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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa IE AN Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. AM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1178/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
C.F.: , nata a [...]_1 C.F._1 il 30/11/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nella via Nino Savarese 47, presso lo studio dell'Avv. Laura Alfano, che lo rappresenta e difende e
, C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/08/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via L. Bissolati n. 127, presso lo studio dell'avv. Maria Giambra, che lo rappresenta e difende;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
All'udienza del 29.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 30.06.2025, e Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio in data 04.07.2009 a Parte_1
Montedoro, trascritto nel registro degli Atti Matrimonio del Comune di Montedoro all'Anno
2009, Parte 1, Serie A, N.1, e che dalla loro unione è nata una figlia: Mantione in Per_1 data 20.5.2010, a Canicattì (AG), hanno dedotto che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale a causa della disaffezione nel tempo maturata tale da rendere intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale. Le parti hanno così chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati in domicili diversi, con obbligo al reciproco rispetto e di comunicarsi tutte le variazioni del proprio domicilio.
2. La casa familiare, sita a Montedoro (CL) nella via Vittorio Emanuele n. 79, di proprietà del sig. e dei suoi fratelli, sarà assegnata al predetto coniuge. Parte_2
3. I coniugi danno atto che la Sig.ra si è già trasferita, insieme alla figlia minore, Pt_1 nell'abitazione sita in Montedoro (CL), in via Margherita, n.19, condotta in locazione e che la stessa vi continuerà a vivere fino all'eventuale trasferimento in altra abitazione. Dichiara di avere già prelevato dalla casa familiare i beni personali.
4. La figlia minore, , sarà affidata ad entrambi i coniugi – ai sensi della Legge 8 Per_1 febbraio 2006, n. 54 - con residenza prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere la figlia anche ogni giorno, previo accordo, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative della ragazza.
5. Durante le ferie estive ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia minore sino a quindici giorni consecutivi, da concordare in ogni singola occasione, e sempre compatibilmente con le esigenze della ragazza.
6. Durante le festività i genitori terranno con sé la figlia minore secondo gli accordi che assumeranno in ogni singola occasione e comunque, in difetto di necessità particolari, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza delle festività e le esigenze della minore.
7. Le parti considerano festività: Capodanno;
Epifania; Pasqua e Pasquetta;
25 aprile;
I° maggio;
2 giugno;
Ferragosto; Festa del Santo Patrono;
Ognissanti; Immacolata Concezione;
Natale; Santo Stefano. Se qualcuna delle suddette festività si collega ad un fine settimana, comportando così il c.d. “ponte”, il genitore che starà con la figlia minore per quella festività potrà tenerlo per tutto il “ponte”, anche se quel fine settimana non gli spetti, salvo il diritto dell'altro di recuperare tali giorni al primo fine settimana utile. Resta salvo, ovviamente, ogni diverso accordo che di volta in volta sarà raggiunto dai coniugi nel preminente interesse della figlia.
8. Le decisioni di maggiore interesse aventi ad oggetto l'educazione e l'istruzione della figlia verranno prese concordemente da entrambi i genitori, fatti salvi i casi di comprovata urgenza e gravità.
9. Le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento tiene con sé la figlia, con obbligo di informare immediatamente l'altro, fatte salve le questioni palesemente rilevanti per la crescita, l'educazione e la salute della figlia.
10. Il sig. e la sig.ra danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e Pt_2 Pt_1 della carta di identità valida anche per l'espatrio anche con riferimento alla figlia minore.
11. In funzione dell'affidamento congiunto, il sig. già dal momento Parte_2 della sottoscrizione del presente accordo, verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento per la sig.ra e la figlia minore, la somma di € 600,00 Parte_1
(seicento/00) mensili, di cui € 300,00 per la sig.ra ed € 300,00 per la figlia minore. Pt_1
12. Il sig. ferme restando le condizioni reddituali e di salute dello stesso, si obbliga Pt_2
a versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra anche la somma di € 200,00 Pt_1
(duecento/00) mensili a titolo di contributo per le spese delle utenze dell'abitazione della moglie e della figlia, ovunque essa si trovi, atteso che l'attuale sistemazione del nucleo madre/figlia in via Margherita n. 19 è comunque provvisoria;
13. Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche (compreso il dopo-scuola) e quelle straordinarie per la figlia, verranno affrontate da ciascun coniuge in ragione del 50%.
14. Tutti i pagamenti avverranno con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
o mediante altro mezzo equipollente.
15. L'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore sarà percepito CP_1 interamente dal sig. salvo il caso in cui il medesimo non versi l'assegno di Pt_2 mantenimento per la figlia minore regolarmente entro il mese di riferimento. In tal caso la sig.ra potrà rivolgersi all' e chiedere l'accredito diretto del 50% dell'assegno unico Pt_1 CP_1 universale per la figlia.
16. I coniugi concordano che l'investimento finanziario intestato al predetto
[...] ed in favore della minore, , presso Sicilbanca agenzia di Serradifalco, Parte_2 Per_1 dell'attuale valore di € 1.226,68, sarà mantenuto in vita ed il sig. continuerà a versarvi Pt_2 non meno di € 50,00 (cinquanta/00) mensili, a condizione che ne abbia la possibilità finanziaria.
17. I coniugi convengono che le somme depositate sul conto corrente familiare intestato al sig. che alla data odierna ammontano ad € 4.000,00 circa, verranno divise in egual Pt_2 misura tra i coniugi e il sig. Mantione provvederà a eseguire il relativo bonifico entro il 31.7.2025.
18. Entrambi i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e a qualsivoglia altro titolo.”
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla rilevava.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore,
Controparte_2
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1178/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 30.06.2025; prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Montedoro (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 12 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AM IE AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa IE AN Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. AM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1178/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
C.F.: , nata a [...]_1 C.F._1 il 30/11/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nella via Nino Savarese 47, presso lo studio dell'Avv. Laura Alfano, che lo rappresenta e difende e
, C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/08/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via L. Bissolati n. 127, presso lo studio dell'avv. Maria Giambra, che lo rappresenta e difende;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
All'udienza del 29.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 30.06.2025, e Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio in data 04.07.2009 a Parte_1
Montedoro, trascritto nel registro degli Atti Matrimonio del Comune di Montedoro all'Anno
2009, Parte 1, Serie A, N.1, e che dalla loro unione è nata una figlia: Mantione in Per_1 data 20.5.2010, a Canicattì (AG), hanno dedotto che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale a causa della disaffezione nel tempo maturata tale da rendere intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale. Le parti hanno così chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati in domicili diversi, con obbligo al reciproco rispetto e di comunicarsi tutte le variazioni del proprio domicilio.
2. La casa familiare, sita a Montedoro (CL) nella via Vittorio Emanuele n. 79, di proprietà del sig. e dei suoi fratelli, sarà assegnata al predetto coniuge. Parte_2
3. I coniugi danno atto che la Sig.ra si è già trasferita, insieme alla figlia minore, Pt_1 nell'abitazione sita in Montedoro (CL), in via Margherita, n.19, condotta in locazione e che la stessa vi continuerà a vivere fino all'eventuale trasferimento in altra abitazione. Dichiara di avere già prelevato dalla casa familiare i beni personali.
4. La figlia minore, , sarà affidata ad entrambi i coniugi – ai sensi della Legge 8 Per_1 febbraio 2006, n. 54 - con residenza prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere la figlia anche ogni giorno, previo accordo, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative della ragazza.
5. Durante le ferie estive ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia minore sino a quindici giorni consecutivi, da concordare in ogni singola occasione, e sempre compatibilmente con le esigenze della ragazza.
6. Durante le festività i genitori terranno con sé la figlia minore secondo gli accordi che assumeranno in ogni singola occasione e comunque, in difetto di necessità particolari, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza delle festività e le esigenze della minore.
7. Le parti considerano festività: Capodanno;
Epifania; Pasqua e Pasquetta;
25 aprile;
I° maggio;
2 giugno;
Ferragosto; Festa del Santo Patrono;
Ognissanti; Immacolata Concezione;
Natale; Santo Stefano. Se qualcuna delle suddette festività si collega ad un fine settimana, comportando così il c.d. “ponte”, il genitore che starà con la figlia minore per quella festività potrà tenerlo per tutto il “ponte”, anche se quel fine settimana non gli spetti, salvo il diritto dell'altro di recuperare tali giorni al primo fine settimana utile. Resta salvo, ovviamente, ogni diverso accordo che di volta in volta sarà raggiunto dai coniugi nel preminente interesse della figlia.
8. Le decisioni di maggiore interesse aventi ad oggetto l'educazione e l'istruzione della figlia verranno prese concordemente da entrambi i genitori, fatti salvi i casi di comprovata urgenza e gravità.
9. Le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento tiene con sé la figlia, con obbligo di informare immediatamente l'altro, fatte salve le questioni palesemente rilevanti per la crescita, l'educazione e la salute della figlia.
10. Il sig. e la sig.ra danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e Pt_2 Pt_1 della carta di identità valida anche per l'espatrio anche con riferimento alla figlia minore.
11. In funzione dell'affidamento congiunto, il sig. già dal momento Parte_2 della sottoscrizione del presente accordo, verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento per la sig.ra e la figlia minore, la somma di € 600,00 Parte_1
(seicento/00) mensili, di cui € 300,00 per la sig.ra ed € 300,00 per la figlia minore. Pt_1
12. Il sig. ferme restando le condizioni reddituali e di salute dello stesso, si obbliga Pt_2
a versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra anche la somma di € 200,00 Pt_1
(duecento/00) mensili a titolo di contributo per le spese delle utenze dell'abitazione della moglie e della figlia, ovunque essa si trovi, atteso che l'attuale sistemazione del nucleo madre/figlia in via Margherita n. 19 è comunque provvisoria;
13. Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche (compreso il dopo-scuola) e quelle straordinarie per la figlia, verranno affrontate da ciascun coniuge in ragione del 50%.
14. Tutti i pagamenti avverranno con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
o mediante altro mezzo equipollente.
15. L'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore sarà percepito CP_1 interamente dal sig. salvo il caso in cui il medesimo non versi l'assegno di Pt_2 mantenimento per la figlia minore regolarmente entro il mese di riferimento. In tal caso la sig.ra potrà rivolgersi all' e chiedere l'accredito diretto del 50% dell'assegno unico Pt_1 CP_1 universale per la figlia.
16. I coniugi concordano che l'investimento finanziario intestato al predetto
[...] ed in favore della minore, , presso Sicilbanca agenzia di Serradifalco, Parte_2 Per_1 dell'attuale valore di € 1.226,68, sarà mantenuto in vita ed il sig. continuerà a versarvi Pt_2 non meno di € 50,00 (cinquanta/00) mensili, a condizione che ne abbia la possibilità finanziaria.
17. I coniugi convengono che le somme depositate sul conto corrente familiare intestato al sig. che alla data odierna ammontano ad € 4.000,00 circa, verranno divise in egual Pt_2 misura tra i coniugi e il sig. Mantione provvederà a eseguire il relativo bonifico entro il 31.7.2025.
18. Entrambi i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e a qualsivoglia altro titolo.”
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla rilevava.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore,
Controparte_2
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1178/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 30.06.2025; prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Montedoro (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 12 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AM IE AN