Articolo 16 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 agosto 1985
Art. 16.
Il Ministero della sanita' provvede a fornire nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorita' dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985