Ordinanza cautelare 20 gennaio 2022
Sentenza 22 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/06/2022, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01036/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
Ristor Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marzano di San GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato GI A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota Prot. n. 11613/2021 del 29.11.2021 del Comune di San Marzano di San GI – Settore AA.GG., notificata in data 29.11.2021, per il cui tramite si riteneva “ di accogliere solo parzialmente ” l'istanza di revisione prezzi inoltrata dalla ricorrente, “ disponendo che il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice in forza del contratto rep. 743/2012 sia sottoposto a rivalutazione esclusivamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ”, contestualmente ritenendo “ privo di fondamento il preteso incremento del corrispettivo, per quel che concerne il costo del personale, alla luce delle variazioni del costo orario del lavoro ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano di San GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Vozza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – attuale esecutrice del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia del Comune di San Marzano di San GI, giusta contratto dell’08.10.2012 di cui al Rep. n. 743/2012 – ha impugnato la nota Prot. n. 11613/2021 del 29.11.2021 del Comune di San Marzano di San GI, notificata in data 29.11.2021, con cui il civico ente ha accolto soltanto parzialmente l’istanza di revisione prezzi da essa proposta ai sensi dell’art. 115 d. lgs. n. 163/06 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), “ disponendo che il corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice in forza del contratto rep. 743/2012 sia sottoposto a rivalutazione esclusivamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ”, contestualmente ritenendo: “ privo di fondamento il preteso incremento del corrispettivo, per quel che concerne il costo del personale, alla luce delle variazioni del costo orario del lavoro ”.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 e 163 d. lgs. n. 163/06, 1 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 97 Cost, 2 l. n. 241/90, 7 e 163 d. lgs. n. 163/06, 1 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione degli artt. 97 Cost, 2 l. n. 241/90, 7 e 163 d. lgs. n. 163/06, 1 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione degli artt. 97 Cost, 2 l. n. 241/90, 7 e 163 d. lgs. n. 163/06, 1 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con contestuale condanna del Comune resistente al pagamento in suo favore, a titolo di compenso revisionale, della somma di € 10.257, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Marzano di San GI ha preliminarmente eccepito la parziale prescrizione del credito. In via subordinata, ha comunque dedotto l’infondatezza, nel merito, del ricorso, di cui ne ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 15.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare eccezione di prescrizione del credito, dedotta dall’Amministrazione resistente.
3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, nella misura in cui il civico ente ha accolto l’istanza di revisione prezzi “… esclusivamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ”, escludendo invece “ … il preteso incremento del corrispettivo, per quel che concerne il costo del personale, alla luce delle variazioni del costo orario del lavoro ”.
Ad avviso della ricorrente, l’istanza revisionale da essa proposta sarebbe fondata anche con riferimento all’aumento del costo della manodopera, trattandosi di diritto riconosciuto dalle previsioni normative (art. 115 d. lgs. n. 163/06) e convenzionali (artt. 4-14 contratto di appalto) rilevanti nel caso di specie, e comunque, trattandosi di evento eccezionale e imprevedibile, amplificato dall’emergenza pandemica da Covid-19.
Le censure sono infondate.
3.1. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che l'art. 115 citato (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr, ex multis , Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531): ciò in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere i servizi o ad eseguire le forniture a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.
3.2. Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha, quindi, disposto l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l'entità del compenso revisionale.
3.3. Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma la giurisprudenza consolidata ha chiarito che - a fronte della mancata pubblicazione di tali dati da parte dell'ISTAT - l'adeguamento dei corrispettivi debba essere calcolato utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT (cfr, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. L'Aquila, 25 luglio 2017, n. 234; Cons. Stato, 20 novembre 2015, n. 5291).
3.4. In particolare, per condivisa giurisprudenza amministrativa, l’indice FOI costituisce il limite massimo oltre il quale – salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa – essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (cfr. TAR Lazio, I, 9.11.2020, n. 11577, nonché la giurisprudenza ivi citata).
4. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, nessuno dei parametri citati dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa può dirsi risolutivo.
4.1. In particolare, non è risolutivo il richiamo alla citata previsione di cui all’art. 115 d. lgs. n. 163/06, atteso che essa stabilisce il diritto dell’appaltatore al riconoscimento del compenso revisionale – una volta che esso sia stato ritenuto sussistente all’esito di apposita istruttoria disposta dall’Amministrazione – ma non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel quantum , e men che meno le impone di tener conto dell’aumento del costo della manodopera. Circostanza, quest’ultima, tanto più evidente, se si considera che l’aumento del costo del lavoro costituisce elemento del tutto fisiologico nei contratti di durata, con la conseguenza che l’imprenditore diligente e accorto è tenuto a considerare tale fattore in sede di partecipazione alla gara, in modo da evitare di trovarsi esposto al rischio di riduzione dell’utile ipotizzato, in funzione di una sopravvenienza del tutto prevedibile al momento della formulazione dell’offerta.
4.2. Non sono parimenti risolutive le previsioni negoziali citate dalla ricorrente. Non lo è certamente la previsione di cui all’art. 4 del contratto di appalto, il quale stabilisce unicamente che: “ il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta Ristor Plus srl per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 2,80 a pasto, oltre Iva come per legge, ed è comprensivo di tutte le spese relative al servizio di appalto, quali approvvigionamento derrate, materiali, sostituzione e adeguamento di attrezzature, manutenzione, personale, oneri di sicurezza, assicurazioni di ogni genere e quanto altro necessario a dare compiuta esecuzione alla prestazione oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte ”. Dunque, la regola pattuita dai contraenti è quella della onnicomprensività del corrispettivo dovuto dall’Amministrazione per ogni singolo pasto (€ 2,80), quest’ultimo dovendosi ritenere “ … comprensivo di tutte le spese relative al servizio di appalto ”, ivi incluse le spese: “ di … personale ”.
4.3. Parimenti non risolutiva è poi la previsione di cui all’art. 14 contratto di appalto, che stabilisce che: “ il corrispettivo è quello risultante dagli atti di gara e non potrà essere in nessun modo variato. La revisione del corrispettivo è comunque soggetta al regime di cui all’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 ”. Pertanto, tale previsione negoziale si limita a ribadire quanto già stabilito a livello normativo (art. 115 d. lgs. n. 163/06), senza in alcun modo sancire il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale anche per fattori del tutto prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, tale essendo il progressivo aumento del costo della manodopera;
4.4. Infine, non è risolutiva – nel senso di ascrivere l’incremento del costo della manodopera all’interno dei fattori eccezionali e imprevedibili – l’insorgenza della crisi pandemica da Covid-19. Invero, non lo è certamente nel periodo precedente il 2020 – periodo per il quale pur l’istanza è stata formulata – essendo prima di tale data (in Italia, la prima chiusura generalizzata delle aziende – c.d. lockdown – vi è stata a far data dall’8.3.2020) sconosciuto alla comunità internazionale finanche il termine “ Covid-19 ”.
Per quel che attiene poi al periodo successivo all’8.3.2020, vi è da dire che esso ha comportato la sospensione delle attività non rientranti nei servizi essenziali, tra cui (a torto o a ragione) l’attività scolastica, che come è noto è stata sospesa con la modalità in presenza già a far data dal 5.3.2020. Pertanto, in assenza di attività scolastica in presenza, non vi è stato il servizio di refezione da parte della ricorrente, sicché non si vede come quest’ultima possa dolersi di un indimostrato aumento del costo della manodopera, in assenza di esecuzione della propria prestazione negoziale.
Anzi, a ben vedere, un incremento del costo del personale vi è certamente stato durante il periodo successivo al marzo 2020, ma ha avuto carattere generale, in termini di estensione dei c.d. ammortizzatori sociali ( in primis , la Cassa Integrazione Guadagni) anche in favore di aziende non fruenti di tali benefici in base alla normativa generale. Pertanto, il costo dell’estensione degli ammortizzatori sociali è stato posto a carico della collettività, e non certo a carico delle imprese, tra cui l’odierna ricorrente.
Al più potrebbe residuare un – limitato – maggior onere della ricorrente, collegato ai costi di adeguamento sanitario dei luoghi di lavoro (fornitura al proprio personale di mascherine, gel disinfettante, ecc.). Ma, la ricorrente non lamenta affatto tali (maggiori) costi, sicché in difetto non solo di prova, ma – prima ancora – di allegazione, nessun ristoro può essere concesso a tale titolo.
5. Per tali ragioni, reputa dunque il Collegio del tutto legittima ( rectius : doverosa) l’esclusione del compenso revisionale operata dall’Amministrazione in relazione alla quota concernente l’aumento del costo del lavoro.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO