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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G.N. 6212/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 17029/2023, pubblicata il 23.11.2023,
proposto da:
– nella qualità di successore nella titolarità dei Controparte_1
contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and
Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020,
in persona del legale rappresentante p.t. per l'Italia, rappresentata e difesa, dagli avv.ti
Luisa Gatti (C.F. ) e Stefano Calabretta (C.F. C.F._1
), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
1 (cod. fisc. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv.
Enrico Sordi (cod. fisc. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellata
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4
dagli avv. Pierfrancesco Bruno (codice fiscale: ) e Monica CodiceFiscale_5
Battistoni (codice fiscale: ), come da procura alle liti in atti. CodiceFiscale_6
Appellato
, , e , in proprio e quali CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
eredi legittimi della defunta . Persona_1
Appellati-contumaci
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_8 C.F._7
dall'avv. Alessandro Gioia (c.f.: , come da procura in atti. C.F._8
Appellata
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281-sexies, 275-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato instaurato dalla compagnia assicurativa
[...]
(di seguito anche solo compagnia assicurativa), con Controparte_1
riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202.
Ad ogni richiesta oggetto di questo giudizio di appello ha premesso la predetta compagnia appellante che con la sentenza impugnata è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da , , CP_4 Controparte_5
e , in proprio e quali eredi legittimi della defunta CP_6 Controparte_7 Per_1
2 CP_
, inizialmente anche contro la dott.ssa nonché contro Controparte_8
l' (di Controparte_9
seguito, in breve, solo e il dott. ritenuti Controparte_2 Controparte_3
responsabili del decesso della loro congiunta, . Il medico da ultimo Persona_1
indicato ha inoltre chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice, odierna appellante, per essere dalla stessa manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale, constatata la rinuncia della domanda proposta nei confronti della dott.ssa ha definito il giudizio con la sentenza qui CP_8
impugnata, che ha così statuito: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta dagli attori e per l'effetto, condanna il dott. e l' Controparte_3 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della
[...] CP_4
somma di euro € 65.349,61, in favore di della somma di euro Controparte_5
59.667,03 in favore di della somma di euro 90.921,20 in favore di CP_6
della somma di euro 93.762,40 somme tutte da devalutarsi al Controparte_7
momento dell'illecito (30.10.2013) e via via rivalutate ad anno per anno secondo gli indici Istat, dal giorno del fatto illecito alla sentenza;
su tali somme via via rivalutate anno per anno come sopra, vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulle somme così
liquidate vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti attrici ed i convenuti dott. CP_3
e . Controparte_9
3) Pone le spese della CTU, così come liquidate con decreto in atti, in favore del CTU
dott.ssa nella somma di euro 1.800,00 oltre IVA, nella misura del 50% Persona_2
a carico degli attori in solido tra loro e l'altro 50% a carico dei suddetti convenuti in solido tra loro.
3 4) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta dott.ssa compensando interamente le spese tra gli attori e la suddetta convenuta. CP_8
5) Condanna la terza chiamata a tenere indenne il dott. , dal Controparte_3
pagamento delle somme che lo stesso è stato condannato a pagare con la presente sentenza”.
1.2-In questa sede ha proposto appello la compagnia assicurativa, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di due motivi così rubricati: I) violazione degli artt. 99 e 112.
c.p.c. – violazione dell'art. 1226 c.c. e conseguente erronea liquidazione degli
interessi compensativi – illogicità della modalità di calcolo della liquidazione anche
alla luce della riduzione della personalizzazione del danno riconosciuto;
II) erronea valutazione in fatto e in diritto del contratto assicurativo n. DD900004202
(doc. 1, fascicolo I grado e, quindi, errata ricostruzione in fatto e diritto con CP_1
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1888 e 1362 e segg. c.c..
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così
giudicare: IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della relativa istanza e per tutti i motivi illustrati, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nei confronti dell'appellante l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza Controparte_1
n. 17029/2023 resa dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del
Giudice Unico Dott.ssa Ornella Baiocco, in data 22.11.2023, pubblicata il 23.11.2023
(la “Sentenza”, doc. 1) – resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 9296/2016
promosso dai Sigg.ri , , e , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
in proprio e quali eredi legittimi della defunta contro la Dott.ssa Persona_1 [...]
, l' Controparte_8 Controparte_9
e il Dott. con la chiamata in causa, da parte di
[...] Controparte_3
4 quest'ultimo, degli scriventi con riserva, se necessario, di Parte_1
proporre separato ricorso ex art. 351 c.p.c. subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa;
NEL MERITO: per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del proposto gravame,
- in accoglimento del I motivo di appello, riformare la Sentenza di primo grado nel senso di non computare nel risarcimento in favore di parte attrice gli interessi c.d.
compensativi. In subordine, riformare il criterio di calcolo di detti interessi utilizzando per ogni anno il relativo tasso annuale ISTAT FOI o un tasso medio calcolato avuto riguardo agli effettivi indici ISTAT FOI per il periodo di riferimento anziché un tasso fisso medio pari al 2.5%;
- in accoglimento del II motivo di appello, riformare la Sentenza di primo grado, nel senso di affermare l'inoperatività della polizza n. DD900004202 stipulata dal Dott.
con gli scriventi Assicuratori in applicazione degli artt. 3 e 5 della polizza n. CP_3
DD900004202 e, dunque, rigettare la domanda di manleva proposta dal Dott. CP_3
- in ipotesi di accoglimento in tutto o anche solo in parte del presente gravame,
condannare gli appellati effettivi beneficiari dell'indennizzo assicurativo a restituire e rimborsare tutte le somme o i maggiori importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che, nelle more ed in esecuzione della Sentenza di primo grado impugnata,
dovessero essere ai medesimi corrisposti e liquidati da Controparte_1
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202 in
[...]
esecuzione della decisione qui impugnata;
- in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze”.
è costituito anche in questo giudizio l'assicurato, e ha chiesto CP_10 Controparte_3
rigettarsi le avverse doglianze limitatamente al II motivo di appello, confermando,
sul punto, la sentenza resa in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e
onorari di entrambi i gradi.
5 zienda ospedaliera ha parimenti curato la sua costituzione e ha concluso: per CP_11
il rigetto della impugnazione proposta dalla odierna appellante Controparte_1
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202,
[...]
per cui è causa.
1.5- Anche la dott. nel costituirsi, ha chiesto la conferma della sentenza di CP_8
primo grado. Richiesta tuttavia argomentata con specifico riguardo alla parte in cui ha escluso qualsivoglia sua responsabilità.
1.6-Sono rimasti contumaci i congiunti di attori in primo grado, in Persona_1
premessa indicati.
1.7-La corte, rigettata la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, proposta dalla compagnia appellante, ha rinviato la causa per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 350-bis c.p.c.,
all'udienza in epigrafe indicata.
§2-Va anzitutto chiarito che la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato nella parte in cui ha accertato la responsabilità medico sanitaria dell'
[...]
e del dott. nonché nella parte in cui li ha condannati in solido al CP_9 CP_3
risarcimento del danno da tale responsabilità derivante, siccome causa del decesso della congiunta degli istanti in primo grado, , nonché nella parte in cui Persona_1
ha escluso qualsivoglia responsabilità della dott. CP_8
Rimane qui da esaminare, per le contestazioni poste a fondamento dell'appello della compagnia assicurativa del dott. il quantum debeatur, sotto il particolare CP_3
profilo del criterio individuato dal primo giudice per determinare gli interessi compensativi riconosciuti sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale nonché quello afferente all'operatività della polizza,
dedotta a fondamento dell'accertato obbligo di manleva dell'appellante stessa.
6 In merito allo specifico profilo contestato con il primo motivo di appello, il tribunale ha così motivato la sua decisione: <<…Tali somme sono state liquidate all'attualità,
pertanto devono essere devalutate al momento del decesso (30.10.2013) e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza.
Su tali somme vanno computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza, per compensare il danno di non aver potuto disporre di queste somme nel momento in cui è sorto il diritto, coincidente con la data dell'illecito.
Liquidato in tal modo il danno, il debito di valore si converte in debito di valuta,
pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Infatti, va osservato, che i danni sono stati liquidati all'attualità ed invece va effettuata la liquidazione all'epoca dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n.1 c.c. Da qui la necessità della devalutazione.
Quanto invece agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata
corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere
liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente
determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata [……..]
qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per
equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della
svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al
danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli
stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere
offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze
7 obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono
essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli
momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass.
Sez. Unite 1712/95).
Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da
ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi
“compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del
potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del
denaro>> (grassetto aggiunto per pronta evidenza).
La compagnia appellante ritiene non condivisibile tale valutazione, in ragione del medesimo percorso argomentativo e della stessa giurisprudenza citata dal ridetto primo giudice, che, infatti, ha correttamente evidenziato come l'attribuzione degli
interessi compensativi non possa essere automatica, dovendo essere richiesta e
provata, anche in via presuntiva, dall'avente diritto/danneggiato. E gli istanti, a giudizio della medesima appellante, non hanno a tanto provveduto in prime cure.
Inoltre, sostiene l'appellante, che l'assoluta illogicità e contraddittorietà delle
statuizioni relative alla liquidazione degli interessi compensativi emerge anche sotto
il profilo del criterio di calcolo, che il Giudice di prime cure ha inteso adottare,
apparendo il tasso fisso al 2,5% del tutto illogico ed esorbitante, considerato
l'andamento dei tassi rilevati negli anni di riferimento (2013-2023), sempre stati
inferiori o uguali all'1,5% ad eccezione dei periodi 30.10.2013- 31.12.2013 (2,50%)
e 1.1.2023-31.102023 (5%). Per cui ha chiesto che: in riforma dell'impugnato capo
della sentenza gli interessi compensativi dovuti vengano determinati tasso annuale
8 pubblicato ovvero un tasso medio calcolato avuto riguardo agli effettivi indici ISTAT
FOI per il periodo di riferimento.
Mette conto in proposito subito osservare che, effettivamente, il primo giudice, come desumibile dal tenore della parte motiva innanzi testualmente riportata, ha inteso dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: è dovuto al danneggiato
anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato
dal ritardato pagamento della suddetta somma, per cui, al fine di valutare la fondatezza del motivo in esame, occorre verificare se effettivamente la lamentata omissione di qualsivoglia richiesta e prova del danno fondante il riconoscimento degli interessi compensativi vi sia stata.
La lettura dell'atto di citazione di primo grado consente di appurare che gli attori, con formula sintetica ed onnicomprensiva, hanno così concluso: <
la responsabilità da contatto sociale dei convenuti per il decesso di;
Persona_1
condannare i convenuti, in solido, in favore degli attori, al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis per la morte della congiunta e che si Persona_1
quantificano in complessivi € 2.276.219,80, ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>>, e null'altro hanno specificato quanto alle poste risarcitorie richieste, nemmeno nella rimanente parte della citazione in esame. E tanto meno lo hanno fatto nelle successive memorie ex art. 183, VI comma, I termine, c.p.c., ratione temporis vigente, non essendo nelle stesse mai menzionata la richiesta di rivalutazione e interessi compensativi, volti a ristorare il danno derivato dall'impossibilità di disporre delle poste risarcitorie riconosciute non immediatamente dopo il verificarsi della lesione del rapporto parentale, bensì solo all'esito del giudizio che ci occupa.
9 Ora, deve anche considerarsi che questo collegio non trascura l'opinione della giurisprudenza di legittimità secondo cui: gli interessi sulla somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli
moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il
pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente
pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente,
al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione
monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno,
ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale
finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi
sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del
risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il
giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente
richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr.
Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12140 del
14/06/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022). Ma, nel contempo, deve prendere atto della sussistenza di diversa opinione, secondo cui: “Nei debiti di valore
derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non
possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché
tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere
allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario
attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il
creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una
10 domanda” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n.
10376 del 17/04/2024). E particolarmente considerare che nella parte motiva della prima delle appena citate decisioni è dato leggere: “In tale prospettiva, chiariscono
ancora le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, non si tratta di danno presunto
per legge (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e
provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai
sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ. (In tal senso: Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712).
……i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria
del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della
somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo.
Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi
monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della
liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente
soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme
considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi,
la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi
ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il
meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la reddittività del denaro, tra evento
e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro
caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato
riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente
sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del
ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. Sez. 3,
24/10/2007 n. 22347; in senso conforme: Sez. 3, 12/02/2010 n. 3355; Sez. L,
20/01/2020 n. 1111)”.
11 A ben vedere, l'orientamento giurisprudenziale appena illustrato è proprio quello richiamato dal primo giudice (Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712), il quale avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze logico giuridiche e, stante la carenza assertiva prima ancora che probatoria di cui si è detto, escludere il computo degli interessi compensativi sulle somme rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, liquidate in favore di ciascuno degli istanti a titolo risarcimento del danno.
Il primo motivo di appello va, pertanto, accolto e, in parziale riforma di quanto in primo grado statuito, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori non vanno computati gli interessi compensativi al tasso equitativamente determinato dal medesimo tribunale nella misura del 2,5%.
Di conseguenza sussistono altresì i presupposti per disporre, come richiesto dall'appellante, la condanna alla restituzione delle somme già corrisposte e non più
dovute in ragione dell'odierna decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Infatti, nel caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza
provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina
della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi
riconoscere all' interessato il diritto di essere reintegrato dall' “accipiens” dell'intera
diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata
degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 25589 del 17/12/2010; Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010;
Sez. 1 -, Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
§2.1-Considerazione diversa merita, invece, il secondo motivo di appello, poiché in relazione ad esso è pienamente condivisibile la valutazione del primo giudice,
espressa nei seguenti termini letterali: “Riguardo all'oggetto della polizza
DD900004202, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del
12 31.12.2016, lo stesso tenore letterale induce a ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di inoperatività della polizza, per avere ad oggetto solo la responsabilità erariale.
Infatti, nella stessa scheda di copertura, è esplicitamente esclusa la RC
Amministrativa, sicché è evidente che l'oggetto, così come riportato nella voce
RISCHIO, sia solo la RC professionale. Peraltro, sempre nella scheda di copertura, è
prevista espressamente la retroattività dal 31.12.2002”.
L'appellante ha censurato tale valutazione, affermando che: il certificato assicurativo
DD900004202, strutturato secondo le regole claims made non copre le richieste di
risarcimento del danno avanti i Tribunali Civili svolte nei confronti dell'assicurato,
bensì solo quelle erariali, come desumibile dall'art. 5 del dedotto certificato,
rubricato “Oggetto dell'Assicurazione”, a tenore del quale l'assicurazione è intesa a
tenere indenne l'assicurato “di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a seguito
di SENTENZA DEFINITIVA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI, con
accertamento della colpa grave”, per cui l'oggetto dell'assicurazione è
assolutamente estraneo al presente giudizio. Di seguito, l'appellante ha invocato una serie di indici, a suo avviso, deponenti nel senso della delimitazione dell'oggetto della dedotta polizza solo alla copertura della responsabilità erariale dell'assicurato – con esclusione di quella civile – e invocato il criterio di interpretazione letterale, siccome prioritario nell'ambito della previsione di cui all'art. 1362 c.c..
Ora, va anzitutto condivisa la valutazione del primo giudice, secondo cui dal dedotto contratto assicurativo non si evince affatto che esso sia stato stipulato per rinnovare la precedente polizza contraddistinta dal numero identificativo A8MDEETAAA, e ciò a prescindere dalla sua tempestiva produzione nella prima fase di questo giudizio. In
più, ai fini esegetici che ci occupano, va anche rilevato che il suo contenuto letterale
è in tutto sovrapponibile a quello evincibile dalla polizza posta tempestivamente a
13 fondamento dell'azione in esame, la n. DD900004202, soprattutto quanto all'art. 5,
volto a delimitare l'oggetto della garanzia assicurativa stessa.
Il contenuto della clausola da ultimo indicata è effettivamente quello segnalato dalla parte appellante, contenente chiaro riferimento alla indennizzabilità dell'assicurato
riguardo ad “ogni somma che questi sia tenuto a pagare a seguito di SENTENZA
DEFINITIVA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI, con accertamento della
colpa grave”. Tuttavia, come pure correttamente posto in evidenza dal primo giudice,
a fronte di tale clausola, vi è il chiaro tenore letterale della “Scheda di copertura” che la precede, in cui è scritto: “RC Amministrativa: Si precisa che l'estensione alla RC
Amministrativa non è operante”.
Le spiegazioni che l'appellante ha inteso dare a giustificazione di tali contraddittorie pattuizioni non convincono e non riescono a superare il fondamentale dato che siamo al cospetto di un contratto concluso a seguito di adesione da parte dell'assicurato ad uno schema contrattuale predisposto dal contraente forte, la compagnia assicurativa,
tal che, deve trovare applicazione non il canone ermeneutico invocato dalla parte appellante stessa, bensì quello dettato dall'art. 1370 c.c., a norma del quale: “Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Tale regola ermeneutica, nel caso di specie, si pone in modo particolarmente stringente, considerato il rischio che l'assicurato ha inteso coprire, evidentemente connesso alla sua attività di medico dipendente di struttura ospedaliera, come posto in evidenza dalla stessa parte appellante e come evincibile da tutto il contenuto della dedotta polizza, tal che, appare ben poco credibile che abbia voluto assicurarsi per la sola ipotesi di danno erariale, lasciando fuori dall'ambito assicurativo la ben più
frequente e ricorrente ipotesi delle richieste risarcitorie per RC.
14 Meglio volendo chiarire, il medico-assicurato, diversamente dall'assicuratore,
soggetto professionalmente dedito allo svolgimento dell'attività assicurativa e, in tale veste, predisponente il contratto cui l'assicurato, non ha potuto far altro che aderire,
senza condizionarne il contenuto stesso, al dedotto contratto. E, dunque, sarebbe stato onere dell'assicuratore-predisponente, in ottemperanza ai doveri di correttezza e diligenza imposti in ogni fase contrattuale e precontrattuale, assicurare l'inserimento di patti chiaramente intellegibili da parte del contraente non predisponente,
evidentemente non esperto della materia assicurativa e giuridica, in modo da consentire all'aderente stesso di essere ben consapevole del prodotto assicurativo acquistato. E, pertanto, ove il tenore delle clausole unilateralmente predisposte su modulo prestampato si presti a contrastanti ipotesi interpretative, sì come è a dirsi nella concreta ipotesi, deve darsi preferenza all'opzione ermeneutica più favorevole al ridetto contraente non predisponente.
§2.2-Il parziale e limitato accoglimento dell'appello lascia sostanzialmente immutato l'esito della lite, il che, da un lato, non impone la revisione del governo delle spese di lite del primo grado e, dall'altro, unitamente alla considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti costituite ed effettivamente interessate all'esito del giudizio in esame, induce a ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado. Va infatti precisato che le difese delle parti sono state tutte parzialmente disattese, fatta eccezione che per quelle esposte nell'interesse della dott. tuttavia non effettivamente interessata alla contesa CP_8
qui esaminata, essendole stato notificato l'appello al solo fine di preservare il litisconsorzio processuale.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
15 1) dichiara la contumacia degli appellati: , , CP_4 Controparte_5 CP_6
e .
[...] Controparte_7
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale e limitata riforma della sentenza in epigrafe indicata, ridetermina ogni posta risarcitoria riconosciuta a ciascuno degli attori in primo grado, escludendo la debenza dei soli interessi compensativi. Confermata nel resto ogni somma come riconosciuta e liquidata dal primo giudice.
3) Condanna gli attori in primo grado, appellati contumaci, alla restituzione delle somme percepite quali interessi compensativi sulle somme in favore di ciascuno di essi liquidate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
2) Compensa le spese di lite del grado fra tutte le parti costituite. Nulla quanto al rapporto processuale con gli appellati contumaci.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.03.2027
La Presidente est.
Marianna D'Avino
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G.N. 6212/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 17029/2023, pubblicata il 23.11.2023,
proposto da:
– nella qualità di successore nella titolarità dei Controparte_1
contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and
Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020,
in persona del legale rappresentante p.t. per l'Italia, rappresentata e difesa, dagli avv.ti
Luisa Gatti (C.F. ) e Stefano Calabretta (C.F. C.F._1
), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
1 (cod. fisc. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv.
Enrico Sordi (cod. fisc. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellata
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4
dagli avv. Pierfrancesco Bruno (codice fiscale: ) e Monica CodiceFiscale_5
Battistoni (codice fiscale: ), come da procura alle liti in atti. CodiceFiscale_6
Appellato
, , e , in proprio e quali CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
eredi legittimi della defunta . Persona_1
Appellati-contumaci
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_8 C.F._7
dall'avv. Alessandro Gioia (c.f.: , come da procura in atti. C.F._8
Appellata
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281-sexies, 275-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato instaurato dalla compagnia assicurativa
[...]
(di seguito anche solo compagnia assicurativa), con Controparte_1
riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202.
Ad ogni richiesta oggetto di questo giudizio di appello ha premesso la predetta compagnia appellante che con la sentenza impugnata è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da , , CP_4 Controparte_5
e , in proprio e quali eredi legittimi della defunta CP_6 Controparte_7 Per_1
2 CP_
, inizialmente anche contro la dott.ssa nonché contro Controparte_8
l' (di Controparte_9
seguito, in breve, solo e il dott. ritenuti Controparte_2 Controparte_3
responsabili del decesso della loro congiunta, . Il medico da ultimo Persona_1
indicato ha inoltre chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice, odierna appellante, per essere dalla stessa manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale, constatata la rinuncia della domanda proposta nei confronti della dott.ssa ha definito il giudizio con la sentenza qui CP_8
impugnata, che ha così statuito: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta dagli attori e per l'effetto, condanna il dott. e l' Controparte_3 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della
[...] CP_4
somma di euro € 65.349,61, in favore di della somma di euro Controparte_5
59.667,03 in favore di della somma di euro 90.921,20 in favore di CP_6
della somma di euro 93.762,40 somme tutte da devalutarsi al Controparte_7
momento dell'illecito (30.10.2013) e via via rivalutate ad anno per anno secondo gli indici Istat, dal giorno del fatto illecito alla sentenza;
su tali somme via via rivalutate anno per anno come sopra, vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulle somme così
liquidate vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti attrici ed i convenuti dott. CP_3
e . Controparte_9
3) Pone le spese della CTU, così come liquidate con decreto in atti, in favore del CTU
dott.ssa nella somma di euro 1.800,00 oltre IVA, nella misura del 50% Persona_2
a carico degli attori in solido tra loro e l'altro 50% a carico dei suddetti convenuti in solido tra loro.
3 4) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta dott.ssa compensando interamente le spese tra gli attori e la suddetta convenuta. CP_8
5) Condanna la terza chiamata a tenere indenne il dott. , dal Controparte_3
pagamento delle somme che lo stesso è stato condannato a pagare con la presente sentenza”.
1.2-In questa sede ha proposto appello la compagnia assicurativa, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di due motivi così rubricati: I) violazione degli artt. 99 e 112.
c.p.c. – violazione dell'art. 1226 c.c. e conseguente erronea liquidazione degli
interessi compensativi – illogicità della modalità di calcolo della liquidazione anche
alla luce della riduzione della personalizzazione del danno riconosciuto;
II) erronea valutazione in fatto e in diritto del contratto assicurativo n. DD900004202
(doc. 1, fascicolo I grado e, quindi, errata ricostruzione in fatto e diritto con CP_1
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1888 e 1362 e segg. c.c..
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così
giudicare: IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della relativa istanza e per tutti i motivi illustrati, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nei confronti dell'appellante l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza Controparte_1
n. 17029/2023 resa dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del
Giudice Unico Dott.ssa Ornella Baiocco, in data 22.11.2023, pubblicata il 23.11.2023
(la “Sentenza”, doc. 1) – resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 9296/2016
promosso dai Sigg.ri , , e , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
in proprio e quali eredi legittimi della defunta contro la Dott.ssa Persona_1 [...]
, l' Controparte_8 Controparte_9
e il Dott. con la chiamata in causa, da parte di
[...] Controparte_3
4 quest'ultimo, degli scriventi con riserva, se necessario, di Parte_1
proporre separato ricorso ex art. 351 c.p.c. subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa;
NEL MERITO: per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del proposto gravame,
- in accoglimento del I motivo di appello, riformare la Sentenza di primo grado nel senso di non computare nel risarcimento in favore di parte attrice gli interessi c.d.
compensativi. In subordine, riformare il criterio di calcolo di detti interessi utilizzando per ogni anno il relativo tasso annuale ISTAT FOI o un tasso medio calcolato avuto riguardo agli effettivi indici ISTAT FOI per il periodo di riferimento anziché un tasso fisso medio pari al 2.5%;
- in accoglimento del II motivo di appello, riformare la Sentenza di primo grado, nel senso di affermare l'inoperatività della polizza n. DD900004202 stipulata dal Dott.
con gli scriventi Assicuratori in applicazione degli artt. 3 e 5 della polizza n. CP_3
DD900004202 e, dunque, rigettare la domanda di manleva proposta dal Dott. CP_3
- in ipotesi di accoglimento in tutto o anche solo in parte del presente gravame,
condannare gli appellati effettivi beneficiari dell'indennizzo assicurativo a restituire e rimborsare tutte le somme o i maggiori importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che, nelle more ed in esecuzione della Sentenza di primo grado impugnata,
dovessero essere ai medesimi corrisposti e liquidati da Controparte_1
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202 in
[...]
esecuzione della decisione qui impugnata;
- in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze”.
è costituito anche in questo giudizio l'assicurato, e ha chiesto CP_10 Controparte_3
rigettarsi le avverse doglianze limitatamente al II motivo di appello, confermando,
sul punto, la sentenza resa in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e
onorari di entrambi i gradi.
5 zienda ospedaliera ha parimenti curato la sua costituzione e ha concluso: per CP_11
il rigetto della impugnazione proposta dalla odierna appellante Controparte_1
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. DD900004202,
[...]
per cui è causa.
1.5- Anche la dott. nel costituirsi, ha chiesto la conferma della sentenza di CP_8
primo grado. Richiesta tuttavia argomentata con specifico riguardo alla parte in cui ha escluso qualsivoglia sua responsabilità.
1.6-Sono rimasti contumaci i congiunti di attori in primo grado, in Persona_1
premessa indicati.
1.7-La corte, rigettata la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, proposta dalla compagnia appellante, ha rinviato la causa per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 350-bis c.p.c.,
all'udienza in epigrafe indicata.
§2-Va anzitutto chiarito che la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato nella parte in cui ha accertato la responsabilità medico sanitaria dell'
[...]
e del dott. nonché nella parte in cui li ha condannati in solido al CP_9 CP_3
risarcimento del danno da tale responsabilità derivante, siccome causa del decesso della congiunta degli istanti in primo grado, , nonché nella parte in cui Persona_1
ha escluso qualsivoglia responsabilità della dott. CP_8
Rimane qui da esaminare, per le contestazioni poste a fondamento dell'appello della compagnia assicurativa del dott. il quantum debeatur, sotto il particolare CP_3
profilo del criterio individuato dal primo giudice per determinare gli interessi compensativi riconosciuti sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale nonché quello afferente all'operatività della polizza,
dedotta a fondamento dell'accertato obbligo di manleva dell'appellante stessa.
6 In merito allo specifico profilo contestato con il primo motivo di appello, il tribunale ha così motivato la sua decisione: <<…Tali somme sono state liquidate all'attualità,
pertanto devono essere devalutate al momento del decesso (30.10.2013) e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza.
Su tali somme vanno computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza, per compensare il danno di non aver potuto disporre di queste somme nel momento in cui è sorto il diritto, coincidente con la data dell'illecito.
Liquidato in tal modo il danno, il debito di valore si converte in debito di valuta,
pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Infatti, va osservato, che i danni sono stati liquidati all'attualità ed invece va effettuata la liquidazione all'epoca dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n.1 c.c. Da qui la necessità della devalutazione.
Quanto invece agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata
corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere
liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente
determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata [……..]
qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per
equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della
svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al
danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli
stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere
offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze
7 obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono
essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli
momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass.
Sez. Unite 1712/95).
Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da
ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi
“compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del
potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del
denaro>> (grassetto aggiunto per pronta evidenza).
La compagnia appellante ritiene non condivisibile tale valutazione, in ragione del medesimo percorso argomentativo e della stessa giurisprudenza citata dal ridetto primo giudice, che, infatti, ha correttamente evidenziato come l'attribuzione degli
interessi compensativi non possa essere automatica, dovendo essere richiesta e
provata, anche in via presuntiva, dall'avente diritto/danneggiato. E gli istanti, a giudizio della medesima appellante, non hanno a tanto provveduto in prime cure.
Inoltre, sostiene l'appellante, che l'assoluta illogicità e contraddittorietà delle
statuizioni relative alla liquidazione degli interessi compensativi emerge anche sotto
il profilo del criterio di calcolo, che il Giudice di prime cure ha inteso adottare,
apparendo il tasso fisso al 2,5% del tutto illogico ed esorbitante, considerato
l'andamento dei tassi rilevati negli anni di riferimento (2013-2023), sempre stati
inferiori o uguali all'1,5% ad eccezione dei periodi 30.10.2013- 31.12.2013 (2,50%)
e 1.1.2023-31.102023 (5%). Per cui ha chiesto che: in riforma dell'impugnato capo
della sentenza gli interessi compensativi dovuti vengano determinati tasso annuale
8 pubblicato ovvero un tasso medio calcolato avuto riguardo agli effettivi indici ISTAT
FOI per il periodo di riferimento.
Mette conto in proposito subito osservare che, effettivamente, il primo giudice, come desumibile dal tenore della parte motiva innanzi testualmente riportata, ha inteso dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: è dovuto al danneggiato
anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato
dal ritardato pagamento della suddetta somma, per cui, al fine di valutare la fondatezza del motivo in esame, occorre verificare se effettivamente la lamentata omissione di qualsivoglia richiesta e prova del danno fondante il riconoscimento degli interessi compensativi vi sia stata.
La lettura dell'atto di citazione di primo grado consente di appurare che gli attori, con formula sintetica ed onnicomprensiva, hanno così concluso: <
la responsabilità da contatto sociale dei convenuti per il decesso di;
Persona_1
condannare i convenuti, in solido, in favore degli attori, al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis per la morte della congiunta e che si Persona_1
quantificano in complessivi € 2.276.219,80, ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>>, e null'altro hanno specificato quanto alle poste risarcitorie richieste, nemmeno nella rimanente parte della citazione in esame. E tanto meno lo hanno fatto nelle successive memorie ex art. 183, VI comma, I termine, c.p.c., ratione temporis vigente, non essendo nelle stesse mai menzionata la richiesta di rivalutazione e interessi compensativi, volti a ristorare il danno derivato dall'impossibilità di disporre delle poste risarcitorie riconosciute non immediatamente dopo il verificarsi della lesione del rapporto parentale, bensì solo all'esito del giudizio che ci occupa.
9 Ora, deve anche considerarsi che questo collegio non trascura l'opinione della giurisprudenza di legittimità secondo cui: gli interessi sulla somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli
moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il
pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente
pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente,
al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione
monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno,
ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale
finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi
sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del
risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il
giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente
richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr.
Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12140 del
14/06/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022). Ma, nel contempo, deve prendere atto della sussistenza di diversa opinione, secondo cui: “Nei debiti di valore
derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non
possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché
tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere
allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario
attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il
creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una
10 domanda” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n.
10376 del 17/04/2024). E particolarmente considerare che nella parte motiva della prima delle appena citate decisioni è dato leggere: “In tale prospettiva, chiariscono
ancora le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, non si tratta di danno presunto
per legge (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e
provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai
sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ. (In tal senso: Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712).
……i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria
del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della
somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo.
Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi
monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della
liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente
soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme
considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi,
la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi
ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il
meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la reddittività del denaro, tra evento
e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro
caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato
riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente
sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del
ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. Sez. 3,
24/10/2007 n. 22347; in senso conforme: Sez. 3, 12/02/2010 n. 3355; Sez. L,
20/01/2020 n. 1111)”.
11 A ben vedere, l'orientamento giurisprudenziale appena illustrato è proprio quello richiamato dal primo giudice (Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712), il quale avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze logico giuridiche e, stante la carenza assertiva prima ancora che probatoria di cui si è detto, escludere il computo degli interessi compensativi sulle somme rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, liquidate in favore di ciascuno degli istanti a titolo risarcimento del danno.
Il primo motivo di appello va, pertanto, accolto e, in parziale riforma di quanto in primo grado statuito, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori non vanno computati gli interessi compensativi al tasso equitativamente determinato dal medesimo tribunale nella misura del 2,5%.
Di conseguenza sussistono altresì i presupposti per disporre, come richiesto dall'appellante, la condanna alla restituzione delle somme già corrisposte e non più
dovute in ragione dell'odierna decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Infatti, nel caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza
provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina
della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi
riconoscere all' interessato il diritto di essere reintegrato dall' “accipiens” dell'intera
diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata
degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 25589 del 17/12/2010; Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010;
Sez. 1 -, Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
§2.1-Considerazione diversa merita, invece, il secondo motivo di appello, poiché in relazione ad esso è pienamente condivisibile la valutazione del primo giudice,
espressa nei seguenti termini letterali: “Riguardo all'oggetto della polizza
DD900004202, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del
12 31.12.2016, lo stesso tenore letterale induce a ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di inoperatività della polizza, per avere ad oggetto solo la responsabilità erariale.
Infatti, nella stessa scheda di copertura, è esplicitamente esclusa la RC
Amministrativa, sicché è evidente che l'oggetto, così come riportato nella voce
RISCHIO, sia solo la RC professionale. Peraltro, sempre nella scheda di copertura, è
prevista espressamente la retroattività dal 31.12.2002”.
L'appellante ha censurato tale valutazione, affermando che: il certificato assicurativo
DD900004202, strutturato secondo le regole claims made non copre le richieste di
risarcimento del danno avanti i Tribunali Civili svolte nei confronti dell'assicurato,
bensì solo quelle erariali, come desumibile dall'art. 5 del dedotto certificato,
rubricato “Oggetto dell'Assicurazione”, a tenore del quale l'assicurazione è intesa a
tenere indenne l'assicurato “di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a seguito
di SENTENZA DEFINITIVA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI, con
accertamento della colpa grave”, per cui l'oggetto dell'assicurazione è
assolutamente estraneo al presente giudizio. Di seguito, l'appellante ha invocato una serie di indici, a suo avviso, deponenti nel senso della delimitazione dell'oggetto della dedotta polizza solo alla copertura della responsabilità erariale dell'assicurato – con esclusione di quella civile – e invocato il criterio di interpretazione letterale, siccome prioritario nell'ambito della previsione di cui all'art. 1362 c.c..
Ora, va anzitutto condivisa la valutazione del primo giudice, secondo cui dal dedotto contratto assicurativo non si evince affatto che esso sia stato stipulato per rinnovare la precedente polizza contraddistinta dal numero identificativo A8MDEETAAA, e ciò a prescindere dalla sua tempestiva produzione nella prima fase di questo giudizio. In
più, ai fini esegetici che ci occupano, va anche rilevato che il suo contenuto letterale
è in tutto sovrapponibile a quello evincibile dalla polizza posta tempestivamente a
13 fondamento dell'azione in esame, la n. DD900004202, soprattutto quanto all'art. 5,
volto a delimitare l'oggetto della garanzia assicurativa stessa.
Il contenuto della clausola da ultimo indicata è effettivamente quello segnalato dalla parte appellante, contenente chiaro riferimento alla indennizzabilità dell'assicurato
riguardo ad “ogni somma che questi sia tenuto a pagare a seguito di SENTENZA
DEFINITIVA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI, con accertamento della
colpa grave”. Tuttavia, come pure correttamente posto in evidenza dal primo giudice,
a fronte di tale clausola, vi è il chiaro tenore letterale della “Scheda di copertura” che la precede, in cui è scritto: “RC Amministrativa: Si precisa che l'estensione alla RC
Amministrativa non è operante”.
Le spiegazioni che l'appellante ha inteso dare a giustificazione di tali contraddittorie pattuizioni non convincono e non riescono a superare il fondamentale dato che siamo al cospetto di un contratto concluso a seguito di adesione da parte dell'assicurato ad uno schema contrattuale predisposto dal contraente forte, la compagnia assicurativa,
tal che, deve trovare applicazione non il canone ermeneutico invocato dalla parte appellante stessa, bensì quello dettato dall'art. 1370 c.c., a norma del quale: “Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Tale regola ermeneutica, nel caso di specie, si pone in modo particolarmente stringente, considerato il rischio che l'assicurato ha inteso coprire, evidentemente connesso alla sua attività di medico dipendente di struttura ospedaliera, come posto in evidenza dalla stessa parte appellante e come evincibile da tutto il contenuto della dedotta polizza, tal che, appare ben poco credibile che abbia voluto assicurarsi per la sola ipotesi di danno erariale, lasciando fuori dall'ambito assicurativo la ben più
frequente e ricorrente ipotesi delle richieste risarcitorie per RC.
14 Meglio volendo chiarire, il medico-assicurato, diversamente dall'assicuratore,
soggetto professionalmente dedito allo svolgimento dell'attività assicurativa e, in tale veste, predisponente il contratto cui l'assicurato, non ha potuto far altro che aderire,
senza condizionarne il contenuto stesso, al dedotto contratto. E, dunque, sarebbe stato onere dell'assicuratore-predisponente, in ottemperanza ai doveri di correttezza e diligenza imposti in ogni fase contrattuale e precontrattuale, assicurare l'inserimento di patti chiaramente intellegibili da parte del contraente non predisponente,
evidentemente non esperto della materia assicurativa e giuridica, in modo da consentire all'aderente stesso di essere ben consapevole del prodotto assicurativo acquistato. E, pertanto, ove il tenore delle clausole unilateralmente predisposte su modulo prestampato si presti a contrastanti ipotesi interpretative, sì come è a dirsi nella concreta ipotesi, deve darsi preferenza all'opzione ermeneutica più favorevole al ridetto contraente non predisponente.
§2.2-Il parziale e limitato accoglimento dell'appello lascia sostanzialmente immutato l'esito della lite, il che, da un lato, non impone la revisione del governo delle spese di lite del primo grado e, dall'altro, unitamente alla considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti costituite ed effettivamente interessate all'esito del giudizio in esame, induce a ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado. Va infatti precisato che le difese delle parti sono state tutte parzialmente disattese, fatta eccezione che per quelle esposte nell'interesse della dott. tuttavia non effettivamente interessata alla contesa CP_8
qui esaminata, essendole stato notificato l'appello al solo fine di preservare il litisconsorzio processuale.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
15 1) dichiara la contumacia degli appellati: , , CP_4 Controparte_5 CP_6
e .
[...] Controparte_7
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale e limitata riforma della sentenza in epigrafe indicata, ridetermina ogni posta risarcitoria riconosciuta a ciascuno degli attori in primo grado, escludendo la debenza dei soli interessi compensativi. Confermata nel resto ogni somma come riconosciuta e liquidata dal primo giudice.
3) Condanna gli attori in primo grado, appellati contumaci, alla restituzione delle somme percepite quali interessi compensativi sulle somme in favore di ciascuno di essi liquidate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
2) Compensa le spese di lite del grado fra tutte le parti costituite. Nulla quanto al rapporto processuale con gli appellati contumaci.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.03.2027
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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