Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 57509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57509/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(KR) il 10.01.1964, con studio in Roma, Via Della Giuliana, 9 in qualità di
Curatore Speciale del sig. , nato a [...] il Parte_2
09.09.1955 (C.F. , residente in [...]
Nuova N. 21, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale Di Roma emesso nel Proc. R.G. N. 11269/2022 V.G., con il patrocinio dall'Avv. MA Teofili
(C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio sito in Roma, Via Cassia n. 530, giusta procura in calce al ricorso, poi, a seguito di riassunzione, (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Trionfale n. 13973, con il patrocinio dall'Avv. MA Teofili (C.F.
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio sito in Roma, Via Cassia n. 530, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
14.06.1970 con il patrocinio dell'Avv. Luigi Casale (C.F.
1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._6
Roma, Via Asmara n. 58, giusta procura su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di locazione e gestione d'affari altrui.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 14.01.2024 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Tramite ricorso ex art. 447- bis c.p.c. depositato in data 12.12.2023, l'Avv. Pt_1
in qualità di curatore speciale del sig. ha domandato la Parte_2
risoluzione per inadempimento del contratto di locazione sottoscritto, in data
25.01.2015, dal sig. e dalla sig.ra oltre alla condanna Parte_2 Controparte_1 di parte conduttrice all'immediato rilascio della res locata ed al pagamento della somma dovuta ammontante a € 12.800,00. Più nel dettaglio, l'Avv. ha Pt_1
precisato come il sig. avesse altri quattro fratelli, MA, Parte_2 Pt_3
e tutti comproprietari di un locale cantina sito in Roma, Via Per_1 Per_2
Rivodutri n. 31 e quota di soffitta, per la quota di 1/5 ciascuno. Il 25 gennaio 2015 il sig. locava alla sig.ra il predetto locale Parte_2 Controparte_1
cantina ubicato in Roma per una durata di anni otto, tacitamente rinnovabili, con scadenza per la data del 30 aprile 2023. La locazione veniva pattuita all'insaputa degli altri fratelli e veniva previsto un corrispettivo di € 1.600,00 annuo, di cui la cui prima annualità incassata direttamente mentre le successive sarebbero state corrisposte dalla conduttrice sotto forma di lavori per migliorie da apportare di anno in anno all'immobile. Sempre nel 2015 la sig.ra diveniva CP_1
proprietaria, a seguito di pignoramento immobiliare (R.G.E. N. 945/2015), della quota di 1/5 dell'immobile locato, precedentemente spettante proprio al sig.
. Solo in detta occasione i fratelli del ricorrente venivano resi edotti del Parte_2
contratto di locazione sottoscritto unicamente dal fratello e, stante Pt_2
l'inadempimento della conduttrice e l'inerzia del locatore, provvedevano essi stessi ad intimare alla sig.ra uno sfratto per morosità che si concludeva CP_1 con esito negativo. Il Tribunale, difatti, accoglieva un'eccezione sollevata dalla conduttrice e riconosceva il difetto di legittimazione attiva dei tre fratelli del
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locatore. Questi ultimi, allora, intimavano al sig. di dare disdetta del Parte_2
contratto di locazione ma, stante la perdurante inerzia del locatore, decidevano di ricorrere al Tribunale onde far nominare un Curatore Speciale che si sostituisse al fratello per porre in essere quelle attività necessarie affinché il contratto di locazione non si rinnovasse e per richiedere alla conduttrice le somme di cui si era resa morosa. Il tribunale nominava curatore speciale l'Avv. che il Pt_1
30.10.2022 inviava disdetta del contratto di locazione ed esperiva un tentativo di mediazione con esito negativo. Ciò posto, parte ricorrente ha sottolineato come la conduttrice si sia resa inadempiente sin dal 2016 maturando un debito di €
12.800,00 ragion per cui viene domandata la risoluzione del contratto, la condanna della sig.ra al rilascio della res locata nonché la condanna della CP_1
stessa al pagamento della somma dovuta. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: A) Accertare e dichiarare la grave inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti dal gennaio 2016
a tutt'oggi, pari ad € 12.800,00 in linea capitale, e/o la grave inadempienza nella realizzazione delle migliorie come attestato dalla Perizia di Stima del Tribunale di Roma, dichiarare per l'effetto la risoluzione per inadempimento del contratto da parte della conduttrice e condannarla all'immediato rilascio della res locata, libera e vuota di cose, anche di terzi;
B) Per effetto dell'inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti dal 2016 ad oggi, condannare la conduttrice al pagamento della somma dovuta ad oggi in € 12.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo;
C) In via subordinata accertare e dichiarare che il contratto di locazione di cui in premessa è scaduto alla data del
30/04/2023, e non si è rinnovato e, per l'effetto, condannare la conduttrice sig.ra all'immediato rilascio dello stesso, libero e vuoto di persone e Controparte_1
cose anche di terzi. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU finalizzata ad accertare l'attuale stato dell'immobile locato, con riferimento alle migliorie concordate all'allegato al contratto di locazione de quo ed in ordine al valore delle stesse, nella esclusiva ipotesi che la resistente eccepisse di averle poste in essere. Con vittoria di spese, spese generali ed onorari di giudizio”.
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Il 02.12.2014 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutto quanto CP_1
ex adverso richiesto ed eccepito. In via preliminare la sig.ra ha dedotto CP_1
l'intervenuto decesso del sig. e, pertanto, ha domandato la Parte_2 declaratoria dell'interruzione del procedimento per morte del ricorrente. A seguire, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del sig. e Parte_2
del curatore speciale in relazione al contratto di locazione con la sig.ra CP_1
per intervenuta successione nel contratto a titolo particolare proprio in
[...]
favore della sig.ra poiché i diritti di proprietà del sig. CP_1 Parte_2 sarebbero stati trasferiti alla sig.ra a seguito dell'acquisto Controparte_1 perfezionatosi all'esito della procedura di pignoramento immobiliare. A parere della resistente, dunque, dalla data dell'emissione del decreto di trasferimento, dunque, il sig. non sarebbe più legittimato per qualsivoglia atto Parte_2
relativo al contratto di locazione. In merito al diritto di credito vantato dal ricorrente, la resistente ha eccepito, quale conseguenza della successione a titolo particolare, l'estinzione per confusione e, comunque, l'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di locazione. Da ultimo, in merito alla domanda di rilascio della res la sig.ra ne ha eccepito l'infondatezza CP_1
sottolineando di essere comproprietaria del bene detenendone il possesso legittimamente. Concludendo la sig.ra ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni “voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contestazione disattesa e respinta, - in via preliminarmente dichiarare l'interruzione del presente giudizio per morte del ricorrente;
- ancora in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per intervenuta successione a titolo particolare nel diritto di cui al presente giudizio in favore delle resistente;
- nel merito, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento, accertare
l'intervenuta riunione delle figure del creditore, per successione a titolo particolare, e del debitore e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione confusione;
- in subordine nel merito, relativamente alla domanda di condanna al pagamento, accertare l'avvenuto adempimento della resistente e, per l'effetto, rigettare la domanda del ricorrente;
- nel merito, con riferimento alla domanda di riconsegna del bene accertare la legittimità del possesso del bene per successione nei diritti del ricorrente da parte della resistente e, per l'effetto, rigettare la domanda. - condannare al pagamento delle
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spese di cui al presente giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario, il ricorrente e per esso in solido i sigg.ri C.F. Parte_3
, C.F. C.F._4 Parte_4 C.F._7
ed , C.F. , quali ricorrenti nel Controparte_2 C.F._8 procedimento di nomina del curatore speciale del sig. ”. Parte_2
Il 5.12.2024 la sig.ra ha depositato atto di intervento volontario Parte_3
con cui ha reso edotto il Giudice di aver avuto contezza della morte del fratello solo il 3.12.2024. A seguito del decesso, ha sostenuto l'intervenuta, la rappresentanza del fratello passerebbe al curatore speciale o a uno dei fratelli sicché la sig.ra nel proprio interesse e in quello dei fratelli, ha manifestato Pt_3
interesse a veder corrispondere gli ulteriori canoni maturati dal gennaio 2024 sino al rilascio dell'immobile nella misura di 4/5 essendo divenuto 1/5 di proprietà proprio della sig.ra La sig.ra ha fatto proprie tutte le CP_1 Parte_3
istanze avanzate dal Curatore Speciale ed ha rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: A) Accertare e dichiarare la grave inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti dal gennaio 2016 a tutt'oggi, pari ad €
12.800,00 in linea capitale, e/o la grave inadempienza nella realizzazione delle migliorie come attestato dalla Perizia di Stima del Tribunale di Roma, dichiarare per l'effetto la risoluzione per inadempimento del contratto da parte della conduttrice e condannarla all'immediato rilascio della res locata, libera e vuota di cose, anche di terzi;
B) Per effetto dell'inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti dal 2016 ad oggi, condannare la conduttrice al pagamento della somma dovuta ad oggi in € 12.800,00, nonché le ulteriori somme maturate dall'iscrizione a ruolo gennaio 2024 al rilascio, che si quantificano in
€ 106,65 mensili (4/5 del canone), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo;
C) In via subordinata accertare e dichiarare che il contratto di locazione di cui in premessa è scaduto alla data del 30/04/2023, e non si è rinnovato e, per 'effetto, condannare la conduttrice sig.ra CP_1 all'immediato rilascio dello stesso, libero e vuoto di persone e cose
[...]
anche di terzi. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU finalizzata ad accertare l'attuale stato dell'immobile locato, con riferimento alle migliorie concordate all'allegato al contratto di locazione e quo ed in ordine al valore
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delle stesse, nella esclusiva ipotesi che la resistente eccepisse di averle poste in essere. Con vittoria di spese, spese generali ed onorari di giudizio”.
2. In rito
In rito deve evidenziarsi come la dichiarazione dell'avvenuto decesso di
[...]
non determini l'interruzione del presente giudizio alla luce dell'atto di Parte_2
intervento del 05.12.2024 spiegato da . Infatti, contrariamente a Parte_3
quanto sostenuto dalla SA del ricorrente, il rapporto di curatela speciale cessa con la morte di così che l'Avv. non ha più Parte_2 Parte_1
legittimazione a proseguire il presente giudizio. La giurisprudenza citata dalla
SA del ricorrente, invero, si riferisce a un caso diverso (Corte di Cassazione, sen. n. 30252/2017) in cui il rappresentato ex art. 78 c.p.c. era ancora vivente.
, però, chiarisce nel proprio intervento di voler proseguire il Parte_3 giudizio nella sua qualità di comproprietaria dell'immobile locato. In buona sostanza, implicitamente invoca l'applicazione dell'art. 302 Parte_3
c.p.c. a mente del quale l'interruzione non deve essere dichiarata se una delle parti cui spetta proseguire il giudizio si sia spontaneamente costituita. Sul punto si legge: “La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti, effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito, in una delle fasi del processo (nella specie, costituzione di società incorporante avvenuta in Cassazione, in sede di regolamento di competenza), impedisce l'interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente” (Corte di
Cassazione, Sez. L, sen. n. 8197 del 16.06.2000). Verificare, poi, che il processo sia stato proseguito dal soggetto effettivamente legittimato a farlo costituisce questione di merito.
D'altra parte, non può neanche ipotizzarsi che abbia agito a Parte_3 tutela di un proprio diritto e non per proseguire l'azione avviata dall'Avv.
[...] in qualità di curatrice speciale di visto che l'art. 419 Pt_1 Parte_2
c.p.c. renderebbe l'atto di intervento inammissibile perché tardivo. Infatti, il termine per la costituzione del convenuto scadeva il 02.12.2024 mentre Pt_3
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ha effettuato il suo atto di riassunzione il 05.12.2024. Tale circostanza, Parte_2 poi, è stata confermata all'udienza del 14.01.2025 dove la SA di
[...]
ha chiarito di proseguire l'azione giudiziaria la cui causa petendi è da Parte_3
rinvenirsi nel contratto di locazione e non nel diritto di proprietà.
Sempre in rito, la SA di sostiene la sussistenza di un Controparte_1
litisconsorzio necessario con riguardo anche agli altri fratelli comproprietari. A prescindere dal fatto che tale eccezione non è stata neanche esplicata deve rilevarsi quanto segue. A ben vedere un'ipotesi di litisconsorzio necessario non si ravvisa. Come si vedrà meglio infra, la resistente pone a fondamento della propria pretesa (successione nel contratto a titolo particolare ed estinzione dell'obbligazione locatizia per confusione) l'acquisto della quota di 1/5 della cantina precedentemente di proprietà del sig. sostenendo che, Parte_2
divenuta ella titolare di tale quinto, sarebbe subentrata nel contratto di locazione in luogo del locatore così assumendo la qualifica sia di conduttrice che di locatrice, da qui l'estinzione dell'obbligazione locatizia per confusione. Sul punto si tornerà
a breve, ciò che si intende sottolineare per ciò che rileva ai fini dell'invocato litisconsorzio necessario è che l'acquirente della cosa comune, il quale invochi il contratto a fondamento della propria pretesa, non pregiudicando la posizione degli altri comproprietari, non determina alcun litisconsorzio necessario. In tal senso si
è espressa anche la Suprema Corte la quale ha stabilito che “la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, che non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia (infondatamente) invocato l'efficacia immediata del contratto” (Cass. Civ. ordinanza n. 25097 del
22.08.2022). Pertanto, l'acquirente pro quota che invochi l'atto di acquisto al fine di veder dichiarare l'estinzione dell'obbligazione locatizia per confusione, non invocando la proprietà esclusiva e dunque non pregiudicando la situazione di comproprietà, non implica un litisconsorzio necessario dei comproprietari nel giudizio sorto con il comproprietario-locatore. L'eccezione sollevata in udienza, pertanto, deve essere rigettata.
3. Nel merito
Chiariti questi aspetti preliminari si passa ad esaminare il cuore della controversia.
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Come si evince dalla ricostruzione fattuale il sig. Parte_2
comproprietario per la quota di 1/5 di un locale cantina, assieme ai 4 fratelli, ha deciso -all'insaputa degli altri- di locare tale immobile alla sig.ra per la CP_1 durata di anni otto, pattuendo un corrispettivo di € 1.600,00. Stante
l'inadempimento della conduttrice e l'inerzia del locatore, resi edotti dello stato dei fatti, i fratelli del sig. hanno adito l'autorità giudiziaria onde ottenere la Pt_2 nomina di un curatore speciale. Quest'ultimo, al posto di , ha Parte_2
agito nel presente giudizio esperendo le azioni contrattuali volte a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, il pagamento del debito maturato dalla conduttrice nonché il rilascio del bene locato. Come noto, in caso di locazione da parte di uno solo dei comproprietari trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2028 ss c.c. relativa alla gestione di affari in virtù della quale se il locatore comproprietario loca un immobile all'insaputa degli altri comproprietari, questi possono ratificare l'operato del locatore e domandare il pagamento del canone direttamente al conduttore. Negli stessi termini si esprime la giurisprudenza della
Suprema Corte che riconduce l'ipotesi di locazione di un bene comune da parte di un solo comproprietario all'istituto della gestione d'affari altrui. Sul punto si legge che “Con tale sentenza è stato enunciato il seguente principio: ‹‹La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa››” (Cass Civ Ordinanza
n. 20885 del 18.07.2023). In altre parole, la gestione di affari altrui richiama l'applicazione delle norme sul mandato, precisamente sul mandato senza rappresentanza. Il locatore assume la qualifica di mandatario mentre i comproprietari non locatori di mandanti: questi possono, come detto, ratificare l'operato del mandatario e, in virtù dell'art. 1705 co. 2 c.c., sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Il rapporto che legava il sig. ai quattro fratelli, dunque, era un Parte_2
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rapporto di mandato. Si deve indagare, allora, cosa accada al contratto di locazione al momento del decesso del sig. , mandatario. Come noto, l'art. Pt_2
1722 c.c. disciplina le ipotesi di estinzione del mandato annoverando, tra queste, anche la morte del mandatario sicché deve ritenersi che alla morte del sig.
[...]
il mandato tra i fratelli si sia estinto così che per i mandanti sia Parte_2 impossibile sostituirsi al mandatario come previsto dall'art. 1705 c.c.
Il contratto di locazione sottoscritto nel 2015 potenzialmente valido, stante la tardiva disdetta (doc. 14 ricorso) comunicata dal Curatore Speciale del sig.
in data 11.10.2022 in vista della scadenza del contratto del 30.04.2023 Parte_2
(dunque nel rispetto del termine di sei mesi previsto contrattualmente ma violativo della disposizione di legge ex art. 28 L. 392/78), in ogni caso ha cessato di essere efficace sin dal 13.08.2024, data del decesso del sig. . Parte_2
La cessazione dell'efficacia del contratto di locazione costituisce un precipitato necessario dell'estinzione del mandato. Infatti, la posizione del mandatario, in questo caso la qualità di locatore, non può essere trasmessa agli eredi visto che è stata assunta in esecuzione di un mandato, ma non può neanche essere trasmessa ai mandanti, stante l'assenza di contemplatio domini al momento della stipula del contratto.
Quale precipitato di tale inefficacia, dunque, i fratelli del de cuius non possono agire nei confronti della conduttrice esercitando un'azione fondata su un contratto di locazione non più efficace.
Infatti, come visto, ha esperito la presente azione identificando Parte_2
la causa petendi di tutte le sue pretese nel contratto di locazione e chiedendo la risoluzione dello stesso, la condanna al risarcimento del danno e al pagamento dei canoni di locazione. Venuto meno il contratto di locazione, allo stato attuale,
l'azione contrattuale non può più essere esperita.
Nulla esclude, però, che i comproprietari possano agire nei confronti della per ottenere il pagamento della loro quota di canone per il periodo fino al CP_1
13.08.2024. Dovranno, però, reclamare la loro quota di canone agendo in separato giudizio.
Nonostante la sopravvenuta inefficacia del contratto di locazione non può darsi corso neanche alla domanda di rilascio avanzata dal ricorrente. Infatti, CP_1
è comproprietaria dell'immobile e l'art. 1102 c.c. prevede che “Ciascun
[...]
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partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In tema di comproprietà, difatti, a tenore della Suprema Corte “l'art. 1102
c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito” ed aggiunge
“L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass.
24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023)” (Cass. Civ. Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023). La Corte di
Cassazione, dunque, ha precisato che tutti i comproprietari devono poter utilizzare la cosa comune in conformità al proprio diritto fermo restando che tale utilizzo debba avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. in modo tale da non pregiudicare l'utilizzo altrui.
Ovviamente, in caso di abuso della posizione del comproprietario, gli altri comunisti potranno agire a tutela della propria quota e del proprio diritto all'uso della cosa comune.
In sintesi, la sig.ra ha formulato unicamente domande Parte_3
contrattuali omettendo di considerare, tuttavia, che di contratto di locazione non sia più possibile parlare. Le azioni esperite si fondano tutte sulla medesima causa petendi, il contratto di locazione, la cui inefficacia rende inaccoglibili le domande formulate in atti. D'altra parte, non è possibile, per il Giudice, qualificare le domande in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti poiché ciò implicherebbe necessariamente il mutamento della causa petendi con evidente
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violazione del divieto di ultrapetizione. Si rammenta, in tal senso, quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità la quale, sul punto, ha precisato che “Il potere- dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del
"petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024). La domanda di condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile di cui è divenuta comproprietaria, infatti, CP_1
avrebbe quale causa petendi la situazione di comproprietà e non il contratto di locazione con evidente impossibilità per il Giudice di pronunciarsi su una domanda mutandone il fondamento giuridico.
Stante quanto argomentato, tutte le domande azionate da parte ricorrente e da parte intervenuta devono essere rigettate.
4. Sulle spese
Le spese devono essere compensate visto che la ragione del rigetto della domanda di parte ricorrente e di quella che ha riassunto il giudizio è fondata sul decesso di
, circostanza sopravvenuta all'introduzione del processo e Parte_2
imprevedibile per le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta tutte le domande proposte con il ricorso depositato in data 12.12.2023 e riassunte con l'atto di intervento del 05.12.2024; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Roma, 14.01.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
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