 29419 anno 2018).
E l'affidamento di buona fede risulta all'evidenza nel caso di specie in quanto nel certificato della visita collegiale della Commissione medica si legge “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71”, senza che sia fatto alcun espresso riferimento alla mancanza del requisito sanitario previsto per l'erogazione della indennità di frequenza.
Ciò detto, facendo applicazione dei principi che precedono, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l' non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, comma 8 L. CP_1
n. 448/1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed, anzi, ha continuato ad erogare la prestazione per un lasso di tempo abbastanza lungo ovvero per oltre 4 anni.
Deve constatarsi, infatti, che non sussiste in atti alcuna comunicazione di che CP_1 abbia la natura formale e sostanziale di un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale, idoneo a rendere edotto il destinatario della circostanza che l' CP_1 intendeva non riconoscergli più per il futuro la prestazione assistenziale sino a quel momento fruita.
Il mero verbale della visita medica del 26.09.2018 e la comunicazione relativa all'esito della visita non possono ritenersi atti sufficienti a rendere edotto il destinatario della revoca del beneficio assistenziale. Ed infatti, detto verbale è molto conciso e certamente poco decifrabile per qualsiasi persona (tanto più per una non esperta) e non reca in alcun punto la revoca della indennità di frequenza o riferimenti specifici all'assenza del requisito sanitario posto alla base di questa indennità.
Ne consegue che, in base alla documentazione prodotta in giudizio, la revoca del beneficio deve ritenersi che non sia mai stata comunicata alla parte ricorrente avendo la stessa ricevuto dall' unicamente la comunicazione dell'esito della visita, del CP_1 cui tenore si è già detto, e quella di riliquidazione della prestazione con provvedimento del 23.05.2023, allorché è stata trasmessa alla parte ricorrente anche una nota con cui l' formalmente comunicava di dover provvedere al recupero CP_1 dell'indebito previdenziale inerente alle prestazioni erogate in suo favore nel periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2022.
7 Dunque, fino all'invio della comunicazione del 23.05.2023 l' non ha adempiuto CP_1 agli obblighi imposti dal richiamato art. 37, comma 8, cit. e, dunque, l'accipiens ha continuato in totale buona fede, per oltre 4 anni, a riscuotere i ratei dell'indennità di accompagnamento, sostanzialmente ignaro del sopravvenuto venir meno delle condizioni che legittimavano la fruizione della prestazione e facendo affidamento sulla legittimità della propria posizione.
Nel caso di specie si configura, quindi, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito che si è sviluppata ben oltre il periodo entro il quale era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
L'interpretazione costituzionalmente orientata delle summenzionate disposizioni, in questa sede accolta, non può che condurre, quindi, all'affermazione che, essendo sopravvenuto il venir meno del requisito sanitario in capo a soggetto che già fruiva di una prestazione assistenziale, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo fissato dal citato art. 37, comma 8, di sospendere i pagamenti immediatamente dopo l'esito della visita di revisione e di provvedere all'adozione di un formale provvedimento di revoca nel termine di 90 giorni normativamente prescritto per l'adozione dell'atto, abbia inciso negativamente sul diritto dell'ente ad ottenere la ripetizione di quanto colposamente erogato, nel senso di escludere l'obbligo per il percipiente di provvedere alla restituzione delle prestazioni, non essendo in alcun modo dimostrato il coefficiente doloso in questo caso occorrente per qualificare il percetto come indebito.
Il rispetto dei rigorosi termini imposti all'ente previdenziale per pervenire ad una formale assunzione del provvedimento di revoca dell'attribuzione patrimoniale comporta, in definitiva, che, sebbene in via di principio l'efficacia di detto provvedimento sia normativamente ancorata alla data della visita di verifica, nondimeno la mancata immediata sospensione e, soprattutto, l'omessa revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita, facciano insorgere nel percipiente una condizione di affidamento di buona fede che, salva, come detto, la specifica dimostrazione di una condotta dolosa, non sussistente nel caso di specie, preclude all' di poter reclamare i ratei percepiti tra la data dell'accertamento medico e quella dell'effettiva comunicazione della revoca e sospensione del beneficio (come incidentalmente affermato dalla Suprema Corte nella già menzionata sentenza n.
29419 del 2018) o, come nel caso in esame, quella del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
Si richiamano le sentenze della Cassazione n. 4668/2021 e n. 29419/2018
3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono
8 liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta che i ricorrenti e non Parte_1 Parte_2 devono restituire all' l'importo di € 10.713,39 richiesto in restituzione con CP_1 provvedimento del 23.05.2023 dall di Monza su INV CIV n. 07161937 per il CP_1 periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2022;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.864,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 17/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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